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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
SEZIONE delle IMPRESE
composta dai Signori:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Giudice
dott.ssa Elisa Fazzini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1783/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in ISERNIA, CORSO RISORGIMENTO, 6, presso lo studio dell'avvocato
MARIO MAURO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 20 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA VISCONTI DI MODRONE, 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO PACCOIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: cessione di quote societarie.
CONCLUSIONI
Per “voglia la Corte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1
rejetta, in accoglimento dei su estesi motivi, in riforma e previa sospensione ex art. 283 cpc della
impugnata Sentenza n. 4468/2024 pubbl. il 24 aprile 2024, notificata il 6 maggio 2024, emessa dal
Tribunale di Milano – Sezione XV civile – Specializzata in materia di impresa: 1) accogliere per i
motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
4468/2024 pubbl. il 24 aprile 2024, notificata il 6 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Milano –
Sezione XV civile – Specializzata in materia di impresa – in persona del Pres. Rel. Dott. Angelo
Mambriani all'esito del giudizio di primo grado allibrato al ruolo con nr. 39028/2019, accertare e
dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda promossa dalla nei CP_1
confronti della con riguardo alle causali spiegate dall' attore e per l'effetto Parte_1
rigettarla in ogni suo punto;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 2) Con vittoria
di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”;
per 2I “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, Controparte_1
eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
In via preliminare:
respingere l'istanza di sospensione ex art. 283 cpc formulata da;
In via Parte_1
principale: - respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- condannare al pagamento Parte_1
pagina 2 di 20 dell'ulteriore importo di complessivi €.15.625,33, oltre interessi e rivalutazione, maturato nelle more
del giudizio per le causali di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi
di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza n.4468/2024 del Tribunale di Milano, in
accoglimento delle domande formulate in primo grado e riproposte in appello ex art. 346 cpc, o
eventualmente anche ex art. 343 cpc, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale di , condannarla a tenere indenne e manlevare Parte_1 CP_1
(già ), per le causali di cui in narrativa, per tutti i danni da quest'ultima
[...] Controparte_1
subiti e subendi anche all'esito dell'impugnazione del Lodo arbitrale 26-30.11.2018, nella misura che
risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.07.2019, (già agiva in Controparte_1 Parte_2
giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di e , Parte_1 Controparte_2
perché venisse accertata una loro responsabilità contrattuale in virtù degli obblighi assunti con il contratto di cessione delle quote di del 23.12.2011 e/o extracontrattuale e fossero Parte_3
condannate a manlevarla e a tenerla indenne dai danni subiti anche all'esito dell'impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2018, tenuto conto anche dei canoni concessori che l'attrice si era trovata a pagare al per i periodi antecedenti alla cessione (2002-2012). A fondamento delle Controparte_3
sue domande, parte attrice asseriva: 1) che (già e, prima, Gas Natural CP_4 Parte_2
Distribuzione Italia S.p.A.) era una società che gestiva in regime di concessione pubblica le attività di distribuzione e misura del gas in diverse Regioni del Centro-Sud Italia e in numerosi Comuni;
2) che in data 22.10.2002 il e la società unipersonale stipulavano un Controparte_3 Parte_4
contratto di concessione della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano;
3) che con il Contratto il Comune affidava alla società concessionaria la gestione del Parte_4
pagina 3 di 20 servizio di distribuzione del gas, concedendo in uso a quest'ultima l'impianto di ricezione,
decompressione e misura, nonché la rete di distribuzione del gas;
4) che il Contratto prevedeva, in particolare: i) “la durata di anni otto (8) a decorrere dalla data del verbale di consegna”, ex art. 3
dall'1.11.2002 all'1.11.2010; ii) l'impegno della concessionaria “a versare al a titolo di CP_3
corrispettivo della presente convenzione, un canone annuo pari al quarantacinquepercento (45%),
calcolato sul volume di gas oggetto di distribuzione e vendita. (…) Il pagamento al del CP_3
canone, relativo a ciascun anno, come sopra calcolato, deve avvenire in due rate con scadenza il 10/7
ed il 10/1 di ogni anno”, ex art. 17; iii) in seguito al verificarsi delle condizioni imposte dall'art. 21 del
D.Lgs. 164/2000 disciplinante la separazione societaria dell'attività di distribuzione di gas naturale da tutte le altre attività del settore del gas “il corrispettivo, di cui all'Art. 17, si intenderà calcolato
esclusivamente sull'attività di distribuzione, il cui servizio, con diritto di esclusiva, rimane confermato
in capo alla Società Concessionaria”, ex art. 28; 5) che il Contratto conteneva infine una clausola arbitrale per la risoluzione delle controversie poi attivata dal per instaurare l'arbitrato nei CP_3
confronti di parte attrice di cui infra;
6) che con atto del 19.07.2005 del Notaio rep. Per_1
n.67.788, si trasformava in S.p.A.; 7) che in data 01.11.2010 il Contratto Parte_4
giungeva alla sua naturale scadenza ma sino al 21.10.2011 la continuava a Parte_1
gestire il servizio di distribuzione de quo ex lege e, precisamente, in forza dell'art. 14, comma 7, del
D.Lgs. n. 164/2000; 8) che la suddetta disposizione prevedeva, infatti, che, una volta scaduta la concessione e finché l'Amministrazione non avesse esperito la procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, “Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio,
limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”; 9)
che con atto del 21.10.2011 del Notaio rep. n.76270, la e la Per_1 Parte_1 [...]
costituivano la società alla quale venivano conferiti i rami di azienda CP_2 Parte_3
aventi a oggetto la gestione in concessione di reti di distribuzione del gas metano in svariati comuni italiani;
9) che la perizia giurata ex art. 2465 c.c. allegata all'atto di costituzione della Parte_3
pagina 4 di 20 dava espressamente atto che “alla data di redazione della presente perizia il contratto di concessione
del Comune di è scaduto per decorrenza naturale. Alla data odierna la CP_3 Parte_1
sta continuando la gestione che continuerà in regime di proroga fino a quando il
[...] CP_3
concedente non avrà affidato il servizio, a mezzo gara, ad altro gestore. L'impianto di è di CP_3
proprietà comunale. Al momento della consegna al nuovo gestore l'impianto torna nella disponibilità
del Comune”; 10) che subentrava, pertanto, nella gestione ex lege del servizio di Parte_3
distribuzione a partire dal 21.10.2011 (e sino al 22.5.2012); 11) che, nelle more, il svolgeva CP_3
una procedura di gara per individuare il nuovo gestore del servizio, che veniva aggiudicato alla società
Melfi S.r.l.; 12) che, dopo aver espletato la suddetta procedura e, precisamente, con comunicazione in data 25.10.2011, il Comune richiedeva la riconsegna degli impianti di distribuzione alla (sola)
13) che, attesa l'assenza di all'incontro a tal fine Parte_1 Parte_1
convocato, il tentativo di riconsegna degli impianti effettuato in data 08.11.2011 aveva esito negativo;
14) che, con successiva comunicazione del 19.11.2011, rivolta e indirizzata sempre alla sola
[...]
il Comune diffidava quest'ultima a procedere alla consegna dell'impianto di distribuzione Parte_1
de quo e a consegnare la documentazione ivi indicata;
15) che la non si Parte_1
presentava, tuttavia, neanche all'incontro del 29.11.2011 fissato per procedere alla riconsegna;
16) che,
nel frattempo, con scrittura privata del 6.12.2011 la e la da una parte, e Parte_1 CP_2
la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., dall'altra, si impegnavano a stipulare la compravendita delle quote della (società conferitaria delle concessioni inerenti ai rami d'azienda intestati Parte_5
alla ); 17) che il Preliminare conteneva una serie di dichiarazioni e garanzie Parte_1
rilasciate dalle parti cedenti, ex art. 3, fra cui quelle relative: (i) alla completezza, correttezza e alla veridicità delle informazioni e della documentazione fornite a Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.;
(ii) all'assenza di canoni (ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla documentazione ivi indicata) da corrispondere ad Amministrazioni Pubbliche;
(iii) al fatto che qualsiasi controversia avente a oggetto fatti/atti/situazioni imputabili e/o comunque riconducibili alle parti cedenti sarebbe stata di loro pagina 5 di 20 esclusiva responsabilità; 18) che, in data 22.12.2011, Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.
perfezionava l'acquisto dell'intero capitale sociale di;
19) che, in data 22.5.2012, Parte_5
riconsegnava al gli impianti de quibus; 20) che, con nota del 21.1.2013, il Parte_3 CP_3
chiedeva alla (sola) di fornire i dati per poter “controllare” la CP_3 Parte_1
correttezza dei pagamenti corrisposti dalla concessionaria e quantificare l'ammontare relativo al periodo per cui non sarebbe stato asseritamente percepito alcunché; 21) che il Comune richiedeva poi i volumi di gas transitati nel proprio impianto anche a Società Gasdotti Italia S.p.A., la quale trasmetteva al primo una tabella riepilogativa dei consumi inerenti al rapporto con;
22) che, Parte_1
con comunicazione del 10.12.2013, il diffidava la sola al pagamento CP_3 Parte_1
degli “importi indicati di € 108.784,23 quale differenza ancora dovuta per il periodo 2004/2009
(1°semestre) e di € 190.328,63 quale somma interamente spettante per il periodo 2° semestre
2009/maggio 2012, per un totale di € 299.112,86”; 23) che la contestava tutte le Parte_1
richieste del ribadendo “la correttezza dei dati comunicati a suo tempo dalla CP_3 [...]
in relazione agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008” e sottolineando che “Per quanto Parte_1
attiene ai calcoli condotti in relazione ai successivi anni 2009, 2010, 2011, 2012 trovano spazio
ulteriori, ineludibili argomentazioni che determinano da un lato il ridimensionamento dell'esosa
richiesta solutoria (…) e dall'altro la totale infondatezza della pretesa in relazione all'anno 2012; ciò
in preminente considerazione del fatto che la come ben noto alla stessa Parte_1
Amministrazione Comunale del Comune di già dagli ultimi mesi del 2011 non è più società CP_3
concessionaria degli impianti”; 24) che, all'esito della suddetta corrispondenza intercorsa con la sola
, in data 25.1.2017, il ai sensi dell'art. 29 del Contratto, notificava una Parte_1 CP_3
domanda di arbitrato a (già Gas Natural Distribuzione Italia SpA) quale incorporante della _2
, chiedendo il riconoscimento del credito di € 299.112,86 asseritamente vantato per il Parte_5
mancato pagamento di canoni di concessione relativi al periodo novembre 2002 - maggio 2012; 25) che provvedeva quindi a dare immediata comunicazione di quanto sopra sia alla _2 Parte_1
pagina 6 di 20 Spa sia alla specificando che “Solo da ultimo, con la notifica della domanda di arbitrato, CP_2
abbiamo appreso dei termini della vicenda occorsa tra il e la Vostra società. Controparte_3
Pertanto, nessuna passività, debito, o somma può legittimamente esserci imputata. Il debito verso il
ove esistente, è a vostro carico” e che essa avrebbe, pertanto, dovuto essere tenuta Controparte_3
indenne e manlevata “da ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento che a titolo di costo, spesa,
indennizzo, risarcimento del danno, canone, compenso e quant'altro sia chiamata a sostenere nella
vicenda in oggetto”; 26) che in data 10.7.2017 riscontrava le richieste di Parte_1 _2
affermando l'infondatezza delle pretese del Comune e declinando qualsiasi addebito;
27) che, all'esito del suddetto procedimento, il Collegio Arbitrale con lodo emesso in data 26-30.11.2018 accoglieva la domanda del condannando al pagamento “della somma di € 210.438,76, oltre interessi CP_3 CP_4
moratori ex art. 4 del D.Lgs.vo n.231/2002 dalla scadenza del termine per il pagamento come da
tabelle allegato 9a alla perizia dell'ing. ”, nonché delle spese per la CTU, liquidate in € Per_2
5.179,91 oltre accessori;
per il resto, compensate le spese e le competenze del giudizio arbitrale,
condannava in solido le parti al pagamento delle spese e competenze per il funzionamento del Collegio
Arbitrale liquidate con successiva ordinanza 30.11.2018 nella complessiva somma di € 58.000,00, oltre accessori;
28) che, con comunicazione del 11.12.2018, 2I RGI informava e Parte_1 CP_2
dell'esito sfavorevole del procedimento e, pertanto, ribadiva la propria richiesta di manleva con
[...]
contestuale invito a mettere a disposizione “le somme che il Collegio arbitrale ha accertato essere
dovute al riservando[si], in mancanza, di attivar[si] nelle competenti sedi per il Controparte_3
recupero delle stesse”; tale comunicazione rimaneva priva di ogni riscontro;
29) che, nel frattempo, in data 9.05.2019, notificava atto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Campobasso CP_4
per ottenere l'annullamento del Lodo;
30) che, in data 17.05.2022, la Corte di Appello di Campobasso,
con sentenza n. 146/2022, rigettava l'impugnazione dichiarandola inammissibile e condannava l'appellante a rimborsare al convenuto i due terzi delle spese del giudizio, dichiarando CP_3
compensato fra le parti il residuo un terzo;
31) che, avverso la predetta sentenza, 2I RGI proponeva pagina 7 di 20 ricorso per Cassazione;
32) che era evidente il suo diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi nei confronti della e della 33) che, in particolare, la responsabilità delle Parte_1 CP_2
convenute risultava per tabulas dalle pattuizioni intercorse in occasione della Scrittura, del successivo atto definitivo di compravendita delle quote di nonché dell'ulteriore scrittura privata in Parte_4
data 22.12.2011, ove si stabiliva che il rapporto tra le parti continuava a essere regolato dalle
CP_ condizioni fissate nel Preliminare;
34) che, nel Preliminare, le cedenti ( e Parte_1
avevano infatti rilasciato le ampie “Dichiarazioni e garanzie” di cui all'art. 3, altresì assumendo gli
“Obblighi di indennizzo” di cui all'art. 4 del preliminare in oggetto;
35) che, in detta sede, le cedenti avevano inter alia espressamente garantito: a. “che tutte le dichiarazioni, le informazioni e i documenti
forniti alla Parte Cessionaria nel corso dell'espletata due diligence e nelle successive integrazioni […]
sono state complete, veritiere e corrette, e che non sono stati sottaciuti od occultati eventi, atti o
circostanze e/o informazioni che potevano influire negativamente sulla valutazione delle Quote”, ex
punto (ii), art. 3; b. “che, sia con riferimento al periodo precedente al Conferimento, sia con
riferimento al periodo successivo, non sussistono canoni da corrispondere ad Amministrazioni
Pubbliche e/o Enti pubblici e/o privati per la gestione del servizio di distribuzione, ad eccezione di
quanto previsto nella Situazione Patrimoniale, nelle Concessioni e nell'Allegato 7 e che eventuali
sanzioni irrogate derivanti dal mancato pagamento dei suddetti canoni nel periodo che precede la
Data di Esecuzione, restano ad esclusivo carico delle Parti Cedenti che dovranno indennizzare la
Parte Cessionaria ai sensi del successivo art. 4”, ex punto (xviii), art. 3; c. “che qualsiasi controversia
attiva o passiva, anche se conosciuta/conoscibile prima della sottoscrizione del Contratto Preliminare
e/o sorta successivamente ed avente ad oggetto fatti/atti/situazioni imputabili alle Parti Cedenti, ed in
ogni caso riconducibili direttamente e/o indirettamente al periodo precedente la Data di Esecuzione,
saranno di esclusiva responsabilità delle Parti Cedenti che si impegnano pertanto a tenere indenne la
Parte Cessionaria da tutti i relativi costi, oneri e pregiudizi”, ex punto (xxiv), art. 3; d. “che sia prima
del Conferimento, che successivamente, tutte le somme dovute a titolo di tasse, canoni […] comunque
pagina 8 di 20 denominati nei confronti di Enti e Amministrazioni pubbliche […] per l'attività di distribuzione del
gas, sono state versate e/o contabilizzati nella situazione patrimoniale”, ex punto (xxviii), art. 3; e.
“che non esistono ulteriori passività reali o potenziali inerenti oltre a quelle iscritte nella CP_5
Situazione Patrimoniale”, ex punto (xxxiii), art. 3; f. “di avere sempre e regolarmente tenuto i rispettivi
libri e la rispettiva documentazione contabile, ivi inclusi quelli relativi a conformemente a tutte CP_5
le prescrizioni nazionali e locali e alla normativa anche regolamentare di natura civile e fiscale”, ex
punto (xxxiv), art. 3; 36) che le parti cedenti si impegnavano altresì espressamente “a manlevare e
tenere indenne la Parte Cessionaria, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, da qualsiasi passività,
debito o spesa di qualsiasi natura, tipo e ammontare, nei limiti previsti nel Contratto Preliminare, che
possa derivare ad essa in dipendenza di: (i) violazione delle dichiarazioni, garanzie ed obblighi di cui
agli articoli 2 e 3 che precedono;
(ii) non conformità al vero anche di una delle dichiarazioni e
garanzie indicate nell'art. 3; (iii) richieste e/o pretese e/o azioni di terzi e/o di Pubbliche Autorità per
atti e/o fatti e/o situazioni e/o circostanze e/o provvedimenti concernenti le Concessioni […] verificatisi
successivamente alla Data di Esecuzione ma derivanti da fatti o circostanze accadute prima” ex art. 4.1; 37) che nella Scrittura si precisava poi che i suddetti obblighi di manleva e indennizzo erano applicabili alle parti cedenti nella misura massima rispettivamente del: 15% del prezzo di vendita (pari
CP_ ad € 1.456.500,00) per;
- 5% del prezzo di vendita (pari ad € 485.500,00) per Parte_1
“ferma restando la responsabilità illimitata di ciascuna delle Parti Cedenti per dolo e colpa grave”, ex
art. 4.3; 38) che era, pertanto, evidente come la e la avessero: (a) Parte_1 CP_2
rilasciato delle dichiarazioni e garanzie non veritiere e, comunque, incomplete e/o non corrette, in particolare per quanto riguarda l'inesistenza di canoni da corrispondere ad Amministrazioni Pubbliche
e/o Enti pubblici per la gestione del servizio di distribuzione e di passività (reali o potenziali) a carico di ulteriori rispetto a quelle iscritte nella Situazione Patrimoniale;
(b) deliberatamente Parte_3
taciuto le richieste del volte a ottenere la riconsegna dell'impianto e la consegna della CP_3
documentazione relativa al servizio di distribuzione de quo, che erano pervenute prima della stipula del pagina 9 di 20 preliminare di compravendita delle quote di (c) omesso di informare con dolo o Parte_3 _2
quantomeno con colpa grave, delle comunicazioni con cui il Comune già nel 2013: (i) prima, chiedeva a la documentazione necessaria per verificare gli importi già corrisposti e calcolare Parte_1
quelli asseritamente ancora dovuti con riferimento al rapporto concessorio de quo; (ii) poi, diffidandola formalmente al pagamento della somma di € 299.112,86; 39) che sussisteva, pertanto, una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute per tutti i danni da lei subiti e subendi in conseguenza delle richieste di pagamento avanzate dal e conseguenti al contenzioso CP_3
instaurato; 40) che la condotta tenuta dalle convenute era gravemente censurabile anche ai sensi degli artt. 1337 e/o 1375 c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e/o buona fede e/o per omessa informazione sia nello svolgimento delle trattative sia nell'esecuzione dei contratti (preliminare e definitivo) di compravendita delle quote de quibus; 41) che sussisteva il suo diritto a essere tenuta indenne e manlevata da tutto quanto dovesse essere tenuta a corrispondere: i) per i canoni di concessione derivanti dal Contratto e/o comunque dalla gestione ex lege del pubblico servizio di distribuzione del gas effettuata nel oltre ai relativi interessi e, comunque, per ogni Controparte_3
somma dovuta in favore del per qualsiasi ragione o causa relativa al predetto Contratto;
ii) per CP_3
i costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'Ing. nell'ambito del citato Per_2
procedimento arbitrale, liquidati in € 5.179,91, oltre accessori, nonché per quelli relativi al proprio consulente tecnico di parte, Ing. pari a € 8.994,47 IVA esclusa;
iii) per le spese e Persona_3
competenze del giudizio arbitrale, attesa la condanna in solido al pagamento della somma complessiva di € 58.000,00, oltre accessori;
iv) per i costi dei legali sostenuti per l'assistenza giudiziale nell'ambito del procedimento arbitrale de quo che ammontavano a Euro 9.829,72; v) per i costi sostenuti a da sostenere con riferimento al procedimento di impugnazione promosso avanti la Corte d'Appello di
Campobasso R.G. n. 157/2019; vi) per i costi sostenuti o da sostenere per il giudizio di cassazione
(pendente con R.G. 17877/2022) promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello, n. 146/2022,
pubblicata in data 17.05.2022.
