Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3389/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/10/2024 da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Sassari, Piazza D'Italia n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Daniela Masala del Foro di Sassari, (C.F. , che la rappresenta e difende come da delega in calce C.F._2
al ricorso introduttivo,
E
(C.F. , nato a [...]_2 C.F._3 il 03 agosto 1984 e, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro 3/b, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Piredda del Foro di Cagliari (C.F. , che lo rappresenta e C.F._4 difende come da delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza e concedendosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altri documenti validi per l'espatrio per la minore figlia;
Per_1
2) la figlia minore verrà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 privilegiata presso la madre nell'abitazione familiare in Sassari alla Via De Carolis n. 53 che viene quindi assegnata alla predetta nell'esclusivo interesse della minore;
3) quanto ai beni mobili presenti nell'abitazione che, sino ad oggi, è stata adibita a casa coniugale ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, essi continueranno a rimanere presso l'immobile ex casa coniugale ad uso esclusivo della sig.ra ad esclusione dei beni personali del Pt_1 sig. e dei doni di nozze ricevuti dal proprio ramo parentale;
Parte_2
4) la IG.ra provvederà alla voltura a proprio nome delle utenze di acqua e luce che saranno a Pt_1 suo esclusivo carico e qualsiasi altra spesa legata all'utilizzo del bene che non sia per legge di competenza dei proprietari;
5) limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente mentre le decisioni più importanti nell'interesse della figlia relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità ed aspirazioni degli stessi;
6) i coniugi si impegnano espressamente a dare la reciproca e massima collaborazione nel soddisfare le richieste della minore relative alla sua permanenza presso ciascuno dei genitori, Per_1 impegnandosi a non porre ostacoli nei rapporti del figlio e l'altro genitore;
7) il padre avrà il più ampio diritto di visita nei confronti della minore e pertanto la potrà incontrare e tenere con sé quando vorrà nel rispetto della volontà della stessa e compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi e le esigenze lavorative dei genitori. In ogni caso:
- il padre vedrà la figlia durante la settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita dalla scuola alle ore
16:00 circa fino alle ore 19:00 nei mesi invernali e alle 20:00 nei mesi estivi, con la possibilità di cenare con lei riaccompagnando la stessa presso il domicilio materno all'orario concordato. Durante il periodo extra scolastico il padre vedrà nelle stesse giornate nei medesimi orari e senza Per_1 pernottamento presso di lui, fino al momento in cui lo stesso potrà usufruire di un'abitazione adeguata pagina 2 di 6 alle esigenze della minore. L'immobile dedicato a studio professionale, dove il sig. ha Parte_2 trasferito la propria residenza, non è munito di cucina e bagno.
- Il pernottamento presso il padre potrà iniziare dal prossimo anno (2025), non appena il signor avrà adeguato la abitazione alle esigenze della minore, consentendo alla bambina un Parte_2 piccolo spostamento di massimo due o tre giorni in Sardegna.
I genitori convengono che sia il modo migliore per consentire alla bambina di metabolizzare la nuova situazione familiare e raggiungere il giusto equilibrio e la giusta serenità.
- per 10 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, senza pernottamento. In tali periodi di tempo, i cui giorni specifici saranno individuati dai ricorrenti con congruo anticipo, il diritto di frequentazione resterà reciprocamente sospeso, così come in ogni altra ipotesi in cui la minore trascorrerà un periodo di vacanza con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso e comune accordo;
- con il criterio dell'alternanza durante le principali festività civili e religiose dell'anno ed in particolare già dal prossimo Natale i genitori concordano che il 24, il 25 ed il 31 dicembre starà con la madre mentre il 26, il primo dell'anno ed il giorno della Befana starà con il padre, il giorno di Pasqua con la madre e di Pasquetta con il padre, il giorno del compleanno e della Festa del Papà con il padre e del compleanno e della Festa della Mamma con la madre. trascorrerà il giorno del suo Per_1 compleanno se possibile con entrambi i genitori che concorderanno insieme luogo e modalità della festa;
in caso contrario si seguirà il principio dell'alternanza. I genitori potranno concordare naturalmente di volta in volta soluzioni differenti in ragione delle rispettive esigenze lavorative;
8) i genitori, fin da ora, e qualora si rendesse necessario, prestano il proprio consenso ad un percorso psicologico della minore figlia e si dichiarano la propria disponibilità ad intraprendere un Per_1 percorso di supporto e sostegno alla genitorialità;
9) il padre concorrerà al mantenimento ordinario della figlia minore mediante versamento, entro il 5 di ogni mese, della somma di € 350,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate codice IBAN [...] L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
10) il signor rinuncia alla sua quota parte dell'assegno unico universale in modo che Parte_2
l'intera somma, ad oggi pari ad € 160,00 circa, resti nella disponibilità della IG.ra Parte_1 nell'interesse della minore figlia;
11) i genitori provvederanno in egual misura a sopportare le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia. La loro regolamentazione soggiacerà alle indicazioni pagina 3 di 6 contenute nelle Linee Guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense ovvero nel Protocollo recepito dal Tribunale di Sassari alle quali i coniugi si atterranno.
Per spese straordinarie (extra assegno) che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, si intendono:
a) spese sanitarie (da documentare): quelle connotate dai caratteri della necessarietà od urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali
(a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche, dentistiche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche (da documentare): tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche (da documentare): spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiscono, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie (da documentare): visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche (da documentare): lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto di strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
pagina 4 di 6 c) extra scolastiche (da documentare): viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico- ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio
(trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere);
12) il genitore che anticiperà le spese dovrà inviare (per iscritto anche tramite whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante la spesa entro 30 giorni dall'esborso ed il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni successivi alla richiesta;
13) la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata interamente dalla madre, al pari della deduzione per i figli a carico.
14) in ragione delle condizioni economiche di entrambi, la IG.ra rinuncia espressamente Pt_1 all'assegno di mantenimento in proprio favore essendo economicamente indipendente;
15) per quanto attiene le questioni economiche ancora pendenti, i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
16) spese di causa compensate fra le parti.”.
All'udienza del 16/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in data 28 settembre 2019 in Ollastra (OR), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2019, N. 5, P. II, Serie A dalla cui unione è nata in [...]
Unito) in data 02/02/2021 la figlia , minorenne. Persona_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole pagina 5 di 6 relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il 19 settembre Parte_1
1988, residente in [...] e , Parte_2
nato a [...] il [...] e residente in [...], i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 28/09/2019 in Ollastra (OR), iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2019, N. 5, P. II, Serie A alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ollastra
(OR) per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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