Sentenza 26 maggio 2005
Massime • 1
Le circolari dell'INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso l'intervento del Fondo di garanzia in base alla circostanza che la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro fosse intervenuta in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1992, a nulla rilevando che l'ammissione al passivo dei medesimi crediti fosse avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto e che l'istituto, con circolare n. 206 del 1992, avesse specificato che il pagamento del Fondo si riferiva ai crediti compresi in una procedura formalizzata dopo il 28 febbraio 1992, cioè "ammessi nello stato passivo definito in caso di fallimento").
Commentario • 1
- 1. L’ordinamento italiano e le rationes legumBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2020
Tra i numerosi principi giuridici dell'ordinamento italiano, ricavabili anche dal diritto vivente, esaminiamo, in questo numero, quelli di: competenza condizionale, internalità amministrativa, oggettivazione, post-normazione degli obblighi, trasportabilità negoziale (delle imposte), volontarietà irripetibile. Competenza condizionale In sede giurisdizionale, la competenza alla soluzione delle controversie segue vari criteri ovvero deriva da vari elementi: il magistrato competente, e dunque legittimato a pronunciarsi, viene, cioè, individuato in base al territorio (art. 13 c.p.a.) ma anche in base alla situazione “funzionale” del momento (artt. 14, 133 e 135 c.p.a.). E' il caso del settore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2005, n. 11094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11094 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GR CA, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ADDEZIO Giuseppe, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO Vincenzo, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 726/02 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 17/10/02 - R.G.N. 203/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/04/05 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato TRIOLO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza specificata in epigrafe, la Corte d'appello di Potenza, accogliendo l'appello dell'I.N.P.S. e riformando la decisione di primo grado del Tribunale di Melfi, ha respinto la domanda dell'odierna parte ricorrente, intesa ad ottenere dall'Istituto, quale gestore del Fondo di garanzia ex D.Lgs. n. 80 del 1992, il pagamento dei crediti retributivi, diversi dal t.f.r.,
maturati nei confronti del datore di lavoro insolvente. Ha rilevato, in particolare, la Corte territoriale che l'intervento del Fondo è impedito, nel caso di specie, dalla circostanza che la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro sia intervenuta in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, il quale assicura la tutela dei crediti per retribuzione solo nei casi in cui la procedura concorsuale sia intervenuta successivamente a tale data, a nulla rilevando che l'ammissione al passivo dei medesimi crediti sia invece avvenuta dopo l'entrata in vigore del decreto. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione, cui l'Istituto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 80 del 1992, sostiene che dall'ambito di operatività di tale decreto sono esclusi solo i casi in cui la procedura concorsuale sia stata definita prima della sua entrata in vigore, poiché, come rilevato dal giudice di primo grado, se il legislatore avesse inteso limitare l'intervento del Fondo di garanzia alle sole procedure viziate dopo tale epoca le avrebbe indicate come procedure "sopravvenute" oppure come procedure "formalizzate" successivamente all'entrata in vigore del decreto;
in tal senso, d'altra parte, secondo la ricorrente, si era già espresso lo stesso Istituto, che - con circolare n. 206 del 1992 - aveva specificato che il pagamento del Fondo si riferiva anche ai crediti compresi in una procedura "formalizzata" dopo il 28 febbraio 1992, cioè "ammessi nello stato passivo definito in caso di fallimento". Di tale motivo l'Istituto resistente eccepisce l'inammissibilità, per asserita carenza di specificità della censura. L'eccezione, però, va disattesa, avendo la ricorrente motivato la propria deduzione di violazione di legge, sia pure in maniera concisa, non già con un mero richiamo della sentenza di primo grado, ma mediante specifiche argomentazioni, quali l'interpretazione letterale della norma indicata e il richiamo alla circolare esplicativa dell'I.N.P.S., e non ricorrendo perciò, nella specie, quell'ipotesi di apodittica enunciazione della norma violata, non seguita da argomentazioni idonee ad illustrare la dedotta violazione di legge (cd. censura astratta), che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 366 n. 4 c.p.c. (cfr. Cass. 25 febbraio 2004 n. 3741; 11 giugno 2003 n. 9371; 15 febbraio 2003 n. 2312). Lo stesso motivo, peraltro, non è fondato.
Come questa Corte ha già osservato con orientamento ormai consolidato, che ulteriormente si ribadisce in questa sede, l'intervento del Fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, per il pagamento in favore dei lavoratori dei crediti retributivi in caso di insolvenza del datore di lavoro, può operare, alla stregua di quanto previsto dal sesto comma dello stesso articolo, soltanto nei casi in cui le procedure concorsuali indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che l'intervento del Fondo va escluso nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento intervenuta, come nel caso di specie (secondo l'accertamento operato dai giudici di merito), in epoca precedente a tale data (cfr. Cass. 7 maggio 2002 n. 6506; 16 gennaio 2001 n. 510), Nè l'attribuzione dei benefici del Fondo di garanzia soltanto ad alcune categorie di lavoratori, nei cui confronti si siano verificate determinate condizioni, come l'anteriorità della dichiarazione di fallimento rispetto all'entrata in vigore del decreto, può suscitare fondati dubbi di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24, 36 e 38 Cost., atteso che la discrezionalità del legislatore, se immune da elementi di irrazionalità, che nella specie certamente non ricorrono, non può essere censurata, poiché spetta allo stesso stabilire il reciproco assetto della pluralità degli interessi in gioco (cfr. Cass. n. 510 del 2001 cit.). Non può assumere rilievo, infine, la circolare dell'I.N.P.S. richiamata in ricorso, poiché le circolari dell'Istituto non solo non possono derogare alle disposizioni di legge, ma neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni;
e ciò anche se si tratti di atti del tipo cd. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente (cfr. Cass. 27 marzo 2004 n. 6155). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ricorrono giusti morivi per compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005.