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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5784 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA IA Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 3554/2022, promossa da
, assistito e difeso dall'Avv. MASCHERA GIORGIA Parte_1
Attrice
e
, assistito e difeso dall'Avv. BERTO ANNA Controparte_1
Convenuto
Oggetto: giudizio di divisione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza del 4/12/2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare la CP_1 divisione giudiziale dell'immobile sito in Dolo, via Calcroci n. 60, censito al Catasto del Comune di
Dolo, Foglio 23, Particella 200 sub 3, cat. A/3, CL 2, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale
207 mq, superficie totale escluse aree scoperte 198 mq, rendita euro 564,23; Foglio 23, particella
200, sub 3, cat. C/6, CL 3, consistenza 46 mq, superficie totale 47 mq, rendita euro 123,54; Foglio
23, Particella 200, sub 5, cat. C/2, CL 3, consistenza 63 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 94,36, acquistato dalle parti con atto di compravendita del 18.06.1993, avanti al Notaio dott.
, registrato presso l'Ufficio di Venezia –trascrizione repertorio n. 9511 del 1993 e Persona_1 regolarmente trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Venezia il 14.07.1993, Registro generale n.
13357, Registro particolare n. 9511, e del bosco ceduo censito al catasto dei terreni del comune di Dolo: Foglio 23, Particella 41, bosco ceduo classe U, consistenza 6 are ca, deduz. C23, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 0,29, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
In via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità di uno
o di entrambi i beni, liquidarsi la quota spettante alla NO . Accertarsi il diritto Parte_1 della NO al versamento di un'indennità di occupazione, da parte del IG , pari Pt_1 CP_1 ad un importo di € 400,00 mensili, dall'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti sino all'esecuzione dell'emananda sentenza nell'odierno giudizio, in ragione del fatto che l'immobile sito in Dolo via Calcroci n. 60, nel periodo indicato, sé stato utilizzato solo ed esclusivamente dal IG
e, per l'effetto, condannarsi quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'importo di € 400,00 mensili, dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori eurgenti
(4.12.2016) fino all'emananda sentenza nell'odierno giudizio. Accertarsi altresì il diritto della NO ad ottenere i frutti e i proventi derivanti dal bosco ceduo, dalla data di emissione dei Pt_1 provvedimenti provvisori e urgenti fino all'emananda sentenza nell'odierno giudizio. Condannare la parte convenuta -eventualmente resistente e/o opponente -al pagamento di spese e compensi del giudizio” (cfr. testualmente dall'atto di citazione).
Costituitosi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) Controparte_1
In via Principale: Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile sito in Dolo, via Calcroci n. 60, censito al Catasto del Comune di Dolo, Foglio 23, Particella 200 sub 3, cat. A/3, CL 2, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale 207 mq, superficie totale escluse aree scoperte 198 mq, rendita euro 564,23; Foglio 23, particella 200, sub 3, cat. C/6, CL 3, consistenza 46 mq, superficie totale 47 mq, rendita euro 123,54; Foglio 23 particella sub 5, cat. C/2, CL 3, consistenza 63 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 94,36, acquistato dalle parti con atto di compravendita del
18.06.1993, avanti al Notaio dott. , registrato presso l'Ufficio di Venezia – Persona_1 trascrizione repertorio n. 9511 del 1993 e regolarmente iscritto alla Conservatoria dei RR.II. di
Venezia il 14.07.1993, Registro generale n. 13357, Registro particolare n. 9511, e del bosco ceduo censito al catasto dei terreni del comune di Dolo: Foglio 23, Particella 41, bosco ceduo classe U, consistenza 6 are ca, deduz. C23, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 0,29, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisio- nale predisposto da un Consulente Tecnico d'Ufficio; 2) In via subordinata: Nell'ipotesi di non comoda divisibilità del compendio immobiliare analiticamente descritto ed indentificato catastalmente sub 1) disporre l'assegnazione al Sig. della quota di proprietà Controparte_1 della Signora con addebito dell'eccedenza a quest'ultima, operandosi la Parte_1 compensazione parziale sul maggior importo dovuto e determinato dal nominando Ctu con l'importo di euro 8800,00 (ottomilaottocento/00) già versato a da a titolo Parte_1 Controparte_1 di acconto per l'acquisto della quota degli im-mobili di sua proprietà nel corso del procedimento di mediazione n. 24/2021, come analiticamente esposto nel proemio del presente atto. 3) In ogni ipotesi:
Rigettarsi la domanda di versamento di una indennità per l'occupazione degli immobili proposta da
e quella dei frutti e dei proventi ricavati dal bosco ceduo perché infondate in fatto e Parte_1 in diritto, per le ragioni analitica-mente esposte nel proemio del presente atto. In via istruttoria: disporsi CTU al fine di accertare l'esatta consistenza del compendio immobiliare e di predisporre un progetto divisionale del medesimo e, nel caso di accertata non comoda divisibilità, di determinare il valore della quota di proprietà di ”. Parte_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e successivamente rimessa in decisione.
