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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2590/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2590/2021 promossa da:
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Parte_1 C.F._1
Belluccini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Foligno Via Oberdan 113
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante, con sede legale in Perugia, Controparte_1
Strada della Fratticciola 11
CONVENUTA Contumace
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante protempore quale proprietario dell'animale in narrativa, in Controparte_2 ordine alla produzione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, Sig. , al risarcimento del danno subìto dall'attrice e valutato nella somma Controparte_2 complessiva di €.17.467,00 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento dannoso e fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, oltre accessori di legge pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da è fondata e deve trovare accoglimento. Da evidenziare, Parte_1
preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dal legale rappresentante della convenuta che, non solo ha deciso di rimanere contumace non costituendosi in giudizio, Controparte_1
ma ha omesso di presentarsi in udienza per rendere l'interrogatorio formale, così da indurre questo giudice, valutato ogni altro elemento di prova, a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio, è emerso che nel mentre della partecipazione ad un corso presso Parte_1
l' di Ponte Pattoli, al fine di acquisire l'idoneità di “Accompgnatore Controparte_1
Escursionistico di Turismo Equestre” sotto il patrocinio della Controparte_3
, sotto la guida del maestro , cadeva rovinosamente a terra, per essere stata
[...] Persona_1
disarcionata dal cavallo a lei assegnato, che improvvisamente si imbizzarriva: da tale caduta riportava i danni fisici accertati nel corso del presente giudizio dal CTU dott. La responsabilità della Per_2
convenuta, e, quindi del proprietario dell'animale per i danni causati, è inquadrabile tra le ipotesi di responsabilità presunta “la presunzione di responsabilità per danno causato da animali può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito, inteso quale fattore concreto del tutto estraneo alla sua condotta. Da ciò si è tratta la conseguenza che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, e che è irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia. L'animale infatti sensu caret,
e l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio” (Cass. Sent. 7093/2015) Nel caso di specie, peraltro, la convenuta non si è costituita in giudizio e non ha pertanto fornito alcuna prova di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, che solo l'avrebbe liberata dalla responsabilità per il danno subito da parte attrice. Il CTU nominato ha accertato il nesso di causalità tra l'incidente occorso e i danni riportati dalla e un danno biologico permanente del 5%; Pt_1
un'invalidità temporanea al 75% di gg 45; un'invalidità temporanea al 50% di gg 45 e un'invalidità temporanea al 25 % di 80 gg. Il danno risarcibile, pertanto, secondo le Tabelle in vigore presso il
Tribunale di Milano è di € 11.706,04 di cui € 6429,80 a titolo di danno biologico permanente ed €
4212,05 a titolo di invalidità temporanea, oltre ad € 1064,19 per il riconoscimento, in via equitativa, del
10% a titolo di danno morale. In riferimento all'asserita mancata percezione della retribuzione lavorativa per il periodo 15.10.2028 – 30.11.2018, non risulta depositata in atti la dichiarazione del datore di lavoro, che invece si indica in citazione come all.20, per cui nulla può essere liquidato per tale pagina 2 di 3 voce
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda avanzata da ed accertata la responsabilità di Parte_1 Controparte_1
condanna la stessa, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di parte attrice
[...] della somma di € 11.706,04, oltre accessori dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2590/2021 promossa da:
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Parte_1 C.F._1
Belluccini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Foligno Via Oberdan 113
ATTORE/I contro in persona del legale rappresentante, con sede legale in Perugia, Controparte_1
Strada della Fratticciola 11
CONVENUTA Contumace
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' in persona del Controparte_1 legale rappresentante protempore quale proprietario dell'animale in narrativa, in Controparte_2 ordine alla produzione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, Sig. , al risarcimento del danno subìto dall'attrice e valutato nella somma Controparte_2 complessiva di €.17.467,00 ovvero in quella diversa somma, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento dannoso e fino all'effettivo pagamento.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, oltre accessori di legge pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda avanzata da è fondata e deve trovare accoglimento. Da evidenziare, Parte_1
preliminarmente, il comportamento processuale tenuto dal legale rappresentante della convenuta che, non solo ha deciso di rimanere contumace non costituendosi in giudizio, Controparte_1
ma ha omesso di presentarsi in udienza per rendere l'interrogatorio formale, così da indurre questo giudice, valutato ogni altro elemento di prova, a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio. Dalla documentazione versata in atti e dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio, è emerso che nel mentre della partecipazione ad un corso presso Parte_1
l' di Ponte Pattoli, al fine di acquisire l'idoneità di “Accompgnatore Controparte_1
Escursionistico di Turismo Equestre” sotto il patrocinio della Controparte_3
, sotto la guida del maestro , cadeva rovinosamente a terra, per essere stata
[...] Persona_1
disarcionata dal cavallo a lei assegnato, che improvvisamente si imbizzarriva: da tale caduta riportava i danni fisici accertati nel corso del presente giudizio dal CTU dott. La responsabilità della Per_2
convenuta, e, quindi del proprietario dell'animale per i danni causati, è inquadrabile tra le ipotesi di responsabilità presunta “la presunzione di responsabilità per danno causato da animali può essere superata esclusivamente qualora il proprietario o colui che si serve dell'animale provi il caso fortuito, inteso quale fattore concreto del tutto estraneo alla sua condotta. Da ciò si è tratta la conseguenza che non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell'uso della normale diligenza nella custodia dell'animale stesso o della mansuetudine di questo, essendo, e che è irrilevante che il danno sia stato causato da impulsi interni imprevedibili o inevitabili della bestia. L'animale infatti sensu caret,
e l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può per ciò costituire un caso fortuito, costituendo anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio” (Cass. Sent. 7093/2015) Nel caso di specie, peraltro, la convenuta non si è costituita in giudizio e non ha pertanto fornito alcuna prova di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, che solo l'avrebbe liberata dalla responsabilità per il danno subito da parte attrice. Il CTU nominato ha accertato il nesso di causalità tra l'incidente occorso e i danni riportati dalla e un danno biologico permanente del 5%; Pt_1
un'invalidità temporanea al 75% di gg 45; un'invalidità temporanea al 50% di gg 45 e un'invalidità temporanea al 25 % di 80 gg. Il danno risarcibile, pertanto, secondo le Tabelle in vigore presso il
Tribunale di Milano è di € 11.706,04 di cui € 6429,80 a titolo di danno biologico permanente ed €
4212,05 a titolo di invalidità temporanea, oltre ad € 1064,19 per il riconoscimento, in via equitativa, del
10% a titolo di danno morale. In riferimento all'asserita mancata percezione della retribuzione lavorativa per il periodo 15.10.2028 – 30.11.2018, non risulta depositata in atti la dichiarazione del datore di lavoro, che invece si indica in citazione come all.20, per cui nulla può essere liquidato per tale pagina 2 di 3 voce
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda avanzata da ed accertata la responsabilità di Parte_1 Controparte_1
condanna la stessa, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di parte attrice
[...] della somma di € 11.706,04, oltre accessori dal dovuto al saldo;
condanna , in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 264,00 per spese ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 3 di 3