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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2020 (a cui vi è riunito il fascicolo avente rg 3187/2022) R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Teresa Confessore e con questa elett.te domiciliata in Napoli, alla Piazza del Gesù n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. Christian Cecere con questi elett.te domiciliata in Avellino, alla via S. Pescatori n. 137, giusta mandato in atti;
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luciana Zeccardo e dall'Avv. Giuseppe Di Meo e con questi elett.te domiciliata rispettivamente in Avellino, alla Rampa Macello n. 18, e in Monte di Procida (NA), alla via
Garibaldi n. 153, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti successivamente riuniti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 01220200000066236000 notificata in data 23.01.2020 per l'importo complessivo di €#34.463,28# (trentaquattromilaquattrocentosessantatre,28) nella parte in cui viene richiesto il pagamento della somma di €#32.262,62# trenytaduemiladuecentosessantadue,62) quali contributi dovuti alla
[...]
per gli anni 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017; e n. CP_1
01220210006989661000 notificata in data 26.09.2022 per l'importo di
€#29.908,72# (ventinovemilanovecentotto,72) per contributi anno 2008.
Parti resistenti si sono costituite.
La ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la CP_1
condanna della ricorrente al pagamento delle somme oggetto delle cartelle di pagamento impugnate per il caso di annullamento per vizi formali dei titoli..
Quanto alla cartella di pagamento n. 01220210006989661000, oggetto del ricorso originariamente iscritto al numero di RG 3187/2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti alla udienza del 16 febbraio 2024, per avere la parte debitrice aderito alla procedura di rottamazione.
Quanto invece alla cartella di pagamento n. 01220200000066236000, oggetto del ricorso originariamente iscritto al n. 834/2020, l'opposizione va rigettata.
Riguardo alle eccezioni riguardanti l'inesistenza della notifica della cartella,
“È valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite pec con allegato il documento in formato pdf senza firma digitale, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
Va esclusa, pertanto, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio
Pag. 2 di 7 trasmesso alla contribuente via Pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (In questo senso, Corte di Cassazione Ordinanza n. 39513 del 13 dicembre
2021). Va anche rilevato come la parte abbia tempestivamente prodotto opposizione, per cui la notifica ha comunque realizzato il proprio scopo.
E' infondata anche l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto preventivo di contraddittorio tra le parti.
L'emissione della cartella avente ad oggetto crediti previdenziali non presuppone alcun atto preventivo di contestazione o comunque alcuna preventiva instaurazione di contraddittorio.
Va considerato che “In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , nè è necessario, ai fini di Controparte_3
detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a CP_4
conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 11/03/2014) 09-04-2014, n.
8379). Ancora “ alla luce del combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 21 e 24, in riferimento alle entrate degli enti previdenziali, va esclusa chiaramente, in linea generale, la subordinazione dell'iscrizione a ruolo all'esistenza di un titolo esecutivo, limitando la necessità di quest'ultimo a una fattispecie ben determinata: l'art. 21 prevede infatti che solo le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, facendo inoltre salvo, per le entrate degli enti previdenziali, quanto stabilito dall'art. 24, il quale, nel disporre l'iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati nei
Pag. 3 di 7 termini o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (comma 1), la subordina ad un provvedimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in cui l'accertamento sia stato impugnato davanti all'autorità giudiziaria
(comma 3), limitandosi invece a richiedere la decisione del competente organo amministrativo nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta in sede amministrativa (comma 4).
Ancora, Cass. n. 6753 del 2020 ha evidenziato che l'iscrizione a ruolo prescinde anche dalla eventuale irregolarità dell'accertamento amministrativo, giacché nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e segg., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018,
Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova).
“In sostanza, la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato il principio che la riscossione dei crediti contributivi previdenziali mediante iscrizione a ruolo non è fondata necessariamente su di un accertamento giudiziale o amministrativo, essendo invece espressione del potere attribuito dalla legge all' , attesa la sua natura pubblicistica e CP_5
l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo” ( in tal senso Corte Cost. n. Ili del 2007). “Se questa è la ratio sottesa al potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, è evidente che lo stesso non può ritenersi inibito al di fuori delle ipotesi espresse della pendenza di un procedimento
Pag. 4 di 7 amministrativo o giudiziale avverso l'atto di accertamento dal quale, eventualmente, è derivata l'iscrizione. Né emergono ragioni per imporre all' di attendere, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, il decorso CP_5
dei tempi utili ad instaurare il ricorso in via amministrativa, posto che, come ha osservato la già citata Corte Costituzionale n. Ili del 2007, la procedura in esame <[…] è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione>> (Cass. Sentenza 03 giugno 2022, n. 17971). In ogni caso, sono prodotte missiva in data 21.07.2018 avente ad oggetto “Diffida minimi anno 2015”, missiva in data 14.12.2018 con oggetto “Accertamenti contributivi e dichiarativi anni 2012 e 2013”, e missiva “Accertamenti contributivi e dichiarativi” consegnata alla ricorrente il 14.12.2018, nella quale si fa riferimento ad u a istanza della parte in data 15.03.2019 per la regolarizzazione spontanea con riferimento agli anni dal 2013 al 2017.