Riassegnata, all'udienza del 4.12.2025 celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025 giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda di divisione va accolta non essendovi alcun contrasto sul punto tra le parti costituite dal momento che entrambe hanno chiesto lo scioglimento della comunione sugli immobili di loro proprietà.
Va anche accolta l'istanza del convenuto di assegnazione dell'intero compendio oggetto di divisione con addebito dell'eccedenza dal momento che l'immobile non è comodamente divisibile.
Circa l'entità del conguaglio spettante all'attrice va osservato quanto segue.
Il nominato c.t.u., le cui conclusioni sono condivisibili perché scevre da vizi logici, ha ritenuto l'immobile di accettabile commerciabilità ma indivisibile, in quanto le caratteristiche intrinseche (ed in particolare la piccola superficie delle aree scoperte) non consentono la suddivisione in 2 unità distinte.
Il perito ha quantificato il valore commerciale del compendio in €. 140.917,00, in seguito a stima sintetico-comparativa che ha tenuto conto del valore di immobili compravenduti, ricompresi nella zona del bene oggetto di stima, aventi stessa tipologia costruttiva e, quindi, appartenenti allo stesso segmento di mercato e ha, poi, detratto a tale importo la somma di euro 9.000,00 ritenuta necessaria per lo svolgimento di alcuni urgenti lavori di ristrutturazione di cui l'immobile abbisogna, tenendo conto del costo necessario a ristrutturare l'immobile stesso. Di talchè ha stimato il Valore di mercato complessivo del compendio in €. 131.917,00. Di conseguenza, tale essendo il valore del compendio, quello della quota spettante all'attrice per effetto della richiesta di assegnazione del convenuto è pari a ad Euro 65.958,50: da tale importo dovrà detrarsi la somma di euro 8.800,00 che il Sig. le ha già corrisposto in sede di mediazione (la CP_1 circostanza non pare contestata), come risulta dal verbale negativo del procedimento di mediazione sottoscritto da entrambe le parti e dai loro procuratori ed allegato agli atti, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità; ne consegue che il Sig. dovrà corrispondere a CP_1 [...]
la somma residua di euro 57.158,50, oltre interessi. Pt_1
Ne deriva l'attribuzione dell'intera proprietà dei cespiti oggetto di causa allo , come richiesto CP_1 da entrambe le parti, sicchè la stessa può essere compresa per intero nella porzione del convenuto, con addebito dell'eccedenza quantificata in complessivi euro 57.158,50.
4. Circa la domanda di indennità di occupazione della ex-casa coniugale e dei frutti del bosco ceduo, entrambe vanno respinte.
La prima va respinta perché risulta non contestato che l'attrice, dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Presidente del Tribunale, abbia conservato le chiavi dell'immobile e che quindi ne abbia avuto la formale disponibilità; quanto ai chiesti frutti del bosco ceduo, è emerso in seguito alla C.T.U. che si tratta di una mera classificazione catastale e che quel piccolo appezzamento di 600 mq antistante l'immobile in divisione non è coltivato e quindi non è fruttuoso.
