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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1015/2024 R.G., rimesso in decisione all'udienza del 26.2.2025 e vertente
TRA corrente in Martinsicuro (TE) in persona del Parte_1
legale rappresentante, nonché per , socio illimitatamente responsabile, Parte_2 entrambi appresentati e difesi dall'avv. Enrico Marconi, tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso la casella di posta elettronica certificata PEC: Emai_1 [...]
giusta procura da intendersi in calce al reclamo Email_2
RECLAMANTE
E
società con socio unico, costituita ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, con Controparte_1
sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, e per essa Controparte_2
con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata da
[...] [...]
in persona del procuratore speciale dott.ssa , rappresentata, Controparte_3 Controparte_4
assistita e difesa, giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione dall'avv.
Giuseppe Lucibello ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso la casella di posta elettronica certificata PEC Email_3
RECLAMATA
NONCHE'
1 n persona Controparte_5
del curatore dott. Controparte_6
RECLAMATA – NON COSTITUITA
[...]
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Teramo n. 91/2024 pubblicata il 19.10.2024 di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1
dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_2 Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamanti:
<< … - accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare la procedura di liquidazione giudiziale della e dei suoi soci illimitatamente responsabili sig.ri Parte_1
e , dichiarata dal Tribunale di Teramo con sentenza n. 91/2024, Parte_2 Parte_1
rep. 168/2024 del 19.10.2024.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c>>
Reclamata
Rigettare il reclamo con vittoria di spese e competenze di lite
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Teramo, su ricorso depositato il 10.6.2024 da ei confronti della (di seguito, per brevità Controparte_1 Parte_1
) – con i quale la esponeva di agire nei confronti di quest'ultima società per il Parte_1 CP_2 credito di € 167.716,20 derivante da mutuo ipotecario stipulato il 7.3.2008 (rep. 25.138 racс. 7.476),
a rogito Notaio dott. in Grottammare (AP) parzialmente soddisfatto (per la somma Persona_1
di soli € 10.551,28) nella procedura esecutiva immobiliare rge 142/2018 presso il Tribunale di Roma avente ad oggetto i beni gravati da ipoteca – ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società . Parte_1
Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
- la società resistente è un imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195, comma 1, n. 1 c.c.;
- a medesima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, né tale possesso risulta altrimenti dimostrato non essendo stati mai depositati bilanci;
- l'intervenuta cancellazione d'ufficio, senza redazione di un bilancio finale di liquidazione, a far data dall'1.12.2023 con provvedimento del conservatore del Registro delle imprese n. 48
2 del 6.11.2023, esclude che la stessa società disponga di qualsivoglia forma di liquidità utile a soddisfare i creditori;
- è indiscutibile la legittimazione attiva del creditore dal momento che la cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale riguarda “…tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_7
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il
2017”, tra i quali pacificamente rientra anche il mutuo ipotecario contratto dalla debitrice in data 7.3.2008.
2. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la sun sulla base dei seguenti motivi. Pt_1
2.1. La creditrice procedente non ha dimostrato la propria legittimazione attiva, sostanziale e processuale. Nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale manca l'indicazione dello specifico credito in questione di cui si contesta tanto l'avvenuta effettiva cessione quanto il non essere stato oggetto prima della cessione del 20.7.2018 intercorsa fra e , di altra Parte_3 CP_1
operazione di cartolarizzazione ovvero di singola e specifica cessione. La generica formulazione adoperata nel predetto avviso di cessione è, infatti, la medesima riscontrata in altri avvisi di cessione intercorsi fra la stessa ed altre SPV. Parte_3
2.2. Vi è carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. da parte dell'istante all'apertura della procedura dl momento che la società sun non è titolare di beni aggredibili (come dimostrato dall'esito Pt_1
negativo delle procedure esecutive intraprese ai suoi danni) e la sua attività è di fatto cessata nel 2011 con chiusura della partita iva nell'anno 2015; dall'anno 2012 la società non ha più alcun dipendente in carico e l'ultima cessazione rapporto di lavoro risale al 4.2.2012); - a quest data la , Parte_1
unica socia operativa, ha cessato di svolgere attività lavorativa all'interno della compagine sociale e da allora è inoccupata;
il , socio ed amministratore unico che non ha mai svolto Parte_2 attività lavorativa in favore della , è sin dall'anno 1984 un lavoratore marittimo e da oltre Parte_1
10 anni è imbarcato su navi in traffico internazionale con retribuzione appena sufficiente al suo mantenimento e della sua famiglia;
del resto, la società non è mai stata proprietaria di alcun bene immobile e non è titolare di alcun bene mobile registrato. Dunque, la procedura concorsuale appare priva di qualsivoglia utilità prospettica per il ceto creditorio.