pagina 10 di 20 e si erano costituite in giudizio, chiedendo il rigetto delle Parte_1 Controparte_2
domande, non essendo operanti le garanzie prestate e, comunque, essendo infondate le domande proposte.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 4468/2024, pubblicata il 24.04.2024, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, condannando al pagamento della somma di € Parte_1
243.898,52, oltre interessi moratori;
rigettava le domande svolte da parte attrice nei confronti di
[...]
condannava al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_2 Parte_1
attrice; condannava parte attrice al pagamento di 1/3 delle spese di lite nei confronti di CP_2
compensando la restante quota di 2/3.
Contro tale sentenza , previa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., ha proposto Parte_1
appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE IN CAPO A;
Controparte_1
2) OMESSA VALUTAZIONE DI PROVE DECISIVE ED IRRILEVANZA AI FINI DEL DECIDERE DI ULTERIORI;
TRAVISAZIONE E SOVVERSIONE DEI FATTI SUI QUALI SI FONDA LA MOTIVAZIONE. RILIEVI DI
CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ IN RELAZIONE ALLA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI HA
AFFERMATO LA VIOLAZIONE, IN CAPO ALLA , DEGLI OBBLIGHI Parte_1
DICHIARATIVI DI CUI ALLA SCRITTURA DEL 6.12.2011;
3) RILIEVI E CENSURE DI CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ IN RELAZIONE ALLA MOTIVAZIONE
NELLA PARTE IN CUI HA AFFERMATO L'OBBLIGO CONTRATTUALE DELLA Parte_1
A MANLEVARE E A TENERE INDENNE LA AI SENSI, TRA I VARI, DELL'ART. 3, PUNTO CP_1
XXIV DELLA SCRITTURA DEL 6.12.2011. OMESSA VALUTAZIONE DI PROVE DECISIVE ED
IRRILEVANZA AI FINI DEL DECIDERE DI ULTERIORI PERTINENTI, TRA I VARI, ASSUNTE DAL
COLLEGIO ARBITRALE;
TRAVISAZIONE E SOVVERSIONE DEI FATTI SUI QUALI SI FONDA LA
MOTIVAZIONE SUL PUNTO;
pagina 11 di 20 4) CARENTE ED ILLOGICA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA AFFERMATO L'OBBLIGO
CONTRATTUALE DELLA A MANLEVARE E A TENERE INDENNE LA 2I RETE Parte_1
GAS AI SENSI DEL CONTRATTO E IN RAGIONE DEL CONTEGNO ASSUNTO IN FASE DI SUA
ESECUZIONE: ERRONEA VALUTAZIONE. OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE DECISIVE E
IRRILEVANZA, AI FINI DEL DECIDERE, DI ULTERIORI PERTINENTI. TRAVISAZIONE E SOVVERSIONE
DEI FATTI E DEL CONTRATTO FONDANTE LA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo, previo rigetto della istanza Controparte_1
di sospensione, il rigetto della impugnazione e, in subordine, l'accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'appellante nel giudizio di primo grado. Ha chiesto, inoltre, la liquidazione delle somme, nelle more maturate, per le ulteriori spese legali sostenute per il giudizio d'appello e per quello di cassazione.
La Corte d'appello di Milano, all'udienza dell'8.01.2025, previa rinuncia della parte istante alla istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, ha fissato, ex art. 350 bis c.p.c.
l'udienza del 21.05.2025 per la rimessione della causa al Collegio. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del primo motivo di appello è l'asserita carenza di interesse ad agire in capo alla CP_1
non avendo quest'ultima fornito la prova del danno effettivamente e concretamente patito,
[...]
consistito nell'aver dovuto sopportare l'esborso di somme in dipendenza del lodo arbitrale e, allo stato,
anche in dipendenza della soccombenza nel successivo giudizio d'appello.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la domanda di manleva può essere proposta purché, al momento dell'autonoma proposizione della stessa domanda di garanzia, sussista in pagina 12 di 20 capo all'attore l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del medesimo. Solo in questo momento nasce e diventa esigibile il diritto di manleva, e cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente, l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria (cfr. Cass. 8537/2024;
Cass. 6678/1988; Cass. 19050/2003).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire di alla domanda di manleva deriva dalla Controparte_1
condanna subita in sede arbitrale con la pronuncia del 26-30.11.2018, con cui è stata condannata al pagamento della somma di € 210.438,76, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al termine del pagamento, nonché delle spese di CTU, liquidate in € 5.179,91 e delle spese e competenze del collegio arbitrale liquidate in complessivi € 58.000,00 poste a carico solidale di entrambe le parti. Tale lodo, peraltro, è stato confermato a seguito del rigetto dell'impugnazione da parte della Corte d'appello di Campobasso con sentenza n. 146/2022, emessa in data 17.05.2022.
Si ritiene, peraltro, che tale interesse ad agire non venga meno per la pendenza del giudizio di
Cassazione avente a oggetto la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, essendo del tutto condivisibile quanto affermato dal tribunale laddove ha rilevato che: “a seconda dell'epilogo del
giudizio di cassazione, rimane comunque salvo da un lato il diritto di parte attrice ad ottenere
l'indennizzo per eventuali ulteriori sopravvenienze passive divenute attuali e, dall'altro, in maniera
speculare il diritto di ripetizione in capo a per quelle sopravvenienze per cui oggi è Parte_1
causa che dovessero venire meno all'esito della predetta impugnativa”.
2. Oggetto del secondo motivo di impugnazione è, poi, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi dichiarativi in capo alla di cui al Parte_1
contratto preliminare del 6.12.2011 e la conseguente sussistenza di un obbligo di indennizzo a carico dell'appellante.
pagina 13 di 20 Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata e contraddittoria, avendo ritenuto il tribunale che, ai fini dell'esistenza del debito in relazione ai canoni concessori con il asseritamente Controparte_3
sottaciuto all'atto di stipula del preliminare del 6.12.2011, fosse emblematica la corrispondenza intervenuta tra la e il nella quale, in realtà, non si faceva alcun riferimento Parte_3 CP_3
al mancato pagamento dei canoni, ma solo alla necessità di procedere alla riconsegna dell'impianto,
essendo stata effettuata la prima richiesta di pagamento solo nel dicembre 2013, a distanza di due anni dal preliminare.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene non condivisibile la lettura della sentenza effettuata da parte appellante, avendo quest'ultima estrapolato da essa delle frasi, senza procedere a una lettura complessiva della pronuncia.
Da una lettura completa di tale sentenza, è, infatti, evidente che sia infondato quanto asserito da parte appellante, avendo il tribunale affermato, a pag. 27, che: “Sotto questo aspetto, se già emblematica
appare la corrispondenza intercorsa tra il e la sola ancor prima della CP_3 Parte_1
cessione delle quote sociali (cfr. docc.
8-10 att.), dirimente risulta la missiva in data 10.12.2013 (cfr.
doc. 18 att.), con la quale il legale del inviava all'odierna convenuta, sua controparte CP_3
contrattuale rispetto al rapporto di concessione e distribuzione del gas, formale diffida di pagamento
per un importo complessivo di Euro 299.112,86 comprensivo sia dei canoni interamente non versati a
decorrere dal secondo semestre 2009 e sino al 2012, sia del ricalcolo di quelli versati in misura
minore rispetto al dovuto per il periodo precedente. Dal citato carteggio si può pianamente affermare
che prima della cessione delle quote di la cedente - in aperta Parte_3 Parte_1
violazione delle citate dichiarazioni rilasciate nella Scrittura e rispetto alle quali ha assunto una
specifica obbligazione di garanzia – non solo opponendosi in più occasioni alla riconsegna degli
impianti aveva omesso di fornire al la documentazione necessaria per la verifica, da parte CP_3
dell'Ente, della correttezza dei canoni versati, ma aveva altresì interrotto ogni pagamento a decorrere
pagina 14 di 20 dal secondo semestre 2009. Circostanza, quest'ultima, peraltro non specificamente contestata dalla
convenuta e, pertanto, da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. A prescindere quindi dall'effettivo ed
esatto ammontare del credito del oggetto di accertamento nel procedimento arbitrale di cui si CP_3
dirà a breve, deve considerarsi un fatto certo che esistevano debiti per canoni dovuti
all'amministrazione pubblica in questione ulteriori rispetto a quelli contenuti nella Situazione
Patrimoniale allegata al Preliminare, scientemente taciuti alla cessionaria delle quote quantomeno
con riguardo a quelli maturati dal 2009 e sino alla riconsegna degli impianti. Stante l'acclarata non
corrispondenza a verità delle dichiarazioni rilasciate dalla cedente , sussiste il Parte_1
diritto di parte attrice ad ottenere l'indennizzo di cui all'art.
4.1 della Scrittura”.