Di conseguenza la domanda è respinta.
5. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza dell'attrice rispetto alle domande accessorie, vanno compensate per metà. Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico di entrambi i contendenti in quanto funzionali alle operazioni divisionali.
Resta assorbita ogni altra questione.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara sciolta la comunione avente ad oggetto i seguenti immobili siti del Comune di Dolo, alla via Calcroci n. 60, in catasto al:
a) Foglio 23, Particella 200 sub 3, cat. A/3, CL 2, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale 207 mq, superficie totale escluse aree scoperte 198 mq, rendita euro 564,23;
b) Foglio 23, particella 200, sub 4, cat. C/6, CL 3, consistenza 46 mq, superficie totale 47 mq, rendita euro 123,54; c) Foglio 23, Particella 200, sub 5, cat. C/2, CL 3, consistenza 63 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 94,36;
d) Foglio 23, Particella 41, bosco ceduo classe U, consistenza 6 are ca, deduz. C23, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 0,29 e assegna a l'intera proprietà di Controparte_1 tali immobili;
2) condanna a pagare all'attrice la somma complessiva di euro 57.158,50, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa in ragione di metà le spese di lite e condanna alla refusione della Parte_1 restante metà in favore del convenuto, spese che, già operata la compensazione, si liquidano per compensi in euro 1.904,50, oltre accessori come per legge;
5) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in pari misura;
6) ordina la trascrizione della presente sentenza in favore di Controparte_1
Così deciso il 5 dicembre 2025
Il Giudice
IA IA RT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VENEZIA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IA IA Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in prima istanza iscritta al n. R.G. 3554/2022, promossa da
, assistito e difeso dall'Avv. MASCHERA GIORGIA Parte_1
Attrice
e
, assistito e difeso dall'Avv. BERTO ANNA Controparte_1
Convenuto
Oggetto: giudizio di divisione
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
All'udienza del 4/12/2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale, dichiarare la CP_1 divisione giudiziale dell'immobile sito in Dolo, via Calcroci n. 60, censito al Catasto del Comune di
Dolo, Foglio 23, Particella 200 sub 3, cat. A/3, CL 2, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale
207 mq, superficie totale escluse aree scoperte 198 mq, rendita euro 564,23; Foglio 23, particella
200, sub 3, cat. C/6, CL 3, consistenza 46 mq, superficie totale 47 mq, rendita euro 123,54; Foglio
23, Particella 200, sub 5, cat. C/2, CL 3, consistenza 63 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 94,36, acquistato dalle parti con atto di compravendita del 18.06.1993, avanti al Notaio dott.
, registrato presso l'Ufficio di Venezia –trascrizione repertorio n. 9511 del 1993 e Persona_1 regolarmente trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Venezia il 14.07.1993, Registro generale n.
13357, Registro particolare n. 9511, e del bosco ceduo censito al catasto dei terreni del comune di Dolo: Foglio 23, Particella 41, bosco ceduo classe U, consistenza 6 are ca, deduz. C23, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 0,29, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente
Tecnico d'Ufficio a nominarsi;
In via subordinata, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità di uno
o di entrambi i beni, liquidarsi la quota spettante alla NO . Accertarsi il diritto Parte_1 della NO al versamento di un'indennità di occupazione, da parte del IG , pari Pt_1 CP_1 ad un importo di € 400,00 mensili, dall'emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti sino all'esecuzione dell'emananda sentenza nell'odierno giudizio, in ragione del fatto che l'immobile sito in Dolo via Calcroci n. 60, nel periodo indicato, sé stato utilizzato solo ed esclusivamente dal IG
e, per l'effetto, condannarsi quest'ultimo al pagamento, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'importo di € 400,00 mensili, dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori eurgenti
(4.12.2016) fino all'emananda sentenza nell'odierno giudizio. Accertarsi altresì il diritto della NO ad ottenere i frutti e i proventi derivanti dal bosco ceduo, dalla data di emissione dei Pt_1 provvedimenti provvisori e urgenti fino all'emananda sentenza nell'odierno giudizio. Condannare la parte convenuta -eventualmente resistente e/o opponente -al pagamento di spese e compensi del giudizio” (cfr. testualmente dall'atto di citazione).
