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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/07/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4804/2024 promossa da:
AVV. CORRADO PODDA ( ), nato a [...] il [...], con studio C.F._1
in Cagliari nella via Farina n°44, ivi elettivamente domiciliato ed in proprio, fax 070656059,
P.E.C.: Email_1
OPPONENTE
contro
(CF. ), in persona del Ministro in Carica, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Arenula n. 70,
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 7 Nell'interesse della parte opponente:
(così come modificate nelle note d'udienza del 29.01.2025 a seguito di rinuncia della domanda formulata in via principale, confermate nelle note d'udienza del 04.06.2025)
“Voglia la a, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in accoglimento CP_2
dei motivi sovraesposti, condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, al pagamento dei compensi maturati dall'esponente per lo svolgimento dell'attività
espletata durante la fase predibattimentale in qualità di difensore di fiducia di CP_3
nel procedimento distinto al R.N.R. n. 1487/2017 mod. 21, in misura pari ad euro
[...]
347,33, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, già operata la riduzione di 1/3 per gratuito
patrocinio, somma individuata e stabilita ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 147/2022 per le
fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio relative ai processi di competenza
del Tribunale Monocratico, ovvero quella somma maggiore che verrà ritenuta liquidabile
anche con l'applicazione dei parametri medi, ridotti di 1/3, come per Legge. Con vittoria di
spese e compensi professionali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato Corrado Podda ha proposto opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 del
D.P.R. n.115/02 e art. 15 del D.lgs. 150/11 al fine di ottenere la riforma del decreto di liquidazione compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato del 18.10.2023 del
Tribunale di Cagliari, reso nella procedura iscritta al n. R.N.R.1487/2017, notificato in data
27.06.2024.
Pag. 2 a 7 L'odierno opponente, a sostegno delle sue ragioni, ha esposto che:
a) ha prestato la propria attività di difensore di fiducia in favore del Sig. Controparte_3
imputato nel procedimento penale distinto al n. R.N.R.1487/2017;
b) a seguito della nomina, ricorrendo le condizioni di Legge in materia di spese di giustizia dettate dal D.P.R. n.115/2002, ha depositato presso la competente cancelleria l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debitamente sottoscritta dall'imputato;
c) con decreto del 22.10.2018 – P.N.A. n. 3038/2018 - il G.I.P. di Cagliari, nella persona della
Dott. ammetteva a godere del predetto beneficio fino alla data Per_1 Controparte_3
di revoca con decorrenza dal 18.10.2022;
d) il sottoscritto patrono ha prestato la propria attività professionale con riferimento alla intera fase predibattimentale del processo in scrutinio che, nanti al Tribunale in composizione monocratica di Cagliari, si è conclusa con sentenza di “non doversi procede per intervenuta
prescrizione del reato” pronunciata all'udienza del 15.09.2022, in data antecedente,
pertanto, alla data di decorrenza della revoca del patrocinio a spese dello Stato individuata nel 18.10.2022;
e) ad esaurimento della predetta attività predibattimentale (in sede di udienza di discussione),
l'Esponente, nella sua qualità, chiedeva che il Tribunale volesse procedere alla liquidazione dei compensi maturati per l'attività prestata in favore del Sig. durante Controparte_3
la citata fase predibattimentale computandoli, come da istanza del 14.09.2023, in misura pari a quanto previsto dalla tariffa standardizzata (euro 550,00) individuata nel Protocollo
Penale per liquidazione dei compensi afferenti soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello
Stato ratione temporis vigente;
f) nonostante l'espressa adesione al Protocollo, con decreto del 18.10.2023, notificato il
27.06.2024, il Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosetti, ha disposto
Pag. 3 a 7 la liquidazione dei compensi nella deteriore misura di euro 189,33 (oltre accessori di
Legge).
Nelle note sostitutive d'udienza del 29.01.2025, depositate in data 27.01.2025, l'opponente ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda formulata in via principale nel ricorso introduttivo del
22.07.2024, dando atto che l'attività afferente alla fase decisionale è stata svolta in data successiva all'intervenuta revoca del Patrocinio a Spese dello Stato.
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'Avvocato Corrado Podda ha domandato la riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosetti,
il 18.10.2023, notificato in data 27.06.2024, nel procedimento n. R.N.R. 1487/2017 eccependo la mancata liquidazione della fase di studio della controversia dal Giudice del dibattimento.
L'opposizione è fondata e, pertanto, dev'essere accolta.
Ai sensi dell'articolo 74, DPR 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato “è assicurato […] nel
processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona
offesa da reato che intenda costituirsi parte civile, ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria”.
Pag. 4 a 7 L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati al termine di ciascuna fase o grado del processo, e comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale. In ogni caso, essi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Ai sensi dell'articolo 84 del T.U. spese di giustizia, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo legislativo.
Il ricorrente lamenta la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase di studio della controversia.
A tal proposito, il comma III dell'articolo 12, D.M. 55/2014, dispone che il compenso professionale sia liquidato per fasi e la lettera a) del citato comma individua la fase di studio della controversia nei seguenti termini: “ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni
dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti,
le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente
alla fase introduttiva”.
L'attività allegata dall'avvocato Corrado Podda (doc.7) costituisce sicuramente attività di studio della controversia ai sensi della norma richiamata, pertanto, al difensore deve essere riconosciuto il compenso relativo a detta fase di studio, seppur con l'applicazione dei minimi tariffari, in quanto essa risulta essere stata celebrata.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Pag. 5 a 7 Competenza: tribunale monocratico
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 521,00
Riduzione di 1/3 su € 521,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -173,67
Compenso al netto delle riduzioni € 347,33
In accoglimento del ricorso e riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso in data 18.10.2023, notificato il 27.06.2024, dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento penale distinto al n. R.N.R. 1487/2017, liquida in € 347,33 oltre spese generali nella misura 15%,
iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115 del
2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso il
18.10.2023 dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento penale n. R.N.R.1487/2017;
2) per l'effetto, in riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'avv. Corrado
Podda la somma € 347,33, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115 del
2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente che liquida in euro 132,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Pag. 6 a 7 Cagliari, 10.07.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4804/2024 promossa da:
AVV. CORRADO PODDA ( ), nato a [...] il [...], con studio C.F._1
in Cagliari nella via Farina n°44, ivi elettivamente domiciliato ed in proprio, fax 070656059,
P.E.C.: Email_1
OPPONENTE
contro
(CF. ), in persona del Ministro in Carica, con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma, via Arenula n. 70,
OPPOSTO CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione PSS
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 7 Nell'interesse della parte opponente:
(così come modificate nelle note d'udienza del 29.01.2025 a seguito di rinuncia della domanda formulata in via principale, confermate nelle note d'udienza del 04.06.2025)
“Voglia la a, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione, in accoglimento CP_2
dei motivi sovraesposti, condannare il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, al pagamento dei compensi maturati dall'esponente per lo svolgimento dell'attività
espletata durante la fase predibattimentale in qualità di difensore di fiducia di CP_3
nel procedimento distinto al R.N.R. n. 1487/2017 mod. 21, in misura pari ad euro
[...]
347,33, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA, già operata la riduzione di 1/3 per gratuito
patrocinio, somma individuata e stabilita ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 147/2022 per le
fasi di studio della controversia ed introduttiva del giudizio relative ai processi di competenza
del Tribunale Monocratico, ovvero quella somma maggiore che verrà ritenuta liquidabile
anche con l'applicazione dei parametri medi, ridotti di 1/3, come per Legge. Con vittoria di
spese e compensi professionali del presente giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avvocato Corrado Podda ha proposto opposizione ex art. 281 undecies c.p.c., artt. 84 e 170 del
D.P.R. n.115/02 e art. 15 del D.lgs. 150/11 al fine di ottenere la riforma del decreto di liquidazione compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato del 18.10.2023 del
Tribunale di Cagliari, reso nella procedura iscritta al n. R.N.R.1487/2017, notificato in data
27.06.2024.
