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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2025/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEUCALITTI PAOLO,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. CP_1
ARBASINO MARCELLO,
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in Funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis rejectis, così provvedere in conformità al dettato dell'Ordinanza
pagina 1 di 20 n. 22468 della Corte di Cassazione del 05/05/2023 pubblicata in data 26/07/2023 (R.G. N. 00384/2019): In prima tesi Dichiarare corretta e valida la seconda Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott. datata 13/12/2012 e depositata in Cancelleria in CP_2 data 14/12/2012, e, per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1 ed al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 372.605,00 con rivalutazione ed interessi ai tassi legali vigenti nel tempo dal dì del ricevimento da parte della delle lettere di messa in mora (08/07/05 v. CP_3 docc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice di primo grado), così come previsto dal C.T.U. Dott. a pagg. 8,9,10, 11, 12 e 13 della seconda Controparte_4
Consulenza Tecnica d'Ufficio nell'ipotesi di capitalizzazione annuale o comunque della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Voglia inoltre condannare la a rimborsare a parte attrice la parte di spese Controparte_1 sostenute per la C.T.U. Con vittoria di spese e competenze di primo, secondo e terzo grado di giudizio e quelle della presente fase di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore di tutti i gradi di giudizio e della presente fase di rinvio in quanto dichiara di nn averle ancora riscosse.” In seconda tesi Dichiarare corretta e valida la seconda Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott. datata 13/12/2012 e depositata in Cancelleria in CP_2 data 14/12/2012, e, per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1 ed al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 367.630,00 con rivalutazione ed interessi ai tassi legali vigenti nel tempo dal dì del ricevimento da parte della delle lettere di messa in mora (08/07/05 v. CP_3 docc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice di primo grado), così come previsto dal C.T.U. Dott. da pag. 8 a pag. 13 della seconda Consulenza Controparte_4
Tecnica d'Ufficio nell'ipotesi di capitalizzazione unica o comunque della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia Voglia inoltre condannare la a rimborsare a parte attrice la parte di spese sostenute per la Controparte_1
C.T.U. Con vittoria di spese e competenze di primo, secondo e terzo grado di giudizio e quelle della presente fase di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore di
pagina 2 di 20 tutti i gradi di giudizio e della presente fase di rinvio in quanto dichiara di non averle ancora riscosse.” In tesi subordinata Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse, in denegata ipotesi, che i quesiti posti al CTU in primo grado davanti al Tribunale di Arezzo Sezione Distaccata di Montevarchi con cui è stata espletata la CTU non fossero corretti, voglia rinnovare la CTU con quesiti e criteri che la stessa dovesse ritenere corretti. Con vittoria di spese e competenze di primo, secondo e terzo grado di giudizio e quelle del presente della presente fase di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore di tutti i gradi di giudizio e della presente fase di rinvio in quanto dichiara di non averle ancora riscosse.”
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- in via principale: rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_1 titolare dell'impresa individuale e così le domande Parte_1 dal medesimo svolte in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e previa verifica a mezzo CTU delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del primo grado del 13.11.2005. Con vittoria di spese e compenso anche del giudizio di rinvio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impresa (d'ora in poi anche solo CP_5 Parte_1
) citava in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Parte_1
Montevarchi, la in quanto succeduta a Controparte_6 Controparte_7
per chiedere di accertare la nullità delle condizioni contrattuali dei
[...] rapporti di c/c n. 1398/61, n. 1400/79, n. 3239/43 e n. 3238/34, accesi tra il
1988 e il 1992 e tutti chiusi nel 1999, per l'illegittimità della clausola uso piazza, della capitalizzazione trimestrale delle competenze, della commissione di massimo pagina 3 di 20 scoperto e delle valute, con rideterminazione del saldo e la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con un diverso atto, la medesima citava la stessa banca, questa volta in Parte_1 quanto succeduta alla in relazione conto corrente n. Controparte_8
10222/00, che successivamente aveva preso il numero 792/05, aperto nel 1992 e chiuso sempre nel 1999, avanzando le medesime contestazioni.
Si costituiva in entrambe le cause la eccependo la propria Controparte_6 carenza di legittimazione passiva, indicando quale titolare del rapporto la
Unicredito Italiano S.p.A, e chiedendo comunque la riunione delle due cause.
Le due cause venivano riunite ed il giudice autorizzava la chiamata in causa di quest'ultima società.
Questa, costituendosi in giudizio, contestava le domande di parte attrice chiedendone il rigetto e dichiarava di essere l'unico soggetto legittimato passivo nei confronti della domanda.
La , preso atto di quanto dichiarato, rinunciava all'azione nei confronti Parte_1 dell' Controparte_6
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica contabile, seguita da una richiesta di chiarimenti, nel cui contesto veniva anche autorizzato il C.T.U., ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ad acquisire la documentazione anteriore al decennio, con invito alle parti di consegnarla all'inizio delle operazioni peritali.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza depositata in data 30/05/2013 il giudice così decideva:
”Il Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Montevarchi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da titolare dell'impresa Parte_1 individuale IT IL di CC LE;
2. AN titolare dell'impresa individuale IT IL di Parte_1
CC LE, a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che pagina 4 di 20 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre CAP ed IVA secondo legge;
3. Pone definitivamente a esclusivo integrale carico di titolare Parte_1 dell'impresa individuale IT IL di CC LE, i costi di CTU già liquidati separatamente. Montevarchi, 29/05/2013”.
Nello specifico il giudice affermava che nelle azioni di restituzione dell'indebito oggettivo l'attore è gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, da fornire depositando l'intera sequenza degli estratti conto, a partire dall'inizio del rapporto, non potendosi applicare il principio della “vicinanza della prova”.
Affermava inoltre il decidente che la CTU espletata in giudizio era inattendibile in quanto applicava il cd. criterio del “saldo zero” e aveva omesso qualsiasi verifica in merito alle rimesse solutorie, nonostante fosse stata sollevata dalla CP_3
l'eccezione di prescrizione.
La consulenza, poi, non avrebbe potuto essere rinnovata perché l'attrice non l'aveva chiesto in sede di precisazione delle conclusioni e per la mancanza in atti dell'intera sequenza degli estratti conto.