L'eccezione di prescrizione è infondata. L'art. 66 della L. n. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Tale Parte_2 disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al CP_1 primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18953/2014 ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dallo 02/02/2013, “non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione n. 6729/2013, in
Pag. 5 di 7 ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua”.
Considerato che la cartella di pagamento n. 01220200000066236000 è riferita alle annualità contributive 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 e che la prescrizione inizia a decorrere dal termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione dei redditi, ed anche a non considerare l'efficacia delle comunicazioni provenienti dalla e di cui si è detto, il termine di CP_1
prescrizione per i crediti maturato in ciascuna annualità non era decorso al momento della notifica della cartella, in data 23.01.2020.
Infine, in ricorso la parte sostiene di aver aderito ad una procedura di rottamazione per crediti anni 2012, per la somma di €#5.391,36#, e 2014, per la somma di €#34.839,40#, ma è la stessa parte che alla udienza del
16.02.2024 esclude tale evenienza, adducendo l'impossibilità di procedere alla rottamazione per le ragioni indicate.
Nulla sulla domanda riconvenzionale proposta da cassa Forense. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'avvenuta estinzione parziale dei crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 834/2020 (a cui vi è riunito il fascicolo rg n. 3187/2022) R.G. Lavoro, e vertente tra
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed ogni contraria istanza,
[...] Controparte_6
eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220210006989661000, e che e Controparte_6 Controparte_7
ciascuno per quanto di ragione non hanno diritto
[...]
a procedere ad esecuzione forzata sulla scota di tale titolo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
Pag. 6 di 7 3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 febbraio 2025, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2020 (a cui vi è riunito il fascicolo avente rg 3187/2022) R.G. Lavoro
TRA
(c.f. ), rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Maria Teresa Confessore e con questa elett.te domiciliata in Napoli, alla Piazza del Gesù n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. Christian Cecere con questi elett.te domiciliata in Avellino, alla via S. Pescatori n. 137, giusta mandato in atti;
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Luciana Zeccardo e dall'Avv. Giuseppe Di Meo e con questi elett.te domiciliata rispettivamente in Avellino, alla Rampa Macello n. 18, e in Monte di Procida (NA), alla via
Garibaldi n. 153, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorsi in atti successivamente riuniti la parte in epigrafe propone tempestiva opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 01220200000066236000 notificata in data 23.01.2020 per l'importo complessivo di €#34.463,28# (trentaquattromilaquattrocentosessantatre,28) nella parte in cui viene richiesto il pagamento della somma di €#32.262,62# trenytaduemiladuecentosessantadue,62) quali contributi dovuti alla
[...]
per gli anni 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017; e n. CP_1
01220210006989661000 notificata in data 26.09.2022 per l'importo di
€#29.908,72# (ventinovemilanovecentotto,72) per contributi anno 2008.
Parti resistenti si sono costituite.
La ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la CP_1
condanna della ricorrente al pagamento delle somme oggetto delle cartelle di pagamento impugnate per il caso di annullamento per vizi formali dei titoli..
Quanto alla cartella di pagamento n. 01220210006989661000, oggetto del ricorso originariamente iscritto al numero di RG 3187/2022, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti alla udienza del 16 febbraio 2024, per avere la parte debitrice aderito alla procedura di rottamazione.
Quanto invece alla cartella di pagamento n. 01220200000066236000, oggetto del ricorso originariamente iscritto al n. 834/2020, l'opposizione va rigettata.
Riguardo alle eccezioni riguardanti l'inesistenza della notifica della cartella,
“È valida la notifica della cartella di pagamento eseguita tramite pec con allegato il documento in formato pdf senza firma digitale, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
Va esclusa, pertanto, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio
Pag. 2 di 7 trasmesso alla contribuente via Pec, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico (In questo senso, Corte di Cassazione Ordinanza n. 39513 del 13 dicembre
2021). Va anche rilevato come la parte abbia tempestivamente prodotto opposizione, per cui la notifica ha comunque realizzato il proprio scopo.
E' infondata anche l'eccezione di nullità della cartella di pagamento per difetto preventivo di contraddittorio tra le parti.
L'emissione della cartella avente ad oggetto crediti previdenziali non presuppone alcun atto preventivo di contestazione o comunque alcuna preventiva instaurazione di contraddittorio.
Va considerato che “In materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , nè è necessario, ai fini di Controparte_3
detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a CP_4
conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 11/03/2014) 09-04-2014, n.
