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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 131 del ruolo generale dell'anno 202O vertente tra
Parte_1
Elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Malta n. 129 presso lo studio dell'Avv. , con gli Avv.ti Michele Laforgia e Fabio Di Cagno che lo Parte_2 rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di riassunzione
A T T O R E in RIASSUNZIONE
E
NT
C O N V E N U T O – CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni
1 CONCLUSIONI
L'attore, unica parte costituita, ha concluso come da note ex art. 127ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 26 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 622 c.p.p., notificato il 4 giugno
2020, conveniva dinanzi a questa Corte , Parte_1 NT presentando nei suoi confronti le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del sig. per la NT calunnia aggravata perpetrata in danno del dott. come Parte_1 già accertata con sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 671/2017, e, in ogni caso, per l'illecito extracontrattuale commesso in danno del medesimo come descritto in narrativa, qualora per i medesimi fatti non si ritenesse raggiunta la prova del reato;
2) per l'effetto, condannare esso sig. al risarcimento dei NT danni morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati ad esso dott.
liquidandoli in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. Parte_1 nella somma di euro 400.000,00 ovvero in quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla data della consumazione dell'evento al soddisfo;
3) ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza a cura del ricorrente a spese del convenuto su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale;
4) condannare la parte convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio, nonché di tutti i gradi precedenti, maggiorate del rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Esponeva l'attore che la Procura della Repubblica di Caltanissetta aveva promosso procedimento penale nei confronti di NT contestandogli il reato di (segue imputazione):
“a) Calunnia aggravata (art. 368 cod. pen.,) perché sapendolo innocente, incolpava, avanti questa Procura, Parte_1
, nella sua qualità di appartenente al S.IS.D.E., di avere illecitamente
[...] svolto, nel periodo dal 1992 al 2000, un ruolo di intermediario tra il padre
altri appartenenti all'organizzazione Persona_1 Persona_2 cosa nostra e un non meglio individuato appartenente ad ambienti istituzionali a nome " " o " , in particolare facendosi latore di informazioni riservate Per_3 CP_2
2 anche, tra le altre cose, al fìne di tutelare gli interessi economici del predetto
[...]
, nonché consegnando documentazione nel periodo in cui lo stesso Per_1
era detenuto e quindi accusando il el reato di concorso CP_1 Pt_1 in associazione mafiosa, per il quale veniva iscritto da questa Procura.
In Caltanissetta l'11 febbraio 2010.
Altri reati contestati al nell'ambito del medesimo procedimento, per CP_1 un totale di sette capi di imputazione, erano la calunnia aggravata e continuata nei confronti del dott. e la rivelazione continuata di Controparte_3 segreti concernenti vari procedimenti penali.
L'attore si era costituito parte civile nel giudizio penale instaurato dinanzi al
Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, che, con sentenza n.
671/17 depositata il 24 maggio 2018, aveva dichiarato la penale responsabilità del in ordine a cinque dei capi di imputazione contestati, fra cui CP_1 quello relativo alla calunnia in danno del ed il non doversi procedere Pt_1 per intervenuta prescrizione con riferimento a due delle fattispecie di rivelazione di segreti. Condannava l'imputato a risarcire i danni e a rifondere le spese di lite alle parti civili costituite, liquidando altresì in favore di queste ultime una provvisionale ammontante, per il ad € 80.000,00. Pt_1
L'imputato impugnava la succitata sentenza e la Corte d'Appello di
Caltanissetta, con sentenza n. 62/19 del 16 gennaio 2019, depositata il 6 marzo 2019, per quanto qui di interesse, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la calunnia commessa in danno di Parte_1 in quanto estinto il reato per prescrizione e per l'effetto “eliminava” (così in dispositivo) le statuizioni civili emesse in favore della predetta parte civile.
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta e le parti civili proponevano ricorso per cassazione.
Con sentenza n. 423/2020 dep. 9 gennaio 2020 (ud. 20 novembre 2019) la
Cassazione annullava la sentenza impugnata con riferimento alla revoca delle statuizioni civili e rinviava per nuovo giudizio al giudice civile competente per il grado di appello.
Rilevava la Suprema Corte che il termine di prescrizione era rimasto sospeso dall'udienza del 3 ottobre 2017, rinviata su richiesta dei difensori dell'imputato, all'udienza del 16 novembre 2017. Pertanto, considerato altro precedente periodo di sospensione di 60 giorni, alla data della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non era maturato. La revoca delle statuizioni civili in favore del era dunque dipesa dall'erroneo calcolo Pt_1
3 del termine di prescrizione. Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., essendo maturata la causa estintiva solo dopo la sentenza di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato ai fini civili.
Concludeva la Suprema Corte che la sentenza della Corte d'Appello di
Caltanissetta era viziata in relazione ai capi concernenti la responsabilità civile dell'imputato per le calunnie commesse nel corso dell'interrogatorio dell'11 febbraio 2010. Intangibili restando le statuizioni di natura strettamente penale, il giudizio doveva proseguire per quelle civili ai sensi dell'art. 622 c.p.c..
Riassunto il giudizio con l'atto di citazione già rammentato, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024, sulle conclusioni depositate ex art. 127ter c.p.c. dall'attore, unica parte costituita.
**********
Preliminarmente, si rileva la regolarità della notifica dell'atto di citazione al convenuto (v. produzione telematica di parte attrice del 19 giugno 2020) e conseguentemente si dichiara la contumacia di non NT comparso.
Come del resto rappresentato dallo stesso attore, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte,
Ai fini della configurabilità della responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, necessita la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, ovvero la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.
Cass. 24 ottobre 2023 n. 29495 (conf. Cass. 25 luglio 2023 n. 22311, Cass. 13 novembre 2020 n. 25679, Cass. 12 giugno 2020 n. 11271 ed altre).
Nella specie, il delitto di calunnia a danno del non è stato commesso a Pt_1 mezzo di una denuncia o querela, bensì nel corso di un interrogatorio reso in data 11 febbraio 2010 da alla Procura della Repubblica di NT
Caltanissetta, ma, data l'ovvia identità delle conseguenze lesive di una siffatta
4 condotta, la circostanza non giustifica una differenziazione di disciplina giuridica.
L'accoglimento della domanda, dunque, presuppone la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia.
A proposito di prove, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore,
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., che si svolge dinanzi alla Corte
d'appello a cui la S.C. in sede penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, non è consentita l'"utilizzazione", alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, stante il divieto ex art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie.
Cass. 24 ottobre 2024 n. 27558 (v. anche Cass. 25 giugno 2019 n. 16916).
Altra giurisprudenza, nel ribadire che la testimonianza della parte civile nel processo penale non è prova, neppure atipica, nel giudizio promosso ex art. 622 c.p.p., le riconosce tuttavia valenza di argomento di prova ex artt. 116 co.
2 e 117 c.p.c. (Cass. 14 settembre 2022 n. 27016).
Non è agevole comprendere, per la verità, come una dichiarazione possa essere, al tempo stesso, inutilizzabile e liberamente valutabile dal giudice, né come possano essere argomenti di prova dichiarazioni che, sul piano sostanziale, equivalgono alle allegazioni di parte contenute nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta, e che sono, per definizione, il thema demonstrandum.
Il dilemma non necessita di approfondimento in quanto non essenziale alla decisione, in forza delle considerazioni che seguono.
Come da imputazione sopra trascritta, il concorso di in Parte_1 associazione mafiosa si sarebbe manifestato, secondo la narrazione di
[...]
, nell'avere egli svolto “nel periodo dal 1992 al 2000, un ruolo di CP_1 intermediario tra il padre altri Persona_1 Persona_2 appartenenti all'organizzazione cosa nostra e un non meglio individuato appartenente ad ambienti istituzionali a nome " " o , in particolare Per_3 CP_2 facendosi latore di informazioni riservate anche, tra le altre cose, al fìne di tutelare gli interessi economici del predetto , nonché Persona_1
5 consegnando documentazione nel periodo in cui lo stesso era CP_1 detenuto”.
Nel corso dell'interrogatorio dell'11 febbraio 2010, NT riconobbe il soggetto ritratto nella foto n. 29, risultato poi essere appunto
L'odierno convenuto riferì di non avere mai visto il soggetto Parte_1 riconosciuto in compagnia del suddetto tale “ ”, bensì “in occasioni Persona_4 in cui consegnò a mio padre documentazione presso la nostra abitazione di
Roma sempre per conto del sig. ”. Dichiarò altresì che “la persona Persona_4 effigiata nella foto n. 29 fece da tramite tra me e mio padre quando quest'ultimo, dal 1992 all'anno 2000, si trovava detenuto” in particolare facendo avere a
“documentazione riservata ricevuta da mio padre presso la NT
Casa Circondariale di Rebibbia”, dove evidentemente il aveva accesso, Pt_1 ed afferente a soggetti vicini a . Persona_2
Una simile rappresentazione dei fatti implica necessariamente un rapporto di frequentazione prolungata nel tempo fra le odierne parti del giudizio. Negli anni antecedenti al 1992, anche se non viene precisato a partire da quando, il dott.
