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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/12/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 1895 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Gabriele Ciardo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
SA T. Conte, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 3 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 27.2.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.3.2024, ha esposto: di Parte_1 aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario con il 10.10.1998 CP_1 in Lecce, in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era la nata la figlia il 2.12.2000, maggiorenne ma non economicamente autonoma;
che Persona_1
l'ultima residenza coniugale era stata stabilita in Castromediano di Cavallino, in un'abitazione in comproprietà tra i coniugi;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta definitivamente a causa di incompatibilità ed incomprensioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che con decreto del Tribunale di Lecce del 13.6.2023 (reso nel procedimento n. 8621/2022 r.g., con prima udienza di comparizione svoltasi l'11.4.2023) era stata omologata la separazione personale dei coniugi, secondo gli accordi tra loro intercorsi, che prevedevano la corresponsione, a carico del ricorrente, della somma di euro 650,00 a titolo di mantenimento per la moglie e di euro 650,00 a titolo di mantenimento per la figlia, somme da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che la sua condizione economico-patrimoniale era quella specificata in atti. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con la rideterminazione in euro 250,00 dell'importo mensile da corrispondersi a titolo di mantenimento in favore della moglie, e con la conferma degli obblighi posti a suo carico per il mantenimento della figlia.
costituendosi con memoria depositata il 10.5.2024, ha aderito alla CP_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato fermamente le avverse deduzioni e richieste e ha dedotto, a sua volta: che le cause della crisi coniugale erano da ricondursi, oltre che alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale da parte del ricorrente, agli atteggiamenti prevaricatori assunti da questo in più occasioni, come più dettagliatamente specificato in memoria, tanto che sia la convenuta sia la figlia delle parti, Persona_1 avevano dovuto ricorrere ad assistenza psicologica a causa dei traumi subiti;
che aveva contribuito nelle modalità specificate in atti al benessere del nucleo familiare, pur restando priva di un'occupazione a far data dal gennaio 2016; che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale del ricorrente era, viceversa, quella dettagliatamente descritta in memoria;
che, pertanto, anche per ulteriori ragioni esposte in atti, vi erano i presupposti per la conferma gli accordi raggiunti in sede di separazione relativamente agli obblighi posti a carico del ricorrente per il mantenimento della moglie o, comunque, per il riconoscimento di un adeguato contributo per il suo mantenimento;
che dal settembre 2021, inoltre, il ricorrente era andato a vivere stabilmente insieme alla sua nuova compagna, mentre la ella aveva abbandonato, insieme alla figlia, la casa familiare, per trasferirsi in un'abitazione più modesta e meno onerosa. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con obbligo, carico del ricorrente, di contribuire al suo mantenimento della moglie mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 1.000,00 e della figlia mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 650,00. Ha chiesto, inoltre, che il ricorrente provvedesse alle spese indispensabili per il cane Lilla, oltre che alle spese di utenza domestica e sanitarie, con la corresponsione di una somma pari ad euro 200,00.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione del 12.6.2024 e, all'esito, la Presidente relatrice ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, confermando, in via provvisoria ed urgente, le condizioni della separazione, in considerazione del breve tempo trascorso dalla sentenza di separazione che aveva omologato le condizioni concordate, e ha rinviato ad altra udienza al fine di acquisire gli estratti conto degli ultimi tre anni di parte ricorrente.
Con ordinanza del 14.10.2024 la Giudice relatrice, in assenza di richieste di prova diretta di parte ricorrente, ha invitato la parte resistente a riformulare le circostanze di prova formulate con le memorie depositate in data 10.5.2024 e 31.5.2024, “indicando in ciascuna circostanza di prova esclusivamente fatti e non valutazioni, con formulazione per capitoli separati, idonea all'escussione testimoniale”.
All'udienza del 3.11.2025, infine, all'esito dell'assunzione della prova per testi, il difensore di parte ricorrente ha chiesto di pronunciare sentenza non definitiva sullo status, nonché, all'esito, fissarsi udienza per la discussione, con termini per memorie;
i difensori delle parti, quindi, su invito della relatrice, hanno precisato le rispettive conclusioni richiamando le richieste in atti e la causa è stata riservata per la decisione ai fini della pronuncia sullo status.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame, era stata omologata la separazione consensuale ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati né che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come concordemente richiesto, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, al fine di vagliare le ulteriori richieste delle parti.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19.3.2024 da nei confronti di con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce il 10.10.1998 da , iscritto nei registri di matrimonio di quel Comune Parte_1 dell'anno 1998 n. 442 P. II S. A;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.11.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore