Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.2616/2013 R.G. avente ad oggetto “usucapione” e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Strafella, giusta mandato in atti. Parte_1
ATTORE
E
, , e , quali CP_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3 CP_4
eredi di e . Persona_1 Persona_2
CONVENUTI CONTUMACI
E
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfonso Basta e Ilenia Controparte_5 CP_6
Petrelli, giusta mandato in atti.
INTERVENIENTI
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 6.11.2024, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tribunale, , e , per CP_1 Parte_2 CP_2 Controparte_3 CP_4
sentirsi dichiarare proprietario del terreno sito nel Comune di Lecce, identificato al NCU Catasto
Terreni, foglio 45, pc. 94, catastalmente intestato ai convenuti, nonchè dei fabbricati ivi costruiti, deducendo l'intervenuta usucapione per effetto del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto da lui esercitato sugli stessi sino a quel momento, da oltre vent'anni.
I convenuti rimanevano contumaci.
Con atto depositato il 04.03.2014 intervenivano invece in giudizio e Controparte_5 CP_6
eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e chiedendo l'accertamento del proprio diritto
[...]
di proprietà sui ridetti immobili per intervenuta usucapione. All'uopo, deducevano: di essere gli unici eredi di , il quale nel 1980 aveva “acquistato oralmente” il terreno de quo dai coniugi Persona_3
e allora proprietari in comunione e attraverso il pagamento del Persona_1 Persona_2 prezzo pattuito e l'immissione nel possesso;
che aveva costruito su tale terreno 4 Parte_3
locali commerciali, accatastati al Comune di Lecce su propria richiesta, che locava nel periodo estivo;
che dopo la morte del proprio congiunto, in data 21.06.1993 gli eredi avevano presentato la dichiarazione di successione, accettata dall'ufficio del Registro di Lecce in pari data e integrata nel
2013; che in data 04.06.2012 aveva inoltrato domanda di condono dei fabbricati CP_6
edificati dal padre sul terreno de quo, facendo seguito alla domanda già presentata da PE
con atto del 09.05.1986; che corrispondeva l'ICI sul predetto immobile
[...] Controparte_5
sin dal 2004; che , prima, e poi, avevano sempre pagato le relative Persona_3 CP_6
bollette della luce;
di aver sempre esercitato, come prima di loro, il possesso Persona_3
continuato ed indisturbato dei predetti immobili, da ultimo anche intimando al locatario RA
AF il rilascio dei locali dallo steso occupati, come da lettera racc. a.r. del 03.12.2013.
Con memoria ex art. 183, co 6, n. 1, c.p.c. l'attore contestava quanto esposto dagli intervenuti e modificava la propria domanda, deducendo: che nel 1975 il proprio suocero, , aveva Persona_4
“acquistato oralmente” da e il terreno per cui è causa, sul quale Persona_1 Persona_2
aveva poi costruito con la propria ditta 4 locali, ultimati nel 1977; che nel 1989, a seguito delle nozze tra e la figlia di , quest'ultimo “cedeva gratuitamente” al genero il terreno Parte_4 Persona_4
in oggetto con le sovrastanti costruzioni;
che , come già aveva fatto il suocero, locava gli Parte_1 immobili durante la stagione estiva per l'esercizio di varie attività commerciali, accordandosi con i locatari affinchè provvedessero al pagamento delle utenze di gas e luce;
che uno dei predetti locali era stato concesso in locazione da al cugino e da questo adibito a Persona_4 Persona_3
pescheria; che questi ultimi si erano accordati affichè provvedesse a inoltrare la Persona_3 domanda di condono dell'immobile locato e a sostenerne le spese, nonché a pagare l'ICI, scomputando tali somme da quanto dovuto per canoni di locazione;
che , subentrato al Parte_1 suocero nell'attività, aveva tollerato questa occupazione dell'immobile, anche quando al PE
succedeva il figlio
[...] CP_6
Con ordinanza del 04.07.2017 il Giudice onerava parte attrice di presentare domanda di mediazione per tentare di conciliare bonariamente la lite;
la procedura si concludeva con esito negativo per assenza ingiustificata di come ripostato nel relativo verbale Controparte_7 CP_6
del 28.09.2017.
Dopo l'interrogatorio formale delle parti e l'inizio dell'assunzione della prova testimoniale, all'udienza del 17.9.2020 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per il decesso del procuratore dell'attore.
Costituitisi altri procuratori in sostituzione del compianto avv. Caroli Casavola, veniva concluso l'espletamento della prova testimoniale e all'udienza del 06.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che, nelle fattispecie in esame, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato negli articoli 1158 e ss. c.c., avendo, tanto l'attore quanto gli intervenuti, avanzato domanda di usucapione dei beni immobili identificati al NCU Catasto Fabbricati del Comune di
Lecce, foglio 45, pc. 94, sub 1, 2, 3 e 4, nonché del terreno sottostante, su cui entrambe le parti affermano di esercitare il pieno, pacifico e pubblico possesso da oltre vent'anni.
Ai sensi dell'art. 1158 cod. civ. presupposto per l'accoglimento della domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà mediante usucapione è la prova dell'esercizio sull'immobile del
"possesso continuato per vent'anni". È perciò onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi, per il tempo necessario ad usucapire, attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Poiché tale onere non è stato adempiuto né dall'attore nè dai terzi intervenuti, entrambe le domande, principale e riconvenzionale, devono ritenersi infondate e vanno conseguentemente rigettate.
L'attore in citazione ha dedotto di non essere intestatario dell'immobile “a causa dell'omessa stipula degli atti di trasferimento del diritto dominicale pattuita nel lontano 1983”, pur avendo pacificamente posseduto il terreno e i fabbricati sovrastanti per oltre vent'anni.
Tuttavia, tale asserzione non ha trovato alcun riscontro nelle emergenze istruttorie, in quanto nessun testimone ha confermato la tesi di un rapporto diretto fra gli intestatari dell'immobile ( Per_1 e ) e l'attore , risultando invece da quasi tutte le deposizioni (anche
[...] Persona_2 Parte_1
se per lo più assai confuse) che il terreno fu trasferito di fatto – senza che fosse stipulato il relativo rogito notarile – da ed ad (suocero dell'attore Persona_1 Persona_2 Persona_4 Pt_1
) che vi ebbe a costruire quattro locali (ma non vi è alcuna certezza sull'epoca della costruzione,
[...]
certamente avvenuta dopo che la sig.ra SA in Franco ebbe a trasferire – in data 28 settembre 1979
– il terreno a e ). Persona_1 Persona_2
Tanto chiarito, va altresì precisato che non ha trovato adeguato supporto probatorio neppure la versione che l'attore, operando una inammissibile mutatio libelli, ha esposto nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, ove è stato allegato che costruiti i fabbricati nel 1977, ne Persona_4
avrebbe trasferito il possesso a nel 1987, dopo che lo stesso aveva sposato sua figlia Parte_1
. Per_5
Invero, i testimoni che hanno confermato tale ricostruzione dei fatti sono risultati manifestamente inaffidabili, perché legati all'attore da rapporti di parentela;
peraltro, e tale rilievo ha carattere decisivo nel convincimento del giudicante, la tesi secondo cui il possesso dell'immobile sarebbe stato trasferito nel 1987 da a è smentita dalla deposizione dall'unico teste Persona_4 Parte_1 risultato effettivamente attendibile: l'ing. (professionista estraneo alle parti in Persona_6 causa, che ebbe a collaudare i fabbricati), ha riferito: “Non so riferire se il sig. abbia Persona_4
acquistato dai sigg.ri e il terreno contraddistinto come da capitolo Persona_1 Persona_2
di prova. Posso tuttavia riferire che al momento dell'espletamento del collaudo, effettuato il 4 giugno
1997 che mi viene mostrato .. e che riconosco e confermo a mia firma, sui luoghi erano presenti oltre al geometra , che mi aveva precedentemente contattato, i signori detto CP_8 Persona_4
e il signor detto il boss. ADR: al momento di richiedere il pagamento delle Per_7 Persona_4
mie competenze, avendo incartato nel verbale di collaudo che la proprietà era di Persona_4 detto mi rivolsi a quest'ultimo per avere il pagamento ma lui mi bloccò dicendomi che non Per_7 dovevo chiedere il pagamento a lui bensì al signor detto il boss. Quest'ultimo, infatti, Persona_4
mi confermò di essere lui il proprietario e mi corrispose il denaro in contanti. Posso aggiungere che in quegli anni era consuetudine che il boss intestasse ad altri la proprietà dei beni Persona_4
immobili da lui acquistati poiché aveva problemi con la Giustizia ed era stato colpito da interdittiva antimafia..”.
Pertanto, ancora nel 1997 possedeva pubblicamente l'immobile e se ne dichiarava Persona_4 proprietario, per cui l'eventuale interessamento di alla gestione dei locali (di cui è traccia Parte_1 nelle deposizioni dei testi citati dall'attore) non può che essere avvenuta su incarico dello stesso
(con conseguente assunzione da parte del della veste di mandatario), senza Persona_4 Pt_1
comportare il trasferimento del possesso del bene. Pertanto, è assolutamente da escludersi che al momento dell'introduzione del giudizio (che risale al
29 aprile 2013) il possedesse da oltre vent'anni l'immobile per cui è causa;
e, a ben vedere, è Pt_1 anche da escludere che possa aver maturato l'usucapione in corso di causa, perché soltanto gli eredi possono beneficiare della successione nel possesso ex art. 1146 c.c. ed il non risulta essere stato Pt_1
designato erede dal suocero.
Anche la domanda di usucapione proposta da e va rigettata per Controparte_5 CP_6
analoghe ragioni.
Invero, gli intervenuti, nel proprio atto di costituzione, deducevano di essere gli unici eredi di PE
, costruttore e proprietario degli immobili per cui è causa, e di aver proseguito, dopo di lui,
[...] nell'attività di locazione stagionale degli stessi e comunque nell'esercizio del possesso per oltre vent'anni.
Tuttavia, in occasione del loro interrogatorio formale, entrambi gli intervenuti hanno dichiarato di non essere conoscenza dei fatti di causa avvenuti prima della morte del loro dante causa (risalente al
1991): in particolare, ha detto di non sapere se avesse mai Controparte_5 Persona_3
preso in locazione uno dei locali da , poiché di certe cose si occupava suo marito, e Persona_4 ha negato inoltre che, dopo la morte del marito, l'attività di vendita di prodotti ittici sia proseguita con il figlio, in quanto a quell'epoca il ragazzo aveva solo 14 anni;
a sua volta, ha CP_6
precisato di ricordare che i locali oggetto del presente giudizio siano sempre stati chiusi da quando ne ha memoria e di non occupare attualmente alcuno di essi.
In ordine alle deposizioni assunte, l'unico testimone citato dai ridetti intervenuti, ES
, ha riferito di aver affittato un locale in Torre Chianca durante la stagione estiva dal 1983
[...]
al 2015 circa e di aver sempre corrisposto il canone di locazione a ma di non Controparte_5
ricordare il nome della via in cui si trovava il locale, il che rende tali dichiarazioni generiche e financo inattendibili (risultando inverosimile non ricordare l'indirizzo di un immobile locato per oltre trent'anni).
Quanto ai testimoni citati dall'attore, si è già detto che gli stessi hanno per lo più riferito che i locali erano stati costruiti da (e non da , come assumono gli intervenuti Persona_4 Persona_3
nella comparsa di costituzione) e che ne deteneva come conduttore soltanto uno, Persona_3
esercitandovi l'attività di pescheria.
Per quanto innanzi esposto, non si comprende quali siano state le manifestazioni di esercizio del possesso sulle quali gli intervenuti fondino la propria pretesa.
Dei quattro locali esistenti nell'area per cui è causa, ne ha detenuto soltanto uno. Persona_3
Vero è che in data 9.5.1986 lo stesso ebbe a presentare domanda di condono Persona_3
relativamente alle costruzioni asseritamente dallo stesso realizzate sul terreno distinto nel NCT del Comune di Lecce al foglio 45, pc. 94; ed è altresì vero che, a seguito della dichiarazione di nuova costruzione del 20.11.1986, detti fabbricati furono accatastati in capo al predetto nel Parte_3
NCEU al foglio 45, particelle 94 sub 1-2-3-4 e che, alla morte di quest'ultimo in data 08.02.1991, in virtù di successione registrata il 07.01.2013 e poi trascritta, si procedette alla voltura catastale in favore degli eredi e per ½ ciascuno. Controparte_5 CP_6
E, tuttavia, la domanda di condono edilizio, sebbene utile a manifestare l'animus possidendi, non vale comunque a far conseguire a il possesso materiale dei tre locali di cui non ha mai Persona_3 avuto la materiale disponibilità; e, con riferimento all'unico locale effettivamente detenuto da
, la domanda di condono non è di per sé un atto idoneo a comportare il mutamento Persona_3
della detenzione in possesso ex art. 1141 c.c., ben potendo essere stata fatta d'intesa con il possessore
, che, non volendo apparire proprietario del bene (per le ragioni esposte dal teste Persona_4 [...]
, potrebbe avere effettivamente (come hanno sostenuto molti dei testimoni citati dall'attore) Per_6
incaricato di fare tale domanda per suo conto, per poi compensare il relativo credito Persona_3
con il debito avente ad oggetto il canone locativo.
Quanto alla documentazione allegata a suffragio dei dedotti pagamenti delle utenze energetiche e delle imposte sugli immobili, deve osservarsi che la stessa risulta priva di indicazioni certe che la colleghino in maniera inequivocabile agli immobili in questione.
Per quanto riguarda, infine, l'intestazione catastale, la stessa è inidonea a comprovare tanto il possesso ultraventennale dell'immobile quanto la proprietà dello stesso (v. Cass. 4.3.2011, n. 5257, secondo cui "la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari").
Anche la domanda dei terzi intervenuti è perciò priva di adeguato supporto probatorio.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, pronunciando in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
26.4.2013, da nei confronti di , Parte_1 CP_1 Parte_2 CP_2 [...]
e , quale eredi di e , nonché sulla domanda CP_3 CP_4 Persona_1 Persona_2
spiegata nei confronti dei medesimi convenuti, con atto d'intervento depositatoa il 4.3.2014, da e così provvede: Controparte_5 CP_6
rigetta sia la domanda dell'attore che quella dei terzi intervenuti e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce il 28 gennaio 2025. Il Giudice Unico
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.