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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa LE Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5417 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/07/1971,
e
C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/01/1968,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano CARETTA, Elisa
CARETTA e Fabio CARETTA,
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Vicenza (VI)
il 19.06.2004 tra i Sigg. e trascritto presso Parte_1 Parte_2
l'Ufficio dello Stato Civile di Vicenza (VI) al n. 183, parte II, serie A, anno 2001
e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni indicate nella sentenza di separazione;
3. dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà da solo al proprio mantenimento risultando così definiti i rapporti, presenti e futuri tra le parti che nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2023 i coniugi indicati in
2 epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 29/07/2001.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 26/01/2024,
celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 360/2024 pubblicata in data 14/02/2024 e passata in giudicato con attestazione rilasciata in data 18/09/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 03/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 360/2024 del
14/02/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie LE e , maggiorenni ma non Per_1
economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 350,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti
4 disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in ZA VI (VI) via Strasilia n. 29, in favore di Parte_1
quale genitore convivente con le figlie maggiorenni, ma
[...]
economicamente non autosufficienti LE e;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Vicenza (VI) il 29/07/2001 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza (VI) al n. 183, parte
5 II, serie A, anno 2001;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa LE Sollazzo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa LE Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5417 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/07/1971,
e
C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10/01/1968,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Adriano CARETTA, Elisa
CARETTA e Fabio CARETTA,
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Vicenza (VI)
il 19.06.2004 tra i Sigg. e trascritto presso Parte_1 Parte_2
l'Ufficio dello Stato Civile di Vicenza (VI) al n. 183, parte II, serie A, anno 2001
e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza
(VI) di procedere alla trascrizione della sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2. confermare per quanto necessario e di ragione le condizioni indicate nella sentenza di separazione;
3. dichiarare che ciascuno dei coniugi provvederà da solo al proprio mantenimento risultando così definiti i rapporti, presenti e futuri tra le parti che nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2023 i coniugi indicati in
2 epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data 29/07/2001.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 26/01/2024,
celebratasi con modalità cartolare, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 360/2024 pubblicata in data 14/02/2024 e passata in giudicato con attestazione rilasciata in data 18/09/2024 a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 03/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio concordatario.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
3 Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 360/2024 del
14/02/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento delle figlie LE e , maggiorenni ma non Per_1
economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 350,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti
4 disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in ZA VI (VI) via Strasilia n. 29, in favore di Parte_1
quale genitore convivente con le figlie maggiorenni, ma
[...]
economicamente non autosufficienti LE e;
Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Vicenza (VI) il 29/07/2001 alle Parte_1 Parte_2
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza (VI) al n. 183, parte
5 II, serie A, anno 2001;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa LE Sollazzo
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