Costituitosi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: 1) Controparte_1
In via Principale: Dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile sito in Dolo, via Calcroci n. 60, censito al Catasto del Comune di Dolo, Foglio 23, Particella 200 sub 3, cat. A/3, CL 2, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale 207 mq, superficie totale escluse aree scoperte 198 mq, rendita euro 564,23; Foglio 23, particella 200, sub 3, cat. C/6, CL 3, consistenza 46 mq, superficie totale 47 mq, rendita euro 123,54; Foglio 23 particella sub 5, cat. C/2, CL 3, consistenza 63 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 94,36, acquistato dalle parti con atto di compravendita del
18.06.1993, avanti al Notaio dott. , registrato presso l'Ufficio di Venezia – Persona_1 trascrizione repertorio n. 9511 del 1993 e regolarmente iscritto alla Conservatoria dei RR.II. di
Venezia il 14.07.1993, Registro generale n. 13357, Registro particolare n. 9511, e del bosco ceduo censito al catasto dei terreni del comune di Dolo: Foglio 23, Particella 41, bosco ceduo classe U, consistenza 6 are ca, deduz. C23, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 0,29, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la giusta metà, secondo un comodo progetto divisio- nale predisposto da un Consulente Tecnico d'Ufficio; 2) In via subordinata: Nell'ipotesi di non comoda divisibilità del compendio immobiliare analiticamente descritto ed indentificato catastalmente sub 1) disporre l'assegnazione al Sig. della quota di proprietà Controparte_1 della Signora con addebito dell'eccedenza a quest'ultima, operandosi la Parte_1 compensazione parziale sul maggior importo dovuto e determinato dal nominando Ctu con l'importo di euro 8800,00 (ottomilaottocento/00) già versato a da a titolo Parte_1 Controparte_1 di acconto per l'acquisto della quota degli im-mobili di sua proprietà nel corso del procedimento di mediazione n. 24/2021, come analiticamente esposto nel proemio del presente atto. 3) In ogni ipotesi:
Rigettarsi la domanda di versamento di una indennità per l'occupazione degli immobili proposta da
e quella dei frutti e dei proventi ricavati dal bosco ceduo perché infondate in fatto e Parte_1 in diritto, per le ragioni analitica-mente esposte nel proemio del presente atto. In via istruttoria: disporsi CTU al fine di accertare l'esatta consistenza del compendio immobiliare e di predisporre un progetto divisionale del medesimo e, nel caso di accertata non comoda divisibilità, di determinare il valore della quota di proprietà di ”. Parte_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e successivamente rimessa in decisione.
Riassegnata, all'udienza del 4.12.2025 celebrata in modalità scritta, è stata trattenuta in decisione dal sottoscritto Magistrato divenutone assegnatario il precedente 22.10.2025 giusta provvedimento tabellare in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La domanda di divisione va accolta non essendovi alcun contrasto sul punto tra le parti costituite dal momento che entrambe hanno chiesto lo scioglimento della comunione sugli immobili di loro proprietà.
Va anche accolta l'istanza del convenuto di assegnazione dell'intero compendio oggetto di divisione con addebito dell'eccedenza dal momento che l'immobile non è comodamente divisibile.
Circa l'entità del conguaglio spettante all'attrice va osservato quanto segue.
Il nominato c.t.u., le cui conclusioni sono condivisibili perché scevre da vizi logici, ha ritenuto l'immobile di accettabile commerciabilità ma indivisibile, in quanto le caratteristiche intrinseche (ed in particolare la piccola superficie delle aree scoperte) non consentono la suddivisione in 2 unità distinte.
