CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere rel.
Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 2012/2023, posta in deliberazione all'udienza del 13 marzo 2025
TRA
Avv. Gina Tralicci
(Avv. Saverio Cosi)
PARTE RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
APPELLANTE E
, e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
APPELLATI
CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18856/2012 emessa dal Tribunale di Roma in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 18856/2012 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dall'Avv. Gina Tralicci, che aveva agito nei confronti di , , CP_1 CP_2
e per ottenere la condanna pro quota al CP_3 Controparte_4
pagamento dei compensi professionali per le attività difensive svolte nell'interesse della dante causa , e ha disposto la compensazione delle spese di lite. Controparte_5
L'Avv. Tralicci ha impugnato la pronuncia innanzi alla Corte di Appello di Roma che con la sentenza n. 7030/2017 ha respinto il gravame e ha posto a carico dell'appellante le spese del grado.
La Suprema Corte, adita dall'Avv. Tralicci, con l'ordinanza n. 7793/23 ha cassato la pronuncia impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di Appello in altra composizione, anche per la definizione delle spese.
Il giudizio è stato riassunto su impulso dell'originaria appellante che ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza respinta e rigettata, in conformità al principio di diritto enunciato dal Supremo Collegio, e, pertanto, sulla scorta del rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva e della validità del mandato rilasciato in favore dell'avv. Gina Tralicci, i convenuti dovranno essere obbligatoriamente condannati al pagamento delle somme portate dalle notule versate in atti e riepilogate
a pagg. 12, 13, 14 e 15 della comparsa conclusionale di secondo grado….Spese del giudizio di primo grado, di appello, di Cassazione e di rinvio rifuse”.
Instaurato il contraddittorio, , e CP_1 CP_2 CP_3
non si sono costituiti in giudizio e sono rimasti contumaci. Controparte_4
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 13 marzo 2025, con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per la comparsa conclusionale.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem alle sentenze in atti e agli scritti difensivi delle parti.
L'Avv. Gina Tralicci ha agito in primo grado nei confronti di , CP_1 CP_2
, e nella qualità di eredi di
[...] CP_3 Controparte_4 [...]
, per ottenere la condanna al pagamento, ciascuno pro quota, delle CP_5
competenze professionali maturate nei confronti della dante causa in esito allo svolgimento delle seguenti attività:
1) notifica della sentenza n. 9810/99 emessa dal Tribunale di Roma e dell'atto di precetto effettuata nei riguardi della società
[...]
di Controparte_6 CP_6
2) redazione della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. (n. 49694/99 r.g.) promosso dalla società
di Controparte_6 CP_6
innanzi al Giudice di Pace di avverso l'atto di precetto e CP_6
partecipazione a tutte le udienze;
3) appello proposto avverso la sentenza n. 26066/02 emessa dal Giudice di Pace di a definizione del procedimento n. 49694/99, nonché CP_6
partecipazione a tutte le udienze, fino alla pubblicazione della pronuncia n. 34422/04 con la quale il Tribunale di Roma ha riformato la sentenza gravata;
4) notifica dell'atto di pignoramento effettuata in forza della sentenza n.
9810/99 emessa dal Tribunale di Roma.
Il Tribunale ha respinto la domanda, distinguendo le attività svolte in favore di
[...]
in due fasi: con riguardo alle prestazioni rese fino al momento del decesso CP_5
della cliente, intervenuto in data 5 dicembre 2000, ha accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dai convenuti;
per quelle svolte nel periodo successivo, ha ritenuto che le attività non erano state interamente documentate e che per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace l'Avv. Tralicci non aveva ricevuto il mandato dagli eredi, con i quali avrebbe dovuto concordare l'impugnazione.
La sentenza della Corte di Appello, che ha rigettato il gravame, è stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi di diritto:
a) con riferimento alle attività svolte in data antecedente alla morte di
[...]
, gli originari convenuti hanno contestato l'ammontare delle CP_5
somme pretese, ritenendo alcune voci spese ingiustificate, e hanno altresì negato la spettanza del diritto al compenso in ragione della dichiarazione di antistatarietà resa dal difensore della dante causa, assumendo che l'obbligo del pagamento delle spettanze doveva gravare sulle controparti processuali;
tali elementi “integrano la condizione regolata dall'art. 2959 c.c. sotto il profilo dell'an e del quantum. Sotto il primo aspetto (an), l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che – a norma dell'art. 2959 c.c.
– impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è, infatti, ravvisabile anche nel caso in cui il debitore eccepisca che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento... il debitore che neghi l'esistenza del credito non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la ratio dell'istituto, fondata sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (o, secondo altro indirizzo, estinto…. Sotto il secondo aspetto
(quantum), l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione – non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti….Ne discende che la contestazione dell'obbligato (recte degli obbligati) di dovere pagare, in tutto o in parte, il debito e l'affermazione che soggetto obbligato sia un terzo costituiscono circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva, che presuppone
l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione”.
