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Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/09/2024, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
Sezione civile
N. R.G. 2904/2023
IL TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Letti gli atti del procedimento n.2904/2023 R.G., promosso da:
, in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in Milano, via della Commenda 41
ricorrente contro
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Controparte_1
resistente contumace
All'esito dell'udienza del 12 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.15 D.lgs. n.150/2011 ed ex artt. 84 e 170 D.P.R. n.115/2002, l'avv.
ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso Parte_1 del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Lodi, dott.ssa Eliana Capursi, in data 26.09.2023, con il quale il citato Magistrato liquidava, a titolo delle competenze del procuratore ricorrente, maturate quale difensore di fiducia, del sig. , nel procedimento penale R.G. TRIB Persona_1
396/22 R.G.N.R. 401/21, la somma di € 850,00 (€ 1.275,00 ridotta di un terzo, pari ad € 425,00, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2022), a fronte di un'istanza di liquidazione dell'11.01.23 per complessivi € 2.016,67 (€ 3.025,00 ridotta di un terzo, pari ad €
1.008,33, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2022).
L'opponente si duole dell'errata applicazione dei parametri indicati dalle tabelle ministeriali (D.M. del 10.03.2014 n. 55) e deduce l'efficacia non vincolante, dei parametri di liquidazione pattiziamente previsti nel protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi ed il Tribunale di Lodi.
Parte ricorrente ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato e la conseguente liquidazione degli onorari dovuti nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni che vengono di seguito trascritte:
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertata e dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto, disporne l'annullamento e, per l'effetto, riconosciuto il buon diritto del ricorrente a richiedere la liquidazione per l'attività svolta, così come indicata nell'istanza di liquidazione, per i motivi esposti in narrativa, liquidare allo stesso ricorrente l'importo di € 2.016,67 (importo già ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis DPR 115/02) per onorari, oltre 15% e oneri di legge per l'attività svolta nel procedimento R.G.TRIB 396/22 R.G.N.R. 401/21, come da nota depositata, oltre le spese di lite del presente giudizio ed il rimborso del Contributo
Unificato pari ad € 98,00 e dei diritti di cancelleria pari ad € 27,00; − Porre a carico dell'erario ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 115/2002 il pagamento delle somme liquidate;
− Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla documentazione prodotta dal ricorrente, anche a seguito di ordine del giudice. All'udienza del 12.06.2024 ,dopo la discussione ,il giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Le norme di riferimento rilevanti ai fini di causa sono le seguenti:
- art. 82 d.P.R. n. 115/2002 “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
pag. 2/5 - art. 106 bis d.P.R. n. 115/2022 (riguardante i procedimenti penali) “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
I criteri di liquidazione degli onorari, salva la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis d.P.R. 115/2002, sono disciplinati dal D.M. del 10.03.2014 n.55, tabelle 2022(applicabili alla concreta fattispecie tenuto conto del tempo in cui si è svolta l'attività difensiva), che fissa i parametri vincolanti delle tariffe professionali in relazione all'attività difensiva svolta nell'ambito del giudizio civile e penale.
Il Protocollo d'intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Lodi costituisce uno strumento deflattivo e di omogeneizzazione delle liquidazioni nonché un autorevole parametro di riferimento. Lo stesso però ,come rilevato dal ricorrente e affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non ha efficacia vincolante.
Nel merito, l'attività difensiva si è svolta a seguito della nomina del ricorrente quale difensore di fiducia nel giudizio penale -a citazione diretta-instaurato nei confronti di
, per il reato di cui agli artt. articoli 582, 585, 577, comma 1, n. 1 e Persona_1
61, n. 1, c.p.. L'imputato veniva ammesso al patrocinio a spese dello stato con decreto ex art.96 D.p.r. n.115/2002 del 12.10.2021.
Dalla lettura degli atti risulta che ,a seguito della citazione a giudizio del Pm, ex art.552 cpp, il processo penale, con rito abbreviato, si è svolto in numero di 2 udienze:
la prima in data 29.06.2022, nel quale il difensore del sig. formulava istanza Per_1 di rito abbreviato condizionato alla produzione documentale, poi ammesso dal Tribunale;
la seconda udienza in data 14.12.2022, nel quale l'Avv. discuteva, Pt_1 concludendo come da verbale;
in tale udienza il giudice dopo la discussione, decideva pronunciando dispositivo di condanna, con riserva della motivazione.
Ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto-quale limite massimo- dei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n.55/2014, che possono essere ridotti dal giudice al 50%(senza specifica motivazione.
La liquidazione inoltre deve tener conto delle fasi previste nella relativa tabella.
Nel caso specifico si dovranno considerare le seguenti fasi: 1) di studio;
2) istruttoria;
3) decisionale.
Lo stesso difensore ricorrente ha richiesto nella notula depositata nella cancelleria del giudice penale, e anche nel presente giudizio, la liquidazione delle predette tre fasi, escludendo quella introduttiva.
pag. 3/5 Il giudice di prime cure ha quindi errato liquidando solo la fase di studio e quella decisionale.
