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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12719 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Fulvia Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74861 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Lo Curto Valentino, giusta procura in atti
- attori
E
(C.F. ) – cancellata in data 28.09.1988 e, per essa, i suoi ultimi soci Controparte_1 P.IVA_1 e/o eredi e/o aventi causa
- convenuta non costituita, notifica per pubblici proclami
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., sulla scorta dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale in data 29.10.2022 su parere favorevole del Pubblico Ministero in sede, gli attori hanno chiesto di “1) accertare e dichiarare che i Signori
[...]
e per le causali esposte in premessa, hanno acquistato per Pt_1 Parte_2 Parte_3 intervenuta usucapione la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile (cantina) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, alla Via Romanello da Forlì n. 19, Piano S1, interno n.
7. Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita Euro pagina 1 di 5 26,39, Partita 171861. 2) per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda Sentenza a favore degli istanti, e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) con la refusione delle spese e competenze solo in caso di resistenza in giudizio”.
Hanno esposto: - che con atto a rogito del Notaio in data 02.11.1959, Persona_1 Repertorio 17708, Progressivo 7086, i signori e avevano acquistato dalla
CP_2 Parte_3 S.E.A. S.p.A. due immobili siti in Roma, alla Via Romanello da Forlì, n. 19, ossia: a) appartamento sito al piano secondo, distinto con il numero 6, composto di tre camere ed accessori, confinante con vano scala, con appartamento interno 5, con Via Romanello da Forlì, con fabbricato di Via Romanello da Forlì n. 55 di proprietà della venditrice;
b) vano ad uso cantina sito al piano seminterrato distinto con il numero 2, confinante con corridoio di disimpegno, con cantina n. 1, con locale caldaia e con cantina n. 3; - che successivamente, in data 19.10.1965, il signor aveva versato alla
CP_2 S.E.A. S.p.A. la somma di Lire 50.000,00, pari ad Euro 25,82, per l'acquisto di una seconda cantina, senza, tuttavia, procedere alla formalizzazione delle predette intese mediante rogito notarile;
- che la S.E.A. S.p.A. in data 19.10.1965 aveva consegnato al signor una dichiarazione scritta,
CP_2 nella quale la società dichiarava di aver ricevuto dal signor la somma di Lire 50.000,00
CP_2 come corrispettivo per la vendita della cantina, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Via Romanello da Forlì, n. 19, Piano S1, interno n. 7, Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita euro 26,39, partita 171861, e - per l'effetto - il signor diveniva assoluto proprietario della cantina medesima;
- che la S.p.A. S.E.A. – pur
CP_2 avendo ceduto la cantina al signor in forza di contratto nullo in quanto verbale e, dunque,
CP_2 privo di effetti traslativi della proprietà – non aveva poi alienato ad altri l'immobile in questione, come dimostrato dall'assenza di trascrizioni di domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento, né erano mai state iscritte ipoteche;
- che a partire dal 19.10.1965 il signor aveva esercitato il possesso e goduto direttamente della cantina in modo pacifico, CP_2 continuato, esclusivo, pubblico e senza opposizione;
- che il signor era deceduto in Roma CP_2 in data 14.11.2011, lasciando quali eredi la moglie, signora , e i figli, signori Parte_3 Parte_1 e;
- che, pertanto, dalla morte del signor il possesso sulla predetta cantina Parte_2 CP_2 era stato trasferito agli eredi attuali attori, i quali avevano continuato ad esercitarlo, con animo di proprietà, in modo pacifico, pubblico, continuativo ed esclusivo.
Hanno, dunque, dedotto che: ex art. 1146, comma 1, c.c., in ipotesi di successione a titolo universale a causa di morte, il possesso continua nell'erede a far data dall'apertura della successione e, quindi, i signori , e , sommando il proprio possesso (iniziato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in data 14.11.2011) a quello del loro dante causa, signor avevano posseduto la suddetta CP_2 cantina per oltre 50 anni;
che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 1146, comma 1, e 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà del predetto immobile per usucapione in capo agli attori, essendo ampiamente maturato il termine ventennale richiesto dalla legge.
Hanno, poi, esposto: - che, con atto in data 08.09.1970 a rogito del Notaio Dott. rep. Per_2 24932, omologato dall'intestato Tribunale in data 31.10.1970, con decreto 4926, era stata costituita la società ; - che, giusta atto in data 11.07.1974 a rogito del Notaio Dott.
Controparte_1 Per_3 Repertorio 36011, Raccolta 15889, regolarmente omologato con decreto del Tribunale di Roma del 02.08.1974, la S.E.A. S.p.A. era stata fusa per incorporazione nella - che in forza della
Controparte_1 predetta fusione la era succeduta in ogni attività e diritto alla società incorporata e,
Controparte_1 quindi, anche nella proprietà della cantina per cui è causa;
- che in data 28.05.1981 la era
Controparte_1 stata posta in liquidazione e, successivamente, il 28.09.1988, cancellata dal registro delle imprese;
- che in base all'ultimo bilancio della società nulla era stato ripartito tra i soci o altri debitori e in detto bilancio non vi era alcun riferimento alla proprietà di beni immobili e, quindi, alla cantina oggetto di pagina 2 di 5 causa;
- che agli attori non era stato possibile individuare eventuali soci e/o eredi e/o aventi causa della non essendo questi indicati negli atti sociali ancora reperibili presso la Camera di Controparte_1 Commercio, né stabilire quali fossero i loro eredi o se vi fossero altri aventi causa della società cancellata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione in data 12.10.2023, dato atto dell'avvenuto tempestivo perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con riserva all'esito.
Con ordinanza del 10.04.2024, ritenuta ammissibile e conferente la prova testimoniale chiesta dalla parte attrice, unica costituita, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., è stata fissata l'udienza del 20.06.2024 per l'esame di due testi a scelta di parte attrice fra quelli indicati nella predetta memoria.
Espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.10.2024 (successivamente differita d'ufficio al 27.03.2025) per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in data 11.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Preliminarmente, si rileva che, nel caso di specie, l'azione è stata esercitata nei confronti di una controparte non identificata;
la notifica, invero, è stata eseguita per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., non essendo stato possibile, per la parte attrice, l'identificazione del contraddittore, in ragione del rilevante lasso temporale trascorso dalla cancellazione della società, avvenuta in data 28.09.1988 (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione), con conseguente rilevante difficoltà di individuare con certezza la generalità dei soci e/o eredi e/o aventi causa della società (Cassazione civile Controparte_1 sez. II, 09.04.2025, n. 9319).
3. Sempre in via preliminare, si conferma l'ordinanza istruttoria del 10.04.2024 quanto alla prova testimoniale, con le limitazioni ivi disposte relativamente al numero dei testi ammessi.
4. Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'azione è diretta a far valere il ritenuto acquisto per usucapione del bene immobile indicato in atti (cantina).
Come noto, chi agisce per ottenere l'acquisto per usucapione deve dimostrare di aver svolto, rispetto al bene oggetto della domanda, un'attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale.
La giurisprudenza più recente afferma che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, pubblico, quale sinonimo di manifestazione esteriore, inequivoco ed oggettivamente diretto all'esercizio, su un determinato immobile, dei diritti e delle prerogative corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. 29 novembre 2005 n. 25922; 24 agosto 2006 n. 18392; 12 aprile 2010 n. 8662; 8 maggio 2013 n. 10894).
In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare.
pagina 3 di 5 Ed invero, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto, caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dell'intestatario formale del bene e, dall'altro, dalla signoria di fatto esercitata sul medesimo bene da parte di altri.
Nel caso in esame, gli elementi costitutivi della domanda azionata, quali il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, per gli effetti degli artt. 1146 e 1158 c.c., per il tempo richiesto dalla legge sono stati tutti provati e risultano pacificamente dalle emergenze probatorie e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria dai testi, escussi sotto il vincolo di legge, all'udienza del 20.06.2024.