Avverso tale pronuncia proponeva appello davanti a questa Corte la , la Parte_1 quale lamentava:
- che il Giudice di primo grado aveva tenuto un comportamento contraddittorio, confermando l'indirizzo dei precedenti istruttori, ma dichiarando di nessun valore la consulenza tecnica disposta dagli stessi;
- che era errata la decisione nella parte in cui era stato escluso che l'attrice avesse formulato istanze istruttorie, laddove aveva concluso chiedendo di tenere ferme le risultanze della seconda consulenza tecnica;
- che erroneamente era stato escluso che fosse stato emesso un ordine di esibizione e che la mancata ottemperanza allo stesso comportasse la necessità di azzerare il saldo del primo estratto conto disponibile;
pagina 5 di 20 - che errata era la decisione di rigetto dell'accertamento della natura usuraria degli interessi;
- che non poteva nel caso in esame essere invocata la prescrizione;
- che ingiusta era stata la decisione di non disporre il rinnovo della CTU.
Con sentenza n. 2601/18 pubblicata il 13/11/2018 la Corte di Appello di Firenze così decideva:
”a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) AN , titolare dell'impresa individuale IL di Parte_1
a rifondere ad le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 13.560,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CNA.
C) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 –quater del D.P.R.
30/05/02 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello”.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. , 115 e 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte di Appello valutato la documentazione bancaria in atti;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 C.C. e 210
c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte ritenuto corretti i conteggi contenuti nella seconda CTU, partita dal saldo zero;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. ,115 ,116 e 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la documentazione prodotta non consentisse di disporre una nuova CTU;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per essere stato erroneamente affermato che l'attrice non aveva messo in discussione il quesito posto al consulente;
pagina 6 di 20 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per essere stata erroneamente rigettata la richiesta di rinnovo della CTU.
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con Ordinanza n. 22468/2023 depositata il 05/05/2023 e pubblicata in data 26/07/2023, accoglieva i primi tre motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte affermava il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”.
Gli altri motivi rimanevano invece assorbiti.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...] CP_1
(di seguito anche o banca) per ottenere l'esame nel merito della
[...] CP_1 vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, concludeva come CP_1 in epigrafe.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 16.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
All'esito la causa veniva rimessa sul ruolo al fine dell'acquisizione dell'originale del fascicolo di primo grado, non essendo completo quello telematico e mancando in quello cartaceo la copia di atti della cui esistenza dava atto il CTU.
pagina 7 di 20 Espletato tale incombente la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 28.2.2025, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto premesso che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr.
Cass., sez. II, ord., 31.05.2021, n. 15143).
2. Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte osserva quanto segue.
Il giudizio è stato riassunto per chiedere di “Dichiarare corretta e valida la seconda Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott.
[...]
datata 13/12/2012 e depositata in Cancelleria in data 14/12/2012, e, per CP_2
l'effetto, condannare la alla restituzione ed al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma complessiva di € 372.605,00 con rivalutazione ed interessi ai tassi legali vigenti nel tempo dal dì del ricevimento da parte della delle lettere di messa in mora”. CP_3
pagina 8 di 20 La Corte di Cassazione ha evidenziato che la prima sentenza di questa Corte non si è uniformata ai principi da essa comunemente enunciati nella parte in cui che affermato che occorre, necessariamente, la produzione integrale egli estratti- conto dell'intero periodo per la dimostrazione della fondatezza delle domande del correntista.
Si evidenzia infatti nella pronuncia di rinvio che “Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo”.
Alla luce di tali affermazioni è stato espresso il principio di diritto cui questa decisione si deve uniformare.
Occorre quindi verificare se, a prescindere dalla produzione integrale degli estratti conto, l'impresa attrice abbia o meno provato il proprio diritto a vedersi restituire somme indebitamente incamerate dalla banca.
3. Giova premettere che, oltre ai principi espressi nella sentenza di rinvio con riferimento alla possibilità per il cliente di non produrre integralmente gli estratti conto dell'intera durata del rapporto, i giudici di legittimità hanno anche di recente ribadito che “ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di pagina 9 di 20 trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/ 2022, n.
35979; 19/01/2022, n. 1550; Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009)”, precisandosi anche che “nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della
Banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
119 non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr.
Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)” (così, tra le ultime, in motivazione Cass sez. I, 29/08/2023, n.25417).
Occorre poi rammentare che la parte attrice in ripetizione è tenuta a fornire la prova dell'inesistenza della causa debendi anche se abbia ad oggetto fatti negativi
(come la mancanza di forma scritta (vedi Cass, 10/11/2010, n.22872 : “in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi … incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo”, vedi, anche in motivazione, Cassazione civile sez. I, 04/04/2023, n.9295: “Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), pagina 10 di 20 ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti […] l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto. Nel nostro caso, in particolare, la ricorrente afferma che, a seguire il ragionamento della Corte
d'appello, "il correntista privo di contratto scritto non potrebbe mai agire per far accertare le illegittimità della banca, poiché non potrebbe produrre il contratto, dato che non c'e'": ma così non è, né in generale, giacché il correntista può avvalersi degli altri strumenti istruttori poc'anzi indicati, né a maggior ragione nella vicenda particolare, dal momento che nel ricorso non risulta nemmeno allegato che la società originaria attrice non disponesse del contratto”).
4. Nel caso in esame, nella consulenza tecnica disposta in primo grado si dà atto che sono presenti agli atti esclusivamente i contratti di apertura relativi ai conti corrispondenza n. 3238-34 e 3239-43, intestati a , Parte_1 mentre non sono stati depositati i contratti con i quali sono state pattuite le condizioni economiche degli altri rapporti.
Va però evidenziato che alla banca era stata rivolta una richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB e nel corso del giudizio di primo grado sono stati rivolti alla banca due ordini di esibizione.
Non risulta che sia stato adempiuto a nessuna di tale richiesta.
Ciononostante, dalle osservazioni svolte dal consulente della parte convenuta alla seconda perizia svolta in primo grado si evince che lo stesso in data 12.11.2007 aveva depositato un plico contenente la copia degli estratti conto ed i contratti di apertura dei conti correnti nn. 3238-34 e 3239-43, intestati a , Parte_1
pagina 11 di 20 nonché nn. 1398-61, 1399-70 e 1400-79, intestati alla , tutti accesi Parte_1 presso la Cassa di Risparmio di Perugia, poi divenuta Controparte_6
Tali documenti non sono stati però riprodotti dalla banca nel presente giudizio, per cui è stata disposta con l'ordinanza di rimessione sul ruolo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, al fine di verificare il contenuto degli allegati alla seconda consulenza tecnica (non presenti nella copia informatica prodotta dalla
). Parte_1
Nel fascicolo pervenuto dal Tribunale di Arezzo non è presente però la documentazione mancante, né la stessa è stata fornita dalle parti dopo che con l'ordinanza del 2.1.2025 è stata segnalata la mancanza dei documenti.
