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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1980/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione – ferie parte variabile – capo treno”
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
- rappresentati e difesi dall'Avvocato NORDIO BENIAMINO ed Parte_8
elettivamente domiciliati come in ricorso ( Indirizzo Telematico)
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati RUBERTO GIOVANNI e CONTI MARIA
AN ed elettivamente domiciliata VIA GUGLIELMO PEPE, 6 30172 VENEZIA
MESTRE
-resistente
ED CP_2
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO ed elettivamente domiciliato come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 06/10/2024 le ricorrenti e i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati/e, hanno convenuto in giudizio chiedendo CP_1
« NEL MERITO: 1) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare l'art. 7 della Direttiva europea 2003/88 da parte della Società resistente in relazione al pagamento della giornata di ferie dei ricorrenti per le ragioni di cui al ricorso;
2) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare) –
e/o dell'art. 31 del CCNL del 2012 e/o e dell'art. 25 del CCNL Settore delle attività ferroviarie del 2003 – nella parte in cui non rinviando anche alle lettere j) e p) dell'art. 68 (anche art. 68 del CCNL del 2012, art. 63 del CCNL del 2003) illegittimamente esclude/ono: a) l'art. 31, comma 4 e comma 5 del CCNL
Aziendale dd.16.12.16: le c.d. IUP, indennità di utilizzazione professionale (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del CCNL Aziendale e di confluenza del
2003); b) l'art. 77 comma 1 (trasferta) e/o comma 2 (assenza dalla residenza) del
CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità
Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL
Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del CCNL Aziendale e di confluenza del
2003); d) l'art. 32 del CCNL Aziendale dd.16.12.16 (art. 32 del CCNL Aziendale del
2012) che rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 Contratto Aziendale di Gruppo FS del
16/04/2003, ossia l'indennità di scorta per vetture eccedenti;
e) l'art. 36, comma
5, del CCNL Aziendale Gruppo FS dd.16.12.16: le provvigioni corrisposte per la vendita dei titoli di viaggio – stesso riferimento normativo nel CCNL 2012 –; per tutte le ragioni di cui sopra;
3) ove Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità solo e/o anche di uno o più ulteriore/i articolo/i del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o del
Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della
Mobilità per tutte le ragioni di cui sopra – e/o del CCNL della Mobilità Area contrattuale AF dd.20.7.2012 e/o del Contratto Aziendale di Gruppo FS
(integrativo del CCNL Area AF del 28.6.12) di rinnovo del Contratto Aziendale
2 Gruppo FS del 2003 dd.28.6.12; ovvero Nazionale ed integrativo del 2003 –;4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie di una retribuzione media comprensiva dell'indennità di cui: a) l'art. 31, comma 4 e comma 5 del CCNL Aziendale dd.16.12.16: le c.d. IUP, indennità di utilizzazione professionale (ed art. 31 del CCNL Aziendale del 2012 ed art. 34 del
CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); b) l'art. 77 comma 1 (trasferta) e/o comma 2 (assenza dalla residenza) del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (ed art. 77 CCNL del 2012 ed art. 72 CCNL del 2003); c) gli artt. 29, co 2.2, 75 e 76 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del
16.12.16 (ed artt. 30, 75 e 76 del CCNL Aziendale del 2012 ed artt. 24, 70 e 71 del
CCNL Aziendale e di confluenza del 2003); d) l'art. 32 del CCNL Aziendale dd.16.12.16 (art. 32 del CCNL Aziendale del 2012) che rinvia ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 35 Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16/04/2003, ossia l'indennità di scorta per vetture eccedenti;