2.3. Il Tribunale, nel verificare la eccepita qualifica di impresa minore della sun, ha Pt_1
omesso di valutare la documentazione prodotta dalla medesima società e segnatamente i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio aventi le seguenti risultanze:
3 - nell'anno 2008 ha conseguito ricavi per circa euro 40.000,00, registrato una perdita di euro
37.000,00, aveva uno stato patrimoniale attivo pari ad € 43.619,00 ed una situazione debitoria di circa euro 200.000,00 (ivi compreso il debito bancario che la società aveva contratto con Banca Popolare di Ancona a seguito della stipula del contratto di mutuo ipotecario del 07.03.2008;
- nell'anno 2009, dal quale in poi è passata contabilità semplificata, le dichiarazioni fiscali evidenziano una situazione reddituale con incassi di circa euro 50.000,00 euro, una perdita di esercizio di circa euro 2.000,00, ed una situazione debitoria analoga a quella della dichiarazione dell'anno precedente (doc.15 );
- nell'anno 2010 si evidenzia una situazione reddituale con incassi di circa euro 40.000.00 euro, una perdita di esercizio di circa euro 20.000,00 (doc. 16);
- nell'anno 2011, a seguito della alienazione di alcuni macchinari, consegue tra ricavi e plusvalenze patrimoniali per euro € 24.7000,00 circa ed una perdita di euro 22.331,00 (doc. 17);
- negli anni 2012, 2013, 2014 la società non è più operativa e quindi non consegue ricavi chiudendo con una perdita marginale;
- nell'anno 2015 la società ha poi cessato definitivamente la propria partita iva. (doc. 4-5).
E proprio analizzando le evidenze contabili in atti, ivi incluso il libro dei cespiti ammortizzabili, il medesimo Tribunale di Teramo, nell'anno 2015, si è pronunciato sull'assenza dei requisiti di fallibilità della reclamante.
Infine, la sun non ha debiti scaduti che superano la somma di euro cinquecentomila, Pt_1
inclusi quelli fiscali, come risultato anche dall'istruttoria svolta nel procedimento per dichiarazione di apertura della dichiarazione giudiziale.
3. Mediante il deposito di memoria, si è tardivamente costituita la nella sua qualità, CP_2
resistendo gli avversi assunti, mentre è rimasta intimata la procedura di liquidazione giudiziale.
4. Sulle conclusioni innanzi riportate, all'udienza del 26.2.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Sul tema della prova della cessione in blocco dei crediti bancari ai sensi dell'art. 58 TUB va richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
4 cessione (cfr., tra le altre, Cass. 31188/2017 e, più di recente, Cass. 10860/2024, Cass. 29872/2024 e
Cass. 4277/2023).
5.2. Nella specie, come già rilevato dal Tribunale, nell'avviso pubblicato sulla G.U. parte II n.
86 del 26.7.2018, i crediti ceduti da a sono indicati come quelli Parte_4 Controparte_1 aventi le seguenti caratteristiche: “… tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da Controparte_7
contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto). Tale lista è (x) depositata presso il Notaio , Persona_2
avente sede in Gambara (Distretto Notarile di Brescia), con atto in data 23 luglio 2018 n. 5996 di
Repertorio - n. 3764 di Raccolta e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni- UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione.”
