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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 343 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, cod. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] rappresentato, difeso e assistito, giusta procura in atto separato ex art. 83, co. 3, c.p.c., dall'Avv. Simone
Forte (C.F. ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
il suo studio sito in Milano, alla Galleria San Babila, n. 4/A, il quale difensore chiede di poter ricevere comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
RICORRENTE
Contro
l' , CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
RESISTENTE-contumace
E contro
, con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 – c.f. e P.IVA in persona del suo procuratore speciale P.IVA_3 Controparte_3
giusta procura autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio n.
[...] Persona_1
182329, raccolta n. 13004 del 04/03/2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Antonelli
– c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto, Via CodiceFiscale_3
Platone, n. 36 (il quale indica l'indirizzo PEC: ed il numero di fax Email_2
1 0873/380287) giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In Via Pregiudiziale : - Disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, vista la presenza delle condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito : - Accertare la nullità del Preavviso di Fermo amministrativo impugnato per tutti i motivi suesposti;
- Accertare e dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo in quanto emessa in dispregio di quanto previsto dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012; - annullare il preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione, nonchè l'Avviso di addebito indicato in premessa, per i motivi esposti;
- disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge;
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai Controparte_4 fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. *** Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
: “ preliminarmente, revocare il provvedimento col quale Controparte_2
è stata concessa la sospensione inaudita altera parte della sospensione della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi avanzate, siccome inammissibili, ovvero infondate in fatto ed in diritto;
- riconoscere, la sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo al ricorrente e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1 pagamento della somma ritenuta di diritto, tenuto conto anche del valore della controversia e del conseguente possibile pregiudizio che la temerarietà dell'azione intrapresa dalla controparte possa comportare per la tutela del credito di che trattasi;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità e/o illegittimità della notifica dell'avviso di addebito emesso dall' ritenere valido CP_5 ed efficace il preavviso di fermo amministrativo nonché legittima l'attività di competenza dell' ; Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che all'uopo rende la dichiarazione di rito.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 17.2.2025 il ricorrente ha adito il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo onde sentir accertare e dichiarare, previo accoglimento di istanza di sospensione, la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
10880202500000108000 notificato in data 27.1.2025 sulla vettura modello LAND ROVER
RANGE EVOQUE 2.2 TD4 5P targato ET980MZ, relativamente alla sola quota di credito di natura previdenziale, costituito dall' Avviso di addebito n. 40820210001235691000,
2 asseritamente notificato il 07/12/2021 ed emesso da - Sede di Teramo relativamente a CP_5
Contributi I.V.S. per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il complessivo importo di € 11.093,33.
A sostegno della domanda ha eccepito la inesistenza giuridica, la nullità e/o irritualità della notifica dell'atto presupposto prodromico, costituito, in particolare, dall'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 40820210001235691000.
In secondo luogo, ha eccepito la violazione degli articoli 7 e 17 della Legge n. 212/2000, nonché l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in ragione dell'omessa o apparente motivazione del preavviso di fermo anche in relazione alle modalità di calcolo della pretesa e degli interessi moratori.
Ha, inoltre, eccepito la decadenza dell' dalla potestà di iscrizione a ruolo per CP_5 violazione dell'articolo 25 del D.Lgs. n.46/1999, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributo ai sensi dell'articolo 3 comma 9 delle legge n. 335 del 1995, non essendo stati notificati ulteriori atti riscossivi idonei alla interruzione della prescrizione.
Ha, infine, eccepito la violazione dell'articolo 86 del Dpr 602/1973 in ragione della natura strumentale dell'autovettura oggetto del preavviso di fermo all'attività lavorativa del ricorrente.
Sotto tale profilo ha dedotto che il ricorrente è titolare di una ditta individuale denominata
“SERVIZI INFORMATICI di CA NI che si occupa di assistenza nel settore informatico, sottolineando che l'auto in questione figurava tra i beni ammortizzabili della ditta individuale ed è stata acquistata dalla medesima.
Ha, da ultimo, rilevato che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo doveva essere annullata o comunque sospesa in ragione della presentazione di istanza di sospensione legale della riscossione ed art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il Controparte_6
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
L' , invece, pur regolarmente evocata in giudizio mediante notifica via pec CP_5 all'indirizzo risultante dai registri pubblici, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
1.3. Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del 29.4.2025 per discussione e per la conferma o meno del provvedimento cautelare. Da ultimo è stata rinviata all'udienza del 3.6.2025 al fine di verificare la corretta integrazione del
3 contradditorio nei confronti dell' , e nello specifico per verificare la correttezza CP_5 dell'indirizzo pec usato per la notifica.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, infatti, nonostante sia stata CP_5 regolarmente evocata in giudizio, mediante notifica del ricorso all'indirizzo pec risultante dal registro PP.AA., non risulta costituitasi nella presente controversia.
Sempre in via preliminare va acquisita al giudizio, e dunque, autorizzata, la produzione documentale dell' che in data 27.5.2025 ha prodotto in format .eml la Controparte_2 prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo amministrativo.
L'ammissibilità di tale produzione si fonda sulla circostanza che si tratta di una mera integrazione istruttoria e documentale, rispetto a quanto già allegato dall' in sede di CP_7 costituzione in giudizio. In particolare, l'agente di riscossione, a fronte della contestazione di parte ricorrente in ordine alla idoneità probatoria della notifica dell'avviso di addebito depositata in formato .pdf, non ha fatto che depositare la prova della notifica in formato .eml, così da controdedurre alla contestazione avversaria, e fornire la prova integrativa di quanto già dedotto e documentato in sede di costituzione.
Quanto, invece, alla questione dello ius postulandi contestata dalla parte opponente con le note di udienza del 24.4.2025, la stessa non si ritiene meritevole di accoglimento.
La parte ricorrente contesta la nullità della costituzione dell' , per Controparte_8 violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs.
156/2015, ritenendo che la stessa possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al paragrafo 3.4 del Protocollo
d'intesa tra e Avvocatura Generale del 22.6.2017. CP_7
Sul rapporto tra il patrocinio erariale di e la facoltà Controparte_6
dell'ente di designare avvocati del libero foro la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte: "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , Controparte_6
4 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli
4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di CP_6
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo CP_6
dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità." (principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c., da Cass., Sez. U,
Sentenza n. 30008 del 19-11-2019, Rv. 656068-01).
