Decreto cautelare 22 luglio 2021
Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/05/2025, n. 10343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10343 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10343/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07370/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7370 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Albano Laziale, via Abetonia 22/A;
contro
Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi 35/B;
per l'annullamento
della ordinanza n. -OMISSIS- del 16.04.2021 a firma del responsabile del servizio III Geometra -OMISSIS- e del dirigente del settore IV - VIGILANZA EDILIZIA ING. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 28 aprile 2021 avente ad oggetto -OMISSIS--ingiunzione per la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di opere edilizie eseguite in assenza del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. N. 380 /2001 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. n. 15/2008; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso, ancorché non conosciuto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del ricorrente e risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Albano Laziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe vengono impugnati gli atti ivi enucleati e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la questione riguarda una ingiunzione alla demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi ed il relativo risarcimento dei danni.
2. L’Amministrazione si è costituita con il deposito di documenti e memorie.
3. In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta, in seguito non sono state presentate ulteriori deduzioni. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
5. In particolare il Collegio ritiene che non sussistano elementi di fondatezza in quanto l’intervento per cui è causa configura una ipotesi di cambio di destinazione d’uso con opere, con incremento della volumetria e del carico urbanistico, in area soggetta a vincolo paesaggistico.
Ne consegue che è infondato il primo motivo di ricorso atteso che non era necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2021 oggetto di impugnazione, in quanto la giurisprudenza consolidata esclude tale incombente in caso di attività amministrativa doverosa in materia di edilizia (cfr. i.a. Cons. Stato, sez. VI, n. 3347/2024).
A diversa conclusione non può condurre la deduzione in base alla quale le opere sarebbero state realizzate conformemente agli strumenti urbanistici vigenti all’epoca dell’edificazione, sia perché al momento dell’accertamento dell’abuso erano ancora in corso di esecuzione i lavori, sia perché, assodato che era necessario un titolo edilizio e che lo stesso non era stato ottenuto, deve necessariamente ritenersi corretto l’intervento repressivo (cfr. i.a. Cons. Stato, sez. II, n. 9443/2024).
Come già premesso, appare evidente come le opere in contestazione, che secondo la parte ricorrente sono preordinate ad una modifica della destinazione d’uso da garage a cantina, implichino modifiche volumetriche e pertanto necessitino di un titolo edilizio.
Non può essere accolta nemmeno la argomentazione afferente alla mancata identificazione dell’autore dell’abuso, dal momento che indirizzo giurisprudenziale constante ( i.a. Cons. Stato, sez. II, n. 1648/2025) ritiene che le misure ripristinatorie in materia edilizia possano riguardare anche chi si trovi, casualmente, in una data relazione giuridica con la cosa, in qualità di attuale proprietario dell'immobile.
Nemmeno appare mai stata presentata dalla parte ricorrente una istanza di sanatoria delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire né risulta richiesta ed ottenuta dalla competente Autorità il nulla osta paesaggistico, certamente necessario nel caso in esame trattandosi, come sopra rilevato, di opere che hanno determinato un aumento di volumetria nonché finalizzati a modificare la destinazione d’uso dell’immobile da garage a residenziale.
Ancora, la sanzione applicata nell’ordinanza impugnata non è riferita alla “sanzione demolitoria” bensì, come chiaramente indicato dal Dirigente nell’ordinanza impugnata, a quella relativa alla violazione urbanistica relativa al vincolo di cui all’art. 16 comma 4 della Legge Regionale n. 15/2008, quantificata in € 6.500,00 sulla base delle disposizioni di cui all’art. 10 del Regolamento comunale (non opposto) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 31.7.2020 prodotto in atti.
6. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., che secondo parte ricorrente deriverebbe “… dall’illegittima notifica del provvedimento impugnato affetto da violazioni di legge, errore nei presupposti, emissione dell’ordinanza di demolizione senza la notifica dell’avv. del procedimento … ”, la stessa è infondata.
Non ricorrono infatti i presupposti del fatto illecito, sia perché, come sopra esplicato, il provvedimento è legittimo, sia perché non è stato messo in rilievo alcun evento dannoso (diverso dall’atto impugnato in sé e per sé), sia perché manca una dimostrazione ricorsuale, che consenta un accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, in ordine alla circostanza che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell'agire illegittimo della Pubblica Amministrazione (i.a. Cons. Stato, Sez. VII, n. 9796/2023; Sez. VI, n. 10319/2020). Parimenti, non sussiste in atti alcuna dimostrazione del danno asseritamente subito.
7. In definitiva, dunque, il ricorso va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza come per legge e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune costituito che liquida in euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.