(sempre, ovviamente, stando alle suddette dichiarazioni) si recava a Pt_1 Per_ casa dei , intrattenendo rapporti con . In tale periodo, si può CP_1 pensare che per egli fosse soltanto un volto, una NT conoscenza superficiale, un soggetto veduto, appunto, nel proprio ambiente casalingo, ma senza un significativo contatto diretto. A partire dal 1992 le cose cambiano. è detenuto ed il dott. comincia a fare da Persona_1 Pt_1 tramite fra lui ed il figlio con incontri e consegne di documenti e CP_1 questo fino all'anno 2000 (sempre secondo la versione dell'odierno convenuto).
Il non precisa con quanta frequenza i due si vedessero, ma CP_1 certamente, visto il molto ampio arco temporale di riferimento (otto anni) c'era e non poteva che esservi una consolidata conoscenza personale, tale da consentire ai due, vedendosi, un immediato riconoscimento reciproco.
Dato questo indiscutibile presupposto, la prova dell'elemento tanto oggettivo quanto soggettivo della calunnia si ravvisa nella descrizione che
[...]
, nel verbale DDA di individuazione di persona del 27 ottobre 2010, CP_1 fa di colui che, l'11 febbraio 2010, aveva riconosciuto nella fotografia n. 29 a lui sottoposta e ritraente il dott. Come puntualmente Parte_1 evidenziato in sede penale dal Tribunale di Caltanissetta (pag. 38 sent. n.
671/17 dep. 24 maggio 2018), la descrizione in parola è notevolmente lontana dalla realtà. Il visitatore di casa e referente di durante gli CP_1 CP_1
6 Per_ otto anni di detenzione di viene descritto come persona di apparente età, all'epoca dei fatti (ultimo decennio del secolo scorso), di circa 50 anni, coi capelli bianchi, un po' stempiato, poco più alto dello stesso
[...]
(avente statura di m. 1,67), occhialuto, glabro. CP_1
è nato nel 1955, quindi all'epoca dei fatti aveva circa 40 anni, Parte_1
è alto m. 1,80, circa dieci cm in più dell'altezza approssimativa attribuitagli dal
, in quegli anni non aveva capelli bianchi, non era stempiato e non CP_1 indossava occhiali, come risulta dalle foto che lo ritraggono e risalenti al suddetto periodo, alcune delle quali trasfuse nell'atto di citazione in riassunzione (pagg. 90, 91, 94 e 95).
Preme sottolineare, di nuovo, l'aspetto temporale. Non si sta parlando di una persona che il ricognitore ha visto una o pochissime volte, magari di sfuggita, magari in occasioni ordinarie, le cui fattezze possono essere ricordate nel tempo in modo sempre più incerto ed ingannevole. Si parla di incontri reiterati, diretti, personali, avvenuti per un considerevole lasso di tempo. La divergenza fra descrizione di ed effettivo aspetto di NT Parte_1 su particolari manifesti ed identificativi della persona (colore e distribuzione dei capelli, occhiali, altezza) non trova spiegazione alternativa alla falsità dell'originario riconoscimento relativo ad una foto visionata l'11 febbraio 2010
e della quale, oltre otto mesi dopo, il evidentemente non NT serbava memoria, essendo la descrizione del 27 ottobre 2010 già molto discorde dalle fattezze del dott. riprodotte nell'anzidetta foto. Pt_1
Si potrebbe ipotizzare, con spunto romanzesco, che taluni particolari, come la colorazione dei capelli, l'età apparente o l'uso di occhiali in realtà non necessari alla correzione della vista, rientrassero in una logica di camuffamento ed occultamento della reale identità del personaggio, che il dott. in altri Pt_1 termini, si truccasse in modo tale da non essere riconosciuto. A prescindere dal fatto che, nello stretto ambito del giudizio civile, le circostanze di fatto dovrebbero essere oggetto di allegazione e prova delle parti interessate, proprio l'ipotesi di un camuffamento rende allora del tutto inspiegabile e fantasioso, oltre che calunnioso, il riconoscimento fotografico dell'11 febbraio 2010, perché vorrebbe dire che indicò in quella sede un soggetto NT palesemente diverso (altezza a parte, ovviamente non verificabile in una foto a mezzo busto) da quello che lui ricordava come emissario di ”. Persona_4