Nella specie, il teste ha confermato che il signor a partire dal Testimone_1 CP_2 19.10.1965 e fino al momento della sua morte avvenuta in data 14.11.2011, aveva utilizzato, in via esclusiva, come deposito di beni mobili di sua proprietà (e, più in dettaglio, come deposito per la sua attività commerciale), la cantina oggetto di causa, specificando di ricordare quanto riferito giacché vicino di casa del e, dunque, dimostrando di avere una cognizione diretta delle circostanze CP_2 narrate;
ha altresì confermato che, durante il predetto periodo di tempo, il signor era stato CP_2
l'unico ad avere la chiave della cantina ed a potervi accedere, dichiarando di aver sempre pensato che il ne fosse il legittimo proprietario, e che il possesso esercitato sulla cantina dal signor CP_2 [...]
dal 19.10.1965 al 14.11.2011, è stato pubblico, pacifico, continuato e senza opposizione da CP_2 parte di terzi. Il teste ha anche affermato che, alla morte del signor il Testimone_1 CP_2 possesso della cantina è passato ai suoi eredi, signori e i Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali hanno continuato ad utilizzarla come deposito, sono gli unici ad avere la chiave ed a potervi accedere ed esercitano sulla cantina in oggetto, a far data dalla morte del signor un CP_2 possesso esclusivo, pubblico e senza opposizione da parte di terzi.
Nello stesso senso depongono anche le dichiarazioni testimoniali del signor Testimone_2
proprietario della cantina limitrofa, il quale ha confermato sia il possesso ultraventennale sulla
[...] cantina oggetto di causa da parte del signor con le modalità e i requisiti richiesti dalla CP_2 legge, sia il successivo possesso da parte dei di lui eredi, con gli stessi connotati tipici.
Dunque, ben può dirsi che il possesso della cantina individuata nei doc. 3 e 4 allegati alla citazione (visura storica catastale e ispezione ipotecaria) è stato esercitato ininterrottamente, in modo pacifico, pubblico e senza opposizione di terzi, nel periodo 19.10.1965-14.11.2011, dal signor CP_2
e, successivamente alla sua morte, dai suoi eredi – ossia la moglie, e i due figli, e Parte_3 Pt_1
–, i quali sono i soli ad avere le chiavi della cantina in questione ed a potervi accedere;
Parte_2 parimenti, anche il possesso degli eredi è ininterrottamente esercitato in maniera esclusiva, pubblica e senza opposizione di terzi, come peraltro emerge anche dal prospetto della contabilità condominiale depositata dalla parte attrice in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Da quanto esposto discende che i signori e – unici Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di come si evince dalla dichiarazione di successione depositata in allegato all'atto CP_2 di citazione (cfr. doc. 5) – hanno posseduto la suddetta cantina per oltre 50 anni, sommando, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il proprio possesso (iniziato nel 14.11.2011) a quello del loro dante causa, senza contestazione da parte di alcuno e ponendo in essere in modo continuativo ed ininterrotto vari atti di godimento che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di esercitare in modo esclusivo ed animo domino un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello proprio del diritto di proprietà.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin ora sviluppate e in accoglimento della domanda giudiziale proposta, va dichiarata, in favore degli attori, l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile (cantina) sito in Roma alla Via Romanello da Forlì n. 19, Piano S1, interno n. pagina 4 di 5 7. Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita Euro 26,39, Partita . P.IVA_2
Va quindi ordinata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
5. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, considerata la natura del procedimento in esame, la mancata identificazione del contraddittore, nonché la richiesta formulata in tal senso dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara in favore di parte attrice l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile (cantina) sito in Roma, alla Via Romanello da Forlì n. 19, Piano S1, interno n.
7. Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita Euro 26,39, Partita;
P.IVA_2
2. ordina, per l'effetto, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Roma, 17.09.2025
Il Giudice
Fulvia Esposito
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Fulvia Esposito, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74861 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Lo Curto Valentino, giusta procura in atti
- attori
E
(C.F. ) – cancellata in data 28.09.1988 e, per essa, i suoi ultimi soci Controparte_1 P.IVA_1 e/o eredi e/o aventi causa
- convenuta non costituita, notifica per pubblici proclami
OGGETTO: usucapione;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., sulla scorta dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale in data 29.10.2022 su parere favorevole del Pubblico Ministero in sede, gli attori hanno chiesto di “1) accertare e dichiarare che i Signori
[...]
e per le causali esposte in premessa, hanno acquistato per Pt_1 Parte_2 Parte_3 intervenuta usucapione la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile (cantina) censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, alla Via Romanello da Forlì n. 19, Piano S1, interno n.
7. Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita Euro pagina 1 di 5 26,39, Partita 171861. 2) per l'effetto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della emananda Sentenza a favore degli istanti, e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
3) con la refusione delle spese e competenze solo in caso di resistenza in giudizio”.
Hanno esposto: - che con atto a rogito del Notaio in data 02.11.1959, Persona_1 Repertorio 17708, Progressivo 7086, i signori e avevano acquistato dalla
CP_2 Parte_3 S.E.A. S.p.A. due immobili siti in Roma, alla Via Romanello da Forlì, n. 19, ossia: a) appartamento sito al piano secondo, distinto con il numero 6, composto di tre camere ed accessori, confinante con vano scala, con appartamento interno 5, con Via Romanello da Forlì, con fabbricato di Via Romanello da Forlì n. 55 di proprietà della venditrice;
b) vano ad uso cantina sito al piano seminterrato distinto con il numero 2, confinante con corridoio di disimpegno, con cantina n. 1, con locale caldaia e con cantina n. 3; - che successivamente, in data 19.10.1965, il signor aveva versato alla
CP_2 S.E.A. S.p.A. la somma di Lire 50.000,00, pari ad Euro 25,82, per l'acquisto di una seconda cantina, senza, tuttavia, procedere alla formalizzazione delle predette intese mediante rogito notarile;
- che la S.E.A. S.p.A. in data 19.10.1965 aveva consegnato al signor una dichiarazione scritta,
CP_2 nella quale la società dichiarava di aver ricevuto dal signor la somma di Lire 50.000,00
CP_2 come corrispettivo per la vendita della cantina, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma, Via Romanello da Forlì, n. 19, Piano S1, interno n. 7, Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita euro 26,39, partita 171861, e - per l'effetto - il signor diveniva assoluto proprietario della cantina medesima;
- che la S.p.A. S.E.A. – pur
CP_2 avendo ceduto la cantina al signor in forza di contratto nullo in quanto verbale e, dunque,
CP_2 privo di effetti traslativi della proprietà – non aveva poi alienato ad altri l'immobile in questione, come dimostrato dall'assenza di trascrizioni di domande giudiziali volte a rivendicarne la proprietà o altri diritti reali di godimento, né erano mai state iscritte ipoteche;
- che a partire dal 19.10.1965 il signor aveva esercitato il possesso e goduto direttamente della cantina in modo pacifico, CP_2 continuato, esclusivo, pubblico e senza opposizione;
- che il signor era deceduto in Roma CP_2 in data 14.11.2011, lasciando quali eredi la moglie, signora , e i figli, signori Parte_3 Parte_1 e;
- che, pertanto, dalla morte del signor il possesso sulla predetta cantina Parte_2 CP_2 era stato trasferito agli eredi attuali attori, i quali avevano continuato ad esercitarlo, con animo di proprietà, in modo pacifico, pubblico, continuativo ed esclusivo.
Hanno, dunque, dedotto che: ex art. 1146, comma 1, c.c., in ipotesi di successione a titolo universale a causa di morte, il possesso continua nell'erede a far data dall'apertura della successione e, quindi, i signori , e , sommando il proprio possesso (iniziato Parte_1 Parte_2 Parte_3 in data 14.11.2011) a quello del loro dante causa, signor avevano posseduto la suddetta CP_2 cantina per oltre 50 anni;
che, pertanto, sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 1146, comma 1, e 1158 c.c., per l'acquisto della proprietà del predetto immobile per usucapione in capo agli attori, essendo ampiamente maturato il termine ventennale richiesto dalla legge.