Alla luce di tale passaggio motivazionale è chiaro che il tribunale ha ritenuto che la non corrispondenza a verità delle dichiarazioni rilasciate dall'appellante derivasse dal fatto che fosse circostanza pacifica che la avesse sospeso ogni pagamento per le annualità dei canoni dovuti al Parte_1
Comune dal 2009 al 2011, data della cessione, con conseguente consapevolezza che, proprio a causa del mancato versamento del corrispettivo, il Comune avrebbe successivamente sollecitato il pagamento o, comunque, richiesto un'integrazione.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è, inoltre, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo di indennizzo in capo alla anche ai sensi Parte_1
dell'art. 3, punto xxiv della scrittura del 6.12.2011, condividendo le motivazioni addotte dal Collegio
arbitrale.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo i giudici di primo grado tenuto conto del fatto che le parti avevano deciso nel preliminare di non valorizzare la gestione del e che sussisteva la buona fede in capo alla al momento della Controparte_3 Parte_1
conclusione di tale contratto, con conseguente impossibilità di configurare condotte illecite di violazione degli obblighi dichiarativi da cui scaturisce un obbligo di manleva.
pagina 15 di 20 Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, come già evidenziato dal tribunale, che una responsabilità di parte appellante sia configurabile anche a prescindere da una violazione degli obblighi dichiarativi, essendosi quest'ultima espressamente impegnata a garantire da “qualsiasi controversia attiva e passiva, anche Controparte_1
se conosciuta/conoscibile prima della sottoscrizione del Contratto Preliminare e/o sorta
successivamente ed avente ad oggetto fatti/atti/situazioni imputabili alle Parti Cedenti, ed in ogni caso
riconducibili direttamente e/o indirettamente al periodo precedente la Data di Esecuzione”, le quali
“saranno di esclusiva responsabilità delle Parti Cedenti che si impegnano pertanto a tenere indenne la
Parte Cessionaria da tutti i relativi costi, oneri e pregiudizi”, ex art. 3, punto xxiv, del Preliminare
(doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Con tale disposizione, infatti, le parti hanno previsto, indipendentemente dalla falsità delle dichiarazioni, un obbligo di manleva aggiuntivo rispetto a quello contemplato a garanzia della veridicità della Situazione Patrimoniale della Parte_3
Co previsto a copertura di “tutti costi, oneri e pregiudizi”, tra i quali rientrano anche quelli sopportati da all'esito del giudizio arbitrale e delle successive impugnazioni, poiché trattasi all'evidenza di
[...]
controversie passive “riconducibili direttamente e/o indirettamente al periodo precedente la Data di
Esecuzione”.
Si rileva, peraltro, che, nel caso di specie, non assuma rilevanza quanto evidenziato da parte appellante in ordine al fatto che non era stata valorizzata nel contratto di cessione la gestione del CP_3
atteso che da tale circostanza non può derivare una esclusione di responsabilità della cedente
[...]
per le conseguenze della gestione. Sul punto è del tutto condivisibile quanto asserito dai giudici di primo grado, laddove hanno rilevato che “il fatto di non avere considerato il valore di quel Contratto
giunto a scadenza ai fini della determinazione del corrispettivo di compravendita delle quote sociali
non incide minimamente né sulla accertata non corrispondenza a verità della Situazione Patrimoniale
di allegata alla Scrittura, né tantomeno sugli effetti giuridici dell'avvenuto e pacifico Parte_3
pagina 16 di 20 conferimento, da parte di e in favore di del ramo di azienda in cui Parte_1 Parte_3
era compreso quel rapporto di fornitura con il . CP_3
La Corte ritiene, inoltre, irrilevante il richiamo ai principi di buona fede e di correttezza in capo alla cedente, atteso che la violazione degli obblighi dichiarativi deriva, alla luce della motivazione che precede, dal fatto pacifico, come evidenziato dal tribunale, che esistevano dei debiti per canoni dovuti all'Amministrazione ulteriori rispetto a quelli allegati alla Situazione Patrimoniale acclusa al preliminare derivanti dal fatto certo che la cedente non aveva provveduto al pagamento dei canoni a decorrere dal 2009 fino alla riconsegna degli impianti. A fronte di tale comportamento, evidentemente violativo degli obblighi dichiarativi, non assumono rilevanza le circostanze che parte appellante abbia poi informato parte appellata della richiesta del nel 2013 di pagare la somma di € 299.112,86 e CP_3
che parte appellata abbia acconsentito allo svincolo delle somme in garanzia, che, peraltro,
ammontavano a un minimo residuo di € 25.000,00.
4. Oggetto del quarto motivo di appello è, infine, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di inoperatività degli obblighi di garanzia e di manleva contrattualmente previsti in capo alla per decorso del termine triennale concordato ex art.
4.2 del contratto Parte_1
preliminare del 6.12.2011.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale erroneamente esteso le maglie dell'assetto negoziale di manleva, individuando degli obblighi comunicativi in capo all'appellante non previsti contrattualmente. Secondo la , infatti, non sarebbe Parte_1
rilevante, ai fini di un'estensione dell'obbligo di manleva, la diffida di pagamento del dicembre 2013
inviatagli dal non configurando quest'ultima un atto idoneo a generare una Controparte_3
potenziale esistenza di passività incidenti sulle economie e sul patrimonio della Parte_3
tenuto conto che il procedimento arbitrale era stato instaurato a distanza di due anni dall'estinzione pagina 17 di 20 dell'obbligo di manleva. Secondo l'appellante, pertanto, non è possibile ritenere un'estensione sine die
degli obblighi di garanzia sulla base di un non esistente suo obbligo comunicativo.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del tribunale, atteso che con la diffida del 10.12.2013, ricevuta da parte appellante, era stata avanzata da parte del una formale richiesta di pagamento per un CP_3
importo di € 299.112,86 comprensiva sia dei canoni non versati a decorrere dal secondo semestre 2009,
pacificamente non corrisposti, sino al 2012, sia del ricalcolo di quelli versati in misura minore rispetto al periodo precedente, con conseguente attivazione delle garanzie previste per le sopravvenienze di passività entro il termine triennale previsto dall'art.
4.2 del contratto preliminare, che indicava in termini di tre anni dalla data di esecuzione dell'atto di cessione, ossia il 23.12.2014.
Come correttamente rilevato dal tribunale, si deve ritenere che il termine di tre anni dalla stipula del rogito di cessione delle quote sia riferito alla durata di garanzia assunta dalle cedenti, dovendo distinguere tra la verificazione dell'evento, inteso quale manifestazione della sopravvenienza e la sua conoscenza da parte della cessionaria, dalla effettiva denuntiatio, ossia dalla effettiva comunicazione dell'evento da parte delle cedenti. Secondo una interpretazione sistematica delle clausole contrattuali in oggetto, effettuata dai giudici di primo grado in maniera del tutto condivisibile, è evidente che affinché
la fosse obbligata all'indennizzo era sufficiente che l'evento intervenisse nei tre Parte_1
anni dalla data di esecuzione, ossia entro il 23.12.2014, non essendo necessaria, entro il medesimo termine, la formale denuntiatio della cessionaria. Alla luce di tali principi, nel caso di specie, risulta per
tabulas che sia del tutto tempestiva la denuntiatio effettuata da 2i RG quando ha avuto notizia dell'evento attraverso la notifica dell'atto introduttivo dell'arbitrato nel 2017, essendo stata pacificamente effettuata entro il termine decadenziale di quindici giorni, ex art.
4.4. Alla luce di ciò è
evidente che, nel caso di specie, non sussista alcun travisamento della volontà delle parti, né, tanto meno, una indebita estensione dei patti convenzionali del contratto preliminare del 6.12.2011 da parte pagina 18 di 20 del tribunale, laddove ha ritenuto operante la garanzia di manleva prestata dalla cedente, anche a prescindere da ogni accertamento in ordine alla osservanza o meno degli obblighi di buona fede e di correttezza da parte appellante nell'esecuzione del contratto.
5. In ordine alla richiesta, poi, di parte appellata di liquidazione di una somma ulteriore rispetto a quanto riconosciutele in primo grado relativa agli importi di € 11.899,79, di cui alla fattura n. 68
emessa dall'avvocato Mario Paccoia in data 3.06.2022 concernente le spese legali corrisposte per il giudizio di appello di impugnazione del lodo, e di € 6.777,45, di cui alla fattura n. 93 del 25.07.2022
emessa sempre dal difensore Paccoia concernente un acconto sulle spese legali corrisposte per il giudizio pendente in Cassazione, entrambe emesse successivamente alle preclusioni istruttorie di primo grado, la Corte ritiene che essa sia inammissibile, trattandosi di una domanda nuova svolta per la prima volta nel giudizio di impugnazione.
Sul punto, infatti, si osserva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la richiesta in sede di gravame di una somma ulteriore, basata su distinte fatture rispetto a quella che aveva costituito l'oggetto di primo grado, configura una domanda nuova comportando un tema d'indagine diverso da quello prospettato in precedenza;
ne consegue la sua inammissibilità in grado di appello, in relazione al mutamento della causa petendi, trattandosi non di semplice specificazione della domanda medesima della quale rimangono fermi i fatti costitutivi ovvero di un mero superamento dei suoi limiti quantitativi (cfr. Cass- 21291/2007).
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la sostanziale soccombenza e vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , avuto riguardo della Parte_1
natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia, applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da
52.001 a € 260.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
pagina 19 di 20 7. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che sono liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del
15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1
quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Elisa Fazzini Lorenzo Orsenigo
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
SEZIONE delle IMPRESE
composta dai Signori:
dott. Lorenzo Orsenigo Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Giudice
dott.ssa Elisa Fazzini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1783/2024, promossa
da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in ISERNIA, CORSO RISORGIMENTO, 6, presso lo studio dell'avvocato
MARIO MAURO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 20 elettivamente domiciliata in MILANO, VIA VISCONTI DI MODRONE, 21, presso lo studio dell'avvocato MARIO PACCOIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in appello,
APPELLATA
OGGETTO: cessione di quote societarie.