Peraltro, ulteriore prova, anche questa sottolineata dal Tribunale (pag. 39 succitata sentenza), della consapevole falsità del riconoscimento fotografico
7 dell'11 febbraio 2010 è contenuta sempre nel verbale DDA del 27 ottobre 2010 laddove, chiamato ad effettuare un nuovo riconoscimento fotografico e presa visione di cinque fotografie di altrettante persone, NT indicava con sicurezza il soggetto ritratto nella foto n. 4, soggetto che però non era il dott. Pt_1
Un aspetto che non concerne la sussistenza in sé della calunnia, ma, semmai
(e salvo quanto appresso sarà osservato in merito), l'intensità del dolo, sta nello stabilire se riconoscendolo falsamente in foto nel corso NT dell'interrogatorio dell'11 febbraio 2010, avesse inteso calunniare specificamente oppure un soggetto qualsiasi fra quelli Parte_1 effigiati nell'album fotografico che gli fu sottoposto, allo scopo di avvalorare e concretizzare quanto da lui raccontato sul visitatore di casa e CP_1 uomo di fiducia del fantomatico . Persona_4
La prima conclusione è stata raggiunta dal Tribunale di Caltanissetta (v. pagg.
39 – 40 sent. 671/17) sulla base di un'intercettazione di conversazione telefonica del 12 aprile 2010 fra il ed il giornalista NT
e della testimonianza resa da quest'ultimo all'udienza Controparte_4 dibattimentale del 22 febbraio 2017. Dall'intercettazione emergerebbe la soddisfazione del che al proprio riconoscimento della persona CP_1 ritratta nella foto n. 29 fosse stata attribuita credibilità, correlata al fatto che il fosse un collaboratore di , notoriamente imputato per Pt_1 CP_5
i suoi rapporti con esponenti di Cosa Nostra, e col quale si trovava in barca al momento della strage in cui perse la vita, fra gli altri, . Persona_5
Parimenti, come dichiarato dal suddetto teste, il avrebbe attribuito CP_1 al un comportamento ambiguo appunto in quanto collaboratore del Pt_1
Contrada. In sostanza, conclude il teste, “il teorema era che se era CP_5 ambiguo lo sarebbe stato anche il . Pt_1
Questa Corte non ritiene che tali elementi, pur non insignificanti, siano inequivoci e decisivi.
Come notorio, già nel 2006 aveva riportato una condanna CP_5
(divenuta definitiva nel 2007) a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione di stampo mafioso (ed è altrettanto notorio come, a seguito di revisione, la vicenda sia finita circa dieci anni dopo). E' dunque logico, se non ovvio, che, nell'attività investigativa di ricerca di appartenenti alle istituzioni potenzialmente collusi con ambienti mafiosi, coloro che avevano avuto rapporti di collaborazione con fossero oggetto di specifica attenzione CP_5
8 degli inquirenti e che per questa ragione la foto di appunto Parte_1 già collaboratore di , si trovasse negli album fotografici. CP_5
La soddisfazione o il sollievo o comunque si voglia definire l'impulso emotivo che traspare dagli elementi istruttori richiamati dal Tribunale prova soltanto che si era reso conto di avere puntato il dito verso una persona che CP_1 aveva effettivamente avuto rapporti di servizio con il condannato (a quell'epoca)
Ma questa è una presa di coscienza che il CP_5 CP_1 acquisisce solo dopo avere effettuato il riconoscimento ed è appunto questa posteriorità che rende improbabile che l'11 febbraio 2010 egli sapesse che il soggetto che stava (falsamente) riconoscendo nella foto n. 29 era Pt_1
E' significativo il fatto che nella conversazione telefonica, che, come
[...] visto, è dell'aprile 2010, circa due mesi dopo l'interrogatorio del in CP_1 data 11 febbraio, lo stesso non menziona affatto CP_1 Parte_1 ma continua a parlare del “n. 29”, dal che sembra potersi desumere che ancora non aveva cognizione dell'identità anagrafica della persona da lui identificata.