Hanno, poi, esposto: - che, con atto in data 08.09.1970 a rogito del Notaio Dott. rep. Per_2 24932, omologato dall'intestato Tribunale in data 31.10.1970, con decreto 4926, era stata costituita la società ; - che, giusta atto in data 11.07.1974 a rogito del Notaio Dott.
Controparte_1 Per_3 Repertorio 36011, Raccolta 15889, regolarmente omologato con decreto del Tribunale di Roma del 02.08.1974, la S.E.A. S.p.A. era stata fusa per incorporazione nella - che in forza della
Controparte_1 predetta fusione la era succeduta in ogni attività e diritto alla società incorporata e,
Controparte_1 quindi, anche nella proprietà della cantina per cui è causa;
- che in data 28.05.1981 la era
Controparte_1 stata posta in liquidazione e, successivamente, il 28.09.1988, cancellata dal registro delle imprese;
- che in base all'ultimo bilancio della società nulla era stato ripartito tra i soci o altri debitori e in detto bilancio non vi era alcun riferimento alla proprietà di beni immobili e, quindi, alla cantina oggetto di pagina 2 di 5 causa;
- che agli attori non era stato possibile individuare eventuali soci e/o eredi e/o aventi causa della non essendo questi indicati negli atti sociali ancora reperibili presso la Camera di Controparte_1 Commercio, né stabilire quali fossero i loro eredi o se vi fossero altri aventi causa della società cancellata.
All'esito dell'udienza di prima comparizione in data 12.10.2023, dato atto dell'avvenuto tempestivo perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione per pubblici proclami, sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con riserva all'esito.
Con ordinanza del 10.04.2024, ritenuta ammissibile e conferente la prova testimoniale chiesta dalla parte attrice, unica costituita, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., è stata fissata l'udienza del 20.06.2024 per l'esame di due testi a scelta di parte attrice fra quelli indicati nella predetta memoria.
Espletata la prova testimoniale, la causa è stata rinviata all'udienza del 18.10.2024 (successivamente differita d'ufficio al 27.03.2025) per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza resa in data 11.04.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
2. Preliminarmente, si rileva che, nel caso di specie, l'azione è stata esercitata nei confronti di una controparte non identificata;
la notifica, invero, è stata eseguita per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., non essendo stato possibile, per la parte attrice, l'identificazione del contraddittore, in ragione del rilevante lasso temporale trascorso dalla cancellazione della società, avvenuta in data 28.09.1988 (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione), con conseguente rilevante difficoltà di individuare con certezza la generalità dei soci e/o eredi e/o aventi causa della società (Cassazione civile Controparte_1 sez. II, 09.04.2025, n. 9319).
3. Sempre in via preliminare, si conferma l'ordinanza istruttoria del 10.04.2024 quanto alla prova testimoniale, con le limitazioni ivi disposte relativamente al numero dei testi ammessi.
4. Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'azione è diretta a far valere il ritenuto acquisto per usucapione del bene immobile indicato in atti (cantina).
Come noto, chi agisce per ottenere l'acquisto per usucapione deve dimostrare di aver svolto, rispetto al bene oggetto della domanda, un'attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale.
La giurisprudenza più recente afferma che, per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, pubblico, quale sinonimo di manifestazione esteriore, inequivoco ed oggettivamente diretto all'esercizio, su un determinato immobile, dei diritti e delle prerogative corrispondenti al diritto di proprietà (Cass. 29 novembre 2005 n. 25922; 24 agosto 2006 n. 18392; 12 aprile 2010 n. 8662; 8 maggio 2013 n. 10894).
In particolare, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando – con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura – un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare.
pagina 3 di 5 Ed invero, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto, caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte dell'intestatario formale del bene e, dall'altro, dalla signoria di fatto esercitata sul medesimo bene da parte di altri.
Nel caso in esame, gli elementi costitutivi della domanda azionata, quali il possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, per gli effetti degli artt. 1146 e 1158 c.c., per il tempo richiesto dalla legge sono stati tutti provati e risultano pacificamente dalle emergenze probatorie e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in fase istruttoria dai testi, escussi sotto il vincolo di legge, all'udienza del 20.06.2024.