Pag. 2 a 7 L'odierno opponente, a sostegno delle sue ragioni, ha esposto che:
a) ha prestato la propria attività di difensore di fiducia in favore del Sig. Controparte_3
imputato nel procedimento penale distinto al n. R.N.R.1487/2017;
b) a seguito della nomina, ricorrendo le condizioni di Legge in materia di spese di giustizia dettate dal D.P.R. n.115/2002, ha depositato presso la competente cancelleria l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debitamente sottoscritta dall'imputato;
c) con decreto del 22.10.2018 – P.N.A. n. 3038/2018 - il G.I.P. di Cagliari, nella persona della
Dott. ammetteva a godere del predetto beneficio fino alla data Per_1 Controparte_3
di revoca con decorrenza dal 18.10.2022;
d) il sottoscritto patrono ha prestato la propria attività professionale con riferimento alla intera fase predibattimentale del processo in scrutinio che, nanti al Tribunale in composizione monocratica di Cagliari, si è conclusa con sentenza di “non doversi procede per intervenuta
prescrizione del reato” pronunciata all'udienza del 15.09.2022, in data antecedente,
pertanto, alla data di decorrenza della revoca del patrocinio a spese dello Stato individuata nel 18.10.2022;
e) ad esaurimento della predetta attività predibattimentale (in sede di udienza di discussione),
l'Esponente, nella sua qualità, chiedeva che il Tribunale volesse procedere alla liquidazione dei compensi maturati per l'attività prestata in favore del Sig. durante Controparte_3
la citata fase predibattimentale computandoli, come da istanza del 14.09.2023, in misura pari a quanto previsto dalla tariffa standardizzata (euro 550,00) individuata nel Protocollo
Penale per liquidazione dei compensi afferenti soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello
Stato ratione temporis vigente;
f) nonostante l'espressa adesione al Protocollo, con decreto del 18.10.2023, notificato il
27.06.2024, il Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosetti, ha disposto
Pag. 3 a 7 la liquidazione dei compensi nella deteriore misura di euro 189,33 (oltre accessori di
Legge).
Nelle note sostitutive d'udienza del 29.01.2025, depositate in data 27.01.2025, l'opponente ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda formulata in via principale nel ricorso introduttivo del
22.07.2024, dando atto che l'attività afferente alla fase decisionale è stata svolta in data successiva all'intervenuta revoca del Patrocinio a Spese dello Stato.
Non si è costituito il , nonostante la rituale notificazione del ricorso Controparte_1
introduttivo; pertanto, se ne dichiara in questa sede la contumacia, non dichiarata in udienza.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
L'Avvocato Corrado Podda ha domandato la riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale Ordinario di Cagliari, nella persona del Giudice Dott.ssa Rosetti,
il 18.10.2023, notificato in data 27.06.2024, nel procedimento n. R.N.R. 1487/2017 eccependo la mancata liquidazione della fase di studio della controversia dal Giudice del dibattimento.
L'opposizione è fondata e, pertanto, dev'essere accolta.
Ai sensi dell'articolo 74, DPR 115/2002, il patrocinio a spese dello Stato “è assicurato […] nel
processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona
offesa da reato che intenda costituirsi parte civile, ovvero civilmente obbligato per la pena
pecuniaria”.
Pag. 4 a 7 L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati al termine di ciascuna fase o grado del processo, e comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale. In ogni caso, essi non devono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Ai sensi dell'articolo 84 del T.U. spese di giustizia, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo legislativo.
Il ricorrente lamenta la mancata liquidazione del compenso relativo alla fase di studio della controversia.
A tal proposito, il comma III dell'articolo 12, D.M. 55/2014, dispone che il compenso professionale sia liquidato per fasi e la lettera a) del citato comma individua la fase di studio della controversia nei seguenti termini: “ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni
dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti,
le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente
alla fase introduttiva”.
L'attività allegata dall'avvocato Corrado Podda (doc.7) costituisce sicuramente attività di studio della controversia ai sensi della norma richiamata, pertanto, al difensore deve essere riconosciuto il compenso relativo a detta fase di studio, seppur con l'applicazione dei minimi tariffari, in quanto essa risulta essere stata celebrata.
La somma liquidabile deve essere, quindi, calcolata nei seguenti termini:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Pag. 5 a 7 Competenza: tribunale monocratico
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 237,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 284,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 521,00
Riduzione di 1/3 su € 521,00 per gratuito patrocinio (art. 106 bis Dpr 115/02) € -173,67
Compenso al netto delle riduzioni € 347,33
In accoglimento del ricorso e riforma del decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso in data 18.10.2023, notificato il 27.06.2024, dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento penale distinto al n. R.N.R. 1487/2017, liquida in € 347,33 oltre spese generali nella misura 15%,
iva e c.p.a. a carico dell'Erario, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115 del
2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore emesso il
18.10.2023 dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento penale n. R.N.R.1487/2017;
2) per l'effetto, in riforma del decreto, liquida a carico dell'Erario e a favore dell'avv. Corrado
Podda la somma € 347,33, compenso già dimidiato ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115 del
2002, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite a favore dell'opponente che liquida in euro 132,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Pag. 6 a 7 Cagliari, 10.07.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 7 a 7