Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11271
CASS
Sentenza 12 giugno 2020

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Presupposto per la configurazione del reato di diffamazione è la comunicazione con più persone la quale, nell'ipotesi in cui l'agente comunichi in via riservata con un'unica persona, implica la volontà, da parte dell'agente medesimo, dell'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario.

Colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2020, n. 11271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11271
Data del deposito : 12 giugno 2020

Testo completo