Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 13/04/2026, n. 92
CCONTI
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Regolarità del conto giudiziale

    La Corte rileva plurimi profili di irregolarità che non consentono l'approvazione del conto e l'ammissione a discarico. In particolare, viene contestata la mancata redazione di un autonomo subconto da parte della dipendente RA MA, qualificata come subagente di fatto, e il tardivo riversamento delle riscossioni.

  • Rigettato
    Qualifica di subagente contabile di fatto

    La Corte qualifica la dipendente come subagente di fatto, ritenendo integrata la fattispecie dell'art.192 R.D. n.827/1934 per la suddivisione dei compiti di riscossione tra un contabile principale e un contabile secondario. Pertanto, la mancata redazione di un autonomo subconto da parte sua costituisce un'irregolarità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 13/04/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 92
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo