Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 13, commi secondo e terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 comporta la emissione automatica di un motivato decreto di espulsione da parte del Prefetto competente, senza che sia necessaria una ulteriore indagine volta a verificare caso per caso la sussistenza di ragioni di ordine pubblico per giustificarne l'adozione, avendo la legge tipizzato le situazioni che impongono la emissione di tale provvedimento, in tal modo precludendo l'esercizio di un potere discrezionale al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5051 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MC AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE SENARIO 66, presso l'avvocato CRISTINA CHIASSAI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MAMELI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI SASSARI;
- intimata -
avverso il provvedimento del Tribunale di SASSARI, emesso il 28/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento del 28.9.2000 il Tribunale di Sassari rigettava il ricorso proposto dalla cittadina polacca AN CH avverso il decreto del 23.6.2000, notificatole il 5.9.2000, con cui il Prefetto di Sassari l'aveva espulsa dal territorio dello Stato. Rilevava al riguardo il Tribunale la legittimità del decreto di espulsione, essendo risultato che la ricorrente, entrata in Italia nel Gennaio-Febbraio del 2000, era stata trovata, da un controllo effettuato nel mese di Aprile, priva del permesso di soggiorno. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione AN CH, deducendo tre motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AN CH deduce che la mancanza del permesso di soggiorno od il suo mancato rinnovo non comportano l'automatica espulsione dello straniero, dovendosi valutare se sussistano ragioni di ordine pubblico che giustificano l'espulsione.
La censura è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 13 commi 2 e 3 del D.L.vo 286/98 comporta l'automatica emissione di un motivato decreto di espulsione da parte del Prefetto competente, senza che sia necessaria un'ulteriore indagine volta a verificare caso per caso la sussistenza di ragioni di ordine pubblico per giustificarne l'adozione, avendo la legge tipizzato le situazioni che impongono l'emissione di un tale provvedimento e precluso così l'esercizio di un potere discrezionale al riguardo.
Nè può considerarsi pertinente, a sostegno della tesi della ricorrente, il richiamo ad una decisione di questa Corte ( 6374/99) che una tale automaticità avrebbe escluso.
In quel giudizio infatti si verteva nella diversa ipotesi di richiesta tardiva di rinnovo del permesso di soggiorno e cioè in una situazione in cui la richiesta di rinnovo, sia pure oltre il termine di sessanta giorni dalla scadenza del permesso previsto al riguardo, era stata presentata. In un tale contesto, in base ad una lettura della norma ritenuta conforme alla Costituzione, si ritenne di non poter assimilare una tale situazione à quella in cui la richiesta di rinnovo non era stata invece presentata, escludendo così l'automaticità dell'espulsione che veniva subordinata alla mancanza dei requisiti cui fa riferimento l'art. 5 comma 5 D.L.vo 40/98. Ma nel caso in esame non risulta nemmeno dedotto che alla scadenza dell'originario permesso di soggiorno per motivi turistici la ricorrente avesse, sia pure tardivamente, presentato una richiesta di rinnovo. Conseguentemente deve ritenersi configurata, in conformità anche della richiamata giurisprudenza, l'ipotesi che impone l'automatica espulsione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce contraddittorietà, con ogni conseguenza in ordine all'esercizio del diritto di difesa, fra il decreto di espulsione e quello notificato, risultando da quest'ultimo che la ricorrente "titolare di un permesso di soggiorno da un paese dell'UE, ha lasciato trascorrere oltre sessanta giorni dal suo ingresso in Italia senza dichiarare la sua presenza nel luogo di dimora" e dall'originale invece che "era titolare di permesso di soggiorno.... rilasciato dalla Questura di Sassari in data 29.1.2001 e scaduto da oltre sessanta giorni senza che ne sia stato richiesto il rinnovo".
La censura, così come prospettata, è inammissibile, essendo diretta non già nei confronti della sentenza impugnata, di cui non si fa nemmeno menzione, ma del decreto prefettizio ed omettendosi in tal modo qualsiasi doglianza sulla decisione adottata dal Tribunale, sia pure solo per lamentare l'omessa valutazione in ordine alla dedotta contraddittorietà.
Il giudizio di cassazione non può riferirsi direttamente al provvedimento amministrativo che ha formato oggetto di valutazione da parte del giudice di merito, ma alla decisione impugnata ed alle considerazioni espresse in tale sede in ordine al provvedimento medesimo.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità del decreto di espulsione, trattandosi di una semplice fotocopia di un fax, neppure certificata per copia conforme.
Anche tale censura è inammissibile, essendo stata dedotta per la prima volta in questa sede e richiedendo, nei termini prospettati, un confronto fra i due atti (decreto e copia) precluso nel giudizio di legittimità.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituita.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002