Ancora, si nota come egli non sapesse per quale motivo il suo riconoscimento fosse stato ritenuto credibile dagli inquirenti, in quanto costoro “ovviamente non mi hanno voluto dire né perché né percome”. Ma il perché non poteva che essere proprio il rapporto professionale e di servizio esistito fra il ed il Pt_1
Contrada e se avesse personalmente conosciuto NT Pt_1 prima di identificarlo in foto non avrebbe avuto alcun bisogno che qualcuno glielo rivelasse. L'abbinamento del nome al soggetto della foto Parte_1
n. 29 avviene per il solo ex post, solo dopo che il era CP_1 Pt_1 divenuto a sua volta indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, con pubblicazione della relativa notizia sulla stampa.
Del resto, per poter maturare l'intento di calunniare specificamente Pt_1
avrebbe dovuto necessariamente conoscerlo e,
[...] NT verosimilmente, avere verso di lui un forte motivo di rancore ed inimicizia. Ma, se l'avesse conosciuto, allora sarebbero inspiegabili proprio le circostanze che, come visto, dimostrano la sussistenza della calunnia. Se l'avesse conosciuto, non avrebbe fornito una descrizione fisica del NT Pt_1 pressoché integralmente difforme dalla realtà e non avrebbe fallito clamorosamente la nuova ricognizione fotografica del 27 ottobre 2010.
Si può dunque concludere nel senso che avesse NT consapevolmente voluto calunniare il soggetto della foto n. 29, senza sapere chi fosse, ma solo al fine di accreditarsi quale autorevole collaboratore di giustizia
9 o comunque attirare su di sé l'attenzione degli organi giudiziari ed investigativi e, soprattutto, di quelli mediatici, anche al verosimile fine strettamente economico di guadagnarsi una discreta fortuna editoriale coi libri poi pubblicati proprio grazie alla collaborazione con alcuni noti giornalisti. Come detto, tutto questo non influisce minimamente sulla sussistenza del reato, non escludendo affatto il dolo, ma solo riflettendosi sui motivi più o meno reconditi della maturazione dell'intento delittuoso.
Deve dunque concludersi per la fondatezza della domanda, con diritto dell'attore al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti (nessuna domanda
è stata presentata, viceversa, per danni patrimoniali).
In ordine alla relativa quantificazione, si rileva che non esistono, allo stato, criteri orientativi e tabelle di liquidazione del danno da calunnia.
Data l'affinità – pur con differenze sostanziali – della fattispecie, appare razionale utilizzare in via analogica le tabelle elaborate nel 2024 presso il
Tribunale di Milano (di valore c.d. “paranormativo” – v. Cass. 22 gennaio 2019
n. 1555, Cass. 7 ottobre 2021 n. 27269) in materia di diffamazione a mezzo stampa.
Le anzidette tabelle prevedono per diffamazioni di elevata gravità un risarcimento del danno non patrimoniale compreso fra € 35.247,00 ed €
58.745,00. Tale ultima somma è superabile ove la diffamazione si palesi di eccezionale gravità.
L'elevata gravità viene definita sulla base dei seguenti parametri:
- elevata notorietà del diffamante,
- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale)
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato
- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose,
- elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,
- risonanza mediatica della notizia diffamatoria.
- elevata intensità elemento soggettivo.
Non vengono invece definiti i parametri in base ai quali la diffamazione raggiunge l'eccezionale gravità, ma appare piuttosto chiaro che si tratta di una particolarmente marcata accentuazione di quelli già sopra definiti.
10 La fattispecie qui considerata varca sicuramente i confini dell'eccezionale gravità sotto diversi profili.
L'elevata notorietà di deriva dal fatto in sé di essere figlio NT
Per_ di , uomo politico, già sindaco di Palermo, condannato in via definitiva per vari reati contro la P.A. e, soprattutto, per associazione di stampo mafioso, e costituente perciò uno dei principali e censurabili esempi dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto istituzionale. Lo “status” di stretto congiunto di un personaggio di tale caratura mafiosa, e proprio perché mafiosa, e la conseguente plausibile ipotesi che egli fosse al corrente di trame e contatti fra elementi mafiosi e soggetti istituzionali rendevano per ciò solo soggetto meritevole della massima attenzione mediatica NT nell'ambito delle plurime e notorie inchieste su trattative, connivenze, depistaggi e simili. E' indicativo di tutto ciò il fatto stesso che
[...]
sia stato imputato anche, come sopra ricordato, per avere rivelato a CP_1 noti giornalisti segreti sui procedimenti penali in corso.
