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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 7385/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. RAUCCIO CLEMENTINA
Attore/opponente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO
Convenuto/opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.10.2020 ha Parte_1
formalizzato opposizione avverso il DI n. 1455/20 del 01.07.2020.
Parte opponente ha chiesto in via preliminare e in rito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1455/2020 del 01.07.2020 RG. n.9484/2019 ai sensi dell'art.1454 c.c. per omessa intimazione ex lege della decadenza dal beneficio del termine e in ogni caso per tutto quanto a tal fine contestato;
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato. In subordine, la riunione con il giudizio dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dott.ssa
Ruotolo Anna, Prima Sezione Civile, rubricato al Rg.3124/2019 . Nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto
Parte opposta (di seguito in CP_1 Controparte_2
persona del legale p.t. si costituiva chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 48.610,13, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Infine accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento alle contestazioni relative alla attivazione della polizza assicurativa, risultando queste chiaramente inopponibili a Controparte_1
Con ordinanza del 12.01.2021 il Giudice Istruttore accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettava l'istanza di riunione di formulata da parte opponente.
Il GU assegnava alla parte opposta termine per la attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che regolarmente introitata si concludeva con esito negativo.
Disattese da parte del GU le istanze istruttorie essendo la causa ritenuta matura per la decisione le parti concludevano come da verbale del 13.12.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 2/8 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'atto di citazione è infondato e deve essere rigettato.
Parte opponente ha innanzitutto chiesto la riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi ad altra sezione di Codesto Tribunale ed avente ad oggetto la pag. 3/8 esecuzione di una polizza assicurativa a copertura del medesimo finanziamento di cui al presente giudizio.
Va rilevato, sul punto, a prescindere dalla considerazione circa il differente stato in cui versano i due giudizi, che gli stessi non versano in alcuna delle condizioni che rendano necessario o dovuto il provvedimento di riunione richiesto.
Nel merito, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato a rimarcare la necessità a suo dire di provvedere alla richiesta riunione vista la necessità di ottenere pronuncia di condanna della società di assicurazione al pagamento dei ratei scaduti e non pagati per motivi di salute dal beneficiario del finanziamento.
Secondo quanto previsto dall'art. 274, comma primo, c.p.c., “se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. L, sentenza n.
3193 del 18.02.2004) ha chiarito che “la riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità”
Sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1194 del 19.01.2007) ha ulteriormente affermato che “il provvedimento di riunione di cause connesse, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità”.
Tanto premesso, si evidenzia come nel caso di specie non si ritiene sussistano motivi di opportunità che giustifichino la riunione richiesta da parte opponente posto che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento sulla legittimità del credito azionato in sede monitoria e quello che coinvolge la società di Contr assicurazioni la eventuale sussistenza delle condizioni di operatività della polizza assicurativa finalizzata al pagamento dei ratei del finanziamento in luogo del debitore assicurato.
pag. 4/8 Per le ragioni di cui sopra si rigetta la richiesta di riunione dei giudizi avanzata da parte opponente.
L'opponente ha contestato, poi, di fatto, la legittimazione attiva di CP_4
quale titolare del credito azionato in suo danno.
L'opponente, in particolare, ha lamentato la inesistenza della intimazione ex lege della decadenza dal beneficio del termine e in ogni caso per tutto quanto a tal fine contestato, la carenza di prova scritta del credito azionato l'insussistenza,
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato.
Va osservato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (così, Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Ordinanza n.
31188 del 29/12/2017). Inoltre, con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la
Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal latto attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in pag. 5/8 blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Con la Ordinanza n. 5478 del
29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle pag. 6/8 che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è dimostrata dall'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, nel quale sono contenute puntuali indicazioni ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione ossia: lasso temporale di sottoscrizione dei crediti ceduti, crediti regolati dalla legge italiana e denominati in euro etc.
I documenti allegati al ricorso monitorio e comunque depositati in atti fissano l'insoluto e il complessivo credito - alla data ivi indicata.
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale ossia - copia del contratto di finanziamento n. 4498934; - documentazione comprovante l'erogazione del finanziamento;
- estratto conto ex art. 50 TUB;
- copia atto di cessione del credito del 28/12/2018 tra Banca e Controparte_5
- raccomandata recente la notifica della cessione e la Controparte_1
contestuale diffida ad adempiere;
La disponibilità dei suddetti documenti (e, quindi, dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario)
pag. 7/8 non può ragionevolmente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione dei crediti. Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi indiziari a sostegno dell'avvenuto trasferimento anche del credito relativo all'odierna opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della attività svolta , del valore del giudizio e della attività istruttoria solo parziale.
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il 07.10.2020 nei Parte_1
confronti di ( di seguito divenuta Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp,te p.t. così provvede:
[...]
a) Rigetta l'istanza di riunione al procedimento Rg.3124/2019 Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa Ruotolo Anna, Prima Sezione
Civile;
b) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1455/2020 del 01.07.2020
RG. n.9484/2019 dichiarando il decreto definitivamente esecutivo;
c) condanna la parte al pagamento, in favore Parte_1
di ( di seguito divenuta Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp,te p.t. delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3200,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 01/04/2025.
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 7385/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. RAUCCIO CLEMENTINA
Attore/opponente e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
PESENTI MARCO
Convenuto/opposto
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07.10.2020 ha Parte_1
formalizzato opposizione avverso il DI n. 1455/20 del 01.07.2020.