CONCLUSIONI
Per “voglia la Corte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1
rejetta, in accoglimento dei su estesi motivi, in riforma e previa sospensione ex art. 283 cpc della
impugnata Sentenza n. 4468/2024 pubbl. il 24 aprile 2024, notificata il 6 maggio 2024, emessa dal
Tribunale di Milano – Sezione XV civile – Specializzata in materia di impresa: 1) accogliere per i
motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n.
4468/2024 pubbl. il 24 aprile 2024, notificata il 6 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Milano –
Sezione XV civile – Specializzata in materia di impresa – in persona del Pres. Rel. Dott. Angelo
Mambriani all'esito del giudizio di primo grado allibrato al ruolo con nr. 39028/2019, accertare e
dichiarare la infondatezza in fatto ed in diritto della domanda promossa dalla nei CP_1
confronti della con riguardo alle causali spiegate dall' attore e per l'effetto Parte_1
rigettarla in ogni suo punto;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. 2) Con vittoria
di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”;
per 2I “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa o contraria istanza, Controparte_1
eccezione, deduzione, disattesa e reietta;
premesse le declaratorie tutte del caso;
In via preliminare:
respingere l'istanza di sospensione ex art. 283 cpc formulata da;
In via Parte_1
principale: - respingere l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- condannare al pagamento Parte_1
pagina 2 di 20 dell'ulteriore importo di complessivi €.15.625,33, oltre interessi e rivalutazione, maturato nelle more
del giudizio per le causali di cui in narrativa. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi
di riforma, anche parziale, dell'impugnata sentenza n.4468/2024 del Tribunale di Milano, in
accoglimento delle domande formulate in primo grado e riproposte in appello ex art. 346 cpc, o
eventualmente anche ex art. 343 cpc, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale di , condannarla a tenere indenne e manlevare Parte_1 CP_1
(già ), per le causali di cui in narrativa, per tutti i danni da quest'ultima
[...] Controparte_1
subiti e subendi anche all'esito dell'impugnazione del Lodo arbitrale 26-30.11.2018, nella misura che
risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi di
entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.07.2019, (già agiva in Controparte_1 Parte_2
giudizio davanti al tribunale di Milano nei confronti di e , Parte_1 Controparte_2
perché venisse accertata una loro responsabilità contrattuale in virtù degli obblighi assunti con il contratto di cessione delle quote di del 23.12.2011 e/o extracontrattuale e fossero Parte_3
condannate a manlevarla e a tenerla indenne dai danni subiti anche all'esito dell'impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 30.11.2018, tenuto conto anche dei canoni concessori che l'attrice si era trovata a pagare al per i periodi antecedenti alla cessione (2002-2012). A fondamento delle Controparte_3
sue domande, parte attrice asseriva: 1) che (già e, prima, Gas Natural CP_4 Parte_2
Distribuzione Italia S.p.A.) era una società che gestiva in regime di concessione pubblica le attività di distribuzione e misura del gas in diverse Regioni del Centro-Sud Italia e in numerosi Comuni;
2) che in data 22.10.2002 il e la società unipersonale stipulavano un Controparte_3 Parte_4
contratto di concessione della gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano;
3) che con il Contratto il Comune affidava alla società concessionaria la gestione del Parte_4
pagina 3 di 20 servizio di distribuzione del gas, concedendo in uso a quest'ultima l'impianto di ricezione,
decompressione e misura, nonché la rete di distribuzione del gas;
4) che il Contratto prevedeva, in particolare: i) “la durata di anni otto (8) a decorrere dalla data del verbale di consegna”, ex art. 3
dall'1.11.2002 all'1.11.2010; ii) l'impegno della concessionaria “a versare al a titolo di CP_3
corrispettivo della presente convenzione, un canone annuo pari al quarantacinquepercento (45%),
calcolato sul volume di gas oggetto di distribuzione e vendita. (…) Il pagamento al del CP_3
canone, relativo a ciascun anno, come sopra calcolato, deve avvenire in due rate con scadenza il 10/7
ed il 10/1 di ogni anno”, ex art. 17; iii) in seguito al verificarsi delle condizioni imposte dall'art. 21 del
D.Lgs. 164/2000 disciplinante la separazione societaria dell'attività di distribuzione di gas naturale da tutte le altre attività del settore del gas “il corrispettivo, di cui all'Art. 17, si intenderà calcolato
esclusivamente sull'attività di distribuzione, il cui servizio, con diritto di esclusiva, rimane confermato
in capo alla Società Concessionaria”, ex art. 28; 5) che il Contratto conteneva infine una clausola arbitrale per la risoluzione delle controversie poi attivata dal per instaurare l'arbitrato nei CP_3
confronti di parte attrice di cui infra;
6) che con atto del 19.07.2005 del Notaio rep. Per_1
n.67.788, si trasformava in S.p.A.; 7) che in data 01.11.2010 il Contratto Parte_4
giungeva alla sua naturale scadenza ma sino al 21.10.2011 la continuava a Parte_1
gestire il servizio di distribuzione de quo ex lege e, precisamente, in forza dell'art. 14, comma 7, del
D.Lgs. n. 164/2000; 8) che la suddetta disposizione prevedeva, infatti, che, una volta scaduta la concessione e finché l'Amministrazione non avesse esperito la procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, “Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio,
limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento”; 9)
che con atto del 21.10.2011 del Notaio rep. n.76270, la e la Per_1 Parte_1 [...]
costituivano la società alla quale venivano conferiti i rami di azienda CP_2 Parte_3
aventi a oggetto la gestione in concessione di reti di distribuzione del gas metano in svariati comuni italiani;
9) che la perizia giurata ex art. 2465 c.c. allegata all'atto di costituzione della Parte_3
pagina 4 di 20 dava espressamente atto che “alla data di redazione della presente perizia il contratto di concessione
del Comune di è scaduto per decorrenza naturale. Alla data odierna la CP_3 Parte_1
sta continuando la gestione che continuerà in regime di proroga fino a quando il
[...] CP_3
concedente non avrà affidato il servizio, a mezzo gara, ad altro gestore. L'impianto di è di CP_3
proprietà comunale. Al momento della consegna al nuovo gestore l'impianto torna nella disponibilità
del Comune”; 10) che subentrava, pertanto, nella gestione ex lege del servizio di Parte_3
distribuzione a partire dal 21.10.2011 (e sino al 22.5.2012); 11) che, nelle more, il svolgeva CP_3
una procedura di gara per individuare il nuovo gestore del servizio, che veniva aggiudicato alla società
Melfi S.r.l.; 12) che, dopo aver espletato la suddetta procedura e, precisamente, con comunicazione in data 25.10.2011, il Comune richiedeva la riconsegna degli impianti di distribuzione alla (sola)
13) che, attesa l'assenza di all'incontro a tal fine Parte_1 Parte_1
convocato, il tentativo di riconsegna degli impianti effettuato in data 08.11.2011 aveva esito negativo;
14) che, con successiva comunicazione del 19.11.2011, rivolta e indirizzata sempre alla sola
[...]
il Comune diffidava quest'ultima a procedere alla consegna dell'impianto di distribuzione Parte_1
de quo e a consegnare la documentazione ivi indicata;
15) che la non si Parte_1
presentava, tuttavia, neanche all'incontro del 29.11.2011 fissato per procedere alla riconsegna;
16) che,
nel frattempo, con scrittura privata del 6.12.2011 la e la da una parte, e Parte_1 CP_2
la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., dall'altra, si impegnavano a stipulare la compravendita delle quote della (società conferitaria delle concessioni inerenti ai rami d'azienda intestati Parte_5
alla ); 17) che il Preliminare conteneva una serie di dichiarazioni e garanzie Parte_1
rilasciate dalle parti cedenti, ex art. 3, fra cui quelle relative: (i) alla completezza, correttezza e alla veridicità delle informazioni e della documentazione fornite a Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.;
(ii) all'assenza di canoni (ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla documentazione ivi indicata) da corrispondere ad Amministrazioni Pubbliche;
(iii) al fatto che qualsiasi controversia avente a oggetto fatti/atti/situazioni imputabili e/o comunque riconducibili alle parti cedenti sarebbe stata di loro pagina 5 di 20 esclusiva responsabilità; 18) che, in data 22.12.2011, Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.
perfezionava l'acquisto dell'intero capitale sociale di;
19) che, in data 22.5.2012, Parte_5
riconsegnava al gli impianti de quibus; 20) che, con nota del 21.1.2013, il Parte_3 CP_3
chiedeva alla (sola) di fornire i dati per poter “controllare” la CP_3 Parte_1
correttezza dei pagamenti corrisposti dalla concessionaria e quantificare l'ammontare relativo al periodo per cui non sarebbe stato asseritamente percepito alcunché; 21) che il Comune richiedeva poi i volumi di gas transitati nel proprio impianto anche a Società Gasdotti Italia S.p.A., la quale trasmetteva al primo una tabella riepilogativa dei consumi inerenti al rapporto con;
22) che, Parte_1
con comunicazione del 10.12.2013, il diffidava la sola al pagamento CP_3 Parte_1
degli “importi indicati di € 108.784,23 quale differenza ancora dovuta per il periodo 2004/2009
(1°semestre) e di € 190.328,63 quale somma interamente spettante per il periodo 2° semestre
2009/maggio 2012, per un totale di € 299.112,86”; 23) che la contestava tutte le Parte_1
richieste del ribadendo “la correttezza dei dati comunicati a suo tempo dalla CP_3 [...]