Quanto alla gravità del discredito, umano e professionale, è evidente quanto sia infamante per un funzionario di polizia, istituzionalmente preposto a contrastare illegalità e malvivenza, l'accusa di fiancheggiare una delle peggiori realtà criminali qual è l'associazionismo di stampo mafioso, considerate non solo le connotazioni violente e prevaricatrici di tale fenomeno, ma anche la sua diffusione, la sua inquietante capacità di infiltrazione, corruzione, sviamento ed inquinamento morale della società nel suo complesso e delle sedi istituzionali in particolare. Agli occhi dell'opinione pubblica, il poliziotto (intesa qui la parola nel senso più ampio possibile) che si affianca ai mafiosi non è
“solo” un criminale, ma anche un traditore e spergiuro e quindi il discredito che gli deriva da una falsa accusa di questo genere è ancora più devastante di quello riguardante un “comune” cittadino.
Il pregiudizio al calunniato è a sua volta evidente, avendo la falsa attribuzione di un reato così grave danneggiato la carriera del e reso scarsamente Pt_1 sereno e vivibile, almeno per qualche tempo, il suo ambiente di lavoro. Ciò può essere ritenuto in via di ragionevole presunzione, in quanto tale specifico aspetto non è stato approfondito nel dibattimento penale, mentre in questa sede non sono state avanzate in proposito richieste istruttorie, circostanza che rende irrilevante la questione, dibattuta in giurisprudenza, sulla loro ammissibilità nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.. Tuttavia, appunto per la mancanza di un adeguato approfondimento istruttorio, non è possibile definire
11 in dettaglio entità e persistenza nel tempo del danno professionale in argomento, quali opportunità ed aspirazioni dell'attore siano state effettivamente pregiudicate e frustrate e se ed in che misura sia stata lesa la reputazione del dott. presso superiori e colleghi di lavoro oltre che Pt_1 nell'ambito familiare e sociale extralavorativo. Anche a quest'ultimo riguardo, non è emerso se l'ingiusto coinvolgimento in indagini di mafia abbia comportato, almeno per un certo periodo, uno sconvolgimento nelle abitudini di vita del dott. e dei suoi familiari. Altro aspetto rimasto pressoché Pt_1 ignoto è quello della sofferenza personale soggettiva – o danno morale – elemento variabile in funzione della personalità e della tempra interiore del danneggiato. Anche qui è ragionevole presumere – vista la gravità dei fatti falsamente addebitati e l'attenzione pubblica ad essi riservata – una forte preoccupazione, mentre particolari angustie o, peggio, uno stato di prostrazione non risultano neppure allegati e vanno perciò esclusi.
Altro chiaro pregiudizio è dato dal fatto in sé dell'iscrizione del nel Pt_1 registro degli indagati, accompagnata dall'astratta plausibilità del racconto del
. CP_1
Elementi che – fortunatamente, in primis, per lo stesso attore e poi per l'apparato Giustizia – attenuano la gravità del danno sono la mancata applicazione al di misure cautelari e la mancata celebrazione di un Pt_1 dibattimento alla luce della successivamente emersa falsità delle dichiarazioni del . CP_1
La risonanza mediatica della notizia calunniosa è indiscussa, come dimostrato dalla produzione dell'attore di articoli giornalistici su testate di diffusione nazionale.
L'intensità del dolo è pure molto elevata. Il fatto che, come sopra visto, sia da escludere che mirasse a calunniare la specifica persona NT di attiene solo alla sfera recondita delle motivazioni personali Parte_1 per delinquere, ma non incide significativamente sull'elemento soggettivo del reato, che, nella specie, assume una forma necessariamente “rigida”, in quanto si risolve comunque nella deliberata volontà di incolpare di un reato, nella specie gravissimo, qualcuno che si sa essere innocente. E' appunto il fatto che si può solo sapere o non sapere che l'accusato è innocente a rendere “rigido” e non modulabile il dolo del reato di calunnia, al contrario di quello della diffamazione, che, a seconda della concreta forma di manifestazione di tale reato, può essere condizionato da molteplici fattori (ad es. il coinvolgimento
12 emotivo nell'ambito di polemiche politiche o professionali, oppure la percezione di talune espressioni come lecite, perlomeno in funzione del contesto di utilizzo).
