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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/10/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4109/2022
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro - in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Domenico Lo Polito
CONTRO
CP 1
[...]
- parti resistenti –
ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse Serenella Rosaria NF e EN FL RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2022 il prof. Parte 1 docente di materie letterarie presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Ezio Aletti" di Trebisacce, impugnava i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio adottati nei suoi confronti, chiedendone la declaratoria di illegittimità, nonché il riconoscimento del diritto alla retribuzione e al risarcimento dei danni subiti.
Deduceva, in sintesi, che in data 1° giugno 2022 il dirigente scolastico dell'Istituto aveva disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare obbligatoria a seguito dell'applicazione di misura restrittiva della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale avviato a suo carico, misura poi revocata dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari.
TE sarebbeSosteneva che tale decreto, mai convalidato dall' decaduto per decorso del termine di dieci giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 88/2010, oltre che viziato da incompetenza del dirigente scolastico, cui non sarebbe spettato il potere di adozione.
Esponeva che, nonostante la revoca della misura penale e la conseguente cessazione della sospensione obbligatoria, il dirigente scolastico, in data 3 agosto 2022, adottava un nuovo provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, motivato con l'esigenza di evitare turbamenti nel regolare svolgimento delle attività scolastiche, poi convalidato dal Direttore generale dell' [...]
Controparte_3 in data 5 agosto 2022. Tale atto, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato abnorme, immotivato e sproporzionato, poiché emesso nel periodo estivo, in assenza di studenti e durante le ferie del dirigente, nonché in contrasto con l'evoluzione del procedimento penale, poi sfociato nella revoca della misura.
Aggiungeva che il provvedimento impugnato avrebbe altresì violato l'art. 15 del CCNL
Istruzione e ricerca, disponendo la sospensione “senza retribuzione", in luogo dell'assegno alimentare nella misura del 50%.
Nel merito, il ricorrente deduceva la mancanza dei presupposti di fatto della misura, invocando le deposizioni testimoniali che ne avrebbero confermato l'integrità morale e la reputazione professionale e sostenendo che la sua permanenza in servizio non avrebbe arrecato alcun turbamento alla comunità scolastica.
Adiva il Tribunale in intestazione al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, con il conseguente riconoscimento della retribuzione dovuta e, in subordine, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni all'immagine e alla dignità professionale.
Si costituivano in giudizio il e l' [...] Controparte 4
, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
Le domande si rigettano per i motivi che seguono.
Orbene, la controversia impone l'esame articolato di cinque profili principali: la legittimità della sospensione cautelare obbligatoria disposta all'atto dell'applicazione della misura penale;
la legittimità e la perdurante efficacia della successiva sospensione cautelare facoltativa;
la natura e i limiti del potere cautelare esercitabile dal dirigente scolastico e dall' TE
[...] in un'ottica di ricostruzione privatistica del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato;
'
la disciplina del trattamento economico spettante durante il periodo di sospensione;
l'eventuale danno ulteriore dedotto dal ricorrente in relazione alla lesione della propria immagine e dignità professionale. Con riferimento alla sospensione cautelare obbligatoria del 1° giugno 2022, quindi, si precisa che il primo provvedimento oggetto di impugnazione è il decreto con il quale, in data 1° giugno 2022, il dirigente scolastico dell' Controparte_5 di Trebisacce disponeva la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del prof. Pt 1 a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento penale n. 1811/2022 R.G.N.R.
Tale misura rientra nella fattispecie di sospensione obbligatoria, avente natura vincolata e automatica, e costituisce - secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria una mera presa d'atto dell'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa derivante dalla sottoposizione del dipendente a misura restrittiva della libertà personale (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio
2006, n. 4244).
Essa non ha, dunque, finalità sanzionatoria ma funzione cautelare e conservativa, volta a tutelare l'interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio e al mantenimento del prestigio dell'amministrazione, in conformità all'art. 97 Cost.
Già nell'ordinanza cautelare di questo Tribunale del 10 ottobre 2022 si è chiarito che l'abrogazione dell'art. 506 D.Lgs. 297/1994 e il successivo rinvio all'art. 55-ter D.Lgs. 165/2001, unitamente all'art. 15 CCNL Istruzione e ricerca 2018, hanno ricondotto l'istituto a un modello bifasico: la sospensione obbligatoria, che opera automaticamente in presenza di misura restrittiva della libertà personale, e la sospensione facoltativa, discrezionale, da valutarsi allorché la misura penale sia cessata ma permanga un'esigenza di tutela dell'immagine o della serenità dell'ambiente scolastico.
Il decreto del 1° giugno 2022 rientra nella prima ipotesi.
In questa prospettiva, è privo di fondamento l'assunto del ricorrente secondo cui la sospensione sarebbe decaduta per mancata convalida dell' TE : come già osservato in sede cautelare, l'obbligatoria non richiede alcuna convalida, trattandosi di atto dovuto e immediatamente efficace, come confermato anche dalla circolare MIUR n. 88/2010 e dalle note applicative degli Uffici scolastici regionali.
Tali fonti ribadiscono che la convalida è prevista solo per le sospensioni facoltative e non per quelle obbligatorie, le quali cessano esclusivamente a seguito di provvedimento di revoca adottato quando l'Amministrazione abbia ricevuto formale notizia della cessazione della misura penale.
Parimenti infondata è la censura di incompetenza del dirigente scolastico: la sospensione cautelare obbligatoria costituisce espressione del potere datoriale di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (art. 2086 c.c., art. 41 Cost.), pienamente rientrante nella sfera di competenza del dirigente quale legale rappresentante dell'istituzione scolastica.
La titolarità del potere non è subordinata a specifica previsione normativa, ma trova fondamento nei principi di organizzazione e nella privatizzazione del pubblico impiego, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalle stesse circolari ministeriali.
Per completezza, giova richiamare che la sospensione obbligatoria non cessa automaticamente con la revoca della misura penale, occorrendo un atto espresso di revoca o di riammissione in servizio.
Solo da quel momento l'Amministrazione è tenuta a valutare se disporre la ripresa del servizio ovvero
― sussistendone i presupposti – la sospensione facoltativa (Cons. St., VI, 30 aprile 2002, n. 2327).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente il dirigente, una volta acquisita notizia della revoca della misura, ha riaperto la valutazione cautelare, sfociata nel successivo decreto di sospensione facoltativa del 3 agosto 2022. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento dell'1 giugno 2022 deve ritenersi legittimo, essendo stato adottato in conformità al quadro normativo e contrattuale vigente, da soggetto competente e senza necessità di convalida da parte dell' Controparte 2
La sua efficacia, limitata al periodo di effettiva sottoposizione alla misura restrittiva, è cessata con la revoca di quest'ultima, senza che residui alcuna lesione di diritti soggettivi del ricorrente né alcun presupposto per declaratoria di illegittimità.
Prima di affrontare il secondo profilo, relativo alla sospensione facoltativa, è opportuno delineare il quadro sistematico nel quale si collocano entrambe le misure cautelari, analizzandole in punto della natura e dei limiti del potere cautelare esercitabile dal dirigente scolastico e dall' [...]
TE
La privatizzazione del pubblico impiego, attuata con il D.Lgs. n. 165/2001, ha riportato la gestione del personale delle amministrazioni pubbliche - e dunque anche dei docenti – nell'alveo dei poteri datoriali di organizzazione e direzione di cui all'art. 2086 c.c., fondati sul principio di libera iniziativa economica dell'art. 41 Cost.
Ne consegue che la sospensione cautelare, pur perseguendo finalità pubblicistiche di tutela dell'immagine e dell'efficienza dell'ente, non è espressione di potestà autoritativa, ma costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro tipico del datore di lavoro pubblico contrattualizzato.
In tale prospettiva, la competenza del dirigente scolastico a disporre la sospensione obbligatoria deriva direttamente dai suoi poteri datoriali e non richiede una previsione normativa specifica.
Pertanto, il dirigente è pienamente legittimato ad adottare le misure cautelari in quanto titolare del potere di gestione del personale.
Quanto alla sospensione facoltativa, la convalida dell' Controparte 2 risponde a una logica di equilibrio tra autonomia gestionale e vigilanza amministrativa, assicurando omogeneità di indirizzo a livello territoriale e corretto esercizio della discrezionalità.
Si configura, dunque, un modello a due livelli: il dirigente, quale datore di lavoro dell'istituzione scolastica, dispone il provvedimento;
l'USR, quale organo sovraordinato, lo convalida esercitando un controllo di legittimità e di opportunità.
Questa ricostruzione “privatistica” del potere cautelare consente di conciliare l'autonomia funzionale delle scuole con la necessità di garantire tutela all'interesse pubblico e uniformità applicativa nell'esercizio del potere discrezionale.
Con riguardo, invece, alla sospensione cautelare facoltativa del 3 agosto 2022 si puntualizza che all'indomani della revoca della misura restrittiva della libertà personale, il dirigente scolastico dell' Controparte 5 adottava un nuovo provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, convalidato dal Direttore dell' Controparte 3 in data 5 agosto 2022. Tale misura veniva motivata con l'esigenza di evitare che la permanenza in servizio del docente potesse turbare il regolare e corretto svolgimento dell'attività istituzionale della scuola e compromettere il rapporto fiduciario tra l'amministrazione e l'utenza.
Come già chiarito nell'ordinanza cautelare del 10 ottobre 2022, la sospensione facoltativa si distingue da quella obbligatoria per la natura discrezionale del relativo potere e per la diversa ratio sottesa: essa non deriva automaticamente dalla pendenza del procedimento penale, ma presuppone una valutazione del datore pubblico circa la possibilità che la prosecuzione del servizio determini pregiudizio all'interesse pubblico, al prestigio dell'amministrazione o al regolare funzionamento dell'istituto. Il suo fondamento normativo si rinviene nell'art. 55-ter, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001
e nell'art. 15, comma 2, del CCNL Istruzione e Ricerca, i quali rimettono all'amministrazione la facoltà di sospendere il dipendente, anche dopo la cessazione della misura penale, qualora la gravità dei fatti contestati o il riflesso mediatico degli stessi lo rendano opportuno.
Nel caso concreto, risultano pienamente sussistenti i presupposti legittimanti la misura.
Il procedimento penale a carico del docente era ancora pendente;
la misura restrittiva era stata appena revocata, ma i fatti oggetto d'indagine - connessi all'ambiente scolastico e di particolare delicatezza mantenevano evidente nesso funzionale con la sua attività professionale. La sospensione è stata dunque disposta per prevenire un pregiudizio al sereno svolgimento delle attività educative e per salvaguardare la fiducia delle famiglie e della comunità scolastica nell'istituzione.
La motivazione adottata dal dirigente e condivisa dall' ― incentrata sulla TE potenziale turbativa dell'ambiente e sulla tutela dell'immagine dell'amministrazione appare sufficiente e congrua alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'amministrazione, nel disporre la sospensione facoltativa, non è tenuta a svolgere un'analisi dettagliata delle condotte ascritte al dipendente, potendo fondare la propria decisione su un giudizio sintetico di gravità e opportunità (Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398).
