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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11283 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31294/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
e Parte_1 Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Persona_1
Arcangeli e dall'avv. Maria Grazia Pancalli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di frequenza, ex art.1 legge n. 289/1990. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 15 settembre 2025 i ricorrenti in epigrafe, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...]
hanno convenuto in giudizio l' esponendo: Persona_1 CP_1
- che con decreto del 25 marzo 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in favore di quest'ultimo dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6 dicembre 2023;
- che tale decreto è stato notificato all' il 31 marzo 2025, seguito in CP_1 data 15 aprile 2025 dall'inoltro del prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei maturati della CP_2 prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni di parte ricorrente è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 25 marzo 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 36074/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in favore del minore dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, con decorrenza dal mese dalla domanda amministrativa del 6 dicembre 2023 (doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento CP_1 giudiziale, nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio- economici necessari alla liquidazione della prestazione, recante anche le attestazioni relative al possesso dei requisiti extra-sanitari previsti dall'art. 1 della legge n. 289/1990 per l'attribuzione della provvidenza economica, la quale spetta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18” (doc. n. 1 e 2 del ricorso), nonché la certificazione relativa alla frequenza scolastica del minore (cfr. doc. n. 7 del ricorso). Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato CP_1 tenuto alla liquidazione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), onere non assolto, stante la mancata costituzione in giudizio. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del
2 credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000. L'importo delle spese va, tuttavia aumentato nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
3
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna CP_1 quest'ultimo a corrispondere a parte ricorrente i ratei dell'indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, con decorrenza dall'1 gennaio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.051,50, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 6 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
4
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 31294/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
e Parte_1 Parte_2
, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...] [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Persona_1
Arcangeli e dall'avv. Maria Grazia Pancalli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: ratei indennità di frequenza, ex art.1 legge n. 289/1990. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come nel ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 15 settembre 2025 i ricorrenti in epigrafe, n.q. di genitori esercenti la potestà sul minore
[...]
hanno convenuto in giudizio l' esponendo: Persona_1 CP_1
- che con decreto del 25 marzo 2025 il Tribunale di Roma ha omologato la sussistenza in capo al minore dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento in favore di quest'ultimo dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 6 dicembre 2023;
- che tale decreto è stato notificato all' il 31 marzo 2025, seguito in CP_1 data 15 aprile 2025 dall'inoltro del prescritto modello AP70, debitamente compilato;
- che, ciononostante, l' ha omesso di porre in pagamento la CP_2 prestazione e di liquidare gli arretrati. Alla stregua di queste premesse, parte ricorrente ha domandato la condanna dell' convenuto al pagamento dei ratei maturati della CP_2 prestazione assistenziale, oltre accessori, come per legge, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha documentato l'avvenuta rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte convenuta, si è riportata ai propri scritti e ha domandato la decisione. Verificata la ritualità della notifica, deve, pertanto, qui dichiararsi la contumacia dell' CP_1
Indi la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in allegato all'atto introduttivo, sulle conclusioni di parte ricorrente è stata decisa.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono. Emerge dagli atti di causa che con decreto del 25 marzo 2025, emesso nel procedimento iscritto al n. 36074/2024 R.G., il Tribunale di Roma ha omologato l'accertamento in favore del minore dei requisiti sanitari utili a beneficiare dell'indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, con decorrenza dal mese dalla domanda amministrativa del 6 dicembre 2023 (doc. n. 1 del ricorso). È stata prodotta, altresì, la notifica all' del provvedimento CP_1 giudiziale, nonché l'inoltro del modello AP70, contenente i dati socio- economici necessari alla liquidazione della prestazione, recante anche le attestazioni relative al possesso dei requisiti extra-sanitari previsti dall'art. 1 della legge n. 289/1990 per l'attribuzione della provvidenza economica, la quale spetta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18” (doc. n. 1 e 2 del ricorso), nonché la certificazione relativa alla frequenza scolastica del minore (cfr. doc. n. 7 del ricorso). Essendo decorso già al momento dell'introduzione del presente giudizio il termine fissato dall'articolo 445 bis, comma 5, c.p.c. e sussistendo tutti i requisiti per l'attribuzione della provvidenza economica, l' sarebbe stato CP_1 tenuto alla liquidazione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12270 del 5 luglio 2004), onere non assolto, stante la mancata costituzione in giudizio. Alla prestazione principale vanno aggiunti gli interessi legali, da portare in detrazione sul danno da svalutazione monetaria soltanto laddove la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul costo della vita risulti superiore al tasso annuo d'interesse, a norma dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che, com'è noto, ha escluso il cumulo degli accessori del
2 credito, circostanza nemmeno allegata in ricorso. In sostanza, a parte ricorrente spettano i soli interessi legali, potendosi aggiungere, nella misura eccedente all'importo annuo degli interessi, il danno da svalutazione soltanto ove la rivalutazione monetaria risulti superiore al tasso annuo degli stessi interessi legali.
3. Le spese di lite, da distrarre in favore dei procuratori antistatari, vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, in ragione della pressoché totale assenza di questioni giuridiche e della serialità della controversia, nonché dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Quanto allo scaglione di valore, poi, è pacifico che “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (cfr. Cass., sez. Un., n. 10454 del 21 maggio 2015 e Cass., sez. lav., n. 19020 del 17 luglio 2018). Sicché, tenuto conto dell'importo mensile della provvidenza economica oggetto del giudizio, lo scaglione di valore di riferimento è quello per le controversie tra € 5.200 e € 26.000. L'importo delle spese va, tuttavia aumentato nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
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P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, condanna CP_1 quest'ultimo a corrispondere a parte ricorrente i ratei dell'indennità di frequenza, ex art. 1 della legge n. 289/1990, con decorrenza dall'1 gennaio 2024, oltre interessi legali, come per legge. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 2.051,50, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori antistatari. Roma, 6 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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