Pertanto:
a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio,
l' può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del CP_6
1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la Delib. motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita Delib. od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);
c) in tutti i casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri CP_6
dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi
5 compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell' che si è determinata ad CP_6
agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Trasponendo tali principi al caso di specie, l'articolo 3.3. del Protocollo d'intesa tra CP_7
e Avvocatura Generale del 25.6.2024, applicabile ratione temporis, prevede che l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di
Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al
Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l' ; Controparte_2
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.
La fattispecie concreta non rientra in alcune delle ipotesi contemplate dalla convenzione, per le quali sia previsto il patrocinio esclusivo dell'Avvocatura, non essendo stata, infatti, evocata nel presente giudizio anche l' . Controparte_2
L'articolo 3.4.2 del Protocollo d'intesa tra e Avvocatura dello Stato del 5.7.2017 CP_7 prevede, invece, che l'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle Commissioni Tributarie.
In conclusiva sintesi, non rientrando la controversia in oggetto in alcune delle ipotesi di esclusiva competenza dell'Avvocatura dello Stato, si ritiene che l' abbia potuto fare CP_7
ricorso al libero foro, senza necessità di depositare specifiche delibere di conferimento.
A questo punto è possibile passare ad esaminare il merito della causa.
3. La parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 108 80 2025
00000108 000, notificatagli in data 27/01/2025 dall' Controparte_2
6 limitatamente ai crediti previdenziali, di cui all'avviso di addebito n.
40820210001235691000, emesso da - Sede di Teramo relativamente a Contributi CP_5
I.V.S. per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il complessivo importo di € 11.093,33.
A sostegno della domanda ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
- nullità del preavviso di fermo per omessa notifica dell'atto presupposto;
- nullità del preavviso di fermo per omessa o apparente motivazione anche in relazione alla quantificazione dei saggi e degli interessi;
- la decadenza ex articolo 25 del D.lgs n. 46 del 1999 e prescrizione quinquennale del credito contributivo;
- violazione dell'articolo 86 del Dpr 602/1973 in ragione della natura strumentale dell'autovettura oggetto del preavviso di fermo all'attività lavorativa del ricorrente;
- nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per sospensione ai sensi della legge n. 228/2021, in relazione alla Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo notificata in data 8 giugno 2024, alla luce dell'istanza presentata in data
17.2.2025.
3.1. L'opposizione appare del tutto infondata.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità
7 stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo - vale a dire il preavviso di fermo ed il fermo - lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi
8 relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Quanto alla legittimazione passiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo affermato quanto segue:
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514.
3.2. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica dell'atto prodromico risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, oltre che dalla prova della notifica via pec depositata dall' (l'atto prodromico di che trattasi è stato ritualmente e regolarmente notificato a CP_7
in data 07/12/2021, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna, Parte_1
depositata in formato .eml, indirizzata alla stessa casella PEC alla quale è stato notificato
9 l'odierno preavviso di fermo, peraltro risultante dal registro Ini-pec), anche dalla istanza di adesione alla definizione agevolata che il ricorrente ha presentato in data 19.1.2023, indicando, tra i vari carichi rientrati nell'istanza, proprio l'avviso di addebito n. CP_5
40820210001235691000, che invece in questa sede si ritiene di non aver mai ricevuto.
Risulta, inoltre, per tabulas che la richiesta di definizione agevolata veniva accordata anche per tale avviso di addebito (che il ricorrente ritiene di non aver mai ricevuto) per l'importo di € 9.365,75 (cfr. doc. 6 fas. , sicchè appare del tutto infondata e confutata CP_7 la prima doglianza con cui il ricorrente ritiene di non aver avuto conoscenza dell'avviso di addebito presupposto.
Emerge, altresì, che in data 4.3.2022 (quindi prima ancora della richiesta di definizione agevolata) il ricorrente abbia presentato istanza di rateizzazione per il medesimo avviso di addebito e che tale istanza sia stata accolta con la previsione di 72 rate di cui il ricorrente ha provveduto ad alcuni pagamenti.
Al riguardo, con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, la
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).
Allo stesso modo, più di recente, è stato evidenziato (vedi Cass. n. 11338/2023) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. in tal senso anche Cassazione civile sez. trib., 06/02/2024, n.3414).
Aldilà, dunque, della valenza interruttiva della prescrizione della domanda di rateizzazione, è indubbio che la stessa valga comunque a dimostrare, in maniera incontrovertibile, la conoscenza e consapevolezza dei debiti sottesi alla rateizzazione stessa.
Deve, invero, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la
10 sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere.
Alla luce di tali considerazioni deve, allora, affermarsi che la richiesta di definizione agevolata formulata dal ricorrente fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento/avvisi di addebito cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, non potendo il contribuente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle/avvisi di addebito e degli atti impositivi presupposti.
Ne consegue che il ricorrente non può mettere in discussione la conoscenza dell'avviso di addebito n. 40820210001235691000, proprio perché tale allegazione è radicalmente incompatibile con la richiesta di definizione agevolata dallo stesso presentata in data
22.4.2023 (ed accolta) ed afferente proprio (ed anche) il suddetto atto impositivo e con la precedente istanza di rateizzazione pure concessa.
Quanto, invece, alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito via pec, occorre comunque rilevare che una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata, in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati.
Ne consegue che, stante la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e non essendo lo stesso impugnato nel termine di decadenza di quaranta giorni, la parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di sollevare vizi formali o sostanziali in ordine alla pretesa contributiva, con conseguente inammissibilità della presente opposizione, in ordine ai profili di contestazione relativi all'eccezione di decadenza ex articolo 25 del D.lgs n. 46 del 1999 ed all'eccezione di prescrizione quinquennale.