Non è conferente la censura relativa alla presunta mancanza di attualità del pregiudizio per il periodo estivo, poiché – come già osservato in sede cautelare – la ratio dell'istituto non si esaurisce nella prevenzione di incontri occasionali con le persone offese, ma attiene primariamente alla tutela dell'immagine e della credibilità dell'ente scolastico, beni che non subiscono sospensione stagionale.
Né rileva che il provvedimento sia stato adottato durante le ferie del dirigente scolastico, trattandosi di atto urgente e indifferibile, insuscettibile di delega a personale di qualifica inferiore, come chiarito dall'art. 52 D.Lgs. 165/2001.
Va inoltre esclusa la prospettata illegittimità derivata della misura facoltativa rispetto a quella obbligatoria, in quanto i due provvedimenti rispondono a logiche e presupposti diversi: l'uno è vincolato all'esistenza della misura penale, l'altro è espressione di una nuova e autonoma valutazione discrezionale dell'amministrazione, finalizzata a bilanciare esigenze di buon andamento e tutela dell'immagine con i diritti del lavoratore.
Come già rilevato nell'ordinanza, non sussiste tra i due atti un rapporto di stretta consequenzialità, ma autonomia funzionale e strutturale, tale da escludere che l'eventuale vizio del primo possa riflettersi automaticamente sul secondo.
Nel complesso, dunque, la sospensione facoltativa del 3 agosto 2022 risulta conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente, sorretta da motivazione sufficiente e adottata da soggetti competenti (dirigente scolastico e Direttore USR), in presenza dei presupposti di gravità e attualità richiesti dalla legge.
Le deduzioni del ricorrente circa l'incompetenza, la carenza di motivazione e l'assenza dei presupposti non meritano accoglimento, dovendosi ritenere che l'amministrazione abbia esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la funzione cautelare dell'istituto.
Nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ha escusso i testimoni indicati dalla parte ricorrente la dirigente scolastica CP_6, la docente Tes_1 e la dirigente Tes_2 - tutti chiamati a riferire circa la condotta professionale e personale del prof. Pt 1 nel contesto scolastico in cui ha prestato servizio. Le testimonianze, per quanto univocamente favorevoli al ricorrente, presentano un quadro coerente e convergente nel descrivere la figura di un docente di straordinaria competenza e dedizione, stimato tanto dai colleghi quanto dagli alunni e dalle famiglie.
La prof.ssa CP_6 (verbale di udienza del 5.12.2025) ha delineato un docente empatico, equilibrato, presente e capace di risolvere conflitti tra scuola e famiglie "ancor prima che arrivassero alla mia conoscenza". La prof.ssa Tes_1 (verbale di udienza del 5.12.2025) ha aggiunto che il professore era punto di riferimento per la comunità scolastica, "profondo conoscitore della cultura del territorio” e animato da sincero senso educativo. La dirigente Tes_2 , infine, ha ricordato il suo impegno umano e professionale, la costante attenzione ai ragazzi più fragili e il ruolo di vicario ricoperto con piena fiducia, sottolineando che “nei quattro anni in cui sono stata dirigente presso l'Aletti non ho mai ricevuto lamentele sulla sua condotta, né dagli alunni né dalle famiglie" (verbale di udienza del 7.2.2025).
Tali dichiarazioni, tutte rese con linearità e prive di contraddizioni, devono ritenersi attendibili in quanto provenienti da soggetti direttamente coinvolti nella vita scolastica e nella collaborazione professionale con il ricorrente. Esse restituiscono l'immagine di un docente di lungo corso, con spiccata sensibilità educativa e senso civico, la cui reputazione personale e professionale ha rappresentato per molti anni un punto di forza dell'istituto di appartenenza.
Proprio per questo, la loro valenza probatoria non è affatto marginale: conferma l'assenza di precedenti rilievi disciplinari, il radicamento del docente nel tessuto educativo e la sua capacità di instaurare rapporti improntati a fiducia e rispetto reciproco.
Tuttavia, le stesse non scalfiscono né elidono la legittimità della misura cautelare adottata dall'amministrazione. E ciò per una ragione di ordine logico e giuridico: la sospensione facoltativa non costituisce una sanzione per comportamenti accertati, ma una misura di prudente salvaguardia dell'immagine e della funzionalità dell'istituzione scolastica, adottata in costanza di un procedimento penale di particolare delicatezza.
La ricorrente coralità di apprezzamenti positivi sulla persona e sulla carriera del docente non incide, dunque, sul presupposto oggettivo della pendenza del procedimento penale e sul profilo prognostico della potenziale turbativa dell'ambiente scolastico, che la pubblica amministrazione è tenuta a prevenire anche in via precauzionale.
La misura sospensiva non implica, né presuppone, un giudizio di colpevolezza o un disvalore sulla persona: costituisce invece l'esercizio di un potere discrezionale temperato, finalizzato alla tutela del bene pubblico della fiducia collettiva nell'istituzione educativa.
In altri termini, l'eccellenza professionale del prof. Pt 1 - confermata senza riserve dai testi giustifica la particolare attenzione dell'amministrazione nel salvaguardare l'immagine della scuola durante la fase più delicata delle indagini.
Si è trattato di una misura di equilibrio: tesa a tutelare contemporaneamente la comunità scolastica e la stessa figura del docente, in un momento in cui la permanenza in servizio avrebbe potuto esporlo anche mediaticamente a forme di indebita strumentalizzazione o sospetto.
