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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 19/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n.214/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “contributi”,
ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Gaudio Vincenzo Parte_1
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Cascio Ester e Andriulli CP_1
Antonio Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 10 giugno 2020 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 11 ottobre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda di ad ottenere l'accredito, vanamente richiesto Parte_2 all' in via amministrativa, dei contributi obbligatori non versati dal datore di lavoro CP_1
. in relazione al periodo 1.6.2012/29.5.2013 in relazione alle mansioni svolte di CP_2 CP_3 direttore di cantiere VII livello CCNL Edilizia Industria, con retribuzione di € 5.746,11. Si è costituito ritualmente in questa sede di gravame l' . CP_1 La causa, all'udienza del 14 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Con unico motivo di appello il si duole del diniego oppostogli in primo grado. Parte_1 L'appello è infondato. Per chiaro insegnamento della Suprema Corte (sentenza citata Cass. Civ. Sezione Lavoro n. 6569 del 18.3.2010 “A mente della L. n. 1338 del 1962, art. 13 il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 può chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal successivo Controparte_4 quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica;
analoga facoltà è altresì attribuita la lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita, salvo il diritto a risarcimento del danno. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il lavoratore, per potere agire
1 direttamente nei confronti dell' deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere CP_1 questa pretesa nei confronti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 23584/2004) e che la disposizione all'esame non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma, al contrario, costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione CP_ sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l' e nel necessario contemperamento tra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie (Cass., n. 15304/2005).
La condizione fondamentale per cui, dunque, il lavoratore può agire nei confronti dell' è CP_1 l'onere a suo carico di non aver potuto far valere la pretesa nei confronti del datore di lavoro: circostanza che nel caso di specie non risulta provata;
ne consegue la possibilità di poter eventualmente godere di rendita vitalizia, ove ne sussistano i presupposti.
Consegue il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Michele Campanale Consigliere
all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 14 maggio 2025, nella causa avente ad oggetto “contributi”,
ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello tra
, rappr. e dif. da avv. Gaudio Vincenzo Parte_1
Appellante contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Cascio Ester e Andriulli CP_1
Antonio Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 10 giugno 2020 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 11 ottobre 2019 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto aveva rigettato la domanda di ad ottenere l'accredito, vanamente richiesto Parte_2 all' in via amministrativa, dei contributi obbligatori non versati dal datore di lavoro CP_1
. in relazione al periodo 1.6.2012/29.5.2013 in relazione alle mansioni svolte di CP_2 CP_3 direttore di cantiere VII livello CCNL Edilizia Industria, con retribuzione di € 5.746,11. Si è costituito ritualmente in questa sede di gravame l' . CP_1 La causa, all'udienza del 14 maggio 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Con unico motivo di appello il si duole del diniego oppostogli in primo grado. Parte_1 L'appello è infondato. Per chiaro insegnamento della Suprema Corte (sentenza citata Cass. Civ. Sezione Lavoro n. 6569 del 18.3.2010 “A mente della L. n. 1338 del 1962, art. 13 il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55 può chiedere all' di costituire, nei casi previsti dal successivo Controparte_4 quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi, mediante il versamento della corrispondente riserva matematica;
analoga facoltà è altresì attribuita la lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando non possa ottenere da quest'ultimo la costituzione dell'anzidetta rendita, salvo il diritto a risarcimento del danno. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il lavoratore, per potere agire
1 direttamente nei confronti dell' deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere CP_1 questa pretesa nei confronti del datore di lavoro (cfr, ex plurimis, Cass., n. 23584/2004) e che la disposizione all'esame non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma, al contrario, costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione CP_ sostitutoria della facoltà di attivarsi direttamente presso l' e nel necessario contemperamento tra l'interesse del lavoratore a non rimanere privo di tutela previdenziale e l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie (Cass., n. 15304/2005).
La condizione fondamentale per cui, dunque, il lavoratore può agire nei confronti dell' è CP_1 l'onere a suo carico di non aver potuto far valere la pretesa nei confronti del datore di lavoro: circostanza che nel caso di specie non risulta provata;
ne consegue la possibilità di poter eventualmente godere di rendita vitalizia, ove ne sussistano i presupposti.
Consegue il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 14 maggio 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2