Dal tenore del ricorso sembra emergere che il ricorrente abbia eccepito la sola prescrizione quinquennale del credito contributo e non anche la prescrizione quinquennale estintiva successiva alla notifica dell'avviso di addebito. Ad ogni modo, se la prima eccezione risulta inammissibile per omessa impugnazione dell'avviso di addebito nel termine decadenziale di quaranta giorni, l'eccezione di prescrizione, se intesa come quella maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, appare di immediata infondatezza, considerando che, a seguito della notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 7.12.2021, è stato notificato il
11 preavviso di fermo amministrativo qui impugnato, in data 27.1.2025 e dunque nel termine di prescrizione quinquennale, senza peraltro considerare la richiesta di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 22.4.2023.
4. Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità del preavviso di fermo amministrativo sollevata dal ricorrente per omessa motivazione circa il tasso di interesse applicato.
Al riguardo, a parte la circostanza che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non può essere considerata un atto impositivo e che, in quanto tale, non è in alcun modo soggetta alle regole in materia di atti amministrativi di cui all'articolo 3 della
Legge n. 241 del 1990, l'eccezione appare ad ogni modo infondata nel merito.
Come anticipato, il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola con i pagamenti nei successivi 30 giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di sua proprietà.
Non trattandosi di un atto impositivo e seguendo l'adozione dell'atto impositivo che ha già determinato il quantum del debito contributivo o di imposta e dei relativi interessi, lo stesso è congruamente motivato - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella/avvisi presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990
(cfr. sul punto Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504). Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21616).
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sottolineato, il preavviso di fermo contiene la indicazione precisa degli atti impositivi presupposti, tra cui l'avviso di addebito n.
40820210001235691000, con la specificazione, per ogni atto impositivo, dell'ente che ha emesso il ruolo e delle poste economiche ancora dovute.
Facendo particolare riferimento all'avviso di addebito qui impugnato, emerge in maniera evidente che il preavviso di fermo amministrativo indichi in maniera dettagliata il debito
12 contributo dovuto, la parte delle somme spettanti all'ente impositore, e quelle, invece, spettanti all'ente di riscossione, con la specificazione della descrizione del debito, dell'anno di riferimento, del debito originario, di quello residuo scaduto, degli interessi di mora, degli oneri di riscossione e del totale dovuto.
Il preavviso di fermo reca, dunque, l'indicazione analitica del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., con indicazione dei termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Quanto alle modalità di determinazione delle somme aggiuntive del debito contributo, le stesse sono dettagliatamente indicate nell'avviso di addebito presupposto, in cui è specificato il regime sanzionatorio applicato (articolo 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388 del 2000).
Ed infatti, nel preavviso di fermo sono indicati gli interessi già applicati dall'ente impositore, con la sola aggiunta degli oneri derivanti dall'attività dell'agente di riscossione e con l'ulteriore precisazione, contenuta a pagina 2 della comunicazione preventiva, che a “tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.” come anche gli oneri di riscossione sono specificati in calce a pagina 10: “ Per i carichi affidati fino al 31dicembre
2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021)” (nota a cui rimanda proprio l'avviso di addebito qui impugnato).
In definitiva sintesi, il preavviso di fermo amministrativo appare congruamente e sufficientemente motivato, con infondatezza anche di tale motivo di doglianza.
5. Il ricorrente contesta, altresì, la violazione dell'articolo 86 comma 2 del Dpr 602/1973, ritenendo che l'autovettura oggetto del preavviso di fermo amministrativo sia da considerare bene strumentale all'attività di impresa, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività di
13 assistenza nel settore informatico di cui alla ditta individuale di cui è titolare: “ SERVIZI
INFORMATICI di CA NI .
Ad ulteriore supporto di tale difesa sottolinea che l'auto in questione figura tra i beni ammortizzabili ed è stata acquistata dalla stessa, come da fattura ivi allegata.
Come sopra esposto, il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce un misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
Il riportato orientamento giurisprudenziale è stato, poi, legislativamente confermato dal c.d. "Decreto del Fare" n. 69/2013 - convertito dalla L. n. 98 del 2013 - il quale ha disposto il divieto di fermo dei veicoli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, previa adeguata dimostrazione del ricorrere dei requisiti di strumentalità, che il contribuente deve fornire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Allo stesso tempo, la giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto che ai fini della strumentalità del bene, tale da escludere la sottoposizione dello stesso a fermo amministrativo, sia necessario che il bene sia destinato esclusivamente all'attività di impresa.
Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della prova della strumentalità del veicolo necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del
14 bene con fattura come "strumentale" nonché l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito che ha considerato necessaria la stretta inerenza dell'automezzo ai risultati economici aziendali e, dunque, la destinazione dello stesso esclusivamente all'attività propria dell'impresa (Cassazione civile sez. trib., 17/03/2025, n.7156).
Spetta, quindi, al debitore dimostrare che il bene oggetto dell'iscrizione di fermo amministrativo è un bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, senza che a tal fine sia sufficiente dimostrare la propria qualità imprenditoriale e, nel caso di veicolo, la titolarità dello stesso, non potendo neppure trarre elementi di prova favorevoli dalle detrazioni dei costi ivi applicate, occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività
e per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, e non per altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene (come nel caso di veicoli la semplice utilizzazione per fini di spostamento) (Cassazione civile sez. trib., 29/12/2024, n.34813).
5.1. Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che il ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato che il bene mobile registrato oggetto del preavviso di fermo amministrativo, costituito dalla vettura modello LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2 TD4
5P targato ET980MZ, per quanto inserito nel registro dei beni ammortizzabili, si possa considerare quale bene strumentale ed indispensabile per l'attività di impresa, utilizzato in via esclusiva e prevalente per l'attività di impresa.
E ciò per la dirimente considerazione che dal registro dei beni ammortizzabili risulta che la ditta è nella disponibilità di altri mezzi aziendali – “Autocarro Citroen Parte_1
Berlingò – tg. DL609YE” (vedi pag. 2023/3 doc. 3 di parte ricorrente) che verosimilmente più di una autovettura è idonea allo svolgimento dell'attività imprenditoriale del ricorrente.
Come dedotto nel ricorso, infatti, la parte attrice si occupa, quale imprenditore individuale, di fornire assistenza nel servizio informativo, ed in quanto tale deve ritenersi che tale attività implichi anche il trasporto, la consegna, la riparazione di hardware e software che meglio possono essere ritirati e riconsegnati ai clienti con il mezzo aziendale Autocarro Citroen
Berlingò, piuttosto che con l'auto LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2 TD4 5P ad uso privato/familiare.