In tal senso, il materiale probatorio rafforza la conclusione circa la ragionevolezza intrinseca della misura, dimostrando che l'amministrazione non ha agito per pregiudizio o ritorsione personale, ma nell'esercizio ponderato di un potere di cautela.
Le deposizioni, lungi dallo smentire la legittimità della sospensione, offrono piuttosto il contesto umano e professionale entro cui collocarla: un contesto in cui l'immagine dell'istituzione e quella del docente risultano strettamente intrecciate, e in cui la tutela dell'una finisce inevitabilmente per riflettersi anche sulla protezione dell'altra. Quanto al regime economico della sospensione cautelare, la disciplina applicabile discende dal combinato disposto dell'art. 29, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 2018 e dell'art. 500 del
D.Lgs. n. 297/1994, che prevede, in caso di sospensione dal servizio, la corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La previsione si colloca in linea di continuità con la tradizione del pubblico impiego contrattualizzato e risponde alla ratio di garantire al dipendente, pur sospeso dal servizio, un minimo sostentamento economico, senza alterare l'equilibrio tra la presunzione di innocenza e la tutela degli interessi pubblici sottesi alla misura cautelare.
Come chiarito anche dalla circolare ministeriale n. 82/2010, la riforma che ha abrogato gli articoli 506 e 507 del D.Lgs. n. 297/1994 non ha inciso sul diritto all'assegno alimentare, dovendosi fare applicazione analogica della norma residuale, tuttora vigente, in quanto espressione di un principio generale di civiltà giuridica e di equità sostanziale.
Controparte_3Il decreto di convalida dell' del 5 agosto 2022 richiama correttamente tale disposizione e ne ha dato puntuale applicazione, prevedendo la corresponsione dell'assegno nella misura del 50% dello stipendio base.
L'Amministrazione resistente ha, peraltro, documentato l'avvenuto pagamento mediante produzione dei cedolini stipendiali, confermando la regolarità del trattamento economico erogato nel periodo di sospensione (allegato n. 10 produzione parte resistente).
Non è fondata, pertanto, la censura di parte ricorrente volta a sostenere la mancata o parziale corresponsione dell'emolumento, né può dubitarsi della correttezza del criterio applicato.
L'assegno alimentare non ha natura retributiva ma assistenziale, sicché non si correla al diritto alla prestazione lavorativa, bensì alla tutela minima del dipendente sospeso: esso, dunque, non preclude eventuali pretese risarcitorie qualora la misura dovesse, in un momento successivo, risultare illegittima o sproporzionata.
Sotto tale profilo, la previsione dell'assegno alimentare assicura un punto di equilibrio tra la dignità della persona e la prudenza dell'amministrazione.
Essa riflette la logica di fondo dell'intero istituto della sospensione cautelare, che non intende punire ma tutelare - l'interesse pubblico e quello individuale nel difficile frangente in cui il rapporto fiduciario viene temporaneamente sospeso, in attesa che l'accertamento giudiziario segua il proprio corso.
Ne consegue che la disciplina economica applicata nel caso di specie deve ritenersi conforme ai parametri normativi e contrattuali vigenti, e immune da vizi di legittimità.
Sul danno eventuale o ulteriore, in conclusione, si evidenzia che la parte ricorrente ha chiesto che venga riconosciuto il danno all'onorabilità e all'immagine derivante dall'adozione dei provvedimenti di sospensione, sostenendo che la loro illegittimità avrebbe irrimediabilmente compromesso la reputazione personale e professionale del docente, già giunto alla conclusione della propria carriera lavorativa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Come già rilevato, le misure adottate risultano conformi al quadro normativo e contrattuale vigente e sorrette da una motivazione coerente con le finalità di tutela dell'interesse pubblico;
di conseguenza, difetta in radice il presupposto dell'illiceità dell'atto amministrativo.
Ma anche a prescindere da tale rilievo assorbente, deve escludersi la configurabilità di un danno autonomo e risarcibile: la sospensione cautelare, infatti, pur implicando un'inevitabile componente afflittiva, è istituto fisiologico dell'ordinamento e, come tale, non dà luogo ad alcun pregiudizio ingiusto in sé, salvo il caso qui non ricorrente di abuso o sviamento di potere.
Quanto al danno non patrimoniale, non può ritenersi provato che l'immagine del docente sia stata leso ultra vires rispetto al riflesso fisiologico derivante dalla notizia dell'indagine penale. La giurisprudenza (Cass. n. 16456 del 15 luglio 2011; Cass. n. 11381 del 12 giugno 2020) è ferma nel ritenere che la mera adozione di una misura sospensiva, adottata in presenza di un procedimento penale pendente, non costituisce di per sé fonte di danno all'immagine, giacché la temporanea sospensione del servizio si inscrive nella logica di prevenzione e cautela propria della funzione pubblica.
Per tutte le ragioni suesposte, le domande sono rigettate.
Assorbite tutte le ulteriori doglianze ed eccezioni eventualmente sollevate.
La complessità della vicenda, l'assenza di precedenti giurisprudenziali pienamente univoci in materia di sospensione cautelare nel comparto scuola, nonché la peculiarità della posizione personale e professionale del ricorrente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 16/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro - in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Domenico Lo Polito
CONTRO
CP 1
[...]