Nella specie, il teste ha confermato che il signor a partire dal Testimone_1 CP_2 19.10.1965 e fino al momento della sua morte avvenuta in data 14.11.2011, aveva utilizzato, in via esclusiva, come deposito di beni mobili di sua proprietà (e, più in dettaglio, come deposito per la sua attività commerciale), la cantina oggetto di causa, specificando di ricordare quanto riferito giacché vicino di casa del e, dunque, dimostrando di avere una cognizione diretta delle circostanze CP_2 narrate;
ha altresì confermato che, durante il predetto periodo di tempo, il signor era stato CP_2
l'unico ad avere la chiave della cantina ed a potervi accedere, dichiarando di aver sempre pensato che il ne fosse il legittimo proprietario, e che il possesso esercitato sulla cantina dal signor CP_2 [...]
dal 19.10.1965 al 14.11.2011, è stato pubblico, pacifico, continuato e senza opposizione da CP_2 parte di terzi. Il teste ha anche affermato che, alla morte del signor il Testimone_1 CP_2 possesso della cantina è passato ai suoi eredi, signori e i Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali hanno continuato ad utilizzarla come deposito, sono gli unici ad avere la chiave ed a potervi accedere ed esercitano sulla cantina in oggetto, a far data dalla morte del signor un CP_2 possesso esclusivo, pubblico e senza opposizione da parte di terzi.
Nello stesso senso depongono anche le dichiarazioni testimoniali del signor Testimone_2
proprietario della cantina limitrofa, il quale ha confermato sia il possesso ultraventennale sulla
[...] cantina oggetto di causa da parte del signor con le modalità e i requisiti richiesti dalla CP_2 legge, sia il successivo possesso da parte dei di lui eredi, con gli stessi connotati tipici.
Dunque, ben può dirsi che il possesso della cantina individuata nei doc. 3 e 4 allegati alla citazione (visura storica catastale e ispezione ipotecaria) è stato esercitato ininterrottamente, in modo pacifico, pubblico e senza opposizione di terzi, nel periodo 19.10.1965-14.11.2011, dal signor CP_2
e, successivamente alla sua morte, dai suoi eredi – ossia la moglie, e i due figli, e Parte_3 Pt_1
–, i quali sono i soli ad avere le chiavi della cantina in questione ed a potervi accedere;
Parte_2 parimenti, anche il possesso degli eredi è ininterrottamente esercitato in maniera esclusiva, pubblica e senza opposizione di terzi, come peraltro emerge anche dal prospetto della contabilità condominiale depositata dalla parte attrice in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..
Da quanto esposto discende che i signori e – unici Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di come si evince dalla dichiarazione di successione depositata in allegato all'atto CP_2 di citazione (cfr. doc. 5) – hanno posseduto la suddetta cantina per oltre 50 anni, sommando, ai sensi dell'art. 1146 c.c., il proprio possesso (iniziato nel 14.11.2011) a quello del loro dante causa, senza contestazione da parte di alcuno e ponendo in essere in modo continuativo ed ininterrotto vari atti di godimento che manifestano inequivocabilmente l'intenzione di esercitare in modo esclusivo ed animo domino un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello proprio del diritto di proprietà.
In conclusione, alla luce delle considerazioni fin ora sviluppate e in accoglimento della domanda giudiziale proposta, va dichiarata, in favore degli attori, l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile (cantina) sito in Roma alla Via Romanello da Forlì n. 19, Piano S1, interno n. pagina 4 di 5 7. Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita Euro 26,39, Partita . P.IVA_2
Va quindi ordinata alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
5. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, considerata la natura del procedimento in esame, la mancata identificazione del contraddittore, nonché la richiesta formulata in tal senso dalla parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara in favore di parte attrice l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà sull'immobile (cantina) sito in Roma, alla Via Romanello da Forlì n. 19, Piano S1, interno n.
7. Foglio 623, Particella 1233, Sub 71, Zona Cens. 3, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 7 mq, Rendita Euro 26,39, Partita;
P.IVA_2
2. ordina, per l'effetto, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
3. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte attrice.
Roma, 17.09.2025
Il Giudice
Fulvia Esposito
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