Proprio la circostanza che l'impresa individuale sia titolare di un mezzo che certamente si pone in rapporto di stretta connessione ed indispensabilità con l'attività di impresa, comporta,
15 quale conseguenza, che invece l'autovettura modello LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2
TD4 5P non possa essere considerata tale ai fini dell'attività di impresa.
In altri termini, senza tale mezzo (LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2 TD4 5P) non verrebbe comunque pregiudicato lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, come diversamente accadrebbe con il fermo amministrativo sul mezzo Citroen Berlingò.
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda non merita accoglimento.
6. L'ultimo aspetto da esaminare riguarda il rapporto tra il preavviso di fermo amministrativo e l'istanza di sospensione legale presentata dal ricorrente in data 17.2.2025 ai sensi della Legge n. 228/2012.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente deduce per errore che tale istanza di sospensione sia stata presentata in relazione alla Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo notificata in data 8 giugno 2024, quando, in verità, il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 27.1.2025.
In tale istanza il ricorrente ha dichiarato espressamente, sotto la propria responsabilità, che la somma richiesta nel suddetto preavviso di fermo amministrativo, tra cui anche l'avviso di addebito n. 40820210001235691000, è totalmente interessato da prescrizione o CP_5
decadenza del diritto del credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo.
Orbene, al riguardo valga richiamare l'articolo 1 commi 537, 538, 539, 539 bis, 540 della
Legge n. 228/2012, applicabile ratione temporis, che prevede quanto segue:“
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538 Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
16
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto
a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
539-bis La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
La Corte di Cassazione ha già escluso che la procedura di sospensione introdotta dalla L.
n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-540, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, trattandosi di procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, e dall'altro canto a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia
17 rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/06/2023, n.16249).
Venendo al caso di specie, se dunque è vero che il comma 537 cit. prevede che gli incaricati per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, è anche vero che il successivo comma 538, onera il contribuente a provare che il credito per il quale si procede è, per quanto interessa in questa sede e dichiarato da , è interessato da: a) da prescrizione o decadenza del Parte_1
diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Nella fattispecie concreta non risulta in alcun modo dimostrato che il credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 40820210001235691000 sia interessato da prescrizione o decadenza, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Ed infatti, come sopra esposto, il ricorrente non può mettere in discussione la conoscenza dell'avviso di addebito n. 40820210001235691000 notificato via pec in data 7.12.2021, CP_5
tanto da aver presentato in data 4.3.2022 istanza di rateizzazione su tale debito, e poi ancora dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 22.4.2023, a cui è poi seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 27.1.2025, avvenuta entro il termine di cinque anni dal 7.12.2021.
A fronte di tali considerazioni appare, quindi, del tutto infondata la dichiarazione del ricorrente contenuta nell'istanza di sospensione ex articolo 1 commi 537, 538, 539, 539 bis,
540 della Legge n. 228/2012, sicchè anche sotto tale profilo la domanda non può essere accolta e va integralmente rigettata.
7. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'
[...]
, si ritiene di non poterla accogliere per la sola ragione afferente la Controparte_6
questione della strumentalità del bene oggetto del preavviso di fermo amministrativo, il quale presupponeva una più approfondita disamina, nel senso che non può ritenersi, a dispetto dei
18 restanti motivi, manifestamente infondata (cause di previdenza, scaglione 5.200/26.00, valori medi stante la pluralità di questioni sollevate, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 343/2025 così provvede:
• dichiara la contumacia dell' ; CP_5
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte resistente costituita che liquida in € 3.727,00 per compensi, oltre rimborso spese Iva e
CPA come per legge.
Teramo, 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, cod. , nato a [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...] rappresentato, difeso e assistito, giusta procura in atto separato ex art. 83, co. 3, c.p.c., dall'Avv. Simone
Forte (C.F. ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_2
il suo studio sito in Milano, alla Galleria San Babila, n. 4/A, il quale difensore chiede di poter ricevere comunicazioni al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
Email_1
RICORRENTE
Contro
l' , CF PI Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2
RESISTENTE-contumace
E contro
, con sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. Controparte_2
14 – c.f. e P.IVA in persona del suo procuratore speciale P.IVA_3 Controparte_3
giusta procura autenticata per atto Notaio – Roma, repertorio n.
[...] Persona_1
182329, raccolta n. 13004 del 04/03/2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Antonelli
– c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vasto, Via CodiceFiscale_3
Platone, n. 36 (il quale indica l'indirizzo PEC: ed il numero di fax Email_2
1 0873/380287) giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In Via Pregiudiziale : - Disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, vista la presenza delle condizioni del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Nel merito : - Accertare la nullità del Preavviso di Fermo amministrativo impugnato per tutti i motivi suesposti;
- Accertare e dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo in quanto emessa in dispregio di quanto previsto dall'art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228/2012; - annullare il preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione, nonchè l'Avviso di addebito indicato in premessa, per i motivi esposti;
- disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; - condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge;
- A tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e soprattutto ai Controparte_4 fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. *** Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
: “ preliminarmente, revocare il provvedimento col quale Controparte_2
è stata concessa la sospensione inaudita altera parte della sospensione della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande ivi avanzate, siccome inammissibili, ovvero infondate in fatto ed in diritto;
- riconoscere, la sussistenza dei presupposti della responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo al ricorrente e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1 pagamento della somma ritenuta di diritto, tenuto conto anche del valore della controversia e del conseguente possibile pregiudizio che la temerarietà dell'azione intrapresa dalla controparte possa comportare per la tutela del credito di che trattasi;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso con declaratoria di nullità e/o illegittimità della notifica dell'avviso di addebito emesso dall' ritenere valido CP_5 ed efficace il preavviso di fermo amministrativo nonché legittima l'attività di competenza dell' ; Controparte_2
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che all'uopo rende la dichiarazione di rito.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 615 c.p.c. depositato in data 17.2.2025 il ricorrente ha adito il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo onde sentir accertare e dichiarare, previo accoglimento di istanza di sospensione, la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.