- parti resistenti –
ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse Serenella Rosaria NF e EN FL RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 agosto 2022 il prof. Parte 1 docente di materie letterarie presso l'Istituto d'Istruzione Superiore “Ezio Aletti" di Trebisacce, impugnava i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio adottati nei suoi confronti, chiedendone la declaratoria di illegittimità, nonché il riconoscimento del diritto alla retribuzione e al risarcimento dei danni subiti.
Deduceva, in sintesi, che in data 1° giugno 2022 il dirigente scolastico dell'Istituto aveva disposto nei suoi confronti la sospensione cautelare obbligatoria a seguito dell'applicazione di misura restrittiva della libertà personale nell'ambito di un procedimento penale avviato a suo carico, misura poi revocata dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari.
TE sarebbeSosteneva che tale decreto, mai convalidato dall' decaduto per decorso del termine di dieci giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 88/2010, oltre che viziato da incompetenza del dirigente scolastico, cui non sarebbe spettato il potere di adozione.
Esponeva che, nonostante la revoca della misura penale e la conseguente cessazione della sospensione obbligatoria, il dirigente scolastico, in data 3 agosto 2022, adottava un nuovo provvedimento di sospensione cautelare facoltativa, motivato con l'esigenza di evitare turbamenti nel regolare svolgimento delle attività scolastiche, poi convalidato dal Direttore generale dell' [...]
Controparte_3 in data 5 agosto 2022. Tale atto, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato abnorme, immotivato e sproporzionato, poiché emesso nel periodo estivo, in assenza di studenti e durante le ferie del dirigente, nonché in contrasto con l'evoluzione del procedimento penale, poi sfociato nella revoca della misura.
Aggiungeva che il provvedimento impugnato avrebbe altresì violato l'art. 15 del CCNL
Istruzione e ricerca, disponendo la sospensione “senza retribuzione", in luogo dell'assegno alimentare nella misura del 50%.
Nel merito, il ricorrente deduceva la mancanza dei presupposti di fatto della misura, invocando le deposizioni testimoniali che ne avrebbero confermato l'integrità morale e la reputazione professionale e sostenendo che la sua permanenza in servizio non avrebbe arrecato alcun turbamento alla comunità scolastica.
Adiva il Tribunale in intestazione al fine di sentir dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione, con il conseguente riconoscimento della retribuzione dovuta e, in subordine, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni all'immagine e alla dignità professionale.
Si costituivano in giudizio il e l' [...] Controparte 4
, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
Le domande si rigettano per i motivi che seguono.
Orbene, la controversia impone l'esame articolato di cinque profili principali: la legittimità della sospensione cautelare obbligatoria disposta all'atto dell'applicazione della misura penale;
la legittimità e la perdurante efficacia della successiva sospensione cautelare facoltativa;
la natura e i limiti del potere cautelare esercitabile dal dirigente scolastico e dall' TE
[...] in un'ottica di ricostruzione privatistica del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato;
'
la disciplina del trattamento economico spettante durante il periodo di sospensione;
l'eventuale danno ulteriore dedotto dal ricorrente in relazione alla lesione della propria immagine e dignità professionale. Con riferimento alla sospensione cautelare obbligatoria del 1° giugno 2022, quindi, si precisa che il primo provvedimento oggetto di impugnazione è il decreto con il quale, in data 1° giugno 2022, il dirigente scolastico dell' Controparte_5 di Trebisacce disponeva la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del prof. Pt 1 a seguito dell'applicazione nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari nell'ambito del procedimento penale n. 1811/2022 R.G.N.R.
Tale misura rientra nella fattispecie di sospensione obbligatoria, avente natura vincolata e automatica, e costituisce - secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria una mera presa d'atto dell'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa derivante dalla sottoposizione del dipendente a misura restrittiva della libertà personale (Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio
2006, n. 4244).
Essa non ha, dunque, finalità sanzionatoria ma funzione cautelare e conservativa, volta a tutelare l'interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio e al mantenimento del prestigio dell'amministrazione, in conformità all'art. 97 Cost.
Già nell'ordinanza cautelare di questo Tribunale del 10 ottobre 2022 si è chiarito che l'abrogazione dell'art. 506 D.Lgs. 297/1994 e il successivo rinvio all'art. 55-ter D.Lgs. 165/2001, unitamente all'art. 15 CCNL Istruzione e ricerca 2018, hanno ricondotto l'istituto a un modello bifasico: la sospensione obbligatoria, che opera automaticamente in presenza di misura restrittiva della libertà personale, e la sospensione facoltativa, discrezionale, da valutarsi allorché la misura penale sia cessata ma permanga un'esigenza di tutela dell'immagine o della serenità dell'ambiente scolastico.
Il decreto del 1° giugno 2022 rientra nella prima ipotesi.
In questa prospettiva, è privo di fondamento l'assunto del ricorrente secondo cui la sospensione sarebbe decaduta per mancata convalida dell' TE : come già osservato in sede cautelare, l'obbligatoria non richiede alcuna convalida, trattandosi di atto dovuto e immediatamente efficace, come confermato anche dalla circolare MIUR n. 88/2010 e dalle note applicative degli Uffici scolastici regionali.
Tali fonti ribadiscono che la convalida è prevista solo per le sospensioni facoltative e non per quelle obbligatorie, le quali cessano esclusivamente a seguito di provvedimento di revoca adottato quando l'Amministrazione abbia ricevuto formale notizia della cessazione della misura penale.
Parimenti infondata è la censura di incompetenza del dirigente scolastico: la sospensione cautelare obbligatoria costituisce espressione del potere datoriale di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (art. 2086 c.c., art. 41 Cost.), pienamente rientrante nella sfera di competenza del dirigente quale legale rappresentante dell'istituzione scolastica.
La titolarità del potere non è subordinata a specifica previsione normativa, ma trova fondamento nei principi di organizzazione e nella privatizzazione del pubblico impiego, come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalle stesse circolari ministeriali.
Per completezza, giova richiamare che la sospensione obbligatoria non cessa automaticamente con la revoca della misura penale, occorrendo un atto espresso di revoca o di riammissione in servizio.
Solo da quel momento l'Amministrazione è tenuta a valutare se disporre la ripresa del servizio ovvero
― sussistendone i presupposti – la sospensione facoltativa (Cons. St., VI, 30 aprile 2002, n. 2327).
Pertanto, nel caso di specie, correttamente il dirigente, una volta acquisita notizia della revoca della misura, ha riaperto la valutazione cautelare, sfociata nel successivo decreto di sospensione facoltativa del 3 agosto 2022. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento dell'1 giugno 2022 deve ritenersi legittimo, essendo stato adottato in conformità al quadro normativo e contrattuale vigente, da soggetto competente e senza necessità di convalida da parte dell' Controparte 2
La sua efficacia, limitata al periodo di effettiva sottoposizione alla misura restrittiva, è cessata con la revoca di quest'ultima, senza che residui alcuna lesione di diritti soggettivi del ricorrente né alcun presupposto per declaratoria di illegittimità.
Prima di affrontare il secondo profilo, relativo alla sospensione facoltativa, è opportuno delineare il quadro sistematico nel quale si collocano entrambe le misure cautelari, analizzandole in punto della natura e dei limiti del potere cautelare esercitabile dal dirigente scolastico e dall' [...]
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La privatizzazione del pubblico impiego, attuata con il D.Lgs. n. 165/2001, ha riportato la gestione del personale delle amministrazioni pubbliche - e dunque anche dei docenti – nell'alveo dei poteri datoriali di organizzazione e direzione di cui all'art. 2086 c.c., fondati sul principio di libera iniziativa economica dell'art. 41 Cost.
Ne consegue che la sospensione cautelare, pur perseguendo finalità pubblicistiche di tutela dell'immagine e dell'efficienza dell'ente, non è espressione di potestà autoritativa, ma costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro tipico del datore di lavoro pubblico contrattualizzato.
In tale prospettiva, la competenza del dirigente scolastico a disporre la sospensione obbligatoria deriva direttamente dai suoi poteri datoriali e non richiede una previsione normativa specifica.
Pertanto, il dirigente è pienamente legittimato ad adottare le misure cautelari in quanto titolare del potere di gestione del personale.
Quanto alla sospensione facoltativa, la convalida dell' Controparte 2 risponde a una logica di equilibrio tra autonomia gestionale e vigilanza amministrativa, assicurando omogeneità di indirizzo a livello territoriale e corretto esercizio della discrezionalità.
Si configura, dunque, un modello a due livelli: il dirigente, quale datore di lavoro dell'istituzione scolastica, dispone il provvedimento;
l'USR, quale organo sovraordinato, lo convalida esercitando un controllo di legittimità e di opportunità.
Questa ricostruzione “privatistica” del potere cautelare consente di conciliare l'autonomia funzionale delle scuole con la necessità di garantire tutela all'interesse pubblico e uniformità applicativa nell'esercizio del potere discrezionale.
Con riguardo, invece, alla sospensione cautelare facoltativa del 3 agosto 2022 si puntualizza che all'indomani della revoca della misura restrittiva della libertà personale, il dirigente scolastico dell' Controparte 5 adottava un nuovo provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, convalidato dal Direttore dell' Controparte 3 in data 5 agosto 2022. Tale misura veniva motivata con l'esigenza di evitare che la permanenza in servizio del docente potesse turbare il regolare e corretto svolgimento dell'attività istituzionale della scuola e compromettere il rapporto fiduciario tra l'amministrazione e l'utenza.
Come già chiarito nell'ordinanza cautelare del 10 ottobre 2022, la sospensione facoltativa si distingue da quella obbligatoria per la natura discrezionale del relativo potere e per la diversa ratio sottesa: essa non deriva automaticamente dalla pendenza del procedimento penale, ma presuppone una valutazione del datore pubblico circa la possibilità che la prosecuzione del servizio determini pregiudizio all'interesse pubblico, al prestigio dell'amministrazione o al regolare funzionamento dell'istituto. Il suo fondamento normativo si rinviene nell'art. 55-ter, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001
e nell'art. 15, comma 2, del CCNL Istruzione e Ricerca, i quali rimettono all'amministrazione la facoltà di sospendere il dipendente, anche dopo la cessazione della misura penale, qualora la gravità dei fatti contestati o il riflesso mediatico degli stessi lo rendano opportuno.
Nel caso concreto, risultano pienamente sussistenti i presupposti legittimanti la misura.
Il procedimento penale a carico del docente era ancora pendente;
la misura restrittiva era stata appena revocata, ma i fatti oggetto d'indagine - connessi all'ambiente scolastico e di particolare delicatezza mantenevano evidente nesso funzionale con la sua attività professionale. La sospensione è stata dunque disposta per prevenire un pregiudizio al sereno svolgimento delle attività educative e per salvaguardare la fiducia delle famiglie e della comunità scolastica nell'istituzione.
