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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/04/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
10654/2024
Parte_1
Ass. avv. BOSSO CARLO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
avv. CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione;
• per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, l deve essere condannato CP_1
a rimborsare a parte ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce, avendo riconosciuto il diritto azionato in data successiva alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
il residuo terzo delle spese di lite medesime, invece, deve essere compensato tra le parti, essendo fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 443 cpc, non avendo la ricorrente dimostrato di aver proposto ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda di pensione del 12/2/2024, che solo all'odierna udienza ha precisato di non voler contestare nel presente giudizio;
1 • va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero CP_1 nell'importo di € 3727, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore;
compensi a residuo terzo delle spese di lite.
Torino, 1 aprile 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
10654/2024
Parte_1
Ass. avv. BOSSO CARLO
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1
avv. CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione;
• per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, l deve essere condannato CP_1
a rimborsare a parte ricorrente i 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero come da dispositivo in calce, avendo riconosciuto il diritto azionato in data successiva alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore;
il residuo terzo delle spese di lite medesime, invece, deve essere compensato tra le parti, essendo fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 443 cpc, non avendo la ricorrente dimostrato di aver proposto ricorso amministrativo avverso la reiezione della domanda di pensione del 12/2/2024, che solo all'odierna udienza ha precisato di non voler contestare nel presente giudizio;
1 • va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite, liquidate per intero CP_1 nell'importo di € 3727, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore;
compensi a residuo terzo delle spese di lite.
Torino, 1 aprile 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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