10880202500000108000 notificato in data 27.1.2025 sulla vettura modello LAND ROVER
RANGE EVOQUE 2.2 TD4 5P targato ET980MZ, relativamente alla sola quota di credito di natura previdenziale, costituito dall' Avviso di addebito n. 40820210001235691000,
2 asseritamente notificato il 07/12/2021 ed emesso da - Sede di Teramo relativamente a CP_5
Contributi I.V.S. per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il complessivo importo di € 11.093,33.
A sostegno della domanda ha eccepito la inesistenza giuridica, la nullità e/o irritualità della notifica dell'atto presupposto prodromico, costituito, in particolare, dall'omessa notifica dell'avviso di addebito n. 40820210001235691000.
In secondo luogo, ha eccepito la violazione degli articoli 7 e 17 della Legge n. 212/2000, nonché l'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 e l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in ragione dell'omessa o apparente motivazione del preavviso di fermo anche in relazione alle modalità di calcolo della pretesa e degli interessi moratori.
Ha, inoltre, eccepito la decadenza dell' dalla potestà di iscrizione a ruolo per CP_5 violazione dell'articolo 25 del D.Lgs. n.46/1999, nonché la prescrizione quinquennale del credito contributo ai sensi dell'articolo 3 comma 9 delle legge n. 335 del 1995, non essendo stati notificati ulteriori atti riscossivi idonei alla interruzione della prescrizione.
Ha, infine, eccepito la violazione dell'articolo 86 del Dpr 602/1973 in ragione della natura strumentale dell'autovettura oggetto del preavviso di fermo all'attività lavorativa del ricorrente.
Sotto tale profilo ha dedotto che il ricorrente è titolare di una ditta individuale denominata
“SERVIZI INFORMATICI di CA NI che si occupa di assistenza nel settore informatico, sottolineando che l'auto in questione figurava tra i beni ammortizzabili della ditta individuale ed è stata acquistata dalla medesima.
Ha, da ultimo, rilevato che la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo doveva essere annullata o comunque sospesa in ragione della presentazione di istanza di sospensione legale della riscossione ed art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012.
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il Controparte_6
fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
L' , invece, pur regolarmente evocata in giudizio mediante notifica via pec CP_5 all'indirizzo risultante dai registri pubblici, non si è costituita in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
1.3. Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata all'udienza del 29.4.2025 per discussione e per la conferma o meno del provvedimento cautelare. Da ultimo è stata rinviata all'udienza del 3.6.2025 al fine di verificare la corretta integrazione del
3 contradditorio nei confronti dell' , e nello specifico per verificare la correttezza CP_5 dell'indirizzo pec usato per la notifica.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell' che, infatti, nonostante sia stata CP_5 regolarmente evocata in giudizio, mediante notifica del ricorso all'indirizzo pec risultante dal registro PP.AA., non risulta costituitasi nella presente controversia.
Sempre in via preliminare va acquisita al giudizio, e dunque, autorizzata, la produzione documentale dell' che in data 27.5.2025 ha prodotto in format .eml la Controparte_2 prova della notifica dell'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo amministrativo.
L'ammissibilità di tale produzione si fonda sulla circostanza che si tratta di una mera integrazione istruttoria e documentale, rispetto a quanto già allegato dall' in sede di CP_7 costituzione in giudizio. In particolare, l'agente di riscossione, a fronte della contestazione di parte ricorrente in ordine alla idoneità probatoria della notifica dell'avviso di addebito depositata in formato .pdf, non ha fatto che depositare la prova della notifica in formato .eml, così da controdedurre alla contestazione avversaria, e fornire la prova integrativa di quanto già dedotto e documentato in sede di costituzione.
Quanto, invece, alla questione dello ius postulandi contestata dalla parte opponente con le note di udienza del 24.4.2025, la stessa non si ritiene meritevole di accoglimento.
La parte ricorrente contesta la nullità della costituzione dell' , per Controparte_8 violazione dell'art. 11 d.lgs. 546\92, così come modificato dall'art.9, co.1, lett. d), del d.lgs.
156/2015, ritenendo che la stessa possa costituirsi in contenzioso solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, non essendo più valida la rappresentanza concessa ad avvocati esterni, anche alla luce delle previsioni di cui al paragrafo 3.4 del Protocollo
d'intesa tra e Avvocatura Generale del 22.6.2017. CP_7
Sul rapporto tra il patrocinio erariale di e la facoltà Controparte_6
dell'ente di designare avvocati del libero foro la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte: "Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , Controparte_6
4 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli
4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di CP_6
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo CP_6
dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità." (principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c., da Cass., Sez. U,
Sentenza n. 30008 del 19-11-2019, Rv. 656068-01).
Pertanto:
a) se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio,
l' può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del CP_6
1933, art. 43, comma 4, (cioè adottando la Delib. motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l'adozione di apposita Delib. od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al comma 5 e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici);
c) in tutti i casi è in facoltà dell' di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri CP_6
dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi
5 compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell' che si è determinata ad CP_6
agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Trasponendo tali principi al caso di specie, l'articolo 3.3. del Protocollo d'intesa tra CP_7
e Avvocatura Generale del 25.6.2024, applicabile ratione temporis, prevede che l'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi:
- azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di
Pace anche in fase di appello);
- azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace);
- altre liti (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) innanzi al
Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche l' ; Controparte_2
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.
La fattispecie concreta non rientra in alcune delle ipotesi contemplate dalla convenzione, per le quali sia previsto il patrocinio esclusivo dell'Avvocatura, non essendo stata, infatti, evocata nel presente giudizio anche l' . Controparte_2
L'articolo 3.4.2 del Protocollo d'intesa tra e Avvocatura dello Stato del 5.7.2017 CP_7 prevede, invece, che l'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle Commissioni Tributarie.
In conclusiva sintesi, non rientrando la controversia in oggetto in alcune delle ipotesi di esclusiva competenza dell'Avvocatura dello Stato, si ritiene che l' abbia potuto fare CP_7
ricorso al libero foro, senza necessità di depositare specifiche delibere di conferimento.
A questo punto è possibile passare ad esaminare il merito della causa.
3. La parte ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 108 80 2025
00000108 000, notificatagli in data 27/01/2025 dall' Controparte_2
6 limitatamente ai crediti previdenziali, di cui all'avviso di addebito n.