Riepilogando, considerato:
• che il reato di calunnia è intrinsecamente più grave di quello di diffamazione a mezzo stampa, in relazione al quale sono modulate le tabelle di liquidazione del danno elaborate presso il Tribunale di Milano
e qui prese a riferimento;
• che la fattispecie presenta i profili di particolare gravità sopra evidenziati
(gravità del reato falsamente attribuito, qualità del danneggiato di soggetto istituzionalmente preposto al contrasto alla criminalità organizzata, notorietà del calunniatore, risonanza mediatica);
• che, d'altra parte, non risultano specifici elementi per ritenere altrettanto gravi alcune conseguenze lesive qualificanti la fattispecie
(sofferenze soggettive, ripercussioni sulla vita professionale, familiare e sociale del danneggiato);
• che il danno, per così dire, strettamente giudiziario è stato limitato, non essendo poi stata esercitata l'azione penale nei confronti dell'attore, nel frattempo neppure sottoposto a misure cautelari;
si ritiene che la somma complessiva di € 120.000,00, pari a poco più del doppio del minimo previsto dalle tabelle milanesi per la diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità, costituisca equo risarcimento del danno cagionato al dalla calunnia del . Pt_1 CP_1
Sulla determinazione del quantum influisce, riducendolo, anche l'effetto parzialmente riparatorio costituito dalla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza su tre quotidiani di diffusione nazionale, che questa Corte ritiene di dover disporre in accoglimento dell'istanza in tal senso formulata dall'attore, data la sua funzione di ripristino dell'immagine del danneggiato dinanzi alla collettività (cfr. art. 120 c.p.c.).
Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi al tasso legale, previa devalutazione della somma medesima alla data dell'illecito (11 febbraio 2010), e via via annualmente rivalutata. Sulla somma complessiva sono poi dovuti gli interessi, al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Circa le spese processuali, si ricorda che
13 Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio. (In applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., rigettando la domanda di risarcimento del danno, aveva condannato il soccombente alla refusione in favore della controparte, imputata in sede penale, delle spese del giudizio di rinvio e dei tre gradi del giudizio penale .
Cass. 19 gennaio 2023 n. 1570
Le spese dei quattro gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con applicazione differenziata dei compensi previsti dalle tabelle del D.M. n. 55 del 2014 per cause del valore in cui rientra la presente in base al criterio della somma liquidata (c.d. decisum – Cass. 30 novembre 2022 n. 35195, Cass. 9 gennaio 2024 n. 688). L'attività difensiva non si è esaurita prima dell'ultimo aggiornamento delle succitate tabelle, per cui gli attuali importi vanno applicati a tutti i gradi di giudizio (v. Cass. 13 luglio 2021 n. 19989, Cass. 17 ottobre 2019 n. 26297, Cass. 10 dicembre
2018 n. 31884).
Per il primo grado, che ha richiesto la celebrazione di numerose udienze, con acquisizione di un ponderoso compendio probatorio (anche se principalmente su iniziativa della pubblica accusa), ma che non ha comportato l'esame di complesse questioni giuridiche, appare congrua la liquidazione di compensi leggermente inferiori ai medi tabellari. Per i gradi successivi si ritiene congrua una liquidazione poco al di sopra dei minimi, non essendo stata rinnovata o integrata l'attività istruttoria e permanendo l'assenza di complesse questioni di diritto, nonché tenuto conto, per il presente grado, anche della contumacia del convenuto, che ha ridotto il compito difensivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
14 D I C H I A R A responsabile, ai fini esclusivamente civili, del delitto di NT calunnia aggravata nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1
C O N D A N N A
a pagare a a titolo di risarcimento del NT Parte_1 danno, la somma di € 120.000.00, nonché gli interessi al tasso legale, previa devalutazione della somma sopra liquidata, alla data dell'11 febbraio 2010, e via via annualmente rivalutata, oltre interessi legali, sulla somma così complessivamente risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
O R D I N A la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura dell'attore ed a spese del convenuto sui quotidiani Parte_1 NT
“Corriere della Sera”, “ ” e “ ” CP_6 CP_7
C O N D A N N A
a rifondere a le spese dei quattro gradi NT Parte_1 di giudizio, che liquida in complessivi € 33,000,00, di cui € 12.500,00 per il primo grado, € 8.500,00 per il grado di appello, € 4.000,00 per il grado di cassazione ed € 8.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge
Caltanissetta, camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Roberto Rezzonico
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