e) l'art. 36, comma 5, del CCNL Aziendale Gruppo
FS dd.16.12.16: le provvigioni corrisposte per la vendita dei titoli di viaggio – stesso riferimento normativo nel CCNL 2012 –; - retribuzione riconosciuta dai seguenti codici meccanografici inseriti a cedolino per tuttl gli anni oggetto di rivendicazione: 1) cod. mecc. 0547 ind. scorta vetture eccedenti riconosciuta dall'art. 32 Integrativo - € 1,15 oraria per singola vettura;
2) cod. mecc. 0790 IUP
Ris/Dis/Trag/Trad/Man riconosciuta dall'art. 31, comma 5, Integrativo € 4,50 per singola giornata;
3) cod. mecc. 0791 IUP PDM/PDB Formazione riconosciuta dall'art. 31, comma 5, Integrativo € 4,50 per singola giornata;
4) cod. mecc. 0969
IUP PDM Scorta Diurna riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo - € 2,40; 5) cod. mecc. 0970 IUP PDM Scorta Notturna riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo - € 4,70;
6) cod. mecc. 0991 As. res. Intern. NO Rip. F.R. riconosciuta dall'art. 77, comma 2,
CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 € 1,30 per singola ora;
7) cod. mecc. 0992 As. res. Intern. SI Rip. F.R. riconosciuta dall'art. 77, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 € 2,20 per singola ora;
8) cod. mecc. 0AD0 IUP PDB Scorta Diurna Eq. Ag. riconosciuta dalla tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo € 3,20 per singola ora;
9) cod. mecc. 0AD1 IUP PDB Scorta Nott. Eq. Ag. Solo riconosciuta dalla
3 tabella B) di cui al comma 4 dell'art. 31 dell'Integrativo € 5,50 per singola ora;
10) cod. mecc. 0045 e 004C Premi scoperta irreg./abus. e irreg./IDV riconosciute dall'art. 36, comma 5, CCNL Integrativo Mobilità, si tratta delle provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo a treno - percentuale sulle vendite;
11) cod. mecc. 0421 Indennità per lavoro nottuno riconosciuta dall'art. 75, comma 1, CCNL
Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 2,40 per singola ora;
12) cod. mecc. 0457 Indennità per lavoro Domenicale riconosciuta dall'art. 76, comma 1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > €
20,00 per singola giornata;
13) cod. mecc. 0131 Indennità oraria lavoro festivo riconosciuta dall'art. 76, comma 4, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 5,26413 per singola ora;
14) cod. mecc. 0366 Indennità per lavoro di Pasqua riconosciuta dall'art. 76, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > € 65,00 per singola giornata;
15) cod. mecc. 0200 e ss. Indennità per festività non recuperate riconosciuta dall'art. 29, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 > importo fisso per singola giornata. - retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero dei giorni di lavoro effettivamente lavorati (come da orientamento giurisprudenziale) per lo stesso periodo e detratto l'importo fisso, già riconosciuto ex lege, di € 4,50 per la singola giornata, ovvero secondo la differente modalità di determinazione e/o di calcolo ritenuta di giustizia e/o di equità che rispetti le regole comunitarie sopraddette, previa CTU contabile;
5) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie già goduta della somma complessiva per singola giornata di: 1. Pt_1
somma di € 6.746,68 per 263 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 2.
[...] Parte_8
somma di € 12.059,92 per 397,50 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 3.
[...]
somma di € 9.587,22 per 232 giorni di ferie dal 2007 al 2024; Parte_2
4. somma di € 16.000 per 300 giorni di ferie;
5. Parte_3 Parte_4
somma di € 6.563,63 per 276 giorni di ferie dal 2007 al 2017; 6. Parte_5
somma di € 19.106,64 per 359 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 7.
[...]
