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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/12/2024, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2060 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
c.f. , c.f. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
c.f. , c.f. c.f.
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
c.f. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
c.f. , c.f. , c.f. C.F._9 Parte_10 C.F._10 Parte_11
, c.f. , tutti rappresentati e C.F._11 Parte_12 C.F._12 difesi dal Prof. Avv. Marco Mocella ( , dall'Avv. Marilena Martuscelli C.F._13
( e dall'Avv. Alessandro Rizzo ( ) con procura C.F._14 C.F._15
rilasciata in calce e con loro domiciliati a Salerno in Via Irno n.11 (presso RVM LAW FIRM s.t.a.),
RICORRENTE
E
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Roma (RM), viale Liegi n. 41 – 00198,
CONTUMACE-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/10/2023 i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio la chiedendo di: Controparte_1
1 accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità degli artt. 8 e 25 del CCAL CAI Sezione B
Assistenti di Volo e del CCNL ASSAE-REO, Sez. II Assistenti di Volo;
per l'effetto, accertare il diritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie e per le annualità dedotte, una retribuzione calcolata, oltre che sullo stipendio base e sull'indennità di volo minima garantita, anche sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria di 3,8 ore di volo per ogni giorno di ferie, accertare e dichiarare inoltre la nullità degli artt.24 (parte p.n.c.) e 27 del CCNL (parte p.t.n.) di settore perché in conflitto con l'art.17 comma 2 del D.P.R. 20/7/1960 n.1070; per l'effetto, condannare la convenuta resistente al pagamento della differenza dovuta sulla 13^ e 14^ mensilità percepite negli anni 2009-2014,
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta. Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav.,
5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”. Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav.,
08/07/2004, n.12636). Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese
Civitavecchia, 05/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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