Il perito ha quantificato il valore commerciale del compendio in €. 140.917,00, in seguito a stima sintetico-comparativa che ha tenuto conto del valore di immobili compravenduti, ricompresi nella zona del bene oggetto di stima, aventi stessa tipologia costruttiva e, quindi, appartenenti allo stesso segmento di mercato e ha, poi, detratto a tale importo la somma di euro 9.000,00 ritenuta necessaria per lo svolgimento di alcuni urgenti lavori di ristrutturazione di cui l'immobile abbisogna, tenendo conto del costo necessario a ristrutturare l'immobile stesso. Di talchè ha stimato il Valore di mercato complessivo del compendio in €. 131.917,00. Di conseguenza, tale essendo il valore del compendio, quello della quota spettante all'attrice per effetto della richiesta di assegnazione del convenuto è pari a ad Euro 65.958,50: da tale importo dovrà detrarsi la somma di euro 8.800,00 che il Sig. le ha già corrisposto in sede di mediazione (la CP_1 circostanza non pare contestata), come risulta dal verbale negativo del procedimento di mediazione sottoscritto da entrambe le parti e dai loro procuratori ed allegato agli atti, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità; ne consegue che il Sig. dovrà corrispondere a CP_1 [...]
la somma residua di euro 57.158,50, oltre interessi. Pt_1
Ne deriva l'attribuzione dell'intera proprietà dei cespiti oggetto di causa allo , come richiesto CP_1 da entrambe le parti, sicchè la stessa può essere compresa per intero nella porzione del convenuto, con addebito dell'eccedenza quantificata in complessivi euro 57.158,50.
4. Circa la domanda di indennità di occupazione della ex-casa coniugale e dei frutti del bosco ceduo, entrambe vanno respinte.
La prima va respinta perché risulta non contestato che l'attrice, dopo l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del Presidente del Tribunale, abbia conservato le chiavi dell'immobile e che quindi ne abbia avuto la formale disponibilità; quanto ai chiesti frutti del bosco ceduo, è emerso in seguito alla C.T.U. che si tratta di una mera classificazione catastale e che quel piccolo appezzamento di 600 mq antistante l'immobile in divisione non è coltivato e quindi non è fruttuoso.
Di conseguenza la domanda è respinta.
5. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza dell'attrice rispetto alle domande accessorie, vanno compensate per metà. Le spese di c.t.u. vanno invece poste a carico di entrambi i contendenti in quanto funzionali alle operazioni divisionali.
Resta assorbita ogni altra questione.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Venezia, sezione Prima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara sciolta la comunione avente ad oggetto i seguenti immobili siti del Comune di Dolo, alla via Calcroci n. 60, in catasto al:
a) Foglio 23, Particella 200 sub 3, cat. A/3, CL 2, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale 207 mq, superficie totale escluse aree scoperte 198 mq, rendita euro 564,23;
b) Foglio 23, particella 200, sub 4, cat. C/6, CL 3, consistenza 46 mq, superficie totale 47 mq, rendita euro 123,54; c) Foglio 23, Particella 200, sub 5, cat. C/2, CL 3, consistenza 63 mq, superficie catastale totale 67 mq, rendita euro 94,36;
d) Foglio 23, Particella 41, bosco ceduo classe U, consistenza 6 are ca, deduz. C23, reddito dominicale euro 1,16, reddito agrario euro 0,29 e assegna a l'intera proprietà di Controparte_1 tali immobili;
2) condanna a pagare all'attrice la somma complessiva di euro 57.158,50, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) compensa in ragione di metà le spese di lite e condanna alla refusione della Parte_1 restante metà in favore del convenuto, spese che, già operata la compensazione, si liquidano per compensi in euro 1.904,50, oltre accessori come per legge;
5) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in pari misura;
6) ordina la trascrizione della presente sentenza in favore di Controparte_1
Così deciso il 5 dicembre 2025
Il Giudice
IA IA RT