in relazione agli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008” e sottolineando che “Per quanto Parte_1
attiene ai calcoli condotti in relazione ai successivi anni 2009, 2010, 2011, 2012 trovano spazio
ulteriori, ineludibili argomentazioni che determinano da un lato il ridimensionamento dell'esosa
richiesta solutoria (…) e dall'altro la totale infondatezza della pretesa in relazione all'anno 2012; ciò
in preminente considerazione del fatto che la come ben noto alla stessa Parte_1
Amministrazione Comunale del Comune di già dagli ultimi mesi del 2011 non è più società CP_3
concessionaria degli impianti”; 24) che, all'esito della suddetta corrispondenza intercorsa con la sola
, in data 25.1.2017, il ai sensi dell'art. 29 del Contratto, notificava una Parte_1 CP_3
domanda di arbitrato a (già Gas Natural Distribuzione Italia SpA) quale incorporante della _2
, chiedendo il riconoscimento del credito di € 299.112,86 asseritamente vantato per il Parte_5
mancato pagamento di canoni di concessione relativi al periodo novembre 2002 - maggio 2012; 25) che provvedeva quindi a dare immediata comunicazione di quanto sopra sia alla _2 Parte_1
pagina 6 di 20 Spa sia alla specificando che “Solo da ultimo, con la notifica della domanda di arbitrato, CP_2
abbiamo appreso dei termini della vicenda occorsa tra il e la Vostra società. Controparte_3
Pertanto, nessuna passività, debito, o somma può legittimamente esserci imputata. Il debito verso il
ove esistente, è a vostro carico” e che essa avrebbe, pertanto, dovuto essere tenuta Controparte_3
indenne e manlevata “da ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento che a titolo di costo, spesa,
indennizzo, risarcimento del danno, canone, compenso e quant'altro sia chiamata a sostenere nella
vicenda in oggetto”; 26) che in data 10.7.2017 riscontrava le richieste di Parte_1 _2
affermando l'infondatezza delle pretese del Comune e declinando qualsiasi addebito;
27) che, all'esito del suddetto procedimento, il Collegio Arbitrale con lodo emesso in data 26-30.11.2018 accoglieva la domanda del condannando al pagamento “della somma di € 210.438,76, oltre interessi CP_3 CP_4
moratori ex art. 4 del D.Lgs.vo n.231/2002 dalla scadenza del termine per il pagamento come da
tabelle allegato 9a alla perizia dell'ing. ”, nonché delle spese per la CTU, liquidate in € Per_2
5.179,91 oltre accessori;
per il resto, compensate le spese e le competenze del giudizio arbitrale,
condannava in solido le parti al pagamento delle spese e competenze per il funzionamento del Collegio
Arbitrale liquidate con successiva ordinanza 30.11.2018 nella complessiva somma di € 58.000,00, oltre accessori;
28) che, con comunicazione del 11.12.2018, 2I RGI informava e Parte_1 CP_2
dell'esito sfavorevole del procedimento e, pertanto, ribadiva la propria richiesta di manleva con
[...]
contestuale invito a mettere a disposizione “le somme che il Collegio arbitrale ha accertato essere
dovute al riservando[si], in mancanza, di attivar[si] nelle competenti sedi per il Controparte_3
recupero delle stesse”; tale comunicazione rimaneva priva di ogni riscontro;
29) che, nel frattempo, in data 9.05.2019, notificava atto di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Campobasso CP_4
per ottenere l'annullamento del Lodo;
30) che, in data 17.05.2022, la Corte di Appello di Campobasso,
con sentenza n. 146/2022, rigettava l'impugnazione dichiarandola inammissibile e condannava l'appellante a rimborsare al convenuto i due terzi delle spese del giudizio, dichiarando CP_3
compensato fra le parti il residuo un terzo;
31) che, avverso la predetta sentenza, 2I RGI proponeva pagina 7 di 20 ricorso per Cassazione;
32) che era evidente il suo diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi nei confronti della e della 33) che, in particolare, la responsabilità delle Parte_1 CP_2
convenute risultava per tabulas dalle pattuizioni intercorse in occasione della Scrittura, del successivo atto definitivo di compravendita delle quote di nonché dell'ulteriore scrittura privata in Parte_4
data 22.12.2011, ove si stabiliva che il rapporto tra le parti continuava a essere regolato dalle
CP_ condizioni fissate nel Preliminare;
34) che, nel Preliminare, le cedenti ( e Parte_1
avevano infatti rilasciato le ampie “Dichiarazioni e garanzie” di cui all'art. 3, altresì assumendo gli
“Obblighi di indennizzo” di cui all'art. 4 del preliminare in oggetto;
35) che, in detta sede, le cedenti avevano inter alia espressamente garantito: a. “che tutte le dichiarazioni, le informazioni e i documenti
forniti alla Parte Cessionaria nel corso dell'espletata due diligence e nelle successive integrazioni […]
sono state complete, veritiere e corrette, e che non sono stati sottaciuti od occultati eventi, atti o
circostanze e/o informazioni che potevano influire negativamente sulla valutazione delle Quote”, ex
punto (ii), art. 3; b. “che, sia con riferimento al periodo precedente al Conferimento, sia con
riferimento al periodo successivo, non sussistono canoni da corrispondere ad Amministrazioni
Pubbliche e/o Enti pubblici e/o privati per la gestione del servizio di distribuzione, ad eccezione di
quanto previsto nella Situazione Patrimoniale, nelle Concessioni e nell'Allegato 7 e che eventuali
sanzioni irrogate derivanti dal mancato pagamento dei suddetti canoni nel periodo che precede la
Data di Esecuzione, restano ad esclusivo carico delle Parti Cedenti che dovranno indennizzare la
Parte Cessionaria ai sensi del successivo art. 4”, ex punto (xviii), art. 3; c. “che qualsiasi controversia
attiva o passiva, anche se conosciuta/conoscibile prima della sottoscrizione del Contratto Preliminare
e/o sorta successivamente ed avente ad oggetto fatti/atti/situazioni imputabili alle Parti Cedenti, ed in
ogni caso riconducibili direttamente e/o indirettamente al periodo precedente la Data di Esecuzione,
saranno di esclusiva responsabilità delle Parti Cedenti che si impegnano pertanto a tenere indenne la
Parte Cessionaria da tutti i relativi costi, oneri e pregiudizi”, ex punto (xxiv), art. 3; d. “che sia prima
del Conferimento, che successivamente, tutte le somme dovute a titolo di tasse, canoni […] comunque
pagina 8 di 20 denominati nei confronti di Enti e Amministrazioni pubbliche […] per l'attività di distribuzione del
gas, sono state versate e/o contabilizzati nella situazione patrimoniale”, ex punto (xxviii), art. 3; e.
“che non esistono ulteriori passività reali o potenziali inerenti oltre a quelle iscritte nella CP_5
Situazione Patrimoniale”, ex punto (xxxiii), art. 3; f. “di avere sempre e regolarmente tenuto i rispettivi
libri e la rispettiva documentazione contabile, ivi inclusi quelli relativi a conformemente a tutte CP_5
le prescrizioni nazionali e locali e alla normativa anche regolamentare di natura civile e fiscale”, ex
punto (xxxiv), art. 3; 36) che le parti cedenti si impegnavano altresì espressamente “a manlevare e
tenere indenne la Parte Cessionaria, con decorrenza dalla Data di Esecuzione, da qualsiasi passività,
debito o spesa di qualsiasi natura, tipo e ammontare, nei limiti previsti nel Contratto Preliminare, che
possa derivare ad essa in dipendenza di: (i) violazione delle dichiarazioni, garanzie ed obblighi di cui
agli articoli 2 e 3 che precedono;
(ii) non conformità al vero anche di una delle dichiarazioni e
garanzie indicate nell'art. 3; (iii) richieste e/o pretese e/o azioni di terzi e/o di Pubbliche Autorità per
atti e/o fatti e/o situazioni e/o circostanze e/o provvedimenti concernenti le Concessioni […] verificatisi
successivamente alla Data di Esecuzione ma derivanti da fatti o circostanze accadute prima” ex art. 4.1; 37) che nella Scrittura si precisava poi che i suddetti obblighi di manleva e indennizzo erano applicabili alle parti cedenti nella misura massima rispettivamente del: 15% del prezzo di vendita (pari
CP_ ad € 1.456.500,00) per;
- 5% del prezzo di vendita (pari ad € 485.500,00) per Parte_1
“ferma restando la responsabilità illimitata di ciascuna delle Parti Cedenti per dolo e colpa grave”, ex
art. 4.3; 38) che era, pertanto, evidente come la e la avessero: (a) Parte_1 CP_2
rilasciato delle dichiarazioni e garanzie non veritiere e, comunque, incomplete e/o non corrette, in particolare per quanto riguarda l'inesistenza di canoni da corrispondere ad Amministrazioni Pubbliche
e/o Enti pubblici per la gestione del servizio di distribuzione e di passività (reali o potenziali) a carico di ulteriori rispetto a quelle iscritte nella Situazione Patrimoniale;
(b) deliberatamente Parte_3
taciuto le richieste del volte a ottenere la riconsegna dell'impianto e la consegna della CP_3
documentazione relativa al servizio di distribuzione de quo, che erano pervenute prima della stipula del pagina 9 di 20 preliminare di compravendita delle quote di (c) omesso di informare con dolo o Parte_3 _2
quantomeno con colpa grave, delle comunicazioni con cui il Comune già nel 2013: (i) prima, chiedeva a la documentazione necessaria per verificare gli importi già corrisposti e calcolare Parte_1
quelli asseritamente ancora dovuti con riferimento al rapporto concessorio de quo; (ii) poi, diffidandola formalmente al pagamento della somma di € 299.112,86; 39) che sussisteva, pertanto, una responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle convenute per tutti i danni da lei subiti e subendi in conseguenza delle richieste di pagamento avanzate dal e conseguenti al contenzioso CP_3
instaurato; 40) che la condotta tenuta dalle convenute era gravemente censurabile anche ai sensi degli artt. 1337 e/o 1375 c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e/o buona fede e/o per omessa informazione sia nello svolgimento delle trattative sia nell'esecuzione dei contratti (preliminare e definitivo) di compravendita delle quote de quibus; 41) che sussisteva il suo diritto a essere tenuta indenne e manlevata da tutto quanto dovesse essere tenuta a corrispondere: i) per i canoni di concessione derivanti dal Contratto e/o comunque dalla gestione ex lege del pubblico servizio di distribuzione del gas effettuata nel oltre ai relativi interessi e, comunque, per ogni Controparte_3
somma dovuta in favore del per qualsiasi ragione o causa relativa al predetto Contratto;
ii) per CP_3
i costi della consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'Ing. nell'ambito del citato Per_2
procedimento arbitrale, liquidati in € 5.179,91, oltre accessori, nonché per quelli relativi al proprio consulente tecnico di parte, Ing. pari a € 8.994,47 IVA esclusa;
iii) per le spese e Persona_3
competenze del giudizio arbitrale, attesa la condanna in solido al pagamento della somma complessiva di € 58.000,00, oltre accessori;
iv) per i costi dei legali sostenuti per l'assistenza giudiziale nell'ambito del procedimento arbitrale de quo che ammontavano a Euro 9.829,72; v) per i costi sostenuti a da sostenere con riferimento al procedimento di impugnazione promosso avanti la Corte d'Appello di
Campobasso R.G. n. 157/2019; vi) per i costi sostenuti o da sostenere per il giudizio di cassazione
(pendente con R.G. 17877/2022) promosso avverso la sentenza della Corte d'Appello, n. 146/2022,
pubblicata in data 17.05.2022.
pagina 10 di 20 e si erano costituite in giudizio, chiedendo il rigetto delle Parte_1 Controparte_2
domande, non essendo operanti le garanzie prestate e, comunque, essendo infondate le domande proposte.
