Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 30.05.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta;
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA nel giudizio n. 3153/2021 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 6 D.lgs. n. 150/2011 e 22 L.689/81”
TRA
(c.f. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore della (P.IVA , rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Rosario Santese (c.f.
) - indirizzo pec: C.F._2 Email_1
D'Aiutolo n.1., è elett.te domiciliato
OPPONENTE
E
Controparte_2
(c.f.
[...]
, in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso da P.IVA_2 quest'ultimo, come da delega in atti, nonché da funzionari delegati ex artt. 6 e 9
D.lgs. 150/2011, ed elett.te domiciliato, presso la sede dell'Ente, in , alla CP_2
via Due Principati n.4 ed al seguente indirizzo pec:
t Email_2
OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , nella qualità di Amministratore della Parte_1 CP_1
proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Avellino, avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 44/2021/A/GDF, emessa dall' Controparte_2
in data 14.05.2021.
Con la suindicata ordinanza, notificata in data 7.07.2021, alla Società opponente era stata contestata, quale coobbligata in solido, la violazione degli artt. 3, comma 3, e 3 ter D.L 12/2002 (convertito con modificazioni nella legge n.
73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.lgs. 151/2015), nonché dell'art. 23 D.P.R. 1024/65 (come sostituito dall'art. 39 comma 8 L. 133/2008.)
Con la medesima ordinanza, era stata, altresì, comminata la sanzione di €
6.875,00.
La predetta ordinanza-ingiunzione si fondava sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 28 del 22.09.2016, a sua volta scaturito dall'accertamento ispettivo del 22.07.2016.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva: l'estinzione per prescrizione del diritto di credito dell' relativamente alle Controparte_2
pag. 2/6 sanzioni comminate, attesa la cessione delle quote sociali della da CP_1
oltre tre anni e l'infondatezza delle contestazioni oggetto dell'ordinanza- ingiunzione impugnata. L'opponente chiedeva, quindi, l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
, il quale insisteva per il rigetto del ricorso, Controparte_2
con la condanna dell'opponente alle spese di lite, da quantificarsi ex art. 9 D.lgs.
149/2015.
Il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta e le richieste di prove costituende;
indi, veniva acquisita la documentazione prodotta dalle parti.
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è ammissibile, in quanto tempestivamente proposta nel termine di 30 gg.dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, come previsto dall'art. 6 comma 6 D.lgs.
150/2011.
Invero, la notifica dell'ordinanza-ingiunzione all' opponente si perfezionava in data 7.07.2021, come si evince dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio di Poste Italiane
(cosiddetta CAD), prodotta dall'opposto, ed il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 29.07.2021.
Passando al merito, va, innanzitutto, rilevato che è infondata l'eccezione di estinzione per prescrizione ex art. 2472 c.c. del diritto di credito dell' opposto. CP_2
L'opponente ha dedotto di aver ceduto, da tre anni, cioè, in data 22.03.2017, le quote sociali della Tuttavia, non vi è prova della data di iscrizione Controparte_1
della cessione nel registro delle imprese: solo tale iscrizione segna la data di decorrenza del termine prescrizionale. Tant'è che, al momento del rapporto della pag. 3/6 Guardia di Finanza di (rapporto n. 27 del 24.04.2017) CP_2 Parte_1
risultava ancora essere l'amministratore unico della Controparte_1
Va, poi, evidenziato che l' ha dato la Controparte_2
prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti le violazioni contestate e della loro riferibilità all'opponente.
Assume valore di piena prova il contenuto dell verbale di accesso redatto dai militari della Guardia di Finanza in data 22.07.2016.
Giova osservare, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art 2700 cc, dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito all'ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori” (cfr.
Sentenza Cass. n.10427 del 14.05.2014; Cass. S.U. n.5715 del 10.03.2011; Cass.
S.U. n.17720 del 29.07.2010; Cass. S.U. n.8335 del 08.04.2010).
Ebbene, in sede di accesso ispettivo presso il ristorante di proprietà della
(alle ore 9:30 del giorno 22.07.2016), i militari della Guardia di CP_1
Finanza rinvenivano , ed Parte_2 Persona_1 Persona_2
intenti al lavoro. In particolare, i verbalizzanti constatavano quanto segue:
[...]
1) che svolgeva attività di cameriere all'interno del ristorante;
-2) che Parte_2
svolgeva attività di lavapiatti;
- 3) che collaborava come aiuto Per_2 Pt_1
cuoco.
Il contenuto del verbale è corroborato da ulteriori elementi ovvero: 1) le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso;
-2) le comunicazioni ed i contratti di assunzione in un momento successivo al primo accesso Pt_3
pag. 4/6 ispettivo;
-3) per quanto riguarda il , la sussistenza di un accordo di Pt_1
collaborazione gratuita con la Controparte_1
A fronte dei concordanti ed univoci elementi di prova forniti dall'Ispettorato opposto, l'opponente ha formulato istanze istruttorie inammissibili, in quanto finalizzate a provare circostanze da provarsi tramite documenti o, comunque, irrilevanti, attesa la mancata proposizione di querela di falso avverso i verbali ispettivi.
Per tale motivo, si conferma la decisione di rigetto della richiesta di ammissione prove, ripresentata nella nota per l'odierna udienza dell'opponente.
Ciò posto, deve ritenersi provato che i lavoratori e Parte_2 Pt_1
al momento dell'accesso ispettivo, fossero dipendenti della Per_2 CP_1
ed avessero instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la predetta società, senza la preventiva comunicazione . Pt_3
Ciò, in violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002 (convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1,
D.lgs. 151/2015).
Tale a norma prevede, infatti, che l'instaurazione del rapporto di lavoro deve essere preceduta dalla comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL.
Anche il periodo di prova del lavoratore deve essere formalizzato con un regolare contratto nelle 24 ore antecedenti all'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di prova, invero, è un lasso di tempo previsto da qualsiasi tipologia di contratto di lavoro che consente alle parti di valutare la convenienza del rapporto. Si tratta di un istituto giuridico disciplinato dall'art. 2096 del Codice
Civile che lo definisce come assunzione in prova del prestatore di lavoro.
Pertanto, in caso di assunzione in prova un dipendente, è necessario firmare un contratto di lavoro che preveda uno specifico periodo di prova. In mancanza di contratto, nessun periodo di prova può ritenersi valido e l'attività lavorativa svolta fino a quel momento è considerata “lavoro nero”.
pag. 5/6 Solo l'intervenuta regolarizzazione spontanea ed integrale del rapporto di lavoro originariamente in “nero”, prima dell'accertamento o prima dell'eventuale convocazione per espletamento del tentativo di conciliazione monocratica, impedisce l'erogazione della sanzione da parte del personale ispettivo.
Per le esposte motivazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla deve disporsi sulle spese, essendosi l'Amministrazione difesa a mezzo di propri funzionari.
Sul punto, è consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per cui, ove la Pubblica Amministrazione stia in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dall'art. 417 bis c.p.c., non può essa ottenere la condanna della controparte soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore, liquidabili unicamente le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato in quella causa (Cass. ord. n. 15641/2020 e
2362/2020).
Neppure possono essere liquidate le spese vive, attesa la mancanza di prova.
P.Q.M
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione spiegata da , nella Parte_1
qualità di amministratore della così provvede: CP_1
1. rigetta l'opposizione.
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6