La Corte di Cassazione ha anche di recente affermato che “L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado” (Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025, in senso conforme anche Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013).
Va però evidenziato che i documenti erano stati prodotti in adempimento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice, per cui la mancata presenza in atti costituisce un argomento di prova in danno della banca, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 210 c.p.c.
5. Con riferimento agli estratti conto, risultano agli atti:
- c/c n. 10222/00 ) estratti dal quarto trimestre 1992 alla Controparte_8 chiusura;
pagina 12 di 20 - c/c n. 10224/00 (Credito Italiano) estratti dal primo trimestre 1993 al primo trimestre 1995;
- c/c n. 29227/00 (Credito Italiano) estratti del quarto trimestre 1994 e del primo trimestre 1995;
- c/c n. 29156/00 (Credito Italiano) estratti del terzo e quarto trimestre
1994;
- c/c n. 29236/00 ) estratti del quarto trimestre 1994 e del Controparte_8 primo trimestre 1995;
- c.c. n. 29262/00 (Credito Italiano) estratti del quarto trimestre 1994 e del primo trimestre 1995;
- c/c n. 29332/00 (Credito Italiano) estratto del trimestre 1995 e di aprile dello stesso anno;
- c/c n. 29387/00 (Credito Italiano) Estratti di conto del 31/3/95; 12/5/95;
- c/c n. 29126/00 (Credito Italiano) Estratti di conto corrente del 30/9/94;
11/11/94; c/c n. 29101/00 (Credito Italiano) Estratti di conto corrente del
30/9/94; 30/11/94; c/c n. 29114/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 9/9/94;
- c/c n. 29208/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 30/ 12/94;
- c/c n. 29289/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 28/2/95;
- c/c n. 29405/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 9/6/95;
- c/c n. 1398/61 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal terzo trimestre
1996 al secondo trimestre 1997;
- c/c n. 3238/34 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal terzo trimestre
1996 al 31.11.1999;
- c/c n. 1400/79 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal quarto trimestre
1992 al 31.12.1996;
- c/c n. 3239/43 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal quarto trimestre
1996 al 30.9.1999.
pagina 13 di 20 Tutti gli estratti conto prodotti presentano saldi iniziali a debito del correntista, i quali, in ossequio dei principi espressi nella sentenza di rinvio (punto 3.5.3), dovranno essere mantenuti nei riconteggi, visto che nel caso in esame è il correntista che agisce in giudizio e l'azzeramento del saldo è previsto soltanto nell'ipotesi in cui sia la banca a richiedere il pagamento del saldo finale e questa non abbia altrimenti provato la formazione del credito iniziale.
6. Quanto al merito, va comunque evidenziato che tutti i contratti sono stati pacificamente chiusi nel 1999, per cui la capitalizzazione degli interessi, ove prevista, deve essere senz'altro ritenuta nulla, non potendo in alcun caso trovare applicazione i principi dettati dalla delibera CICR del 2000.
La Corte di Cassazione ha infatti di recente chiarito che “In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283
c.c.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024).
Risulta pertanto necessario rimuovere gli effetti della capitalizzazione da tutti i conti correnti.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, essa non può generalmente essere ritenuta nulla per difetto di causa. La relativa pattuizione è quindi da ritenere valida qualora sia sufficientemente determinata, consentendo di individuare la base di calcolo, per il periodo di applicazione e la sua percentuale
(v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
pagina 14 di 20 Nel caso in esame, come già evidenziato dal CTU, con riferimento alla CMS risulta la corretta pattuizione solo per parte dei rapporti, per cui devono essere rimossi gli addebiti dai restanti conti.
Quanto all'usura, poi, non vengono contestate le risultanze della CTU che già in primo grado ha escluso che vi sia stato il superamento delle soglie.
7. Va inoltre evidenziato che la banca convenuta ha eccepito tempestivamente la prescrizione.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza costante esclude che la banca sia tenuta ad individuare le singole rimesse prescritte, ben potendo limitarsi ad invocare il decorso del termine decennale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti,
«in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019,
n. 15895),
È poi ormai costantemente recepito il principio di diritto secondo il quale il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente – nonché dell'accertamento della relativa illegittimità – decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua pagina 15 di 20 qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023,
Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di Firenze n.
777 del 2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023, n. 1880 del 2022).
È onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata
(Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660, Cass. n. 33334 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, Corte d'appello di Firenze n. 1011 del 2024, n. 926 del 2024 e n.
757 del 2024).
Va poi ricordato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del
2024, in massima).
Invece, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in pagina 16 di 20 assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)» (Cass. n. 34997 del 2023, in massima).
Nel caso in esame non sono stati prodotti contratti di affidamento e non vengono forniti elementi che consentano di formulare un giudizio presuntivo in ordine alla loro esistenza. Non risulta infatti sufficiente la constatazione del fatto che nel tempo sia stato consentito al cliente di operare anche con un saldo passivo, anche perché tale circostanza non consente in ogni caso di accertare i limiti del presunto fido, elemento indispensabile per la ricostruzione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
In assenza di un affidamento, quindi, tutte le rimesse si intendono di natura solutoria, per cui il termine di prescrizione decorre dalle singole annotazioni.
Essendo stato per la prima volta interrotto il decorso dalla prescrizione con l'invio delle lettere di messa in mora nel luglio 2005, quindi, il diritto alla ripetizione delle rimesse annotate in data anteriore al luglio 1995 deve intendersi prescritto.
8. La seconda consulenza svolta in primo grado, l'applicazione delle cui risultanze viene invocata dalla parte riassumente, non è utile per individuare il corretto saldo dare avere dei rapporti dedotti in giudizio. Il consulente infatti afferma espressamente di avere azzerato i saldi iniziali ed allo stesso non è stato richiesto di tenere conto.