Il tribunale di Milano, con sentenza n. 4468/2024, pubblicata il 24.04.2024, accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice, condannando al pagamento della somma di € Parte_1
243.898,52, oltre interessi moratori;
rigettava le domande svolte da parte attrice nei confronti di
[...]
condannava al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_2 Parte_1
attrice; condannava parte attrice al pagamento di 1/3 delle spese di lite nei confronti di CP_2
compensando la restante quota di 2/3.
Contro tale sentenza , previa istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., ha proposto Parte_1
appello, chiedendo la riforma della pronuncia sulla base dei seguenti motivi:
1) CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE IN CAPO A;
Controparte_1
2) OMESSA VALUTAZIONE DI PROVE DECISIVE ED IRRILEVANZA AI FINI DEL DECIDERE DI ULTERIORI;
TRAVISAZIONE E SOVVERSIONE DEI FATTI SUI QUALI SI FONDA LA MOTIVAZIONE. RILIEVI DI
CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ IN RELAZIONE ALLA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI HA
AFFERMATO LA VIOLAZIONE, IN CAPO ALLA , DEGLI OBBLIGHI Parte_1
DICHIARATIVI DI CUI ALLA SCRITTURA DEL 6.12.2011;
3) RILIEVI E CENSURE DI CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ IN RELAZIONE ALLA MOTIVAZIONE
NELLA PARTE IN CUI HA AFFERMATO L'OBBLIGO CONTRATTUALE DELLA Parte_1
A MANLEVARE E A TENERE INDENNE LA AI SENSI, TRA I VARI, DELL'ART. 3, PUNTO CP_1
XXIV DELLA SCRITTURA DEL 6.12.2011. OMESSA VALUTAZIONE DI PROVE DECISIVE ED
IRRILEVANZA AI FINI DEL DECIDERE DI ULTERIORI PERTINENTI, TRA I VARI, ASSUNTE DAL
COLLEGIO ARBITRALE;
TRAVISAZIONE E SOVVERSIONE DEI FATTI SUI QUALI SI FONDA LA
MOTIVAZIONE SUL PUNTO;
pagina 11 di 20 4) CARENTE ED ILLOGICA MOTIVAZIONE NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE HA AFFERMATO L'OBBLIGO
CONTRATTUALE DELLA A MANLEVARE E A TENERE INDENNE LA 2I RETE Parte_1
GAS AI SENSI DEL CONTRATTO E IN RAGIONE DEL CONTEGNO ASSUNTO IN FASE DI SUA
ESECUZIONE: ERRONEA VALUTAZIONE. OMESSA VALUTAZIONE DELLE PROVE DECISIVE E
IRRILEVANZA, AI FINI DEL DECIDERE, DI ULTERIORI PERTINENTI. TRAVISAZIONE E SOVVERSIONE
DEI FATTI E DEL CONTRATTO FONDANTE LA MOTIVAZIONE SUL PUNTO.
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo, previo rigetto della istanza Controparte_1
di sospensione, il rigetto della impugnazione e, in subordine, l'accoglimento delle domande formulate nei confronti dell'appellante nel giudizio di primo grado. Ha chiesto, inoltre, la liquidazione delle somme, nelle more maturate, per le ulteriori spese legali sostenute per il giudizio d'appello e per quello di cassazione.
La Corte d'appello di Milano, all'udienza dell'8.01.2025, previa rinuncia della parte istante alla istanza di sospensione ex art. 351 c.p.c., ritenuta matura per la decisione, ha fissato, ex art. 350 bis c.p.c.
l'udienza del 21.05.2025 per la rimessione della causa al Collegio. A tale udienza, a seguito di discussione, la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del primo motivo di appello è l'asserita carenza di interesse ad agire in capo alla CP_1
non avendo quest'ultima fornito la prova del danno effettivamente e concretamente patito,
[...]
consistito nell'aver dovuto sopportare l'esborso di somme in dipendenza del lodo arbitrale e, allo stato,
anche in dipendenza della soccombenza nel successivo giudizio d'appello.
Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che la domanda di manleva può essere proposta purché, al momento dell'autonoma proposizione della stessa domanda di garanzia, sussista in pagina 12 di 20 capo all'attore l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del medesimo. Solo in questo momento nasce e diventa esigibile il diritto di manleva, e cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente, l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria (cfr. Cass. 8537/2024;
Cass. 6678/1988; Cass. 19050/2003).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire di alla domanda di manleva deriva dalla Controparte_1
condanna subita in sede arbitrale con la pronuncia del 26-30.11.2018, con cui è stata condannata al pagamento della somma di € 210.438,76, oltre interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al termine del pagamento, nonché delle spese di CTU, liquidate in € 5.179,91 e delle spese e competenze del collegio arbitrale liquidate in complessivi € 58.000,00 poste a carico solidale di entrambe le parti. Tale lodo, peraltro, è stato confermato a seguito del rigetto dell'impugnazione da parte della Corte d'appello di Campobasso con sentenza n. 146/2022, emessa in data 17.05.2022.
Si ritiene, peraltro, che tale interesse ad agire non venga meno per la pendenza del giudizio di
Cassazione avente a oggetto la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, essendo del tutto condivisibile quanto affermato dal tribunale laddove ha rilevato che: “a seconda dell'epilogo del
giudizio di cassazione, rimane comunque salvo da un lato il diritto di parte attrice ad ottenere
l'indennizzo per eventuali ulteriori sopravvenienze passive divenute attuali e, dall'altro, in maniera
speculare il diritto di ripetizione in capo a per quelle sopravvenienze per cui oggi è Parte_1
causa che dovessero venire meno all'esito della predetta impugnativa”.
2. Oggetto del secondo motivo di impugnazione è, poi, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi dichiarativi in capo alla di cui al Parte_1
contratto preliminare del 6.12.2011 e la conseguente sussistenza di un obbligo di indennizzo a carico dell'appellante.
pagina 13 di 20 Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata e contraddittoria, avendo ritenuto il tribunale che, ai fini dell'esistenza del debito in relazione ai canoni concessori con il asseritamente Controparte_3
sottaciuto all'atto di stipula del preliminare del 6.12.2011, fosse emblematica la corrispondenza intervenuta tra la e il nella quale, in realtà, non si faceva alcun riferimento Parte_3 CP_3
al mancato pagamento dei canoni, ma solo alla necessità di procedere alla riconsegna dell'impianto,
essendo stata effettuata la prima richiesta di pagamento solo nel dicembre 2013, a distanza di due anni dal preliminare.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene non condivisibile la lettura della sentenza effettuata da parte appellante, avendo quest'ultima estrapolato da essa delle frasi, senza procedere a una lettura complessiva della pronuncia.
Da una lettura completa di tale sentenza, è, infatti, evidente che sia infondato quanto asserito da parte appellante, avendo il tribunale affermato, a pag. 27, che: “Sotto questo aspetto, se già emblematica
appare la corrispondenza intercorsa tra il e la sola ancor prima della CP_3 Parte_1
cessione delle quote sociali (cfr. docc.
8-10 att.), dirimente risulta la missiva in data 10.12.2013 (cfr.
doc. 18 att.), con la quale il legale del inviava all'odierna convenuta, sua controparte CP_3
contrattuale rispetto al rapporto di concessione e distribuzione del gas, formale diffida di pagamento
per un importo complessivo di Euro 299.112,86 comprensivo sia dei canoni interamente non versati a
decorrere dal secondo semestre 2009 e sino al 2012, sia del ricalcolo di quelli versati in misura
minore rispetto al dovuto per il periodo precedente. Dal citato carteggio si può pianamente affermare
che prima della cessione delle quote di la cedente - in aperta Parte_3 Parte_1
violazione delle citate dichiarazioni rilasciate nella Scrittura e rispetto alle quali ha assunto una
specifica obbligazione di garanzia – non solo opponendosi in più occasioni alla riconsegna degli
impianti aveva omesso di fornire al la documentazione necessaria per la verifica, da parte CP_3
dell'Ente, della correttezza dei canoni versati, ma aveva altresì interrotto ogni pagamento a decorrere
pagina 14 di 20 dal secondo semestre 2009. Circostanza, quest'ultima, peraltro non specificamente contestata dalla
convenuta e, pertanto, da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c. A prescindere quindi dall'effettivo ed
esatto ammontare del credito del oggetto di accertamento nel procedimento arbitrale di cui si CP_3
dirà a breve, deve considerarsi un fatto certo che esistevano debiti per canoni dovuti
all'amministrazione pubblica in questione ulteriori rispetto a quelli contenuti nella Situazione
Patrimoniale allegata al Preliminare, scientemente taciuti alla cessionaria delle quote quantomeno
con riguardo a quelli maturati dal 2009 e sino alla riconsegna degli impianti. Stante l'acclarata non
corrispondenza a verità delle dichiarazioni rilasciate dalla cedente , sussiste il Parte_1
diritto di parte attrice ad ottenere l'indennizzo di cui all'art.
