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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7729 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE AT presidente dott.ssa NN CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4207/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Giorgi, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Resta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATA pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al Tribunale di Velletri, opposizione all'esecuzione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento immobiliare, notificato alla stessa e al coniuge CP_2 dalla curatela del (di seguito “curatela”) sulla Controparte_1 scorta del titolo costituito dal lodo arbitrale pronunciato tra le parti in data 18.11.2019 (che l'aveva condannata al pagamento, in favore della curatela, della somma di € 1.682.072,00, oltre interessi e spese), chiedendo, previa sospensione dell'espropriazione, che venisse accertata e dichiarata “la nullità e/o l'inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di pignoramento e di quelli successivi, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alla condanna ex art. 96 c. 2 cpc”.
In particolare, a sostegno delle proprie conclusioni, deduceva l'inespropriabilità, ai sensi dell'art. 170 c.c., dei beni pignorati in quanto facenti parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi con atto notarile a rogito dott. (rep. 18601 – Racc. 12576 del 7.8.2006), Persona_1
e, come tali, non aggredibili in forza del suddetto lodo arbitrale, che era fondato su un credito
(quello conseguente al mancato versamento, da parte della signora quale socia, del Parte_1 residuo del deliberato aumento di capitale della non riconducibile, Controparte_1
e comunque del tutto estraneo, ai bisogni della famiglia della debitrice.
***
Si costituiva la curatela, eccependo, in via preliminare, che l'opposizione era stata promossa con atto di citazione e non con ricorso al G.E.
Rappresentava, inoltre, che la signora aveva proposto identica opposizione dinanzi Parte_1 al Tribunale di Venezia per l'annullamento del pignoramento eseguito dalla curatela su altri beni immobili sulla base del medesimo titolo esecutivo;
nel costituirsi in detto giudizio, la curatela aveva invocato la litispendenza o, quantomeno, la continenza di cause, con richiesta di individuare il Tribunale di Velletri quale competente a decidere la questione, in forza del principio della prevenzione;
pertanto, pur confidando nell'accoglimento delle eccezioni da parte del giudice veneziano, chiedeva di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del Tribunale di Venezia.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che pur Controparte_1 avendo la forma di società per azioni, era sempre stata un'impresa familiare, gestita esclusivamente dai coniugi e (procuratore era il figlio degli stessi), di talché la Parte_1 CP_2 società rappresentava lo strumento attraverso cui la coppia aveva sviluppato la propria attività pagina 2 di 9 economica e garantito il benessere della famiglia, essendo i proventi stati destinati al mantenimento loro e dei figli;
in questo contesto, l'aumento di capitale deliberato nel 2009 non poteva non essere considerato un impegno assunto dalla famiglia per sostenere e rafforzare la propria impresa;
il debito che ne era derivato, accertato nel lodo arbitrale, doveva quindi essere qualificato come contratto per i bisogni della famiglia, sia patrimoniali che personali.
La curatela contestava, altresì, l'assunto secondo cui detto aumento di capitale sarebbe stato finalizzato a finanziare un progetto imprenditoriale in Libia;
tale ipotesi, infatti, non trovava riscontro nelle delibere societarie: in quella del 5.8.2009 non si rinveniva alcuna indicazione sulle specifiche finalità imprenditoriali motivanti l'aumento deliberato, mentre quella del
26.8.2009 richiamava il progetto libico solo come possibilità futura, precisando che eventuali risorse sarebbero state fornite solo dopo la costituzione della joint venture.
***
Con sentenza n. 1114/2022, R.G. n. 449/2021, pubblicata in data 30.5.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite delle due fasi del procedimento in favore della curatela.
***
Ha proposto appello articolando un unico motivo e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
IN VIA PRELIMINARE, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima e per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio».
***
Si è costituita, in data 14.11.2022, la curatela, chiedendo il rigetto dell'appello.
***
Con ordinanza del 1°.12.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c.
e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 3 di 9 Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il motivo di gravame (rubricato «1 – violazione dell'art. 170 cc - MANIFESTA ILLOGICITÀ E/O
INFONDATEZZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
ESPROPRIABILI DA PARTE DEL FALLIMENTO I BENI FACENTI PARTE DEL FONDO PATRIMONIALE
COSTITUITO DAI CONIUGI - LIBERNINI NEL 2006 - MOTIVAZIONE APPARENTE E/O CP_2
INESISTENTE»), da intendersi qui trascritto, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe motivato il provvedimento in modo illogico e contraddittorio, limitandosi a ricopiare quasi integralmente l'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Velletri, che, però, contiene argomentazioni di segno opposto rispetto alle conclusioni cui perviene la sentenza impugnata.