40820210001235691000, emesso da - Sede di Teramo relativamente a Contributi CP_5
I.V.S. per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il complessivo importo di € 11.093,33.
A sostegno della domanda ha formulato i seguenti motivi di impugnazione:
- nullità del preavviso di fermo per omessa notifica dell'atto presupposto;
- nullità del preavviso di fermo per omessa o apparente motivazione anche in relazione alla quantificazione dei saggi e degli interessi;
- la decadenza ex articolo 25 del D.lgs n. 46 del 1999 e prescrizione quinquennale del credito contributivo;
- violazione dell'articolo 86 del Dpr 602/1973 in ragione della natura strumentale dell'autovettura oggetto del preavviso di fermo all'attività lavorativa del ricorrente;
- nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per sospensione ai sensi della legge n. 228/2021, in relazione alla Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo notificata in data 8 giugno 2024, alla luce dell'istanza presentata in data
17.2.2025.
3.1. L'opposizione appare del tutto infondata.
Al riguardo, appare utile una breve premessa di carattere normativo.
L'articolo 24 comma 5 del D. Lgs. n.46/99 prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Costituisce ius receptum che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lg. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione
(v. Corte cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli art. 76 e 77, comma 1, cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità
7 stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile anche d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cassazione civile, sez. VI, 19/04/2011, n. 8931; Cass. 5 febbraio 2009 n. 2835).
Tale principio di diritto è stato confermato dalla Suprema Corte che ha affermato: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione nel merito ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, è previsto a pena di decadenza, sicché la sospensione della riscossione del credito, disposta ai sensi del successivo art. 25, comma 2, non incide sul suo decorso” (Cassazione civile, sez. lav., 06/06/2016, n. 11596).
Una volta accertata la regolare notifica della cartella prodromica, il contribuente, invero, non può più impugnare l'atto successivo - vale a dire il preavviso di fermo ed il fermo - lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo, formulando l'eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di quest'ultime, decorso il quale, divengono definitive (Cass. n. 19010 del 16/07/2019).
Il principio è stato successivamente ribadito dalla Corte di Cassazione affermando che
"risulta evidente che qualsivoglia eccezione relativa ad atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica
(nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica al ricorrente della cartella di pagamento a questo diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del contribuente, ad interrompere il termine prescrizionale del tributo recato da detta cartella), è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato" (cfr.
Cass. n. 3005/2020, in motiv.);
Anche da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che l'intimazione di pagamento (lo stesso vale per il preavviso di fermo, Cassazione civile sez. trib., 12/12/2024, n.32062) che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (Cassazione civile sez. trib., 28/03/2025, n.8260, in tale pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che essendo il contribuente, in tesi, venuto a conoscenza della pretesa impositiva, già azionata con le cartelle, con la successiva intimazione di pagamento, egli non avrebbe potuto impugnare i vizi
8 relativi alle cartelle di pagamento se non impugnando l'intimazione notificata. Non si è, pertanto, in presenza di una decadenza dall'impugnazione ma di un caso di inammissibilità dell'impugnazione perché azionata nei confronti di atti prodromici, intimazione di pagamento, mai impugnati;
Cass., Sez. V, 11 dicembre 2023, n. 34416; Cass., Sez. V, 14 giugno 2023, n.
17073; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13252; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 3937; Cass., Sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 847; Cass., Sez.
V, 4 ottobre 2018, nn. 24311 e 24312; Cass., Sez. V, 11 maggio 2017, n. 11610; Cass., Sez.
VI, 11 marzo 2015, n. 4818; Cass., Sez. V, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. V, 29 marzo
2006, n. 7310; Cass., Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937).
In altri termini, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale/avvisi di addebito per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità/inesistenza della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/11/2016, n.24506).
Quanto alla legittimazione passiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da ultimo affermato quanto segue:
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514.
3.2. Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che l'eccezione di parte ricorrente circa la omessa notifica dell'atto prodromico risulti immediatamente confutata dalla documentazione in atti, ed in particolare, oltre che dalla prova della notifica via pec depositata dall' (l'atto prodromico di che trattasi è stato ritualmente e regolarmente notificato a CP_7
in data 07/12/2021, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna, Parte_1
depositata in formato .eml, indirizzata alla stessa casella PEC alla quale è stato notificato
9 l'odierno preavviso di fermo, peraltro risultante dal registro Ini-pec), anche dalla istanza di adesione alla definizione agevolata che il ricorrente ha presentato in data 19.1.2023, indicando, tra i vari carichi rientrati nell'istanza, proprio l'avviso di addebito n. CP_5
40820210001235691000, che invece in questa sede si ritiene di non aver mai ricevuto.
Risulta, inoltre, per tabulas che la richiesta di definizione agevolata veniva accordata anche per tale avviso di addebito (che il ricorrente ritiene di non aver mai ricevuto) per l'importo di € 9.365,75 (cfr. doc. 6 fas. , sicchè appare del tutto infondata e confutata CP_7 la prima doglianza con cui il ricorrente ritiene di non aver avuto conoscenza dell'avviso di addebito presupposto.
Emerge, altresì, che in data 4.3.2022 (quindi prima ancora della richiesta di definizione agevolata) il ricorrente abbia presentato istanza di rateizzazione per il medesimo avviso di addebito e che tale istanza sia stata accolta con la previsione di 72 rate di cui il ricorrente ha provveduto ad alcuni pagamenti.
Al riguardo, con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, la
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013).
Allo stesso modo, più di recente, è stato evidenziato (vedi Cass. n. 11338/2023) che, pur essendo vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr. in tal senso anche Cassazione civile sez. trib., 06/02/2024, n.3414).
Aldilà, dunque, della valenza interruttiva della prescrizione della domanda di rateizzazione, è indubbio che la stessa valga comunque a dimostrare, in maniera incontrovertibile, la conoscenza e consapevolezza dei debiti sottesi alla rateizzazione stessa.
Deve, invero, convenirsi con l'affermazione secondo cui la richiesta di rateizzazione fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (vedi Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098) in quanto il contribuente formula la
10 sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, di cui prende cognizione, che non può quindi negare di conoscere.