La motivazione adottata dal dirigente e condivisa dall' ― incentrata sulla TE potenziale turbativa dell'ambiente e sulla tutela dell'immagine dell'amministrazione appare sufficiente e congrua alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l'amministrazione, nel disporre la sospensione facoltativa, non è tenuta a svolgere un'analisi dettagliata delle condotte ascritte al dipendente, potendo fondare la propria decisione su un giudizio sintetico di gravità e opportunità (Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398).
Non è conferente la censura relativa alla presunta mancanza di attualità del pregiudizio per il periodo estivo, poiché – come già osservato in sede cautelare – la ratio dell'istituto non si esaurisce nella prevenzione di incontri occasionali con le persone offese, ma attiene primariamente alla tutela dell'immagine e della credibilità dell'ente scolastico, beni che non subiscono sospensione stagionale.
Né rileva che il provvedimento sia stato adottato durante le ferie del dirigente scolastico, trattandosi di atto urgente e indifferibile, insuscettibile di delega a personale di qualifica inferiore, come chiarito dall'art. 52 D.Lgs. 165/2001.
Va inoltre esclusa la prospettata illegittimità derivata della misura facoltativa rispetto a quella obbligatoria, in quanto i due provvedimenti rispondono a logiche e presupposti diversi: l'uno è vincolato all'esistenza della misura penale, l'altro è espressione di una nuova e autonoma valutazione discrezionale dell'amministrazione, finalizzata a bilanciare esigenze di buon andamento e tutela dell'immagine con i diritti del lavoratore.
Come già rilevato nell'ordinanza, non sussiste tra i due atti un rapporto di stretta consequenzialità, ma autonomia funzionale e strutturale, tale da escludere che l'eventuale vizio del primo possa riflettersi automaticamente sul secondo.
Nel complesso, dunque, la sospensione facoltativa del 3 agosto 2022 risulta conforme al quadro normativo e giurisprudenziale vigente, sorretta da motivazione sufficiente e adottata da soggetti competenti (dirigente scolastico e Direttore USR), in presenza dei presupposti di gravità e attualità richiesti dalla legge.
Le deduzioni del ricorrente circa l'incompetenza, la carenza di motivazione e l'assenza dei presupposti non meritano accoglimento, dovendosi ritenere che l'amministrazione abbia esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la funzione cautelare dell'istituto.
Nel corso dell'istruttoria, il Tribunale ha escusso i testimoni indicati dalla parte ricorrente la dirigente scolastica CP_6, la docente Tes_1 e la dirigente Tes_2 - tutti chiamati a riferire circa la condotta professionale e personale del prof. Pt 1 nel contesto scolastico in cui ha prestato servizio. Le testimonianze, per quanto univocamente favorevoli al ricorrente, presentano un quadro coerente e convergente nel descrivere la figura di un docente di straordinaria competenza e dedizione, stimato tanto dai colleghi quanto dagli alunni e dalle famiglie.
La prof.ssa CP_6 (verbale di udienza del 5.12.2025) ha delineato un docente empatico, equilibrato, presente e capace di risolvere conflitti tra scuola e famiglie "ancor prima che arrivassero alla mia conoscenza". La prof.ssa Tes_1 (verbale di udienza del 5.12.2025) ha aggiunto che il professore era punto di riferimento per la comunità scolastica, "profondo conoscitore della cultura del territorio” e animato da sincero senso educativo. La dirigente Tes_2 , infine, ha ricordato il suo impegno umano e professionale, la costante attenzione ai ragazzi più fragili e il ruolo di vicario ricoperto con piena fiducia, sottolineando che “nei quattro anni in cui sono stata dirigente presso l'Aletti non ho mai ricevuto lamentele sulla sua condotta, né dagli alunni né dalle famiglie" (verbale di udienza del 7.2.2025).
Tali dichiarazioni, tutte rese con linearità e prive di contraddizioni, devono ritenersi attendibili in quanto provenienti da soggetti direttamente coinvolti nella vita scolastica e nella collaborazione professionale con il ricorrente. Esse restituiscono l'immagine di un docente di lungo corso, con spiccata sensibilità educativa e senso civico, la cui reputazione personale e professionale ha rappresentato per molti anni un punto di forza dell'istituto di appartenenza.
Proprio per questo, la loro valenza probatoria non è affatto marginale: conferma l'assenza di precedenti rilievi disciplinari, il radicamento del docente nel tessuto educativo e la sua capacità di instaurare rapporti improntati a fiducia e rispetto reciproco.
Tuttavia, le stesse non scalfiscono né elidono la legittimità della misura cautelare adottata dall'amministrazione. E ciò per una ragione di ordine logico e giuridico: la sospensione facoltativa non costituisce una sanzione per comportamenti accertati, ma una misura di prudente salvaguardia dell'immagine e della funzionalità dell'istituzione scolastica, adottata in costanza di un procedimento penale di particolare delicatezza.
La ricorrente coralità di apprezzamenti positivi sulla persona e sulla carriera del docente non incide, dunque, sul presupposto oggettivo della pendenza del procedimento penale e sul profilo prognostico della potenziale turbativa dell'ambiente scolastico, che la pubblica amministrazione è tenuta a prevenire anche in via precauzionale.
La misura sospensiva non implica, né presuppone, un giudizio di colpevolezza o un disvalore sulla persona: costituisce invece l'esercizio di un potere discrezionale temperato, finalizzato alla tutela del bene pubblico della fiducia collettiva nell'istituzione educativa.
In altri termini, l'eccellenza professionale del prof. Pt 1 - confermata senza riserve dai testi giustifica la particolare attenzione dell'amministrazione nel salvaguardare l'immagine della scuola durante la fase più delicata delle indagini.
Si è trattato di una misura di equilibrio: tesa a tutelare contemporaneamente la comunità scolastica e la stessa figura del docente, in un momento in cui la permanenza in servizio avrebbe potuto esporlo anche mediaticamente a forme di indebita strumentalizzazione o sospetto.
In tal senso, il materiale probatorio rafforza la conclusione circa la ragionevolezza intrinseca della misura, dimostrando che l'amministrazione non ha agito per pregiudizio o ritorsione personale, ma nell'esercizio ponderato di un potere di cautela.
Le deposizioni, lungi dallo smentire la legittimità della sospensione, offrono piuttosto il contesto umano e professionale entro cui collocarla: un contesto in cui l'immagine dell'istituzione e quella del docente risultano strettamente intrecciate, e in cui la tutela dell'una finisce inevitabilmente per riflettersi anche sulla protezione dell'altra. Quanto al regime economico della sospensione cautelare, la disciplina applicabile discende dal combinato disposto dell'art. 29, comma 3, del CCNL Istruzione e Ricerca 2018 e dell'art. 500 del
D.Lgs. n. 297/1994, che prevede, in caso di sospensione dal servizio, la corresponsione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
La previsione si colloca in linea di continuità con la tradizione del pubblico impiego contrattualizzato e risponde alla ratio di garantire al dipendente, pur sospeso dal servizio, un minimo sostentamento economico, senza alterare l'equilibrio tra la presunzione di innocenza e la tutela degli interessi pubblici sottesi alla misura cautelare.
Come chiarito anche dalla circolare ministeriale n. 82/2010, la riforma che ha abrogato gli articoli 506 e 507 del D.Lgs. n. 297/1994 non ha inciso sul diritto all'assegno alimentare, dovendosi fare applicazione analogica della norma residuale, tuttora vigente, in quanto espressione di un principio generale di civiltà giuridica e di equità sostanziale.
Controparte_3Il decreto di convalida dell' del 5 agosto 2022 richiama correttamente tale disposizione e ne ha dato puntuale applicazione, prevedendo la corresponsione dell'assegno nella misura del 50% dello stipendio base.
L'Amministrazione resistente ha, peraltro, documentato l'avvenuto pagamento mediante produzione dei cedolini stipendiali, confermando la regolarità del trattamento economico erogato nel periodo di sospensione (allegato n. 10 produzione parte resistente).
Non è fondata, pertanto, la censura di parte ricorrente volta a sostenere la mancata o parziale corresponsione dell'emolumento, né può dubitarsi della correttezza del criterio applicato.
L'assegno alimentare non ha natura retributiva ma assistenziale, sicché non si correla al diritto alla prestazione lavorativa, bensì alla tutela minima del dipendente sospeso: esso, dunque, non preclude eventuali pretese risarcitorie qualora la misura dovesse, in un momento successivo, risultare illegittima o sproporzionata.
Sotto tale profilo, la previsione dell'assegno alimentare assicura un punto di equilibrio tra la dignità della persona e la prudenza dell'amministrazione.
Essa riflette la logica di fondo dell'intero istituto della sospensione cautelare, che non intende punire ma tutelare - l'interesse pubblico e quello individuale nel difficile frangente in cui il rapporto fiduciario viene temporaneamente sospeso, in attesa che l'accertamento giudiziario segua il proprio corso.
Ne consegue che la disciplina economica applicata nel caso di specie deve ritenersi conforme ai parametri normativi e contrattuali vigenti, e immune da vizi di legittimità.
Sul danno eventuale o ulteriore, in conclusione, si evidenzia che la parte ricorrente ha chiesto che venga riconosciuto il danno all'onorabilità e all'immagine derivante dall'adozione dei provvedimenti di sospensione, sostenendo che la loro illegittimità avrebbe irrimediabilmente compromesso la reputazione personale e professionale del docente, già giunto alla conclusione della propria carriera lavorativa.
La domanda non può trovare accoglimento.
Come già rilevato, le misure adottate risultano conformi al quadro normativo e contrattuale vigente e sorrette da una motivazione coerente con le finalità di tutela dell'interesse pubblico;
di conseguenza, difetta in radice il presupposto dell'illiceità dell'atto amministrativo.
Ma anche a prescindere da tale rilievo assorbente, deve escludersi la configurabilità di un danno autonomo e risarcibile: la sospensione cautelare, infatti, pur implicando un'inevitabile componente afflittiva, è istituto fisiologico dell'ordinamento e, come tale, non dà luogo ad alcun pregiudizio ingiusto in sé, salvo il caso qui non ricorrente di abuso o sviamento di potere.
Quanto al danno non patrimoniale, non può ritenersi provato che l'immagine del docente sia stata leso ultra vires rispetto al riflesso fisiologico derivante dalla notizia dell'indagine penale. La giurisprudenza (Cass. n. 16456 del 15 luglio 2011; Cass. n. 11381 del 12 giugno 2020) è ferma nel ritenere che la mera adozione di una misura sospensiva, adottata in presenza di un procedimento penale pendente, non costituisce di per sé fonte di danno all'immagine, giacché la temporanea sospensione del servizio si inscrive nella logica di prevenzione e cautela propria della funzione pubblica.
Per tutte le ragioni suesposte, le domande sono rigettate.
Assorbite tutte le ulteriori doglianze ed eccezioni eventualmente sollevate.
La complessità della vicenda, l'assenza di precedenti giurisprudenziali pienamente univoci in materia di sospensione cautelare nel comparto scuola, nonché la peculiarità della posizione personale e professionale del ricorrente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 16/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021