Contesta, in particolare, il capo della sentenza in cui si afferma che l'aumento di capitale deliberato da nel 2009 era direttamente collegato ai bisogni della Controparte_1 famiglia della signora deduzione fondata esclusivamente sulla circostanza che la Parte_1 società era composta dai coniugi e amministrata dal marito. Tale impostazione sarebbe apodittica e infondata, poiché la natura “familiare” della compagine sociale non basta a trasformare un debito societario in un debito contratto per esigenze familiari. La decisione sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui, da un lato, richiama la giurisprudenza che impone di verificare il nesso diretto tra debito e bisogni della famiglia, dall'altro, afferma che tale verifica non è necessaria nel caso di società a compagine familiare.
L'appellante evidenzia anche l'incoerenza del ragionamento sul progetto di joint venture in
Libia, laddove il giudice prima sostiene che il collegamento con i bisogni familiari non può essere escluso, salvo poi affermare, nello stesso periodo, che non vi è alcuna relazione immediata tra l'attività societaria e lo sviluppo della vita familiare, generando un vero e proprio cortocircuito logico.
pagina 4 di 9 A sostegno della propria tesi richiama la documentazione prodotta – delibere societarie ed e- mail intercorse con i promotori libici – che dimostrano come l'aumento di capitale fosse finalizzato a finanziare la partecipazione di a una joint venture per Controparte_1 la costruzione di un porto turistico a Karsha, in Libia, confermando quindi che si trattava di un investimento imprenditoriale estraneo ai bisogni familiari.
Conclude che, pertanto, il debito derivante da tale operazione non può essere ricondotto ai bisogni della famiglia e che i beni vincolati al fondo patrimoniale devono ritenersi inespropriabili ai sensi dell'art. 170 c.c.
***
Il motivo deve essere disatteso, nei termini e per le ragioni che saranno appresso illustrati, a integrazione della gravata sentenza.
***
Come si è visto, l'opposizione all'esecuzione era fondata dalla signora sull'asserita Parte_1 inespropriabilità dei beni intestati alla medesima, debitrice della curatela, confluiti nel fondo patrimoniale costituito in data 7.8.2006, poiché il credito azionato sulla base del lodo arbitrale del 18.11.2019 (con cui l'appellante è stata condannata al versamento dell'aumento di capitale sociale in favore della curatela, per l'importo di € 1.682,072,00, oltre interessi) sarebbe estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
***
La disciplina relativa all'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è regolata dall'art. 170 c.c., a mente del quale “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
***
Si ritiene opportuno ripercorrere l'orientamento giurisprudenziale sul punto.
La Suprema Corte ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di “bisogni della famiglia” e ha, a più riprese, affermato che «i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari» (cfr. Cass. n. 20998/2018 in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
5385/2013 e Cass. n. 4011/2013, che afferma: «va ribadito il principio di diritto per il quale <in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 cod. civ. nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151 - per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei al bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo,
pagina 5 di 9 come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali - nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi>>»).
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia (Cass. n.
12998/2006; Cass. n. 16176/2018).
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa (tra le tante, Cass. n. 20998/2018 e Cass. n. 4011/2013 citate).
Tale principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 32146/2024), che si è espressamente discostata dalla pronuncia in senso contrario della stessa Corte (Cass. n.
2904/2021, seguita da Cass. n. 7232/2022), osservando che, come già rilevato da Cass. n.
31575/2023, la succitata «impostazione, per la verità risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materia»; ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia (da intendersi non limitati al suo sostentamento, ma estesi pure al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità, ecc.) del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e
144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente destinati alla famiglia – in via principale (e non solo in via residuale) – i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (anche materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro pagina 6 di 9 professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c.».
Da ultimo, la Corte di legittimità (Cass. n. 16909/2025), ripercorrendo i due diversi orientamenti, ha affermato che il primo (Cass. n. 2904/2021) – secondo il quale i debiti assunti dal coniuge nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale non assolvono, di norma, ai bisogni della famiglia – è stato superato dal secondo (Cass. n. 31575/2023 e Cass.
n. 32146/2024), aggiungendo che «in questa prospettiva, restano escluse dall'ambito dei debiti ricollegabili ai bisogni della famiglia solo quelli assunti per soddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi», nonché che «la inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia. Infatti, i bisogni della famiglia non sono, come già affermato, solo quelli basilari e può, invero, presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga ad incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti».