Alla luce di tali considerazioni deve, allora, affermarsi che la richiesta di definizione agevolata formulata dal ricorrente fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento/avvisi di addebito cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione, non potendo il contribuente eccepire la mancata conoscenza delle cartelle/avvisi di addebito e degli atti impositivi presupposti.
Ne consegue che il ricorrente non può mettere in discussione la conoscenza dell'avviso di addebito n. 40820210001235691000, proprio perché tale allegazione è radicalmente incompatibile con la richiesta di definizione agevolata dallo stesso presentata in data
22.4.2023 (ed accolta) ed afferente proprio (ed anche) il suddetto atto impositivo e con la precedente istanza di rateizzazione pure concessa.
Quanto, invece, alla regolarità della notifica dell'avviso di addebito via pec, occorre comunque rilevare che una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata, in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati.
Ne consegue che, stante la regolarità della notifica dell'avviso di addebito e non essendo lo stesso impugnato nel termine di decadenza di quaranta giorni, la parte ricorrente è decaduta dalla possibilità di sollevare vizi formali o sostanziali in ordine alla pretesa contributiva, con conseguente inammissibilità della presente opposizione, in ordine ai profili di contestazione relativi all'eccezione di decadenza ex articolo 25 del D.lgs n. 46 del 1999 ed all'eccezione di prescrizione quinquennale.
Dal tenore del ricorso sembra emergere che il ricorrente abbia eccepito la sola prescrizione quinquennale del credito contributo e non anche la prescrizione quinquennale estintiva successiva alla notifica dell'avviso di addebito. Ad ogni modo, se la prima eccezione risulta inammissibile per omessa impugnazione dell'avviso di addebito nel termine decadenziale di quaranta giorni, l'eccezione di prescrizione, se intesa come quella maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, appare di immediata infondatezza, considerando che, a seguito della notifica dell'avviso di addebito, avvenuta in data 7.12.2021, è stato notificato il
11 preavviso di fermo amministrativo qui impugnato, in data 27.1.2025 e dunque nel termine di prescrizione quinquennale, senza peraltro considerare la richiesta di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 22.4.2023.
4. Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità del preavviso di fermo amministrativo sollevata dal ricorrente per omessa motivazione circa il tasso di interesse applicato.
Al riguardo, a parte la circostanza che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non può essere considerata un atto impositivo e che, in quanto tale, non è in alcun modo soggetta alle regole in materia di atti amministrativi di cui all'articolo 3 della
Legge n. 241 del 1990, l'eccezione appare ad ogni modo infondata nel merito.
Come anticipato, il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola con i pagamenti nei successivi 30 giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di sua proprietà.
Non trattandosi di un atto impositivo e seguendo l'adozione dell'atto impositivo che ha già determinato il quantum del debito contributivo o di imposta e dei relativi interessi, lo stesso è congruamente motivato - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella/avvisi presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990
(cfr. sul punto Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504). Se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cassazione civile sez. trib., 31/07/2024, n.21616).
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sottolineato, il preavviso di fermo contiene la indicazione precisa degli atti impositivi presupposti, tra cui l'avviso di addebito n.
40820210001235691000, con la specificazione, per ogni atto impositivo, dell'ente che ha emesso il ruolo e delle poste economiche ancora dovute.
Facendo particolare riferimento all'avviso di addebito qui impugnato, emerge in maniera evidente che il preavviso di fermo amministrativo indichi in maniera dettagliata il debito
12 contributo dovuto, la parte delle somme spettanti all'ente impositore, e quelle, invece, spettanti all'ente di riscossione, con la specificazione della descrizione del debito, dell'anno di riferimento, del debito originario, di quello residuo scaduto, degli interessi di mora, degli oneri di riscossione e del totale dovuto.
Il preavviso di fermo reca, dunque, l'indicazione analitica del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., con indicazione dei termini e le modalità di impugnazione dello stesso.
Quanto alle modalità di determinazione delle somme aggiuntive del debito contributo, le stesse sono dettagliatamente indicate nell'avviso di addebito presupposto, in cui è specificato il regime sanzionatorio applicato (articolo 116 comma 8 lett. a) della legge n. 388 del 2000).
Ed infatti, nel preavviso di fermo sono indicati gli interessi già applicati dall'ente impositore, con la sola aggiunta degli oneri derivanti dall'attività dell'agente di riscossione e con l'ulteriore precisazione, contenuta a pagina 2 della comunicazione preventiva, che a “tale somma dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora (art. 30, DPR n. 602/73) maturati fino alla data di effettivo pagamento (per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000) e, per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021), calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili.” come anche gli oneri di riscossione sono specificati in calce a pagina 10: “ Per i carichi affidati fino al 31dicembre
2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021)” (nota a cui rimanda proprio l'avviso di addebito qui impugnato).
In definitiva sintesi, il preavviso di fermo amministrativo appare congruamente e sufficientemente motivato, con infondatezza anche di tale motivo di doglianza.
5. Il ricorrente contesta, altresì, la violazione dell'articolo 86 comma 2 del Dpr 602/1973, ritenendo che l'autovettura oggetto del preavviso di fermo amministrativo sia da considerare bene strumentale all'attività di impresa, in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività di
13 assistenza nel settore informatico di cui alla ditta individuale di cui è titolare: “ SERVIZI
INFORMATICI di CA NI .
Ad ulteriore supporto di tale difesa sottolinea che l'auto in questione figura tra i beni ammortizzabili ed è stata acquistata dalla stessa, come da fattura ivi allegata.
Come sopra esposto, il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce un misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
Il riportato orientamento giurisprudenziale è stato, poi, legislativamente confermato dal c.d. "Decreto del Fare" n. 69/2013 - convertito dalla L. n. 98 del 2013 - il quale ha disposto il divieto di fermo dei veicoli strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa o della professione, previa adeguata dimostrazione del ricorrere dei requisiti di strumentalità, che il contribuente deve fornire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Allo stesso tempo, la giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto che ai fini della strumentalità del bene, tale da escludere la sottoposizione dello stesso a fermo amministrativo, sia necessario che il bene sia destinato esclusivamente all'attività di impresa.
