TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/04/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Barbara De Munari - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZANON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4792 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
Ricorrente Parte_1
contro
Resistente Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI parte ricorrente: Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale e successivo divorzio da Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio in Senegal in data 20/12/2008 e dal
[...]
quale vive separata di fatto dal 2012.
All'udienza avanti al Giudice delegato, oltre alla ricorrente, è comparso anche il resistente, senza l'assistenza di alcun difensore;
egli ha confermato la protratta interruzione della convivenza con la moglie già dal 2012, nonché la sua non opposizione alla pronuncia di separazione e successivo divorzio. Conseguentemente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato ha trattenuto la causa in decisione immediata sullo status separatizio, non essendovi alcuna attività istruttoria da compiere.
La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Le parti hanno contratto matrimonio in Senegal il 20.12.08, successivamente trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Montegrotto Terme. Sono rispettivamente: la ricorrente di cittadinanza italiana e residenza abituale in Italia, così come emerso dai documenti prodotti in atti;
il resistente è di cittadinanza senegalese e residenza in Francia.
Vi è pertanto la competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art 3 lett a) del regolamento UE 2201/2003, poiché in Italia, precisamente a Montegrotto Terme, era situata l'ultima residenza abituale dei coniugi ed in tale comune la ricorrente vi risiede tutt'ora. Risulta, inoltre, applicabile la legge italiana ai sensi dell'art 8 lett A)
Regolamento UE 1259/2010, in mancanza di diversa scelta delle parti.
Dalle dichiarazioni delle parti all'udienza di comparizione avanti al GD, coerenti con il contenuto del ricorso introduttivo, si deve dedurre che la prosecuzione della vita coniugale sia divenuta intollerabile, vivendo i coniugi già separati di fatto dal 2012.
La situazione appare quindi obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
In assenza di prole e di domande di contenuto economico , non va emessa alcuna statuizione ulteriore.
La causa deve proseguire per la contestuale domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Controparte_1
Comune di Montegrotto terme di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n 1, parte II, Serie C, anno 2009;
2) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
Il Presidente Dr. Chiara-Ilaria Bitozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente - dr. Luisa Bettio - Giudice - dr. Barbara De Munari - Giudice - ha emesso la seguente
SENTENZANON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4792 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
Ricorrente Parte_1
contro
Resistente Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI parte ricorrente: Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente ha chiesto fosse pronunciata la separazione giudiziale e successivo divorzio da Controparte_1
con il quale ha contratto matrimonio in Senegal in data 20/12/2008 e dal
[...]
quale vive separata di fatto dal 2012.
All'udienza avanti al Giudice delegato, oltre alla ricorrente, è comparso anche il resistente, senza l'assistenza di alcun difensore;
egli ha confermato la protratta interruzione della convivenza con la moglie già dal 2012, nonché la sua non opposizione alla pronuncia di separazione e successivo divorzio. Conseguentemente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato ha trattenuto la causa in decisione immediata sullo status separatizio, non essendovi alcuna attività istruttoria da compiere.
La domanda di separazione può trovare accoglimento.
Le parti hanno contratto matrimonio in Senegal il 20.12.08, successivamente trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Montegrotto Terme. Sono rispettivamente: la ricorrente di cittadinanza italiana e residenza abituale in Italia, così come emerso dai documenti prodotti in atti;
il resistente è di cittadinanza senegalese e residenza in Francia.
Vi è pertanto la competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art 3 lett a) del regolamento UE 2201/2003, poiché in Italia, precisamente a Montegrotto Terme, era situata l'ultima residenza abituale dei coniugi ed in tale comune la ricorrente vi risiede tutt'ora. Risulta, inoltre, applicabile la legge italiana ai sensi dell'art 8 lett A)
Regolamento UE 1259/2010, in mancanza di diversa scelta delle parti.
Dalle dichiarazioni delle parti all'udienza di comparizione avanti al GD, coerenti con il contenuto del ricorso introduttivo, si deve dedurre che la prosecuzione della vita coniugale sia divenuta intollerabile, vivendo i coniugi già separati di fatto dal 2012.
La situazione appare quindi obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
In assenza di prole e di domande di contenuto economico , non va emessa alcuna statuizione ulteriore.
La causa deve proseguire per la contestuale domanda di divorzio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Controparte_1
Comune di Montegrotto terme di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n 1, parte II, Serie C, anno 2009;
2) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
Il Presidente Dr. Chiara-Ilaria Bitozzi