4.1 della Scrittura”.
Alla luce di tale passaggio motivazionale è chiaro che il tribunale ha ritenuto che la non corrispondenza a verità delle dichiarazioni rilasciate dall'appellante derivasse dal fatto che fosse circostanza pacifica che la avesse sospeso ogni pagamento per le annualità dei canoni dovuti al Parte_1
Comune dal 2009 al 2011, data della cessione, con conseguente consapevolezza che, proprio a causa del mancato versamento del corrispettivo, il Comune avrebbe successivamente sollecitato il pagamento o, comunque, richiesto un'integrazione.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è, inoltre, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto la sussistenza dell'obbligo di indennizzo in capo alla anche ai sensi Parte_1
dell'art. 3, punto xxiv della scrittura del 6.12.2011, condividendo le motivazioni addotte dal Collegio
arbitrale.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, non avendo i giudici di primo grado tenuto conto del fatto che le parti avevano deciso nel preliminare di non valorizzare la gestione del e che sussisteva la buona fede in capo alla al momento della Controparte_3 Parte_1
conclusione di tale contratto, con conseguente impossibilità di configurare condotte illecite di violazione degli obblighi dichiarativi da cui scaturisce un obbligo di manleva.
pagina 15 di 20 Tale motivo è infondato.
La Corte rileva, come già evidenziato dal tribunale, che una responsabilità di parte appellante sia configurabile anche a prescindere da una violazione degli obblighi dichiarativi, essendosi quest'ultima espressamente impegnata a garantire da “qualsiasi controversia attiva e passiva, anche Controparte_1
se conosciuta/conoscibile prima della sottoscrizione del Contratto Preliminare e/o sorta
successivamente ed avente ad oggetto fatti/atti/situazioni imputabili alle Parti Cedenti, ed in ogni caso
riconducibili direttamente e/o indirettamente al periodo precedente la Data di Esecuzione”, le quali
“saranno di esclusiva responsabilità delle Parti Cedenti che si impegnano pertanto a tenere indenne la
Parte Cessionaria da tutti i relativi costi, oneri e pregiudizi”, ex art. 3, punto xxiv, del Preliminare
(doc. 11 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Con tale disposizione, infatti, le parti hanno previsto, indipendentemente dalla falsità delle dichiarazioni, un obbligo di manleva aggiuntivo rispetto a quello contemplato a garanzia della veridicità della Situazione Patrimoniale della Parte_3
Co previsto a copertura di “tutti costi, oneri e pregiudizi”, tra i quali rientrano anche quelli sopportati da all'esito del giudizio arbitrale e delle successive impugnazioni, poiché trattasi all'evidenza di
[...]
controversie passive “riconducibili direttamente e/o indirettamente al periodo precedente la Data di
Esecuzione”.
Si rileva, peraltro, che, nel caso di specie, non assuma rilevanza quanto evidenziato da parte appellante in ordine al fatto che non era stata valorizzata nel contratto di cessione la gestione del CP_3
atteso che da tale circostanza non può derivare una esclusione di responsabilità della cedente
[...]
per le conseguenze della gestione. Sul punto è del tutto condivisibile quanto asserito dai giudici di primo grado, laddove hanno rilevato che “il fatto di non avere considerato il valore di quel Contratto
giunto a scadenza ai fini della determinazione del corrispettivo di compravendita delle quote sociali
non incide minimamente né sulla accertata non corrispondenza a verità della Situazione Patrimoniale
di allegata alla Scrittura, né tantomeno sugli effetti giuridici dell'avvenuto e pacifico Parte_3
pagina 16 di 20 conferimento, da parte di e in favore di del ramo di azienda in cui Parte_1 Parte_3
era compreso quel rapporto di fornitura con il . CP_3
La Corte ritiene, inoltre, irrilevante il richiamo ai principi di buona fede e di correttezza in capo alla cedente, atteso che la violazione degli obblighi dichiarativi deriva, alla luce della motivazione che precede, dal fatto pacifico, come evidenziato dal tribunale, che esistevano dei debiti per canoni dovuti all'Amministrazione ulteriori rispetto a quelli allegati alla Situazione Patrimoniale acclusa al preliminare derivanti dal fatto certo che la cedente non aveva provveduto al pagamento dei canoni a decorrere dal 2009 fino alla riconsegna degli impianti. A fronte di tale comportamento, evidentemente violativo degli obblighi dichiarativi, non assumono rilevanza le circostanze che parte appellante abbia poi informato parte appellata della richiesta del nel 2013 di pagare la somma di € 299.112,86 e CP_3
che parte appellata abbia acconsentito allo svincolo delle somme in garanzia, che, peraltro,
ammontavano a un minimo residuo di € 25.000,00.
4. Oggetto del quarto motivo di appello è, infine, quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di inoperatività degli obblighi di garanzia e di manleva contrattualmente previsti in capo alla per decorso del termine triennale concordato ex art.
4.2 del contratto Parte_1
preliminare del 6.12.2011.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale erroneamente esteso le maglie dell'assetto negoziale di manleva, individuando degli obblighi comunicativi in capo all'appellante non previsti contrattualmente. Secondo la , infatti, non sarebbe Parte_1
rilevante, ai fini di un'estensione dell'obbligo di manleva, la diffida di pagamento del dicembre 2013
inviatagli dal non configurando quest'ultima un atto idoneo a generare una Controparte_3
potenziale esistenza di passività incidenti sulle economie e sul patrimonio della Parte_3
tenuto conto che il procedimento arbitrale era stato instaurato a distanza di due anni dall'estinzione pagina 17 di 20 dell'obbligo di manleva. Secondo l'appellante, pertanto, non è possibile ritenere un'estensione sine die
degli obblighi di garanzia sulla base di un non esistente suo obbligo comunicativo.
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del tribunale, atteso che con la diffida del 10.12.2013, ricevuta da parte appellante, era stata avanzata da parte del una formale richiesta di pagamento per un CP_3
importo di € 299.112,86 comprensiva sia dei canoni non versati a decorrere dal secondo semestre 2009,
pacificamente non corrisposti, sino al 2012, sia del ricalcolo di quelli versati in misura minore rispetto al periodo precedente, con conseguente attivazione delle garanzie previste per le sopravvenienze di passività entro il termine triennale previsto dall'art.
4.2 del contratto preliminare, che indicava in termini di tre anni dalla data di esecuzione dell'atto di cessione, ossia il 23.12.2014.
Come correttamente rilevato dal tribunale, si deve ritenere che il termine di tre anni dalla stipula del rogito di cessione delle quote sia riferito alla durata di garanzia assunta dalle cedenti, dovendo distinguere tra la verificazione dell'evento, inteso quale manifestazione della sopravvenienza e la sua conoscenza da parte della cessionaria, dalla effettiva denuntiatio, ossia dalla effettiva comunicazione dell'evento da parte delle cedenti. Secondo una interpretazione sistematica delle clausole contrattuali in oggetto, effettuata dai giudici di primo grado in maniera del tutto condivisibile, è evidente che affinché
la fosse obbligata all'indennizzo era sufficiente che l'evento intervenisse nei tre Parte_1
anni dalla data di esecuzione, ossia entro il 23.12.2014, non essendo necessaria, entro il medesimo termine, la formale denuntiatio della cessionaria. Alla luce di tali principi, nel caso di specie, risulta per
tabulas che sia del tutto tempestiva la denuntiatio effettuata da 2i RG quando ha avuto notizia dell'evento attraverso la notifica dell'atto introduttivo dell'arbitrato nel 2017, essendo stata pacificamente effettuata entro il termine decadenziale di quindici giorni, ex art.
4.4. Alla luce di ciò è
evidente che, nel caso di specie, non sussista alcun travisamento della volontà delle parti, né, tanto meno, una indebita estensione dei patti convenzionali del contratto preliminare del 6.12.2011 da parte pagina 18 di 20 del tribunale, laddove ha ritenuto operante la garanzia di manleva prestata dalla cedente, anche a prescindere da ogni accertamento in ordine alla osservanza o meno degli obblighi di buona fede e di correttezza da parte appellante nell'esecuzione del contratto.
5. In ordine alla richiesta, poi, di parte appellata di liquidazione di una somma ulteriore rispetto a quanto riconosciutele in primo grado relativa agli importi di € 11.899,79, di cui alla fattura n. 68
emessa dall'avvocato Mario Paccoia in data 3.06.2022 concernente le spese legali corrisposte per il giudizio di appello di impugnazione del lodo, e di € 6.777,45, di cui alla fattura n. 93 del 25.07.2022
emessa sempre dal difensore Paccoia concernente un acconto sulle spese legali corrisposte per il giudizio pendente in Cassazione, entrambe emesse successivamente alle preclusioni istruttorie di primo grado, la Corte ritiene che essa sia inammissibile, trattandosi di una domanda nuova svolta per la prima volta nel giudizio di impugnazione.
Sul punto, infatti, si osserva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che la richiesta in sede di gravame di una somma ulteriore, basata su distinte fatture rispetto a quella che aveva costituito l'oggetto di primo grado, configura una domanda nuova comportando un tema d'indagine diverso da quello prospettato in precedenza;
ne consegue la sua inammissibilità in grado di appello, in relazione al mutamento della causa petendi, trattandosi non di semplice specificazione della domanda medesima della quale rimangono fermi i fatti costitutivi ovvero di un mero superamento dei suoi limiti quantitativi (cfr. Cass- 21291/2007).
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la sostanziale soccombenza e vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di , avuto riguardo della Parte_1
natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia, applicando i parametri medi per la fase di studio, quella introduttiva e quella decisionale dello scaglione di riferimento “da
52.001 a € 260.000”, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
pagina 19 di 20 7. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- rigetta ogni altra domanda;
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che sono liquidate in € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali determinate nella misura del
15%, ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di del Parte_1
doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia, all'art. 13, comma 1
quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Elisa Fazzini Lorenzo Orsenigo
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