Quanto ai parametri devono adottarsi le tariffe ex DM 55/2014 - le tabelle 2022.
I parametri di riferimento, come di seguito esposti, sono compresi fra i minimi ed i medi, con riguardo a ciascuna fase, considerato che l'attività difensiva non è stata particolarmente impegnativa in ragione del titolo dell'imputazione( un unico episodio di lesioni volontarie aggravate, della semplicità del fatto che ha reso subito evidente dopo la sua commissione la identità dell'autore(coniuge della persona offesa), dell'assenza di questioni giuridiche complesse, della mancata costituzione della persona offesa, della attività istruttoria contenuta e del modesto impegno processuale.
Dette valutazioni si fondano sull'esame del decreto di citazione a giudizio, dei verbali di causa e della sentenza, tutti prodotti in atti.
Lo stesso ricorrente non indica le specifiche ragioni che potrebbero giustificare il riconoscimento dei parametri medi che, si ribadisce, costituiscono in ogni caso il massimo liquidabile ex art. 82 Dpr n.115/2002
Devono pertanto liquidarsi, per la fase di studio € 400, per la fase istruttoria € 450 e per la fase decisionale € 900,00, per un totale di € 1750,00. La somma dovrà poi essere ridotta di 1/3 ai sensi dell'art.106 bis D.p.r. n.115/2002, quindi l'importo da liquidare quale onorario è pari ad € 1167(1750-583).
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, giusta le previsioni del D.M.
55/2014 - considerando il valore e la natura della causa , l'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilievo - secondo i parametri minimi, con riguardo a tutte le fasi del presente giudizio
P.Q.M.
Il Presidente di Sezione
visti gli ex art.15 D. lgs. n.150/2011 ed artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, in riforma del provvedimento opposto, così dispone: accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per l'attività giudiziale svolta assistendo il sig. , nel
[...] Persona_1 procedimento R.G. Trib. N.396/22 RGNR 401/21, l'importo complessivo di € 1167,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA.
Condanna il , al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente giudizio che sono liquidate in € 1.278,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e spese vive nella misura di € 125,00.
pag. 4/5 Si comunichi.
Lodi, 3 settembre 2024.
Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lodi
Sezione civile
N. R.G. 2904/2023
IL TRIBUNALE DI LODI
Sezione Civile
Il Presidente
Dott.ssa Elena Giuppi
Letti gli atti del procedimento n.2904/2023 R.G., promosso da:
, in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in Milano, via della Commenda 41
ricorrente contro
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO Controparte_1
resistente contumace
All'esito dell'udienza del 12 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art.15 D.lgs. n.150/2011 ed ex artt. 84 e 170 D.P.R. n.115/2002, l'avv.
ha proposto opposizione al decreto di liquidazione del compenso Parte_1 del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Lodi, dott.ssa Eliana Capursi, in data 26.09.2023, con il quale il citato Magistrato liquidava, a titolo delle competenze del procuratore ricorrente, maturate quale difensore di fiducia, del sig. , nel procedimento penale R.G. TRIB Persona_1
396/22 R.G.N.R. 401/21, la somma di € 850,00 (€ 1.275,00 ridotta di un terzo, pari ad € 425,00, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2022), a fronte di un'istanza di liquidazione dell'11.01.23 per complessivi € 2.016,67 (€ 3.025,00 ridotta di un terzo, pari ad €
1.008,33, ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2022).
L'opponente si duole dell'errata applicazione dei parametri indicati dalle tabelle ministeriali (D.M. del 10.03.2014 n. 55) e deduce l'efficacia non vincolante, dei parametri di liquidazione pattiziamente previsti nel protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi ed il Tribunale di Lodi.
Parte ricorrente ha concluso per l'annullamento del decreto impugnato e la conseguente liquidazione degli onorari dovuti nella misura indicata nelle rassegnate conclusioni che vengono di seguito trascritte:
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: accertata e dichiarata l'illegittimità dell'impugnato decreto, disporne l'annullamento e, per l'effetto, riconosciuto il buon diritto del ricorrente a richiedere la liquidazione per l'attività svolta, così come indicata nell'istanza di liquidazione, per i motivi esposti in narrativa, liquidare allo stesso ricorrente l'importo di € 2.016,67 (importo già ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis DPR 115/02) per onorari, oltre 15% e oneri di legge per l'attività svolta nel procedimento R.G.TRIB 396/22 R.G.N.R. 401/21, come da nota depositata, oltre le spese di lite del presente giudizio ed il rimborso del Contributo
Unificato pari ad € 98,00 e dei diritti di cancelleria pari ad € 27,00; − Porre a carico dell'erario ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 115/2002 il pagamento delle somme liquidate;
− Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Il , pur ritualmente citato, non si è costituito e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla documentazione prodotta dal ricorrente, anche a seguito di ordine del giudice. All'udienza del 12.06.2024 ,dopo la discussione ,il giudice tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
Le norme di riferimento rilevanti ai fini di causa sono le seguenti:
- art. 82 d.P.R. n. 115/2002 “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”;
pag. 2/5 - art. 106 bis d.P.R. n. 115/2022 (riguardante i procedimenti penali) “Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”;
I criteri di liquidazione degli onorari, salva la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis d.P.R. 115/2002, sono disciplinati dal D.M. del 10.03.2014 n.55, tabelle 2022(applicabili alla concreta fattispecie tenuto conto del tempo in cui si è svolta l'attività difensiva), che fissa i parametri vincolanti delle tariffe professionali in relazione all'attività difensiva svolta nell'ambito del giudizio civile e penale.
Il Protocollo d'intesa relativo alla liquidazione delle difese d'ufficio tra l'Ordine degli
Avvocati ed il Tribunale di Lodi costituisce uno strumento deflattivo e di omogeneizzazione delle liquidazioni nonché un autorevole parametro di riferimento. Lo stesso però ,come rilevato dal ricorrente e affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, non ha efficacia vincolante.
Nel merito, l'attività difensiva si è svolta a seguito della nomina del ricorrente quale difensore di fiducia nel giudizio penale -a citazione diretta-instaurato nei confronti di
, per il reato di cui agli artt. articoli 582, 585, 577, comma 1, n. 1 e Persona_1
61, n. 1, c.p.. L'imputato veniva ammesso al patrocinio a spese dello stato con decreto ex art.96 D.p.r. n.115/2002 del 12.10.2021.
Dalla lettura degli atti risulta che ,a seguito della citazione a giudizio del Pm, ex art.552 cpp, il processo penale, con rito abbreviato, si è svolto in numero di 2 udienze:
la prima in data 29.06.2022, nel quale il difensore del sig. formulava istanza Per_1 di rito abbreviato condizionato alla produzione documentale, poi ammesso dal Tribunale;
la seconda udienza in data 14.12.2022, nel quale l'Avv. discuteva, Pt_1 concludendo come da verbale;
in tale udienza il giudice dopo la discussione, decideva pronunciando dispositivo di condanna, con riserva della motivazione.
Ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto-quale limite massimo- dei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n.55/2014, che possono essere ridotti dal giudice al 50%(senza specifica motivazione.
La liquidazione inoltre deve tener conto delle fasi previste nella relativa tabella.
Nel caso specifico si dovranno considerare le seguenti fasi: 1) di studio;
2) istruttoria;
3) decisionale.
Lo stesso difensore ricorrente ha richiesto nella notula depositata nella cancelleria del giudice penale, e anche nel presente giudizio, la liquidazione delle predette tre fasi, escludendo quella introduttiva.
pag. 3/5 Il giudice di prime cure ha quindi errato liquidando solo la fase di studio e quella decisionale.
Quanto ai parametri devono adottarsi le tariffe ex DM 55/2014 - le tabelle 2022.
I parametri di riferimento, come di seguito esposti, sono compresi fra i minimi ed i medi, con riguardo a ciascuna fase, considerato che l'attività difensiva non è stata particolarmente impegnativa in ragione del titolo dell'imputazione( un unico episodio di lesioni volontarie aggravate, della semplicità del fatto che ha reso subito evidente dopo la sua commissione la identità dell'autore(coniuge della persona offesa), dell'assenza di questioni giuridiche complesse, della mancata costituzione della persona offesa, della attività istruttoria contenuta e del modesto impegno processuale.
Dette valutazioni si fondano sull'esame del decreto di citazione a giudizio, dei verbali di causa e della sentenza, tutti prodotti in atti.
Lo stesso ricorrente non indica le specifiche ragioni che potrebbero giustificare il riconoscimento dei parametri medi che, si ribadisce, costituiscono in ogni caso il massimo liquidabile ex art. 82 Dpr n.115/2002
Devono pertanto liquidarsi, per la fase di studio € 400, per la fase istruttoria € 450 e per la fase decisionale € 900,00, per un totale di € 1750,00. La somma dovrà poi essere ridotta di 1/3 ai sensi dell'art.106 bis D.p.r. n.115/2002, quindi l'importo da liquidare quale onorario è pari ad € 1167(1750-583).
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, giusta le previsioni del D.M.
55/2014 - considerando il valore e la natura della causa , l'assenza di questioni di fatto e di diritto di rilievo - secondo i parametri minimi, con riguardo a tutte le fasi del presente giudizio
P.Q.M.
Il Presidente di Sezione
visti gli ex art.15 D. lgs. n.150/2011 ed artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002, in riforma del provvedimento opposto, così dispone: accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Parte_1
per l'attività giudiziale svolta assistendo il sig. , nel
[...] Persona_1 procedimento R.G. Trib. N.396/22 RGNR 401/21, l'importo complessivo di € 1167,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA.
Condanna il , al pagamento in favore dell'avv. Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente giudizio che sono liquidate in € 1.278,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., e spese vive nella misura di € 125,00.
pag. 4/5 Si comunichi.
Lodi, 3 settembre 2024.
Il Presidente di Sezione
Dott.ssa Elena Giuppi
pag. 5/5