9. La corretta determinazione dei rapporti dare avere tra le parti richiede di tenere conto del saldo iniziale degli estratti conto prodotti ed operando scritturazioni di raccordo tra i periodi non documentati, di avere riguardo alla prescrizione del diritto alla ripetizione delle annotazioni antecedenti al luglio 1995,
e di escludere la capitalizzazione degli interessi, in quanto non oggetto di pagina 17 di 20 pattuizione scritta neppure per il periodo successivo al 30.6.2000, nonché la CMS ove non pattuita.
10. Tali conteggi, a ben vedere, sono quelli svolti dal CTU nella prima relazione redatta nel primo grado di giudizio, che era basta sui seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, il CTU ricalcoli il conteggio degli interessi con esclusione degli effetti anatocistici determinati anche dall'applicazione delle commissioni di massimo scoperto relativamente ai conti correnti di cui è causa, con decorrenza dieci anni indietro dalle lettere di messa in mora e cioè a partire dal luglio 1995 (essendo le lettere di messa in mora inviate e ricevute nel luglio del 2005) fino alla chiusura dei conti.
Per i tassi di interesse e le commissioni di massimo scoperto, applichi la misura del tasso e delle commissioni risultanti dalle pattuizioni scritte tra le parti, ove sussistenti, e, in difetto, applichi i tassi di interesse previsti dall'art. 117 comma 7 lett. a) del D.lgs 385/93.
Verifichi se la nell'applicazione degli interessi nel periodo in oggetto, CP_3 ha superato il tasso soglia previsto dalla legge n. 108/96 e ne quantifichi le conseguenze.
Tenti comunque la conciliazione tra le parti”.
Il CTU in tale contesto ha espunto le spese non oggetto di pattuizione scritta, la capitalizzazione degli interessi e, tenuto conto della mancanza in atti della pattuizione scritta degli interessi, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117
TUB., così concludendo il suo elaborato:
“Pertanto, il c.t.u., nei calcoli effettuati ha seguito i seguenti criteri:
1. ha sostituito i tassi di interesse applicati dalla banca con i tassi dei buoni ordinari del tesoro in base ai criteri indicati dalla legge;
2. ha eliminato ogni addebito a titolo di commissioni e spese;
3. ha epurato tutti i rapporti dagli effetti anatocistici ove gli stessi hanno trovato manifestazione nei rapporti di conto corrente analizzati. pagina 18 di 20 A risultanza finale dei calcoli effettuati (come analiticamente dettagliato negli elaborati allegati alla presente relazione) gli importi che la S.P.A. Unicredito
Italiano deve restituire all'attore IT IL di CC LE sono i seguenti:
lire 25.501.311 pari ad euro 13.170,33 e lire 123.199 pari ad euro 63,63 relativamente ai conti corrente ordinario n. 3238-34 e anticipi n. 3239-43;
lire 6.053.610 pari ad euro 3.126,43 relativamente al conto corrente
010222-00;
lire 12.231.917 pari ad euro 6.317,26 relativamente al conto corrente
1398-61;
lire 5.486.954 pari ad euro 2.833,78 relativamente al conto corrente 1400-
79;
e quindi per un importo complessivo pari ad euro 25.511,43
(venticinquemilacinquecentoundici/43)”.
11. In definitiva, quindi, in accoglimento della domanda di parte attrice, la deve essere condannata al pagamento della somma di Controparte_1
€ 25.511,43, oltre agli interessi in misura legale dalla data della messa in mora
(luglio 2005) al saldo.
12. Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta in riassunzione a rifondere alla parte attrice le spese dei tutti i gradi di giudizio, da liquidare in considerazione del valore della decisione e tenuto conto dei parametri medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 2601/2018 emessa dalla Corte
d'Appello di Firenze e depositata il 13.11.2018, riassunto da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 19 di 20 in accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 condanna la in persona del suo legale rappresentante, a pagare Controparte_1 alla predetta la somma di € 25.511,43, oltre agli interessi in misura legale dalla data della messa in mora (luglio 2005) al saldo;
condanna la in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_1 rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 5.077 per il primo grado, € 3.966 per il giudizio di appello, € 3.082 per il giudizio di cassazione ed € 3.966 per il presente giudizio di rinvio, il tutto maggiorato del rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 23 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 2025/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEUCALITTI PAOLO,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
, con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA e dell'avv. CP_1
ARBASINO MARCELLO,
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in Funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis rejectis, così provvedere in conformità al dettato dell'Ordinanza
pagina 1 di 20 n. 22468 della Corte di Cassazione del 05/05/2023 pubblicata in data 26/07/2023 (R.G. N. 00384/2019): In prima tesi Dichiarare corretta e valida la seconda Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott. datata 13/12/2012 e depositata in Cancelleria in CP_2 data 14/12/2012, e, per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1 ed al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 372.605,00 con rivalutazione ed interessi ai tassi legali vigenti nel tempo dal dì del ricevimento da parte della delle lettere di messa in mora (08/07/05 v. CP_3 docc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice di primo grado), così come previsto dal C.T.U. Dott. a pagg. 8,9,10, 11, 12 e 13 della seconda Controparte_4
Consulenza Tecnica d'Ufficio nell'ipotesi di capitalizzazione annuale o comunque della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. Voglia inoltre condannare la a rimborsare a parte attrice la parte di spese Controparte_1 sostenute per la C.T.U. Con vittoria di spese e competenze di primo, secondo e terzo grado di giudizio e quelle della presente fase di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore di tutti i gradi di giudizio e della presente fase di rinvio in quanto dichiara di nn averle ancora riscosse.” In seconda tesi Dichiarare corretta e valida la seconda Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott. datata 13/12/2012 e depositata in Cancelleria in CP_2 data 14/12/2012, e, per l'effetto, condannare la alla restituzione Controparte_1 ed al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di € 367.630,00 con rivalutazione ed interessi ai tassi legali vigenti nel tempo dal dì del ricevimento da parte della delle lettere di messa in mora (08/07/05 v. CP_3 docc. 2 e 3 fascicolo di parte attrice di primo grado), così come previsto dal C.T.U. Dott. da pag. 8 a pag. 13 della seconda Consulenza Controparte_4
Tecnica d'Ufficio nell'ipotesi di capitalizzazione unica o comunque della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia Voglia inoltre condannare la a rimborsare a parte attrice la parte di spese sostenute per la Controparte_1
C.T.U. Con vittoria di spese e competenze di primo, secondo e terzo grado di giudizio e quelle della presente fase di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore di
pagina 2 di 20 tutti i gradi di giudizio e della presente fase di rinvio in quanto dichiara di non averle ancora riscosse.” In tesi subordinata Qualora l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse, in denegata ipotesi, che i quesiti posti al CTU in primo grado davanti al Tribunale di Arezzo Sezione Distaccata di Montevarchi con cui è stata espletata la CTU non fossero corretti, voglia rinnovare la CTU con quesiti e criteri che la stessa dovesse ritenere corretti. Con vittoria di spese e competenze di primo, secondo e terzo grado di giudizio e quelle del presente della presente fase di giudizio. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 c.p.c. il sottoscritto Avv. Paolo Leucalitti chiede che il Giudice nella propria sentenza disponga la distrazione delle competenze a proprio favore di tutti i gradi di giudizio e della presente fase di rinvio in quanto dichiara di non averle ancora riscosse.”