***
L'evoluzione giurisprudenziale sin qui in sintesi ripercorsa impone di disattendere sia le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione sia quelle illustrate nelle note difensive, con le quali l'appellante ha criticato la sentenza della Corte di appello di Venezia, nelle more depositata dalla curatela, affermando che era affetta da un vizio macroscopico per aver giudicato “eccentrica” la legge così come interpretata dal suo massimo organo (la
Cassazione), preferendo applicare una regola probatoria (onere a carico del debitore) che la giurisprudenza più recente aveva superato.
In realtà, come si è visto, ad essere superato è proprio l'orientamento invocato dall'appellante ed è stata la Suprema Corte a ritenere “eccentrica”, non in sé ma rispetto alla costante giurisprudenza della stessa Corte, l'impostazione adottata da Cass. n. 2904/2021.
***
Riassumendo, in ossequio all'insegnamento come da ultimo ribadito, cui questo Collegio aderisce, allorché venga in rilievo un debito contratto nell'ambito dell'attività di impresa,
l'estraneità del debito con riguardo ai “bisogni della famiglia” deve formare oggetto di prova da parte del debitore opponente, il quale è tenuto a dimostrare che trattasi di debito assunto per soddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi, ovvero che al sostentamento della famiglia sono destinate altre rendite patrimoniali e non i proventi dell'attività lavorativa o imprenditoriale.
pagina 7 di 9 ***
Alla luce della valutazione complessiva dei documenti versati in atti, ritiene la Corte che la debitrice non abbia fornito tale prova. Parte_1
Dai documenti emerge con chiarezza che l'aumento di capitale sociale deliberato nell'assemblea del 5.8.2009, per un importo di circa € 2.000.000,00, era finalizzato all'apertura in Libia di una filiale della denominata AGC S.p.A., con Controparte_1 capitale minimo di 1.000.000,00 di dinari libici (cf. verbale di assemblea del 26.8.2009). Tale circostanza trova conferma nella corrispondenza sub doc. 6 di parte opponente, dalla quale risulta che intendeva partecipare a una gara per la costruzione di Controparte_1 un porto turistico, commessa di rilevante entità.
Tuttavia, non risultano elementi idonei a recidere il collegamento diretto e immediato tra l'obbligazione e i bisogni familiari, dovendosi ritenere che, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività di impresa fosse normalmente rivolta, anche nell'ottica espansiva, al sostentamento e al benessere del nucleo familiare, ciò anche in ragione della mancata allegazione dell'esistenza di qualsivoglia diversa fonte di reddito.
L'arricchimento indiretto dei soci, e in particolare della famiglia derivante CP_2 Parte_1 dagli utili conseguibili dalla società, deve pertanto essere ricondotto al soddisfacimento delle esigenze della famiglia.
Ne consegue che l'aumento di capitale deliberato deve considerarsi funzionale all'interesse familiare, indipendentemente dalla qualificazione della società come “impresa familiare” o dalla circostanza che i soci fossero esclusivamente i coniugi e l'amministratore unico fosse il sig. la giurisprudenza di legittimità, infatti, non opera tali distinzioni, ritenendo che CP_2 qualsiasi attività di impresa esercitata da un coniuge sia normalmente destinata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Pertanto, l'operazione in questione, pur collocata in un contesto di espansione internazionale e di rilevante impegno economico, deve essere letta come funzionale al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di vita della famiglia, salvo prova contraria che, nella specie, non è stata fornita.
***
In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi pagina 8 di 9 dello scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022).
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1114/2022, R.G. n. 449/2021, pubblicata in data 30.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 34.001,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NN CH LE AT
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. LE AT presidente dott.ssa NN CH consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4207/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Fabio Giorgi, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Marco Resta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATA pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva, innanzi al Tribunale di Velletri, opposizione all'esecuzione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento immobiliare, notificato alla stessa e al coniuge CP_2 dalla curatela del (di seguito “curatela”) sulla Controparte_1 scorta del titolo costituito dal lodo arbitrale pronunciato tra le parti in data 18.11.2019 (che l'aveva condannata al pagamento, in favore della curatela, della somma di € 1.682.072,00, oltre interessi e spese), chiedendo, previa sospensione dell'espropriazione, che venisse accertata e dichiarata “la nullità e/o l'inefficacia e/o improcedibilità dell'atto di pignoramento e di quelli successivi, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alla condanna ex art. 96 c. 2 cpc”.
In particolare, a sostegno delle proprie conclusioni, deduceva l'inespropriabilità, ai sensi dell'art. 170 c.c., dei beni pignorati in quanto facenti parte del fondo patrimoniale costituito dai coniugi con atto notarile a rogito dott. (rep. 18601 – Racc. 12576 del 7.8.2006), Persona_1
e, come tali, non aggredibili in forza del suddetto lodo arbitrale, che era fondato su un credito
(quello conseguente al mancato versamento, da parte della signora quale socia, del Parte_1 residuo del deliberato aumento di capitale della non riconducibile, Controparte_1
e comunque del tutto estraneo, ai bisogni della famiglia della debitrice.
***
Si costituiva la curatela, eccependo, in via preliminare, che l'opposizione era stata promossa con atto di citazione e non con ricorso al G.E.
Rappresentava, inoltre, che la signora aveva proposto identica opposizione dinanzi Parte_1 al Tribunale di Venezia per l'annullamento del pignoramento eseguito dalla curatela su altri beni immobili sulla base del medesimo titolo esecutivo;
nel costituirsi in detto giudizio, la curatela aveva invocato la litispendenza o, quantomeno, la continenza di cause, con richiesta di individuare il Tribunale di Velletri quale competente a decidere la questione, in forza del principio della prevenzione;
pertanto, pur confidando nell'accoglimento delle eccezioni da parte del giudice veneziano, chiedeva di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del Tribunale di Venezia.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo che pur Controparte_1 avendo la forma di società per azioni, era sempre stata un'impresa familiare, gestita esclusivamente dai coniugi e (procuratore era il figlio degli stessi), di talché la Parte_1 CP_2 società rappresentava lo strumento attraverso cui la coppia aveva sviluppato la propria attività pagina 2 di 9 economica e garantito il benessere della famiglia, essendo i proventi stati destinati al mantenimento loro e dei figli;
in questo contesto, l'aumento di capitale deliberato nel 2009 non poteva non essere considerato un impegno assunto dalla famiglia per sostenere e rafforzare la propria impresa;
il debito che ne era derivato, accertato nel lodo arbitrale, doveva quindi essere qualificato come contratto per i bisogni della famiglia, sia patrimoniali che personali.
La curatela contestava, altresì, l'assunto secondo cui detto aumento di capitale sarebbe stato finalizzato a finanziare un progetto imprenditoriale in Libia;
tale ipotesi, infatti, non trovava riscontro nelle delibere societarie: in quella del 5.8.2009 non si rinveniva alcuna indicazione sulle specifiche finalità imprenditoriali motivanti l'aumento deliberato, mentre quella del
26.8.2009 richiamava il progetto libico solo come possibilità futura, precisando che eventuali risorse sarebbero state fornite solo dopo la costituzione della joint venture.
***
Con sentenza n. 1114/2022, R.G. n. 449/2021, pubblicata in data 30.5.2022, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite delle due fasi del procedimento in favore della curatela.
***
Ha proposto appello articolando un unico motivo e chiedendo alla Corte di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza:
IN VIA PRELIMINARE, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima e per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio».
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Si è costituita, in data 14.11.2022, la curatela, chiedendo il rigetto dell'appello.
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Con ordinanza del 1°.12.2022, la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza ex art. 283 c.p.c.
e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
pagina 3 di 9 Dopo due rinvii d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
Con il motivo di gravame (rubricato «1 – violazione dell'art. 170 cc - MANIFESTA ILLOGICITÀ E/O
INFONDATEZZA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO
ESPROPRIABILI DA PARTE DEL FALLIMENTO I BENI FACENTI PARTE DEL FONDO PATRIMONIALE
COSTITUITO DAI CONIUGI - LIBERNINI NEL 2006 - MOTIVAZIONE APPARENTE E/O CP_2
INESISTENTE»), da intendersi qui trascritto, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe motivato il provvedimento in modo illogico e contraddittorio, limitandosi a ricopiare quasi integralmente l'ordinanza collegiale emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Velletri, che, però, contiene argomentazioni di segno opposto rispetto alle conclusioni cui perviene la sentenza impugnata.
Contesta, in particolare, il capo della sentenza in cui si afferma che l'aumento di capitale deliberato da nel 2009 era direttamente collegato ai bisogni della Controparte_1 famiglia della signora deduzione fondata esclusivamente sulla circostanza che la Parte_1 società era composta dai coniugi e amministrata dal marito. Tale impostazione sarebbe apodittica e infondata, poiché la natura “familiare” della compagine sociale non basta a trasformare un debito societario in un debito contratto per esigenze familiari. La decisione sarebbe, inoltre, contraddittoria nella parte in cui, da un lato, richiama la giurisprudenza che impone di verificare il nesso diretto tra debito e bisogni della famiglia, dall'altro, afferma che tale verifica non è necessaria nel caso di società a compagine familiare.
L'appellante evidenzia anche l'incoerenza del ragionamento sul progetto di joint venture in
Libia, laddove il giudice prima sostiene che il collegamento con i bisogni familiari non può essere escluso, salvo poi affermare, nello stesso periodo, che non vi è alcuna relazione immediata tra l'attività societaria e lo sviluppo della vita familiare, generando un vero e proprio cortocircuito logico.
pagina 4 di 9 A sostegno della propria tesi richiama la documentazione prodotta – delibere societarie ed e- mail intercorse con i promotori libici – che dimostrano come l'aumento di capitale fosse finalizzato a finanziare la partecipazione di a una joint venture per Controparte_1 la costruzione di un porto turistico a Karsha, in Libia, confermando quindi che si trattava di un investimento imprenditoriale estraneo ai bisogni familiari.
Conclude che, pertanto, il debito derivante da tale operazione non può essere ricondotto ai bisogni della famiglia e che i beni vincolati al fondo patrimoniale devono ritenersi inespropriabili ai sensi dell'art. 170 c.c.
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Il motivo deve essere disatteso, nei termini e per le ragioni che saranno appresso illustrati, a integrazione della gravata sentenza.
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Come si è visto, l'opposizione all'esecuzione era fondata dalla signora sull'asserita Parte_1 inespropriabilità dei beni intestati alla medesima, debitrice della curatela, confluiti nel fondo patrimoniale costituito in data 7.8.2006, poiché il credito azionato sulla base del lodo arbitrale del 18.11.2019 (con cui l'appellante è stata condannata al versamento dell'aumento di capitale sociale in favore della curatela, per l'importo di € 1.682,072,00, oltre interessi) sarebbe estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
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La disciplina relativa all'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è regolata dall'art. 170 c.c., a mente del quale “L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
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Si ritiene opportuno ripercorrere l'orientamento giurisprudenziale sul punto.
La Suprema Corte ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di “bisogni della famiglia” e ha, a più riprese, affermato che «i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari» (cfr. Cass. n. 20998/2018 in motivazione;
cfr. anche Cass. n.
5385/2013 e Cass. n. 4011/2013, che afferma: «va ribadito il principio di diritto per il quale <in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell'art. 170 cod. civ. nel testo di cui alla legge 19 maggio 1975 n. 151 - per il quale detta esecuzione non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei al bisogni della famiglia, va inteso non in senso restrittivo,
pagina 5 di 9 come riferentesi cioè alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza della famiglia, bensì - analogamente a quanto, prima della riforma di cui alla richiamata legge n. 151 del 1975, avveniva per i frutti dei beni dotali - nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi>>»).
Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia (Cass. n.
12998/2006; Cass. n. 16176/2018).
L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa (tra le tante, Cass. n. 20998/2018 e Cass. n. 4011/2013 citate).
Tale principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte (Cass. n. 32146/2024), che si è espressamente discostata dalla pronuncia in senso contrario della stessa Corte (Cass. n.
2904/2021, seguita da Cass. n. 7232/2022), osservando che, come già rilevato da Cass. n.
31575/2023, la succitata «impostazione, per la verità risulta eccentrica rispetto alla costante giurisprudenza di questa Corte sul tema della distribuzione dell'onere della prova in subiecta materia»; ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all'espropriazione forzata sugli stessi intrapresa è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia (da intendersi non limitati al suo sostentamento, ma estesi pure al suo benessere, all'incremento della sua posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità, ecc.) del debito contratto, anche se questo è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e
144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui sono ordinariamente destinati alla famiglia – in via principale (e non solo in via residuale) – i proventi dell'attività di ciascuno dei coniugi, i quali, in posizione paritaria e prestandosi reciproca assistenza (anche materiale), hanno il dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro pagina 6 di 9 professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l'indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c.».