Più in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della prova della strumentalità del veicolo necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del
14 bene con fattura come "strumentale" nonché l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, ritenendo corretta la valutazione del giudice di merito che ha considerato necessaria la stretta inerenza dell'automezzo ai risultati economici aziendali e, dunque, la destinazione dello stesso esclusivamente all'attività propria dell'impresa (Cassazione civile sez. trib., 17/03/2025, n.7156).
Spetta, quindi, al debitore dimostrare che il bene oggetto dell'iscrizione di fermo amministrativo è un bene mobile strumentale all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, senza che a tal fine sia sufficiente dimostrare la propria qualità imprenditoriale e, nel caso di veicolo, la titolarità dello stesso, non potendo neppure trarre elementi di prova favorevoli dalle detrazioni dei costi ivi applicate, occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività
e per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, e non per altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene (come nel caso di veicoli la semplice utilizzazione per fini di spostamento) (Cassazione civile sez. trib., 29/12/2024, n.34813).
5.1. Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che il ricorrente non abbia sufficientemente dimostrato che il bene mobile registrato oggetto del preavviso di fermo amministrativo, costituito dalla vettura modello LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2 TD4
5P targato ET980MZ, per quanto inserito nel registro dei beni ammortizzabili, si possa considerare quale bene strumentale ed indispensabile per l'attività di impresa, utilizzato in via esclusiva e prevalente per l'attività di impresa.
E ciò per la dirimente considerazione che dal registro dei beni ammortizzabili risulta che la ditta è nella disponibilità di altri mezzi aziendali – “Autocarro Citroen Parte_1
Berlingò – tg. DL609YE” (vedi pag. 2023/3 doc. 3 di parte ricorrente) che verosimilmente più di una autovettura è idonea allo svolgimento dell'attività imprenditoriale del ricorrente.
Come dedotto nel ricorso, infatti, la parte attrice si occupa, quale imprenditore individuale, di fornire assistenza nel servizio informativo, ed in quanto tale deve ritenersi che tale attività implichi anche il trasporto, la consegna, la riparazione di hardware e software che meglio possono essere ritirati e riconsegnati ai clienti con il mezzo aziendale Autocarro Citroen
Berlingò, piuttosto che con l'auto LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2 TD4 5P ad uso privato/familiare.
Proprio la circostanza che l'impresa individuale sia titolare di un mezzo che certamente si pone in rapporto di stretta connessione ed indispensabilità con l'attività di impresa, comporta,
15 quale conseguenza, che invece l'autovettura modello LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2
TD4 5P non possa essere considerata tale ai fini dell'attività di impresa.
In altri termini, senza tale mezzo (LAND ROVER RANGE EVOQUE 2.2 TD4 5P) non verrebbe comunque pregiudicato lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, come diversamente accadrebbe con il fermo amministrativo sul mezzo Citroen Berlingò.
Anche sotto tale profilo, quindi, la domanda non merita accoglimento.
6. L'ultimo aspetto da esaminare riguarda il rapporto tra il preavviso di fermo amministrativo e l'istanza di sospensione legale presentata dal ricorrente in data 17.2.2025 ai sensi della Legge n. 228/2012.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente deduce per errore che tale istanza di sospensione sia stata presentata in relazione alla Comunicazione preventiva di Fermo amministrativo notificata in data 8 giugno 2024, quando, in verità, il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato in data 27.1.2025.
In tale istanza il ricorrente ha dichiarato espressamente, sotto la propria responsabilità, che la somma richiesta nel suddetto preavviso di fermo amministrativo, tra cui anche l'avviso di addebito n. 40820210001235691000, è totalmente interessato da prescrizione o CP_5
decadenza del diritto del credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è divenuto esecutivo.
Orbene, al riguardo valga richiamare l'articolo 1 commi 537, 538, 539, 539 bis, 540 della
Legge n. 228/2012, applicabile ratione temporis, che prevede quanto segue:“
537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538 Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
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c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto
a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
539-bis La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
La Corte di Cassazione ha già escluso che la procedura di sospensione introdotta dalla L.
n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-540, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive, trattandosi di procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari, e dall'altro canto a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia
17 rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 08/06/2023, n.16249).
Venendo al caso di specie, se dunque è vero che il comma 537 cit. prevede che gli incaricati per la riscossione dei tributi sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, è anche vero che il successivo comma 538, onera il contribuente a provare che il credito per il quale si procede è, per quanto interessa in questa sede e dichiarato da , è interessato da: a) da prescrizione o decadenza del Parte_1
diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Nella fattispecie concreta non risulta in alcun modo dimostrato che il credito contributivo di cui all'avviso di addebito n. 40820210001235691000 sia interessato da prescrizione o decadenza, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Ed infatti, come sopra esposto, il ricorrente non può mettere in discussione la conoscenza dell'avviso di addebito n. 40820210001235691000 notificato via pec in data 7.12.2021, CP_5
tanto da aver presentato in data 4.3.2022 istanza di rateizzazione su tale debito, e poi ancora dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 22.4.2023, a cui è poi seguita la notifica del preavviso di fermo amministrativo in data 27.1.2025, avvenuta entro il termine di cinque anni dal 7.12.2021.
A fronte di tali considerazioni appare, quindi, del tutto infondata la dichiarazione del ricorrente contenuta nell'istanza di sospensione ex articolo 1 commi 537, 538, 539, 539 bis,
540 della Legge n. 228/2012, sicchè anche sotto tale profilo la domanda non può essere accolta e va integralmente rigettata.
7. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria formulata dall'
[...]
, si ritiene di non poterla accogliere per la sola ragione afferente la Controparte_6
questione della strumentalità del bene oggetto del preavviso di fermo amministrativo, il quale presupponeva una più approfondita disamina, nel senso che non può ritenersi, a dispetto dei
18 restanti motivi, manifestamente infondata (cause di previdenza, scaglione 5.200/26.00, valori medi stante la pluralità di questioni sollevate, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 343/2025 così provvede:
• dichiara la contumacia dell' ; CP_5
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna la parte ricorrente a rimborsare le spese di lite sostenute dalla parte resistente costituita che liquida in € 3.727,00 per compensi, oltre rimborso spese Iva e
CPA come per legge.
Teramo, 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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