5.3. Il credito azionato dalla CP_2
a) deriva da contratto di mutuo ipotecario e, quindi, da “contratto di finanziamento”;
b) è sorto nel periodo tra il 1960 e il 2017, derivando pacificamente da contratto di mutuo sottoscritto nel 2008;
c) è qualificabile “a sofferenza” a fronte del suo incontestato mancato pagamento, a cui è seguita una procedura di espropriazione forzata immobiliare, e della sua pacifica segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia;
d) è individuabile nel relativo documento di identificazione dei debitori e dei crediti allegato al contratto di cessione immediatamente reperibile mediante link ipertestuale ivi indicato;
la reclamata ha, infatti, dimostrato come, inserendo il numero identificativo del debitore ceduto, n. 7143828, nell'archivio raggiungibile agevolmente tramite il link a cui, a seguito della fusione tra Parte_4
in si viene reindirizzati inserendo in un qualsiasi motore di ricerca il
[...] Controparte_8
link riportato nella Gazzetta Ufficiale, si ottiene l'elenco dei rapporti ceduti ove è presente anche quello per cui è causa (https://archivio.ubibanca.it/bin/ncms0/ubibanca-documents/file.RigAlle
____Posizioni%20UBI.pdf).
5 Dunque, data la coincidenza tra il credito azionato dalla ricorrente, odierna reclamata, e i crediti indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, deve ritenersi che il primo sia compreso tra i secondi.
5.4. L'esistenza della sopraindicata cessione in blocco dei crediti bancari e/o della inclusione nella stessa del credito in questione si ricava ulteriormente:
a) dagli estratti di contratto di cessione proposta del 20.7.2018 e Controparte_1
accettazione di del 20.7.2018 (v. docc. 18 a e 18 b, prodotto nella presente fase di Parte_4
reclamo);
b) dall'incontestato intervento della reclamata ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva RGE
142/2018 presso il Tribunale di Roma nel corso della quale la stessa partecipava alla distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni ipotecati, beneficiando di un riparto pari ad €. 10.551,28, per le sole spese in prededuzione e restando insoddisfatta per il resto;
c) dalla dichiarazione e attestazione di Intesa Sanpaolo s.p.a. (nella quale si è fusa Parte_3 avente ad oggetto l'inclusione della posizione creditoria in questione della società reclamante nella cessione in blocco in favore di (v. doc. 19. Controparte_1
5.5. Dunque, la decisione gravata, sul punto della legittimazione attiva dell'appellata, merita condivisione.
6. Il secondo motivo è infondato.
6.1. E' incontestato che la : Parte_1
- non è mai stata proprietaria di beni immobili né è titolare di beni mobili registrati (v., comunque, visure catastali e PRA prodotte dalla reclamante);
- è stata d'ufficio cancellata dal Registro delle Imprese nel 2023, ma è di fatto inattiva dal 2011
e dal 2012 non ha più avuto alcun dipendente;
- la socia , ha cessato di lavorare per la società in data 4.2.2012 e da allora non Pt_1 Parte_1
ha svolto più attivitù lavorativa;
il socio socio e amministratore unico, è un Parte_2
lavoratore marittimo.
6.2. Ciò posto, malgrado, allo stato, per quanto appena esposto, non emergano prospettive concrete di soddisfacimento dei creditori (oltre alla ricorrente, vi sono posizioni debitorie erariali),
l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. – che, come è noto, va inteso quale interesse a provocare l'intervento giurisdizionale per consegure la tutela di una situazione giuridica soggettiva la cui utilità deve essere valutata rispetto alla lesione lamentata, a prescindere da ogni valutazione sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito –, dedotto dalla on riferimento alla possibilità CP_1
di acquisire attivo attraverso l'individuazione di elementi di attivo successivamente all'apertura della
6 procedura e/o il recupero di eventuali crediti e/o l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, è astrattamente sussistente considerato che, tra le funzioni della liquidazione giudiziale, vi è quella di accertare la situazione patrimoniale del debitore e la gestione della crisi dell'impresa e tenuto pure conto che la società è stata cancellata d'ufficio in assenza di un bilancio finale di liquidazione.