somma di € 3.545,92 per 89 giorni di ferie dall'aprile 2019 al Parte_6
2024; 8. somma di € 4.369,16 per 101 giorni di ferie dall'aprile Parte_7
4 2017 al 2024. oltre che la parte contributiva e previdenziale, ovvero secondo differente modalità di calcolo della differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia e/o di equità per tutte le ragioni di cui sopra;
7) per l'effetto condannare
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a Controparte_1
pagare ai ricorrenti a titolo di differenze retributive per le giornate di godimento delle ferie godute la somma complessiva di1. somma di € Parte_1
6.746,68 per 263 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 2. somma di Parte_8
€ 12.059,92 per 397,50 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 3. Parte_2
somma di € 9.587,22 per 232 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 4. Parte_3
somma di € 16.000,00 per 300 giorni di ferie;
5. somma di €
[...] Parte_4
6.563,63 per 276 giorni di ferie dal 2007 al 2017; 6. somma di Parte_5
€ 19.106,64 per 359 giorni di ferie dal 2007 al 2024; 7. somma Parte_6
di € 3.545,92 per 89 giorni di ferie dall'aprile 2019 al 2024; 8. Parte_7
somma di € 4.369,16 per 101 giorni di ferie dall'aprile 2017 al 2024. unitamente al pagamento dei contributi previdenziali, oltre che al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero secondo differente modalità di calcolo la differente somma, minore e/o maggiore, di giustizia o equità per tutte le ragioni di cui sopra;
8) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1
pro tempore, a consegnare al momento del pagamento delle somme qui azionate in PROSPETTO ANALITICO di tutte le voci concretamente retribuite con esatta indicazione del periodo e delle giornate di ferie;
9) per l'effetto condannare il datore di lavoro, in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica pro tempore, a pagare ai ricorrenti la somma ulteriore di per ogni singola giornata di ferie che i ricorrenti usufruiranno pro futuro rispetto all'ultimo mese qui rivendicato, secondo le modalità sopra descritte e per tutte le ragioni di cui sopra. Con vittoria diritti e onorari del presente grado di giudizio. Con condanna ex art. 96 c.p.c. ed anche con condanna alla pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche nazionali»
Nel costituirsi ha contestati la pretesa dei ricorrenti e Controparte_1
concluso « in via pregiudiziale: - Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto prescritte e inammissibili, per i motivi di cui in atti. nel merito -
5 Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti. - Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si è altresì costituito l' concludendo «ove la pronuncia dovesse CP_3
riconoscere ai ricorrenti la spettanza di ulteriori importi a titolo di retribuzione o comunque aventi rilevanza ai fini previdenziali, si chiede che il datore di lavoro convenuto sia condannato alla relativa regolarizzazione contributiva, nella misura che sarà quantificata dall' ed entro i limiti prescrizionali, con CP_3
somme aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000). Spese rifuse»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e decisa all'udienza del con il seguente dispositivo « Il Giudice, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e difesa rigettata, NON definitivamente pronunciando così provvede: 1) disapplicata ogni diversa norma contrattuale, accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, da intendersi come indicato in parte motiva, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS
2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale” scorta e riserva), dall'art.32 CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”), dall'art.36.5 CCA
(“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, così come indicato in parte motiva, e nei limiti della prescrizioni anteriore al 18/7/2007; 2) condanna a corrispondere all' la maggiore contribuzione sulle differenze CP_1 CP_3
retributive nei limiti della prescrizione quinquennale dalla costituzione dell' CP_3
in data 6/1/2025, con somme aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000); 3)
Rimette la causa in istruttoria per la quantificazione. 4) Spese al definitivo».
*** *** ***
1. Va precisato che il dispositivo deve essere letto in combinato disposto con la parte motiva ai punti 27 -31 ove si è chiarito « 27. Conclusivamente i ricorrenti hanno diritto al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una
6 retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2,
CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016
(“indennità di utilizzazione professionale” di scorta e riserva), dall'art.32 CCA
(“indennità scorta vetture eccedenti”), dall'art.36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50. 28. La contrattazione collettiva sul punto deve essere disapplicata, con la precisazione che le giornate di ferie da prendersi in considerazione sono esclusivamente quelle minime annuali di quattro settimane, imposte dalla normativa europea (v. Cass. 23.6.2022 n.20216). Ed infatti se il «diritto alle ferie annuali retribuite», previsto dalla normativa dell'Unione, come sopra precisato, non può essere derogato dalle disposizioni dei singoli Stati, lo stesso è circoscritto al periodo di ferie minimo e, per l'appunto inderogabile, al di fuori del quale gli Stati membri possono dettare una diversa disciplina. Per tali giornate di ferie «eccedenti», che sfuggono alla regolamentazione del diritto dell'Unione, vi è quindi spazio per la previsione da parte della contrattazione collettiva di una riduzione della base stipendiale: né potrebbe sostenersi sussista una violazione dell'art. 36 Cost., risultando comunque garantito un trattamento economico sufficiente. 29. La convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. 30. Alla luce delle censure sollevate da deve infatti precisarsi che: CP_1
- la predetta retribuzione media è data dai soli compensi percepiti ai titoli sopra indicati (“assenza dalla residenza”, “indennità di utilizzazione professionale”
“scorta” e “riserva”, “indennità scorta vetture eccedenti”, “Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” riconosciute per i 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, diviso il numero di giorni lavorati nel medesimo periodo, detratto l'importo fisso giornaliero per tali titoli corrisposto € 4,50; -la differenza, per ciascun anno, andrà moltiplicata per il numero di giorni di ferie goduto nel
7 limite massimo di 4 settimane, in essi compresi i riposi, e cioè 20 giorni per coloro che hanno una articolazione oraria di 5 gg alla settimana o 24 per quelli che hanno una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana. 31. Deve invero osservarsi che: - per calcolare quanto dovuto ai ricorrenti – a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie - il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto il divisore 26 riguarda la retribuzione fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. Il divisore 26 è divisore convenzionale per determinare la paga giornaliera in riferimento a retribuzioni che vengono determinate in un importo mensile;
-i giorni di ferie poi all'evidenza non possono che essere quelli risultanti dalle buste paga;
- la retribuzione eurounitaria di ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane, come affermato da Cass. Sez. L., n.