8379). Ancora “ alla luce del combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 21 e 24, in riferimento alle entrate degli enti previdenziali, va esclusa chiaramente, in linea generale, la subordinazione dell'iscrizione a ruolo all'esistenza di un titolo esecutivo, limitando la necessità di quest'ultimo a una fattispecie ben determinata: l'art. 21 prevede infatti che solo le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva, facendo inoltre salvo, per le entrate degli enti previdenziali, quanto stabilito dall'art. 24, il quale, nel disporre l'iscrizione a ruolo dei contributi o dei premi non versati nei
Pag. 3 di 7 termini o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici (comma 1), la subordina ad un provvedimento esecutivo del giudice soltanto nel caso in cui l'accertamento sia stato impugnato davanti all'autorità giudiziaria
(comma 3), limitandosi invece a richiedere la decisione del competente organo amministrativo nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta in sede amministrativa (comma 4).
Ancora, Cass. n. 6753 del 2020 ha evidenziato che l'iscrizione a ruolo prescinde anche dalla eventuale irregolarità dell'accertamento amministrativo, giacché nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e segg., in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass. n. 4225 del 21/02/2018,
Cass. n. 3269 del 10/02/2009) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (seppur dovendosi valutare il valore del relativo verbale a fini di prova).
“In sostanza, la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha affermato il principio che la riscossione dei crediti contributivi previdenziali mediante iscrizione a ruolo non è fondata necessariamente su di un accertamento giudiziale o amministrativo, essendo invece espressione del potere attribuito dalla legge all' , attesa la sua natura pubblicistica e CP_5
l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo” ( in tal senso Corte Cost. n. Ili del 2007). “Se questa è la ratio sottesa al potere di iscrizione a ruolo dei crediti contributivi, è evidente che lo stesso non può ritenersi inibito al di fuori delle ipotesi espresse della pendenza di un procedimento
Pag. 4 di 7 amministrativo o giudiziale avverso l'atto di accertamento dal quale, eventualmente, è derivata l'iscrizione. Né emergono ragioni per imporre all' di attendere, prima di procedere all'iscrizione a ruolo, il decorso CP_5
dei tempi utili ad instaurare il ricorso in via amministrativa, posto che, come ha osservato la già citata Corte Costituzionale n. Ili del 2007, la procedura in esame <[…] è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione>> (Cass. Sentenza 03 giugno 2022, n. 17971). In ogni caso, sono prodotte missiva in data 21.07.2018 avente ad oggetto “Diffida minimi anno 2015”, missiva in data 14.12.2018 con oggetto “Accertamenti contributivi e dichiarativi anni 2012 e 2013”, e missiva “Accertamenti contributivi e dichiarativi” consegnata alla ricorrente il 14.12.2018, nella quale si fa riferimento ad u a istanza della parte in data 15.03.2019 per la regolarizzazione spontanea con riferimento agli anni dal 2013 al 2017.
L'eccezione di prescrizione è infondata. L'art. 66 della L. n. 247/2012 ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Tale Parte_2 disposizione ha sancito l'inapplicabilità dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al CP_1 primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18953/2014 ha precisato che è inapplicabile quanto disposto dalla legge 247/2012 all'art. 66, in vigore dallo 02/02/2013, “non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quanto già statuito dalla precedente decisione n. 6729/2013, in
Pag. 5 di 7 ordine all'applicabilità della prescrizione decennale a tutti i contributi per i quali non sia maturato il termine quinquennale alla data di entrata in vigore della normativa de qua”.
Considerato che la cartella di pagamento n. 01220200000066236000 è riferita alle annualità contributive 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017 e che la prescrizione inizia a decorrere dal termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione dei redditi, ed anche a non considerare l'efficacia delle comunicazioni provenienti dalla e di cui si è detto, il termine di CP_1
prescrizione per i crediti maturato in ciascuna annualità non era decorso al momento della notifica della cartella, in data 23.01.2020.
Infine, in ricorso la parte sostiene di aver aderito ad una procedura di rottamazione per crediti anni 2012, per la somma di €#5.391,36#, e 2014, per la somma di €#34.839,40#, ma è la stessa parte che alla udienza del
16.02.2024 esclude tale evenienza, adducendo l'impossibilità di procedere alla rottamazione per le ragioni indicate.
Nulla sulla domanda riconvenzionale proposta da cassa Forense. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'avvenuta estinzione parziale dei crediti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 834/2020 (a cui vi è riunito il fascicolo rg n. 3187/2022) R.G. Lavoro, e vertente tra
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed ogni contraria istanza,
[...] Controparte_6
eccezioni e deduzioni respinta così decide:
1) Dichiara cessata la materia del contendere quanto alla opposizione avverso la cartella di pagamento n. 01220210006989661000, e che e Controparte_6 Controparte_7
ciascuno per quanto di ragione non hanno diritto
[...]
a procedere ad esecuzione forzata sulla scota di tale titolo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
Pag. 6 di 7 3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza del 06 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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