b) Per il periodo successivo al decesso della cliente, “la Corte di merito ha sostenuto che l'affermazione dei convenuti circa l'insussistenza del diritto al pagamento del compenso, in ragione dell'estinzione del mandato professionale derivante dal decesso della de cuius, sarebbe stata circoscritta alle attività svolte dalla professionista dopo il decesso della loro dante causa
e, dunque, tale ammissione non si sarebbe estesa alle attività svolte prima di tale data. Nondimeno, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, proseguito dopo la morte della parte assistita, in applicazione del principio di ultrattività del mandato difensivo, tale scissione degli effetti dell'ammissione della mancata estinzione del debito non corrisponde alla natura del credito fatto valere. Il fatto che gli eredi della cliente abbiano escluso che il compenso fosse dovuto, essendosi la pretesa estinta con la morte della mandante, non è compatibile con l'opposizione della prescrizione presuntiva (che poggia sulla presunzione dell'avvenuto pagamento)….Il tema della spettanza dei compensi per l'attività svolta dopo la morte della de cuius senza il consenso degli eredi attiene piuttosto al merito della pretesa, ossia alla misura del corrispettivo che può essere riconosciuto in relazione all'attività professionale prestata”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto, poi, assorbito il terzo motivo del ricorso relativo alla pronuncia di inammissibilità delle domande resa dalla Corte di Appello in relazione alle fasi processuali successive al decesso della cliente, in quanto “a fronte dell'incidenza delle condotte processuali sull'ammissione della mancata estinzione di un'obbligazione unitaria, dovrà essere rivalutato da giudice del rinvio se le ulteriori ragioni dedotte (e la lora asserita mancata contestazione) siano o meno idonee a supportare il rigetto della domanda”.
Alla luce dei principi dettati dalla Corte di Cassazione, ai quali il giudice del rinvio deve attenersi, non opera la prescrizione presuntiva in quanto gli eredi di
[...]
nel primo grado di giudizio hanno sollevato contestazioni in ordine alla CP_5
sussistenza del credito e non hanno dedotto di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dalle prestazioni rese dall'Avv. Tralicci;
queste ultime devono essere valutate in termini unitari - anche per il periodo successivo al decesso della cliente - in virtù del principio dell'ultrattività del mandato.
Passando, quindi, all'esame delle singole pretese avanzate in primo grado, occorre considerare che i resistenti non si sono costituiti nella presente fase di rinvio con la conseguenza che le questioni che la Corte di Cassazione ha ritenuto assorbite - proprio in ragione della necessità di procedere alla valutazione unitaria del rapporto - non possono essere esaminate in questa sede in ragione del principio secondo cui “in sede di giudizio di rinvio il giudice è obbligato a pronunciare sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di cassazione soltanto se esse siano state espressamente riproposte davanti a lui, non ravvisandosi alcun obbligo officioso di esame in mancanza di tale riproposizione (Cass. 30184/18; Cass. 14813/23). Venendo alla determinazione del quantum, l'Avv. Gina Tralicci ha diritto a percepire i compensi in relazione alle attività di cui ha documentato l'espletamento e che vengono liquidati come segue, alla stregua dei parametri tariffari delle tabelle all'epoca vigenti:
1) € 315.00, di cui € 85,00 per esborsi, per le notifiche della sentenza n.
9810/99 emessa dal Tribunale di Roma e dell'atto di precetto effettuate nei riguardi della società Controparte_6
[...] CP_6
2) € 1.276,43, di cui 37,17 per esborsi, per la costituzione nel giudizio n.
49694/99 r.g. promosso ai sensi dell'art. 615 c.p.c. dalla società
[...]
di Controparte_6 Controparte_6 CP_6
innanzi al Giudice di Pace di CP_6
3) € 1.935,17, di cui € 125,17 per esborsi, per il giudizio di appello promosso innanzi al Tribunale di Roma avverso la sentenza n. 26066/02 emessa dal Giudice di Pace di a definizione del procedimento n. CP_6
49694/99.
per complessivi € 3.526,60, di cui € 247,34 per esborsi, oltre accessori di legge.
Nessun importo può essere accordato per la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, in quanto tale attività non risulta menzionata nella presente fase di rinvio;
la stessa non figura nel corpo del ricorso ex art. 392 c.p.c. nè nelle conclusioni né, infine, nella comparsa conclusionale (cfr. pagg. 6-9), ove viene piuttosto inammissibilmente formulata la richiesta di liquidazione dei compensi relativi al giudizio n. 7680/96 non richiesti in precedenza. Nel ricorso introduttivo della presente fase l'Avv. Tralicci ha rassegnato le proprie conclusioni mediante il richiamo al riepilogo contenuto alle pagine da 12 a 15 della comparsa conclusionale depositata nel secondo grado di giudizio, ove - del pari - non si fa riferimento alla citata attività. La domanda relativa alla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi deve ritenersi, quindi, abbandonata (Cass. 12756/24).
In riforma della sentenza emessa dal Tribunale, , , CP_1 CP_2
e vanno condannati, ciascuno pro quota, al CP_3 Controparte_4
pagamento in favore dell'Avv. Gina Tralicci della somma complessiva di € 3.526,60, di cui € 247,34 per esborsi, oltre accessori di legge e interessi nella misura legale dalla domanda al saldo (Cass. 33198/24).
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari, in relazione al corrispondente grado di complessità delle questioni trattate, con esclusione per il giudizio di appello e per quello di rinvio della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza n. 18556/12 emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) condanna , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
al pagamento, ciascuno pro quota, in favore dell'Avv. Gina Tralicci
[...]
dei compensi nella misura di € 3.536,60, di cui € 247,34 per esborsi, oltre accessori di legge e interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di
[...]
giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 2.848,00, di cui €
110,00 per esborsi, per la fase di appello in complessivi € 1.989,00, di cui €
100,00 per esborsi, per il giudizio di cassazione in complessivi € 1.641,00, di cui € 100,00 per esborsi, e per la fase di rinvio in complessivi € 2.084,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Serafin Dott.ssa Marianna D'Avino