7. Il terzo motivo è fondato.
7.1. Come si è detto, è stato contestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i.i..
Sul punto, la motivazione del Tribunale – che è basata tour court sul rilievo dell'assenza di bilanci regolarmente depositati che non consente alla parte debitrice di beneficiare di riscontri qualificati – trascura del tutto la documentazione prodotta dalla debitrice della quale è stata omessa effettivamente qualsiasi valutazione e, pertanto, non può essere condivisa.
7.2. Invero, malgrado i bilanci depositati costituiscano la base documentale principale ai fini della prova della non fallibilità di cui all'art. 2, lett. d), c.c.i.i., quest'ultima può essere fornita anche mediante strumenti probatori alternativi come scritture contabili dell'impresa o qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, idoneo a rappresentare in modo attendibile l'effettiva realtà dell'impresa (in tal senso, tra le più recenti, Cass. 35381/2022, Cass. 21188/2021 e Cass.
6991/2019).
7.3. Ebbene, dalle dichiarazioni dei redditi e/o dai registri obbligatori, tra i quali il registro dei corrispettivi e dei beni ammortizzabili, relativi agli anni 2008, 2009 (anno in cui l'impresa passava alla contabilità semplificata), 2010 e 2011 emerge il non superamento dei limiti dimensionali in parola e, segnatamente, l'esistenza di attivo patrimoniale e ricavi di molto inferiori alle rispettive soglie di
€ 300.000,00 ed € 200.000,00, e debiti non superiori ad € 500.000,00. Poi, negli anni 2012, 2013 e
2014 la società non è stata operativa e non sono presenti ricavi (v. supra paragr.
2.3. ove sono richiamate le risultanze dei documenti allegati dalla reclamante); nel 2015 la medesima ha cessato definitivamente la propria partita iva. Anche la certificazione ex art. 42 c.c.i.i. attesta debiti erariali ben inferiori all'importo di € 500.000,00. Del resto, proprio analizzando tali evidenze, incluso il libro dei cespiti ammortizzabili, il Tribunale di Teramo con decreto depositato il 13.10.2015 rigettò il ricorso per la dichiarazioni di fallimento presentato da un creditore persona fisica. Non vi è, d'altra parte, alcun elemento che consenta di confutare la documentazione appena menzionata e/o di opinare diversamente e la stessa parte reclamata ha preso atto delle menzionate risultanze contabili.
8. In conclusione, il reclamo va accolto e, di conseguenza, va revocata la dichiarazione di apertura della procedura della liquidazione giudiziale. Trattandosi di società da tempo inattiva, non vanno disposti gli obblighi ai sensi dell'art. 53, comma 4, c.c.i.i..
7 9. Alla luce della incontestata insolvenza della reclamante e del fatto che i bilanci di esercizio dell'ultimo triennio non sono stati depositati nel Registro delle Imprese e, quindi, non erano conoscibili da parte della ricorrente-reclamata ricorrono senz'altro le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 relativa all'art. 92
c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.
10. Quanto alle spese della procedura, l'art. 147 D.P.R. n. 115 del 2002, così come modificato dal primo comma dell'art. 366 c.c.i.i. recita: “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”; il secondo comma di tale articolo prevede: “Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del
Presidente del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 1942, n. 267”. Ebbene, nella fattispecie in esame l'apertura della procedura è imputabile alla società debitrice sia in ragione del mancato pagamento dei debiti nei confronti della reclamata e del mancato deposito dei bilanci di esercizio e di liquidazione che hanno impedito alla creditrice istante di essere a conoscenza dei sopra menzionati requisiti dimensionali. Pertanto, vanno poste a carico della società debitrice, odierna reclamante, le spese della procedura ed il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
11. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, c.i.i.i., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 c.c.i.i..
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della “ Parte_1
con sede in Martinsicuro (TE) - Via Vomano 7, nonché dei soci illimitatamente
[...]
responsabili e;
Parte_2 Parte_1
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) dichiara che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile alla società debitrice reclamante e pone a suo carico le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.2.2025.
8 Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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