20216 del 23/06/2022 secondo la quale «26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza Per_1
CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea Persona_2
e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili»; - tale periodo non può che essere “di calendario” proprio perché essendovi articolazioni orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, i lavoratori con una articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo 5 giorni di ferie riescono a godere di una settimana di calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si occupano di questo aspetto e prevedono il numero massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto differenziandoli in relazione all'articolazione oraria;
- se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro effettivo e non 4 settimane di calendario, il lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo di quasi sei
8 settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di cinque settimane scarse;
- la circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione ha chiaramente preso posizione su altra questione: «30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure»;
- occorre tenere conto dei recuperi, ove infatti in un dato anno il ricorrente abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a quelli maturati i restanti giorni dovranno essere considerati negli anni successivi».
2. Pertanto, alla luce della disposta CTU, deve essere CP_1
condannata a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi: a € Parte_1
4.077,15, a € 7.261,11, a € 7.265,40, a Parte_8 Parte_2
€ 5.029,85, a € 4.124,30, a € Parte_3 Parte_4 Parte_5
13.792,13, a € 2.404,25 e a € 3.167,20, oltre gli Parte_6 Parte_7
accessori già indicati nella sentenza non definitiva.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza – avendo i ricorrente rifiutato motivatamente la proposta di - e vengono liquidate - come in CP_1
dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
9 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria (CTU), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie ma con caratteri di serialità), dei contrasti giurisprudenziali (come richiamati dalle parti: in particolare quanto al limite delle 4 settimane), aumentato del 30% per ogni ricorrente oltre il primo fino ad un massimo di venti (vd. Cass. Sez. 3,
17/04/2024, n. 10367) tenuto conto che le posizioni non sono esattamente sovrapponibili in considerazione dei diversi conteggi (cosi Cass. testé citata).
4. Le spese tra ricorrenti e devono essere compensate in quanto la CP_3
chiamata in causa dell' si è resa necessaria a seguito dell'orientamento CP_3
assunto dal S.C. per il caso di domanda di condanna al pagamento dei contributi
(vd ex plurimis Cass. Sez. 6, 30/05/2019, n. 14853)
5. Le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. ed alla pubblicazione della sentenza sulle testate giornalistiche nazionali devono essere rigettate quanto non ricorrono i presupposti.
6. Le spese di CTU separatamente liquidate devono essere poste a carico di in considerazione della soccombenza. Controparte_1
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna a corrispondere ai ricorrenti, per i titoli di cui Controparte_1
alla sentenza non definitiva n. 501/25 del 20/6/25, i seguenti importi: a Pt_1
€ 4.077,15, a € 7.261,11, a € 7.265,40, a
[...] Parte_8 Parte_2
€ 5.029,85, a € 4.124,30, a € Parte_3 Parte_4 Parte_5
13.792,13, a € 2.404,25 e a € 3.167,20, oltre alla Parte_6 Parte_7
rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
C.p.c. dal dovuto sino al saldo definitivo;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei Controparte_1
ricorrenti che liquida in € 2.800,00 + 30% per ogni ricorrente oltre al primo, per
10 compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto;
3) Pone definitivamente a carico di spese di c.t.u. Controparte_1
separatamente liquidate.
Venezia, all'udienza del 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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