Parte opponente ha chiesto in via preliminare e in rito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.1455/2020 del 01.07.2020 RG. n.9484/2019 ai sensi dell'art.1454 c.c. per omessa intimazione ex lege della decadenza dal beneficio del termine e in ogni caso per tutto quanto a tal fine contestato;
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato. In subordine, la riunione con il giudizio dinanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del Giudice dott.ssa
Ruotolo Anna, Prima Sezione Civile, rubricato al Rg.3124/2019 . Nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto
Parte opposta (di seguito in CP_1 Controparte_2
persona del legale p.t. si costituiva chiedendo concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 48.610,13, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Infine accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito, con riferimento alle contestazioni relative alla attivazione della polizza assicurativa, risultando queste chiaramente inopponibili a Controparte_1
Con ordinanza del 12.01.2021 il Giudice Istruttore accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettava l'istanza di riunione di formulata da parte opponente.
Il GU assegnava alla parte opposta termine per la attivazione della procedura di mediazione obbligatoria che regolarmente introitata si concludeva con esito negativo.
Disattese da parte del GU le istanze istruttorie essendo la causa ritenuta matura per la decisione le parti concludevano come da verbale del 13.12.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 2/8 In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
L'atto di citazione è infondato e deve essere rigettato.
Parte opponente ha innanzitutto chiesto la riunione del presente giudizio ad altro pendente dinanzi ad altra sezione di Codesto Tribunale ed avente ad oggetto la pag. 3/8 esecuzione di una polizza assicurativa a copertura del medesimo finanziamento di cui al presente giudizio.
Va rilevato, sul punto, a prescindere dalla considerazione circa il differente stato in cui versano i due giudizi, che gli stessi non versano in alcuna delle condizioni che rendano necessario o dovuto il provvedimento di riunione richiesto.
Nel merito, deve rilevarsi che l'opponente si è limitato a rimarcare la necessità a suo dire di provvedere alla richiesta riunione vista la necessità di ottenere pronuncia di condanna della società di assicurazione al pagamento dei ratei scaduti e non pagati per motivi di salute dal beneficiario del finanziamento.
Secondo quanto previsto dall'art. 274, comma primo, c.p.c., “se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (cfr., per tutte: Cass., Sez. L, sentenza n.
3193 del 18.02.2004) ha chiarito che “la riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità”
Sempre la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 1194 del 19.01.2007) ha ulteriormente affermato che “il provvedimento di riunione di cause connesse, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità”.
Tanto premesso, si evidenzia come nel caso di specie non si ritiene sussistano motivi di opportunità che giustifichino la riunione richiesta da parte opponente posto che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento sulla legittimità del credito azionato in sede monitoria e quello che coinvolge la società di Contr assicurazioni la eventuale sussistenza delle condizioni di operatività della polizza assicurativa finalizzata al pagamento dei ratei del finanziamento in luogo del debitore assicurato.
pag. 4/8 Per le ragioni di cui sopra si rigetta la richiesta di riunione dei giudizi avanzata da parte opponente.
L'opponente ha contestato, poi, di fatto, la legittimazione attiva di CP_4
quale titolare del credito azionato in suo danno.
L'opponente, in particolare, ha lamentato la inesistenza della intimazione ex lege della decadenza dal beneficio del termine e in ogni caso per tutto quanto a tal fine contestato, la carenza di prova scritta del credito azionato l'insussistenza,
l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato.
Va osservato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (così, Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Ordinanza n.
31188 del 29/12/2017). Inoltre, con la Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la
Corte di Cassazione ha chiarito che: - la prova della titolarità dal latto attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in pag. 5/8 blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. Con la Ordinanza n. 5478 del
29/02/2024, la Suprema Corte ha affermato, in tema di prova della cessione del credito: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle pag. 6/8 che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Ciò premesso, nel caso in esame, è provata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è dimostrata dall'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, nel quale sono contenute puntuali indicazioni ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione ossia: lasso temporale di sottoscrizione dei crediti ceduti, crediti regolati dalla legge italiana e denominati in euro etc.
I documenti allegati al ricorso monitorio e comunque depositati in atti fissano l'insoluto e il complessivo credito - alla data ivi indicata.
La opposta ha depositato i documenti relativi all'obbligazione principale ossia - copia del contratto di finanziamento n. 4498934; - documentazione comprovante l'erogazione del finanziamento;
- estratto conto ex art. 50 TUB;
- copia atto di cessione del credito del 28/12/2018 tra Banca e Controparte_5
- raccomandata recente la notifica della cessione e la Controparte_1
contestuale diffida ad adempiere;
La disponibilità dei suddetti documenti (e, quindi, dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario)
pag. 7/8 non può ragionevolmente spiegarsi se non presupponendo l'avvenuta cessione dei crediti. Deve ritenersi, in definitiva, che vi siano sufficienti elementi indiziari a sostegno dell'avvenuto trasferimento anche del credito relativo all'odierna opponente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della attività svolta , del valore del giudizio e della attività istruttoria solo parziale.
P.Q.M.
Il GOP definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con atto di citazione notificato il 07.10.2020 nei Parte_1
confronti di ( di seguito divenuta Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp,te p.t. così provvede:
[...]
a) Rigetta l'istanza di riunione al procedimento Rg.3124/2019 Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere G.U. dott.ssa Ruotolo Anna, Prima Sezione
Civile;
b) Rigetta l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.1455/2020 del 01.07.2020
RG. n.9484/2019 dichiarando il decreto definitivamente esecutivo;
c) condanna la parte al pagamento, in favore Parte_1
di ( di seguito divenuta Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rapp,te p.t. delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3200,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in data 01/04/2025.
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 8/8