Per la parte convenuta in riassunzione:
“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:
- in via principale: rigettare nel merito l'appello proposto da Parte_1 titolare dell'impresa individuale e così le domande Parte_1 dal medesimo svolte in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, se del caso anche in forza delle eccezioni rimaste assorbite e previa verifica a mezzo CTU delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla notifica dell'atto di citazione del primo grado del 13.11.2005. Con vittoria di spese e compenso anche del giudizio di rinvio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impresa (d'ora in poi anche solo CP_5 Parte_1
) citava in giudizio davanti al Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Parte_1
Montevarchi, la in quanto succeduta a Controparte_6 Controparte_7
per chiedere di accertare la nullità delle condizioni contrattuali dei
[...] rapporti di c/c n. 1398/61, n. 1400/79, n. 3239/43 e n. 3238/34, accesi tra il
1988 e il 1992 e tutti chiusi nel 1999, per l'illegittimità della clausola uso piazza, della capitalizzazione trimestrale delle competenze, della commissione di massimo pagina 3 di 20 scoperto e delle valute, con rideterminazione del saldo e la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Con un diverso atto, la medesima citava la stessa banca, questa volta in Parte_1 quanto succeduta alla in relazione conto corrente n. Controparte_8
10222/00, che successivamente aveva preso il numero 792/05, aperto nel 1992 e chiuso sempre nel 1999, avanzando le medesime contestazioni.
Si costituiva in entrambe le cause la eccependo la propria Controparte_6 carenza di legittimazione passiva, indicando quale titolare del rapporto la
Unicredito Italiano S.p.A, e chiedendo comunque la riunione delle due cause.
Le due cause venivano riunite ed il giudice autorizzava la chiamata in causa di quest'ultima società.
Questa, costituendosi in giudizio, contestava le domande di parte attrice chiedendone il rigetto e dichiarava di essere l'unico soggetto legittimato passivo nei confronti della domanda.
La , preso atto di quanto dichiarato, rinunciava all'azione nei confronti Parte_1 dell' Controparte_6
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 VI co. c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo di una consulenza tecnica contabile, seguita da una richiesta di chiarimenti, nel cui contesto veniva anche autorizzato il C.T.U., ai sensi dell'art. 198 c.p.c., ad acquisire la documentazione anteriore al decennio, con invito alle parti di consegnarla all'inizio delle operazioni peritali.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza depositata in data 30/05/2013 il giudice così decideva:
”Il Tribunale di Arezzo, Sezione Distaccata di Montevarchi, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da titolare dell'impresa Parte_1 individuale IT IL di CC LE;
2. AN titolare dell'impresa individuale IT IL di Parte_1
CC LE, a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che pagina 4 di 20 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre CAP ed IVA secondo legge;
3. Pone definitivamente a esclusivo integrale carico di titolare Parte_1 dell'impresa individuale IT IL di CC LE, i costi di CTU già liquidati separatamente. Montevarchi, 29/05/2013”.
Nello specifico il giudice affermava che nelle azioni di restituzione dell'indebito oggettivo l'attore è gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, da fornire depositando l'intera sequenza degli estratti conto, a partire dall'inizio del rapporto, non potendosi applicare il principio della “vicinanza della prova”.
Affermava inoltre il decidente che la CTU espletata in giudizio era inattendibile in quanto applicava il cd. criterio del “saldo zero” e aveva omesso qualsiasi verifica in merito alle rimesse solutorie, nonostante fosse stata sollevata dalla CP_3
l'eccezione di prescrizione.
La consulenza, poi, non avrebbe potuto essere rinnovata perché l'attrice non l'aveva chiesto in sede di precisazione delle conclusioni e per la mancanza in atti dell'intera sequenza degli estratti conto.
Avverso tale pronuncia proponeva appello davanti a questa Corte la , la Parte_1 quale lamentava:
- che il Giudice di primo grado aveva tenuto un comportamento contraddittorio, confermando l'indirizzo dei precedenti istruttori, ma dichiarando di nessun valore la consulenza tecnica disposta dagli stessi;
- che era errata la decisione nella parte in cui era stato escluso che l'attrice avesse formulato istanze istruttorie, laddove aveva concluso chiedendo di tenere ferme le risultanze della seconda consulenza tecnica;
- che erroneamente era stato escluso che fosse stato emesso un ordine di esibizione e che la mancata ottemperanza allo stesso comportasse la necessità di azzerare il saldo del primo estratto conto disponibile;
pagina 5 di 20 - che errata era la decisione di rigetto dell'accertamento della natura usuraria degli interessi;
- che non poteva nel caso in esame essere invocata la prescrizione;
- che ingiusta era stata la decisione di non disporre il rinnovo della CTU.
Con sentenza n. 2601/18 pubblicata il 13/11/2018 la Corte di Appello di Firenze così decideva:
”a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
b) AN , titolare dell'impresa individuale IL di Parte_1
a rifondere ad le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in € 13.560,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CNA.
C) Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 –quater del D.P.R.
30/05/02 n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello”.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la per i seguenti Parte_1 motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. , 115 e 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte di Appello valutato la documentazione bancaria in atti;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 C.C. e 210
c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte ritenuto corretti i conteggi contenuti nella seconda CTU, partita dal saldo zero;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. ,115 ,116 e 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che la documentazione prodotta non consentisse di disporre una nuova CTU;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per essere stato erroneamente affermato che l'attrice non aveva messo in discussione il quesito posto al consulente;
pagina 6 di 20 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per essere stata erroneamente rigettata la richiesta di rinnovo della CTU.
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con Ordinanza n. 22468/2023 depositata il 05/05/2023 e pubblicata in data 26/07/2023, accoglieva i primi tre motivi di ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.
In particolare, la Suprema Corte affermava il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento, nel conto corrente bancario, del rapporto di dare/avere, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti”.
Gli altri motivi rimanevano invece assorbiti.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...] CP_1
(di seguito anche o banca) per ottenere l'esame nel merito della
[...] CP_1 vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla Suprema Corte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, concludeva come CP_1 in epigrafe.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 16.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
All'esito la causa veniva rimessa sul ruolo al fine dell'acquisizione dell'originale del fascicolo di primo grado, non essendo completo quello telematico e mancando in quello cartaceo la copia di atti della cui esistenza dava atto il CTU.
pagina 7 di 20 Espletato tale incombente la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza del 28.2.2025, con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va anzitutto premesso che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (cfr.
Cass., sez. II, ord., 31.05.2021, n. 15143).
2. Passando, dunque, alla disamina delle domande proposte nel presente giudizio di rinvio, la Corte osserva quanto segue.
Il giudizio è stato riassunto per chiedere di “Dichiarare corretta e valida la seconda Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in primo grado dal Dott.
[...]
datata 13/12/2012 e depositata in Cancelleria in data 14/12/2012, e, per CP_2
l'effetto, condannare la alla restituzione ed al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma complessiva di € 372.605,00 con rivalutazione ed interessi ai tassi legali vigenti nel tempo dal dì del ricevimento da parte della delle lettere di messa in mora”. CP_3
pagina 8 di 20 La Corte di Cassazione ha evidenziato che la prima sentenza di questa Corte non si è uniformata ai principi da essa comunemente enunciati nella parte in cui che affermato che occorre, necessariamente, la produzione integrale egli estratti- conto dell'intero periodo per la dimostrazione della fondatezza delle domande del correntista.
Si evidenzia infatti nella pronuncia di rinvio che “Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo”.
Alla luce di tali affermazioni è stato espresso il principio di diritto cui questa decisione si deve uniformare.
Occorre quindi verificare se, a prescindere dalla produzione integrale degli estratti conto, l'impresa attrice abbia o meno provato il proprio diritto a vedersi restituire somme indebitamente incamerate dalla banca.
3. Giova premettere che, oltre ai principi espressi nella sentenza di rinvio con riferimento alla possibilità per il cliente di non produrre integralmente gli estratti conto dell'intera durata del rapporto, i giudici di legittimità hanno anche di recente ribadito che “ove il cliente agisca per la restituzione d'importi illegittimamente addebitatigli sulla base di clausole contrattuali nulle, grava sull'attore l'onere di fornire la prova dell'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto contenente le predette clausole, non potendo egli invocare il principio di vicinanza della prova al fine di pagina 9 di 20 trasferire detto onere a carico della banca, dal momento che tale principio non opera quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/ 2022, n.
35979; 19/01/2022, n. 1550; Cass., Sez. VI, 31/12/2019, n. 33009)”, precisandosi anche che “nessun rilievo può assumere, in proposito, l'obbligo della
Banca di conservare la documentazione relativa al contratto di conto corrente, dal momento che lo stesso, oltre a non estendersi alle operazioni compiute nel periodo anteriore agli ultimi dieci anni, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art.
119 non esclude l'operatività del generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, il quale, però, gravando in modo indifferenziato su tutte le parti del rapporto, non può essere fatto valere, come pretenderebbe la ricorrente, al fine di trasferire sulla controparte l'onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa (cfr.
Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35039)” (così, tra le ultime, in motivazione Cass sez. I, 29/08/2023, n.25417).
Occorre poi rammentare che la parte attrice in ripetizione è tenuta a fornire la prova dell'inesistenza della causa debendi anche se abbia ad oggetto fatti negativi
(come la mancanza di forma scritta (vedi Cass, 10/11/2010, n.22872 : “in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi … incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo”, vedi, anche in motivazione, Cassazione civile sez. I, 04/04/2023, n.9295: “Una volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), pagina 10 di 20 ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti […] l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto. Nel nostro caso, in particolare, la ricorrente afferma che, a seguire il ragionamento della Corte
d'appello, "il correntista privo di contratto scritto non potrebbe mai agire per far accertare le illegittimità della banca, poiché non potrebbe produrre il contratto, dato che non c'e'": ma così non è, né in generale, giacché il correntista può avvalersi degli altri strumenti istruttori poc'anzi indicati, né a maggior ragione nella vicenda particolare, dal momento che nel ricorso non risulta nemmeno allegato che la società originaria attrice non disponesse del contratto”).
4. Nel caso in esame, nella consulenza tecnica disposta in primo grado si dà atto che sono presenti agli atti esclusivamente i contratti di apertura relativi ai conti corrispondenza n. 3238-34 e 3239-43, intestati a , Parte_1 mentre non sono stati depositati i contratti con i quali sono state pattuite le condizioni economiche degli altri rapporti.
Va però evidenziato che alla banca era stata rivolta una richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB e nel corso del giudizio di primo grado sono stati rivolti alla banca due ordini di esibizione.
Non risulta che sia stato adempiuto a nessuna di tale richiesta.
Ciononostante, dalle osservazioni svolte dal consulente della parte convenuta alla seconda perizia svolta in primo grado si evince che lo stesso in data 12.11.2007 aveva depositato un plico contenente la copia degli estratti conto ed i contratti di apertura dei conti correnti nn. 3238-34 e 3239-43, intestati a , Parte_1
pagina 11 di 20 nonché nn. 1398-61, 1399-70 e 1400-79, intestati alla , tutti accesi Parte_1 presso la Cassa di Risparmio di Perugia, poi divenuta Controparte_6
Tali documenti non sono stati però riprodotti dalla banca nel presente giudizio, per cui è stata disposta con l'ordinanza di rimessione sul ruolo l'acquisizione del fascicolo di primo grado, al fine di verificare il contenuto degli allegati alla seconda consulenza tecnica (non presenti nella copia informatica prodotta dalla
). Parte_1
Nel fascicolo pervenuto dal Tribunale di Arezzo non è presente però la documentazione mancante, né la stessa è stata fornita dalle parti dopo che con l'ordinanza del 2.1.2025 è stata segnalata la mancanza dei documenti.
