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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2227/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2227/2021 avente ad oggetto assicurazione promossa da:
P.IVA. , con sede legale in Milano, via Ignazio Parte_1 P.IVA_1
Gardella n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LA ROSA MONACO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, C.F. , nato NN (Germania) il 02/04/1982. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 17.6.2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni dell'attrice precisate come in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2021 Parte_1 conveniva in giudizio il sig. in qualità di comproprietario e conducente Controparte_1 dell'autovettura Renault Clio targata EB325VZ, assicurata con la n. polizza Parte_1
1/590/013/0000110602 esponendo che: in data 15.02.2019 il sig. alla guida del veicolo Renault Clio targato EB325VZ, percorreva la CP_1 via S. Vito con tratto e direzione di marcia C.so Vittorio Veneto/Via G.B. Odierna quando, giunto all'intersezione con il C.so Italia, non si arrestava al segnale STOP ivi posto e, per l'effetto, entrava in collisione con il veicolo Chevrolet Matiz targato DB404GG, proveniente dal Corso Italia, di proprietà della sig.ra e condotto dal sig. , con a bordo, in qualità di trasportati i CP_2 Parte_2 signori e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 a seguito dell'evento il sig. veniva trasportato presso il P.S. dell'ospedale di Ragusa dove CP_1 veniva sottoposto a controllo tossicologico e alcolemico, da cui risultava un tasso alcolemico pari a
2.44 g/l; la pattuglia di Polizia Municipale intervenuta sul luogo provvedeva a redigere rapporto d'incidente stradale e contestava al sig. la violazione dell'art. 186 comma 2 Cds, per essersi posto alla guida CP_1 del veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche e per l'effetto gli veniva ritirata la patente di guida e l'autovettura veniva sottoposta a sequestro ai fini della confisca amministrativa;
al momento dell'evento il sig. era assicurato per responsabilità civile derivante dalla CP_1 circolazione del veicolo con la società attrice la quale, in conseguenza del sinistro, provvedeva a corrispondere le seguenti somme:
-Sig.ra quale proprietaria dell'immobile sito in Ragusa alla via Tomasello n. 21. Parte_3 danneggiato in occasione del sinistro €. 1.450,00;
- per rimozione detriti e pulizia strada post incidente €. 370,00; Controparte_5
- Sig.ra quale proprietaria del veicolo Chevrolet Matiz targato BD 404 GG nonché in CP_2 qualità di trasportata sul suddetto veicolo €. 2.200 00;
- Sig. , quale conducente del veicolo Chevrolet Matiz targato BO 404 GG €. Controparte_6
1.000,00;
- Sig. quale traportato sul veicolo Chevrolet Matiz targato BO 404 GG. €. 1.750,00; Controparte_3 per un totale complessivo di € 6.770,00; con raccomandata del 30.01.2020 la società attrice invitava il sig. alla rifusione di quanto CP_1 corrisposto in conseguenza del sinistro de quo in base alle condizioni di polizza per le quali la garanzia non è operante nel caso in cui sia accertato che il conducente si sia posto alla guida "sotto l'effetto di sostanze alcoliche"; le richieste della società assicuratrice rimanevano prive di riscontro. Chiedeva pertanto al Tribunale, la condanna di parte convenuta al risarcimento di € 6.770,00 oltre agli interessi legali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, il quale sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.lgs. n 28/2010, con esito negativo per assenza della parte convocata come da verbale del 26.11.2021. La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il sig. aveva stipulato con la CP_1 [...] il contratto di assicurazione per responsabilità civile auto avente ad oggetto Parte_1 un'autovettura Renault Clio targata EB325VZ (doc. 1). Durante la vigenza di tale contratto, e precisamente in data 15.02.2019, il sig. alla guida della propria autovettura assicurata CP_1 provocava un incidente la cui dinamica è stata ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale di
Ragusa intervenuti sul luogo del sinistro.
pagina 2 di 4 In particolare, dal verbale di incidente stradale (doc. 2) si legge: "Il giorno 15.02.2019 alle ore 01.00 circa. il veicolo B (Renault Clio targata EB 325 VZ) condotto dal Sig. circolava Controparte_1 sulla via S. Vito con tratto e direzione di marcia C.so V. Veneto/ Via G.B. Odierna quando giunto all'intersezione con il C.so Italia in presenza del segnale verticale di fermarsi e dare precedenza
(STOP), impegnava la suddetta area di intersezione senza dare la precedenza al veicolo A (Chevrolet
Matiz targata DB 404 GG) che nella circostanza circolava sul Corso Italia con tratto e direzione di marcia Via Roma/Ragusa Ibla. I due veicoli entravano violentemente in collisione con la parte anteriore lato SX della Renault Clio e la parte anteriore DX della Chevrolet Matiz. Dopo l'urto i due veicoli finivano la propria corsa urtando contro l'edificio del lato opposto all'intersezione e facente ad angolo tra il Corso Italia e la via San Vito".