Da ultimo, la Corte di legittimità (Cass. n. 16909/2025), ripercorrendo i due diversi orientamenti, ha affermato che il primo (Cass. n. 2904/2021) – secondo il quale i debiti assunti dal coniuge nell'esercizio dell'attività di impresa o professionale non assolvono, di norma, ai bisogni della famiglia – è stato superato dal secondo (Cass. n. 31575/2023 e Cass.
n. 32146/2024), aggiungendo che «in questa prospettiva, restano escluse dall'ambito dei debiti ricollegabili ai bisogni della famiglia solo quelli assunti per soddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi», nonché che «la inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia. Infatti, i bisogni della famiglia non sono, come già affermato, solo quelli basilari e può, invero, presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga ad incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti».
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L'evoluzione giurisprudenziale sin qui in sintesi ripercorsa impone di disattendere sia le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione sia quelle illustrate nelle note difensive, con le quali l'appellante ha criticato la sentenza della Corte di appello di Venezia, nelle more depositata dalla curatela, affermando che era affetta da un vizio macroscopico per aver giudicato “eccentrica” la legge così come interpretata dal suo massimo organo (la
Cassazione), preferendo applicare una regola probatoria (onere a carico del debitore) che la giurisprudenza più recente aveva superato.
In realtà, come si è visto, ad essere superato è proprio l'orientamento invocato dall'appellante ed è stata la Suprema Corte a ritenere “eccentrica”, non in sé ma rispetto alla costante giurisprudenza della stessa Corte, l'impostazione adottata da Cass. n. 2904/2021.
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Riassumendo, in ossequio all'insegnamento come da ultimo ribadito, cui questo Collegio aderisce, allorché venga in rilievo un debito contratto nell'ambito dell'attività di impresa,
l'estraneità del debito con riguardo ai “bisogni della famiglia” deve formare oggetto di prova da parte del debitore opponente, il quale è tenuto a dimostrare che trattasi di debito assunto per soddisfare esigenze pacificamente individuali o connotate da veri e propri intenti speculativi, ovvero che al sostentamento della famiglia sono destinate altre rendite patrimoniali e non i proventi dell'attività lavorativa o imprenditoriale.
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Alla luce della valutazione complessiva dei documenti versati in atti, ritiene la Corte che la debitrice non abbia fornito tale prova. Parte_1
Dai documenti emerge con chiarezza che l'aumento di capitale sociale deliberato nell'assemblea del 5.8.2009, per un importo di circa € 2.000.000,00, era finalizzato all'apertura in Libia di una filiale della denominata AGC S.p.A., con Controparte_1 capitale minimo di 1.000.000,00 di dinari libici (cf. verbale di assemblea del 26.8.2009). Tale circostanza trova conferma nella corrispondenza sub doc. 6 di parte opponente, dalla quale risulta che intendeva partecipare a una gara per la costruzione di Controparte_1 un porto turistico, commessa di rilevante entità.
Tuttavia, non risultano elementi idonei a recidere il collegamento diretto e immediato tra l'obbligazione e i bisogni familiari, dovendosi ritenere che, secondo l'id quod plerumque accidit, l'attività di impresa fosse normalmente rivolta, anche nell'ottica espansiva, al sostentamento e al benessere del nucleo familiare, ciò anche in ragione della mancata allegazione dell'esistenza di qualsivoglia diversa fonte di reddito.
L'arricchimento indiretto dei soci, e in particolare della famiglia derivante CP_2 Parte_1 dagli utili conseguibili dalla società, deve pertanto essere ricondotto al soddisfacimento delle esigenze della famiglia.
Ne consegue che l'aumento di capitale deliberato deve considerarsi funzionale all'interesse familiare, indipendentemente dalla qualificazione della società come “impresa familiare” o dalla circostanza che i soci fossero esclusivamente i coniugi e l'amministratore unico fosse il sig. la giurisprudenza di legittimità, infatti, non opera tali distinzioni, ritenendo che CP_2 qualsiasi attività di impresa esercitata da un coniuge sia normalmente destinata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Pertanto, l'operazione in questione, pur collocata in un contesto di espansione internazionale e di rilevante impegno economico, deve essere letta come funzionale al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di vita della famiglia, salvo prova contraria che, nella specie, non è stata fornita.
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In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi pagina 8 di 9 dello scaglione da € 1.000.001,00 a € 2.000.000,00 di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022).
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 1114/2022, R.G. n. 449/2021, pubblicata in data 30.5.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 34.001,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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