La Corte di Cassazione ha anche di recente affermato che “L'appellante, ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, di documenti prodotti dalla controparte, da questi non depositati in appello ed il cui preciso contenuto testuale non risulti dalla sentenza impugnata né, pacificamente, dagli atti delle parti, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame, perché, avendo il giudizio d'appello le caratteristiche di una "revisio prioris instantiae", l'impugnante ha sempre la veste di attore e, quindi, l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado” (Sez. 3, Ordinanza n. 3166 del 07/02/2025, in senso conforme anche Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013).
Va però evidenziato che i documenti erano stati prodotti in adempimento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice, per cui la mancata presenza in atti costituisce un argomento di prova in danno della banca, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 210 c.p.c.
5. Con riferimento agli estratti conto, risultano agli atti:
- c/c n. 10222/00 ) estratti dal quarto trimestre 1992 alla Controparte_8 chiusura;
pagina 12 di 20 - c/c n. 10224/00 (Credito Italiano) estratti dal primo trimestre 1993 al primo trimestre 1995;
- c/c n. 29227/00 (Credito Italiano) estratti del quarto trimestre 1994 e del primo trimestre 1995;
- c/c n. 29156/00 (Credito Italiano) estratti del terzo e quarto trimestre
1994;
- c/c n. 29236/00 ) estratti del quarto trimestre 1994 e del Controparte_8 primo trimestre 1995;
- c.c. n. 29262/00 (Credito Italiano) estratti del quarto trimestre 1994 e del primo trimestre 1995;
- c/c n. 29332/00 (Credito Italiano) estratto del trimestre 1995 e di aprile dello stesso anno;
- c/c n. 29387/00 (Credito Italiano) Estratti di conto del 31/3/95; 12/5/95;
- c/c n. 29126/00 (Credito Italiano) Estratti di conto corrente del 30/9/94;
11/11/94; c/c n. 29101/00 (Credito Italiano) Estratti di conto corrente del
30/9/94; 30/11/94; c/c n. 29114/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 9/9/94;
- c/c n. 29208/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 30/ 12/94;
- c/c n. 29289/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 28/2/95;
- c/c n. 29405/00 (Credito Italiano) Estratto di conto corrente del 9/6/95;
- c/c n. 1398/61 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal terzo trimestre
1996 al secondo trimestre 1997;
- c/c n. 3238/34 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal terzo trimestre
1996 al 31.11.1999;
- c/c n. 1400/79 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal quarto trimestre
1992 al 31.12.1996;
- c/c n. 3239/43 (Cassa di Risparmio di Perugia) estratti dal quarto trimestre
1996 al 30.9.1999.
pagina 13 di 20 Tutti gli estratti conto prodotti presentano saldi iniziali a debito del correntista, i quali, in ossequio dei principi espressi nella sentenza di rinvio (punto 3.5.3), dovranno essere mantenuti nei riconteggi, visto che nel caso in esame è il correntista che agisce in giudizio e l'azzeramento del saldo è previsto soltanto nell'ipotesi in cui sia la banca a richiedere il pagamento del saldo finale e questa non abbia altrimenti provato la formazione del credito iniziale.
6. Quanto al merito, va comunque evidenziato che tutti i contratti sono stati pacificamente chiusi nel 1999, per cui la capitalizzazione degli interessi, ove prevista, deve essere senz'altro ritenuta nulla, non potendo in alcun caso trovare applicazione i principi dettati dalla delibera CICR del 2000.
La Corte di Cassazione ha infatti di recente chiarito che “In tema di conto corrente bancario, il cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito conseguente ad anatocismo, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall'art. 1283 c.c., non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000 poiché, a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione, posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del predetto art. 1283
c.c.” (Sez. 1 - , Ordinanza n. 26867 del 16/10/2024).
Risulta pertanto necessario rimuovere gli effetti della capitalizzazione da tutti i conti correnti.
Quanto alla commissione di massimo scoperto, essa non può generalmente essere ritenuta nulla per difetto di causa. La relativa pattuizione è quindi da ritenere valida qualora sia sufficientemente determinata, consentendo di individuare la base di calcolo, per il periodo di applicazione e la sua percentuale
(v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
pagina 14 di 20 Nel caso in esame, come già evidenziato dal CTU, con riferimento alla CMS risulta la corretta pattuizione solo per parte dei rapporti, per cui devono essere rimossi gli addebiti dai restanti conti.
Quanto all'usura, poi, non vengono contestate le risultanze della CTU che già in primo grado ha escluso che vi sia stato il superamento delle soglie.
7. Va inoltre evidenziato che la banca convenuta ha eccepito tempestivamente la prescrizione.
Al riguardo, infatti, la giurisprudenza costante esclude che la banca sia tenuta ad individuare le singole rimesse prescritte, ben potendo limitarsi ad invocare il decorso del termine decennale. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti,
«in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte» (Cass., sez. un., 13 giugno 2019,
n. 15895),
È poi ormai costantemente recepito il principio di diritto secondo il quale il termine prescrizionale per la ripetizione dei versamenti in conto corrente – nonché dell'accertamento della relativa illegittimità – decorre dalla data di chiusura del conto solo qualora, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia goduto di un'apertura di credito sul medesimo conto e gli stessi versamenti siano avvenuti entro i limiti del fido stesso: in tal caso le rimesse hanno natura ripristinatoria, avendo proprio lo scopo di ricostituire la provvista della quale il correntista poteva continuare a beneficiare. Il dies a quo del termine decorre invece dalla data dei singoli versamenti nel caso siano stati effettuati in un momento in cui il saldo eccedeva l'affidamento, consistendo in veri e propri pagamenti, aventi natura solutoria. Tale distinzione risulta invece superflua pagina 15 di 20 qualora non sussista un'apertura di credito in conto corrente: in tal caso i versamenti devono reputarsi solutori e il dies a quo del decorso della prescrizione decennale va individuato nel momento in cui ognuno di essi è stato effettuato, essendo concettualmente insostenibile che le rimesse abbiano natura diversa da quella di pagamento, non sussistendo alcuna provvista da ripristinare (in tal senso, Cass., sez. un., n. 24418 del 2010; di recente, Cass. n. 20455 del 2023,
Cass. n. 10262 del 2021, Cass. n. 29411 del 2020; Corte d'appello di Firenze n.