Inoltre, una volta trasportato il presso l'Ospedale di Ragusa, il personale operante accertava il CP_1 tasso alcolemico che risultava pari a 2.44 gr/l. cinque volte superiore al limite previsto dalla legge di 0,5 gr/l.
Orbene, alla luce dell'accertato superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge e della documentazione versata in atti, non vi sono dubbi in merito alla responsabilità del sig. nella CP_1 causazione del sinistro in stato di ebbrezza.
Nessun dubbio può sussistere, altresì, con riferimento all'inoperatività della garanzia assicurativa posto che l'art. 2 delle condizioni generali di tale contratto relativo ad "esclusioni e rivalsa" prevede che l'assicurazione non è operante: "nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvista la violazione dell'art. 186 del codice della strada e successive modifiche".
Le parti, peraltro, non hanno pattuito alcuna rinuncia alla rivalsa in stato di ebbrezza.
Ai sensi del disposto dell'art. 144 comma 2 D.Lgs. n. 209 del 2005 “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990
(applicabile "ratione temporis"), il convenuto, ove invochi la nullità della clausola di rivalsa, ha
l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell'eccezione, e cioè l'illegittimità della pretesa dell'assicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conoscibile (in violazione dell'art.
1341, primo comma, cod. civ.), ovvero non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell'art.
1342, secondo comma, cod. civ.), mentre l'assicuratore è tenuto a dimostrare solo l'esistenza del contratto e della clausola legittimante la rivalsa stessa” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/03/2014, n. 5952).
Alla luce di quanto esposto, la avendo dato prova dell'avvenuto pagamento ai Parte_1 soggetti danneggiati della complessiva somma di € 6.770,00, ha titolo per esercitare la rivalsa nei confronti del proprio assicurato per la totalità delle somme liquidate ai danneggiati.
va pertanto condannato a corrispondere in favore della la Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.770,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari all'importo complessivo da quest'ultima pagato ai sig.ri , Parte_3 CP_2 Controparte_6 CP_3
e in occasione del sinistro di cui sopra.
[...] Controparte_5
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2227/2021, previa dichiarazione della contumacia di , Controparte_1
pagina 3 di 4 CONDANNA a corrispondere alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.770,00 oltre agli interessi legali dal giugno 2021 fino all'effettivo soddisfo. CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per esborsi e in € 3.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e
Cpa.
Ragusa, 17/06/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2227/2021 avente ad oggetto assicurazione promossa da:
P.IVA. , con sede legale in Milano, via Ignazio Parte_1 P.IVA_1
Gardella n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LA ROSA MONACO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTRICE contro
, C.F. , nato NN (Germania) il 02/04/1982. Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 17.6.2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni dell'attrice precisate come in atti.
pagina 1 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10.06.2021 Parte_1 conveniva in giudizio il sig. in qualità di comproprietario e conducente Controparte_1 dell'autovettura Renault Clio targata EB325VZ, assicurata con la n. polizza Parte_1
1/590/013/0000110602 esponendo che: in data 15.02.2019 il sig. alla guida del veicolo Renault Clio targato EB325VZ, percorreva la CP_1 via S. Vito con tratto e direzione di marcia C.so Vittorio Veneto/Via G.B. Odierna quando, giunto all'intersezione con il C.so Italia, non si arrestava al segnale STOP ivi posto e, per l'effetto, entrava in collisione con il veicolo Chevrolet Matiz targato DB404GG, proveniente dal Corso Italia, di proprietà della sig.ra e condotto dal sig. , con a bordo, in qualità di trasportati i CP_2 Parte_2 signori e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 a seguito dell'evento il sig. veniva trasportato presso il P.S. dell'ospedale di Ragusa dove CP_1 veniva sottoposto a controllo tossicologico e alcolemico, da cui risultava un tasso alcolemico pari a
2.44 g/l; la pattuglia di Polizia Municipale intervenuta sul luogo provvedeva a redigere rapporto d'incidente stradale e contestava al sig. la violazione dell'art. 186 comma 2 Cds, per essersi posto alla guida CP_1 del veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze alcoliche e per l'effetto gli veniva ritirata la patente di guida e l'autovettura veniva sottoposta a sequestro ai fini della confisca amministrativa;
al momento dell'evento il sig. era assicurato per responsabilità civile derivante dalla CP_1 circolazione del veicolo con la società attrice la quale, in conseguenza del sinistro, provvedeva a corrispondere le seguenti somme:
-Sig.ra quale proprietaria dell'immobile sito in Ragusa alla via Tomasello n. 21. Parte_3 danneggiato in occasione del sinistro €. 1.450,00;
- per rimozione detriti e pulizia strada post incidente €. 370,00; Controparte_5
- Sig.ra quale proprietaria del veicolo Chevrolet Matiz targato BD 404 GG nonché in CP_2 qualità di trasportata sul suddetto veicolo €. 2.200 00;
- Sig. , quale conducente del veicolo Chevrolet Matiz targato BO 404 GG €. Controparte_6
1.000,00;
- Sig. quale traportato sul veicolo Chevrolet Matiz targato BO 404 GG. €. 1.750,00; Controparte_3 per un totale complessivo di € 6.770,00; con raccomandata del 30.01.2020 la società attrice invitava il sig. alla rifusione di quanto CP_1 corrisposto in conseguenza del sinistro de quo in base alle condizioni di polizza per le quali la garanzia non è operante nel caso in cui sia accertato che il conducente si sia posto alla guida "sotto l'effetto di sostanze alcoliche"; le richieste della società assicuratrice rimanevano prive di riscontro. Chiedeva pertanto al Tribunale, la condanna di parte convenuta al risarcimento di € 6.770,00 oltre agli interessi legali.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, il quale sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Va dato atto, inoltre, dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui al D.lgs. n 28/2010, con esito negativo per assenza della parte convocata come da verbale del 26.11.2021. La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il sig. aveva stipulato con la CP_1 [...] il contratto di assicurazione per responsabilità civile auto avente ad oggetto Parte_1 un'autovettura Renault Clio targata EB325VZ (doc. 1). Durante la vigenza di tale contratto, e precisamente in data 15.02.2019, il sig. alla guida della propria autovettura assicurata CP_1 provocava un incidente la cui dinamica è stata ricostruita dagli agenti della Polizia Municipale di
Ragusa intervenuti sul luogo del sinistro.
