Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere rel. 2 Dott.ssa Ginevra Chinè
Consigliere 3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ( scadenza note 26/6/2025), ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 584/23 R.G.L. e vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...]
,
n. 2, CF C.F. rappresentata e difesa, per procura in calce rilasciata su foglio 1 "
separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'Avv. Pietro Siviglia;
- appellante -
CONTRO
,in persona del CP_2 pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria,
-appellante incidentale -
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
وCon il ricorso in primo grado Parte_1 docente di scuola primaria, immessa in ruolo con decorrenza giuridica 01/09/2013, ha agito per ottenere, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto e riconosciuto invece parzialmente nel
Decreto di Ricostruzione di Carriera datato 1.03.2017. Nello specifico, ha lamentato che l'amministrazione scolastica le ha erroneamente riconosciuto 7 anni e mesi 6 e giorni 20 di anzianità complessiva pre-ruolo, anziché 12 anni di servizio preruolo, sia a fini giuridici che economici, rivendicando le relative differenze retributive.
Ha resistito il CP_1 eccependo la prescrizione e nel merito l'infondatezza del ricorso.
Il Tribunale, dopo aver superato l'eccezione di prescrizione, ha accolto la domanda compensando le spese di lite sul rilievo che il CP_1 ha agito in stretta osservanza di una norma di legge.
Avverso detta sentenza ha proposto appello parziale la Pt_2 per dolersi unicamente della pronuncia di compensazione delle spese di lite.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare in esito alla camera di consiglio del 26/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato.
Parte apellante si duole della compensazione delle spese di lite ma non tiene conto che l'originario ricorso è stato deciso sulla base degli arresti interpretativi della Suprema Corte ( sentenza n. 33134/2019 citata dal Tribunale nella quale anche la Cassazione ha compensato le spese attesa la difficoltà interpretativa e gli orientamenti contrastanti nelle corti di merito).
Sulla questione poi è interventuta anche la decisone delle Sezioni Unite (Cass., 22726/22). La
Suprema Corte ha compensato le spese di lite ritendo letteralmente che < La complessità e controvertibilità di tutte le questioni esaminate consente di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità>>.
Ciò conferma la correttezza della decisione di compensare le spese di lite adottata dal Tribunale nella sentenza appellata ed il motivo di appello va rigetatto.
Anche l'appello incidentale relativo all'erronea valutazione degli atti interruttivi della prescrizione va rigettato.
Ed invero, è pacifico che l'inizio del decorso della prescrizione coincide con il momento in cui il diritto può essere esercitato;
il dies a quo della prescrizione, pertanto, nel caso in esame, va individuato nella comunicazione del decreto di ricostruzione della carriera con cui non è stato riconosciuto per intero il servizio preruolo.
Da tale momento (marzo 2017) pur considerando solo la diffida su cui non vi sono contestazioni del 28/2/2020 inviata dalla ricorrente (cfr raccomandata in atti) il decorso della prescrizione è stato interrotto, tenendo conto della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato a dicembre 2022. Ciò rende irrilevante l'accertamento della legittimità delle precedenti diffide.
Anche l'appello incidentale va, pertanto, rigettato e la sentenza confermata.
Le spese del presente grado vanno compensate in presenza di reciproca soccombenza dovuta al rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato Pt_1 ONCETTA
contro
Controparte_1
[...] avverso la sentenza n. 663/2023 del Giudice del lavoro di Palmi:
-rigetta l'appello principale e rigetta quello quello incidentale;
-dichiara compensate integralmente le spese del presente grado.
-dà atto- atteso il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale- per entrambe le parti dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso in esito alla camera di consiglio del 26/6/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)