Versione
24 agosto 1975
24 agosto 1975
>
Versione
16 agosto 2005
16 agosto 2005
>
Versione
10 novembre 2018
10 novembre 2018
Art. 72. (Uffici locali di esecuzione penale esterna). 1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari ((e l'attivita' di osservazione del comportamento)) per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento.
2. Gli uffici:
a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;
b) svolgono le indagini socio-familiari ((e l'attivita' di osservazione del comportamento)) per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;
c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;
d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;
e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;
f) svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento.
Commentari • 9
- 1. Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla provaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 10.388939
1.Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. 3.L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/10/2025, n. 8349Provvedimento: Pubblicato il 28/10/2025 N. 08349/2025REG.PROV.COLL. N. 07124/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7124 del 2024, proposto da: Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro CH Di NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Angiolini, Paolo Panariti, Giulio Gomitoni e Stefano Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; …Leggi di più...
- classificazione incarichi·
- direttore aggiunto·
- concorso pubblico·
- dirigenti penitenziari·
- interpretazione normativa·
- indennità dirigenziale·
- giurisdizione amministrativa·
- responsabilità dirigenziali·
- copertura finanziaria·
- art. 14 d.l. n. 75/2023