pagina 2 di 4 In particolare, dal verbale di incidente stradale (doc. 2) si legge: "Il giorno 15.02.2019 alle ore 01.00 circa. il veicolo B (Renault Clio targata EB 325 VZ) condotto dal Sig. circolava Controparte_1 sulla via S. Vito con tratto e direzione di marcia C.so V. Veneto/ Via G.B. Odierna quando giunto all'intersezione con il C.so Italia in presenza del segnale verticale di fermarsi e dare precedenza
(STOP), impegnava la suddetta area di intersezione senza dare la precedenza al veicolo A (Chevrolet
Matiz targata DB 404 GG) che nella circostanza circolava sul Corso Italia con tratto e direzione di marcia Via Roma/Ragusa Ibla. I due veicoli entravano violentemente in collisione con la parte anteriore lato SX della Renault Clio e la parte anteriore DX della Chevrolet Matiz. Dopo l'urto i due veicoli finivano la propria corsa urtando contro l'edificio del lato opposto all'intersezione e facente ad angolo tra il Corso Italia e la via San Vito".
Inoltre, una volta trasportato il presso l'Ospedale di Ragusa, il personale operante accertava il CP_1 tasso alcolemico che risultava pari a 2.44 gr/l. cinque volte superiore al limite previsto dalla legge di 0,5 gr/l.
Orbene, alla luce dell'accertato superamento del tasso alcolemico previsto dalla legge e della documentazione versata in atti, non vi sono dubbi in merito alla responsabilità del sig. nella CP_1 causazione del sinistro in stato di ebbrezza.
Nessun dubbio può sussistere, altresì, con riferimento all'inoperatività della garanzia assicurativa posto che l'art. 2 delle condizioni generali di tale contratto relativo ad "esclusioni e rivalsa" prevede che l'assicurazione non è operante: "nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvista la violazione dell'art. 186 del codice della strada e successive modifiche".
Le parti, peraltro, non hanno pattuito alcuna rinuncia alla rivalsa in stato di ebbrezza.
Ai sensi del disposto dell'art. 144 comma 2 D.Lgs. n. 209 del 2005 “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990
(applicabile "ratione temporis"), il convenuto, ove invochi la nullità della clausola di rivalsa, ha
l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo dell'eccezione, e cioè l'illegittimità della pretesa dell'assicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conoscibile (in violazione dell'art.
1341, primo comma, cod. civ.), ovvero non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell'art.
1342, secondo comma, cod. civ.), mentre l'assicuratore è tenuto a dimostrare solo l'esistenza del contratto e della clausola legittimante la rivalsa stessa” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 14/03/2014, n. 5952).
Alla luce di quanto esposto, la avendo dato prova dell'avvenuto pagamento ai Parte_1 soggetti danneggiati della complessiva somma di € 6.770,00, ha titolo per esercitare la rivalsa nei confronti del proprio assicurato per la totalità delle somme liquidate ai danneggiati.
va pertanto condannato a corrispondere in favore della la Controparte_1 Parte_1 somma di € 6.770,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, pari all'importo complessivo da quest'ultima pagato ai sig.ri , Parte_3 CP_2 Controparte_6 CP_3
e in occasione del sinistro di cui sopra.
[...] Controparte_5
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2227/2021, previa dichiarazione della contumacia di , Controparte_1
pagina 3 di 4 CONDANNA a corrispondere alla la somma di € Controparte_1 Parte_1
6.770,00 oltre agli interessi legali dal giugno 2021 fino all'effettivo soddisfo. CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per esborsi e in € 3.300,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e
Cpa.
Ragusa, 17/06/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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