777 del 2024, n. 1674 del 2023, n. 874 del 2023, n. 1880 del 2022).
È onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata
(Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660, Cass. n. 33334 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, Corte d'appello di Firenze n. 1011 del 2024, n. 926 del 2024 e n.
757 del 2024).
Va poi ricordato che, ancora secondo la giurisprudenza di legittimità, il correntista ha «la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione» (Cass. n. 2338 del
2024, in massima).
Invece, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario «non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in pagina 16 di 20 assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)» (Cass. n. 34997 del 2023, in massima).
Nel caso in esame non sono stati prodotti contratti di affidamento e non vengono forniti elementi che consentano di formulare un giudizio presuntivo in ordine alla loro esistenza. Non risulta infatti sufficiente la constatazione del fatto che nel tempo sia stato consentito al cliente di operare anche con un saldo passivo, anche perché tale circostanza non consente in ogni caso di accertare i limiti del presunto fido, elemento indispensabile per la ricostruzione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse.
In assenza di un affidamento, quindi, tutte le rimesse si intendono di natura solutoria, per cui il termine di prescrizione decorre dalle singole annotazioni.
Essendo stato per la prima volta interrotto il decorso dalla prescrizione con l'invio delle lettere di messa in mora nel luglio 2005, quindi, il diritto alla ripetizione delle rimesse annotate in data anteriore al luglio 1995 deve intendersi prescritto.
8. La seconda consulenza svolta in primo grado, l'applicazione delle cui risultanze viene invocata dalla parte riassumente, non è utile per individuare il corretto saldo dare avere dei rapporti dedotti in giudizio. Il consulente infatti afferma espressamente di avere azzerato i saldi iniziali ed allo stesso non è stato richiesto di tenere conto.
9. La corretta determinazione dei rapporti dare avere tra le parti richiede di tenere conto del saldo iniziale degli estratti conto prodotti ed operando scritturazioni di raccordo tra i periodi non documentati, di avere riguardo alla prescrizione del diritto alla ripetizione delle annotazioni antecedenti al luglio 1995,
e di escludere la capitalizzazione degli interessi, in quanto non oggetto di pagina 17 di 20 pattuizione scritta neppure per il periodo successivo al 30.6.2000, nonché la CMS ove non pattuita.
10. Tali conteggi, a ben vedere, sono quelli svolti dal CTU nella prima relazione redatta nel primo grado di giudizio, che era basta sui seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, il CTU ricalcoli il conteggio degli interessi con esclusione degli effetti anatocistici determinati anche dall'applicazione delle commissioni di massimo scoperto relativamente ai conti correnti di cui è causa, con decorrenza dieci anni indietro dalle lettere di messa in mora e cioè a partire dal luglio 1995 (essendo le lettere di messa in mora inviate e ricevute nel luglio del 2005) fino alla chiusura dei conti.
Per i tassi di interesse e le commissioni di massimo scoperto, applichi la misura del tasso e delle commissioni risultanti dalle pattuizioni scritte tra le parti, ove sussistenti, e, in difetto, applichi i tassi di interesse previsti dall'art. 117 comma 7 lett. a) del D.lgs 385/93.
Verifichi se la nell'applicazione degli interessi nel periodo in oggetto, CP_3 ha superato il tasso soglia previsto dalla legge n. 108/96 e ne quantifichi le conseguenze.
Tenti comunque la conciliazione tra le parti”.
Il CTU in tale contesto ha espunto le spese non oggetto di pattuizione scritta, la capitalizzazione degli interessi e, tenuto conto della mancanza in atti della pattuizione scritta degli interessi, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117
TUB., così concludendo il suo elaborato:
“Pertanto, il c.t.u., nei calcoli effettuati ha seguito i seguenti criteri:
1. ha sostituito i tassi di interesse applicati dalla banca con i tassi dei buoni ordinari del tesoro in base ai criteri indicati dalla legge;
2. ha eliminato ogni addebito a titolo di commissioni e spese;
3. ha epurato tutti i rapporti dagli effetti anatocistici ove gli stessi hanno trovato manifestazione nei rapporti di conto corrente analizzati. pagina 18 di 20 A risultanza finale dei calcoli effettuati (come analiticamente dettagliato negli elaborati allegati alla presente relazione) gli importi che la S.P.A. Unicredito
Italiano deve restituire all'attore IT IL di CC LE sono i seguenti:
lire 25.501.311 pari ad euro 13.170,33 e lire 123.199 pari ad euro 63,63 relativamente ai conti corrente ordinario n. 3238-34 e anticipi n. 3239-43;
lire 6.053.610 pari ad euro 3.126,43 relativamente al conto corrente
010222-00;
lire 12.231.917 pari ad euro 6.317,26 relativamente al conto corrente
1398-61;
lire 5.486.954 pari ad euro 2.833,78 relativamente al conto corrente 1400-
79;
e quindi per un importo complessivo pari ad euro 25.511,43
(venticinquemilacinquecentoundici/43)”.
11. In definitiva, quindi, in accoglimento della domanda di parte attrice, la deve essere condannata al pagamento della somma di Controparte_1
€ 25.511,43, oltre agli interessi in misura legale dalla data della messa in mora
(luglio 2005) al saldo.
12. Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta in riassunzione a rifondere alla parte attrice le spese dei tutti i gradi di giudizio, da liquidare in considerazione del valore della decisione e tenuto conto dei parametri medi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla
Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 2601/2018 emessa dalla Corte
d'Appello di Firenze e depositata il 13.11.2018, riassunto da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
pagina 19 di 20 in accoglimento della domanda proposta da , Parte_1 condanna la in persona del suo legale rappresentante, a pagare Controparte_1 alla predetta la somma di € 25.511,43, oltre agli interessi in misura legale dalla data della messa in mora (luglio 2005) al saldo;
condanna la in persona del suo legale rappresentante, a Controparte_1 rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 complessivi € 5.077 per il primo grado, € 3.966 per il giudizio di appello, € 3.082 per il giudizio di cassazione ed € 3.966 per il presente giudizio di rinvio, il tutto maggiorato del rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Firenze, camera di consiglio del 23 giugno 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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