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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/08/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 9/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2414/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Santarpia, presso il cui studio elett.te domicilia in Pompei (NA) alla Via
Mariconda n. 87 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 3.864,40 erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1996, importo che, a dire dell , CP_2 era stato corrisposto indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con il provvedimento di indebito notificato nell'agosto del 2016.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall' l' ha provveduto ad annullare il CP_1 CP_2 provvedimento di indebito notificato alla e ad abbandonare la relativa Parte_1 azione di recupero, restituendo altresì gli importi già trattenuti.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa. Poiché l'annullamento del provvedimento di indebito è avvenuto solo nel settembre
2024, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_1 liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/4/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 8/8/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 9/6/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2414/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Vincenzo Santarpia, presso il cui studio elett.te domicilia in Pompei (NA) alla Via
Mariconda n. 87 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 3.864,40 erogata a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 1996, importo che, a dire dell , CP_2 era stato corrisposto indebitamente e la cui restituzione è stata richiesta con il provvedimento di indebito notificato nell'agosto del 2016.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall' l' ha provveduto ad annullare il CP_1 CP_2 provvedimento di indebito notificato alla e ad abbandonare la relativa Parte_1 azione di recupero, restituendo altresì gli importi già trattenuti.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa. Poiché l'annullamento del provvedimento di indebito è avvenuto solo nel settembre
2024, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che si CP_1 liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 23/4/2024 nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna l' al pagamento delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione.
Così deciso in Torre Annunziata il 8/8/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco