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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/06/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 135/2024 R.G. Lav., cui sono state riunite quelle recanti RG n. 136/2024 e 146/2024 RG Lav, promosse da:
, e , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'Avv. Silvia Caveri e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Aosta giusta delega in calce al ricorso
Ricorrenti contro
in persona del socio amministratore e legale Controparte_1 rappresentante, elettivamente domiciliata agli effetti del presente procedimento presso lo studio e la persona dell'Avv. Andrea Giunti, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alle memorie di costituzione
Resistente
In punto a: Retribuzione
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente nella causa RG 135/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa
1. Dichiarare per le causali di cui sopra la società tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 10.377,33 a titolo di retribuzione di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
2. Accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni, condannare la società CP_1 al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente pari alla retribuzione dal 23/03/2024 al
[...]
12/05/2024 nella misura di euro 3.060,02 o la somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario ll Procuratore della resistente nella causa RG 135/2024 chiede e conclude:
1 “Voglia il Giudice lll.mo, contrariis reiectis, se del caso anche ex art. 1460 c.c. e, comunque, previa compensazione impropria con il credito vantato dalla convenuta a titolo di danni liquidandi in via equitativa, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
con il favor delle spese”.
Il Procuratore del ricorrente nella causa RG 136/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa
1. Dichiarare per le causali di cui sopra la società tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 10.187,69 a titolo di retribuzione di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
2. Accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni, condannare la società CP_1 al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente pari alla retribuzione dal 23/03/2024 al
[...]
12/05/2024 nella misura di euro 2.963,39 o la somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario” ll Procuratore della resistente nella causa RG 136/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Giudice lll.mo, contrariis reiectis, se del caso anche ex art. 1460 c.c. e, comunque, previa compensazione impropria con il credito vantato dalla convenuta a titolo di danni liquidandi in via equitativa, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
con il favor delle spese”.
Il Procuratore della ricorrente nella causa RG 146/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa, accertata e dichiarata la nullità dell'accordo di cui al doc. 4, dichiarare per le causali di cui sopra la società tenuta e Controparte_1 conseguentemente condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 11.223,56 a titolo di retribuzione di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario ll Procuratore della resistente nella causa RG 146/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Giudice lll.mo, contrariis reiectis, se del caso anche ex art. 1460 c.c. e, comunque, previa compensazione impropria con il credito vantato dalla convenuta a titolo di danni liquidandi in via equitativa, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
con il favor delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Si premette che, con separati ricorsi depositato telematicamente in Cancelleria tra il 27.5.2024 ed il 6.6.2024 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cpc, , Parte_1
e , tra gli altri ex dipendenti a tempo determinato della Parte_2 Parte_3 resistente, evocavano in giudizio la società , chiedendo che la stessa Controparte_1 venisse condannata al pagamento delle somme indicate nei rispettivi atti introduttivi, oltre accessori;
in particolare sostenevano tutti di non aver ricevuto il saldo degli stipendi dovuti, sia a titolo di retribuzione ordinaria, sia straordinaria, mentre e chiedevano, altresì, Pt_1 Pt_2 il risarcimento del danno subito per esser stati costretti a dimettersi per giusta causa, stante il mancato adempimento della resistente delle proprie obbligazioni.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la società, ammettendo in relazione a tutti i lavoratori di non aver integralmente versato le rispettive retribuzioni, ma contestando ogni ulteriore pretesa attorea.
Veniva reiteratamente esperito tentativo di conciliazione, ma lo stesso non dava esito positivo,
a differenza di quanto avvenuto per altri colleghi degli attori, il cui giudizio veniva separato e dichiarato estinto.
Si procedeva, allora, all'escussione di alcuni testi, dopodichè il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, all'esito, decideva la causa come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.
Ciò detto, il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
Nulla quaestio in ordine alle somme per retribuzione ordinaria in ordine alle quali la società si
è dichiarata debitrice nelle rispettive memorie di costituzione, vale a dire la somma netta di euro
4.337,71 in favore di , la somma netta di euro 4.659,90, in favore di Parte_1
e la somma netta di euro 3.994,64 in favore di;
su tali Parte_2 Pt_3 Parte_3 importi, poi, dovranno essere aggiunti gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo.
Quanto alle ulteriori somme pretese dai ricorrenti, deve in primis verificarsi se possa essere riconosciuta la giusta causa nelle dimissioni dei SI.ri e : in tal caso, infatti, il Pt_1 Pt_2 risarcimento del danno dovuto, per costante giurisprudenza di questo Tribunale e della
Suprema Corte (vds. ex multis, Cass. Civ. n°10043 del 15.11.2006) sarebbe pari all'ammontare delle retribuzioni che i lavoratori avrebbero percepito dalla data del proprio recesso fino alla scadenza naturale del rapporto.
A tal proposito, la resistente -come si è già visto- non ha negato di non aver integralmente adempiuto alla propria principale obbligazione, ma ha sostenuto che i due dipendenti avrebbero acconsentito ad una dilazione del pagamento delle proprie spettanze.
La tesi difensiva, tuttavia, non ha trovato pieno riscontro nell'istruttoria dibattimentale.
A detta della teste (figlia del legale rappresentante della convenuta e dalla Testimone_1 medesima intimata), infatti, nel febbraio 2024 vi era stata effettivamente una riunione tra i
3 lavoratori ed il legale rappresentante della società ed i primi avevano concesso un termine di 2 settimane alla stessa per versare il dovuto.
Tuttavia, le dimissioni sono intervenute a fine marzo 2024, vale a dire circa un mese dopo la scadenza del termine concesso, senza che ai creditori fosse stato versato alcunchè dei 3 stipendi dovuti: non sembra, allora, revocabile in dubbio che l'inadempimento della resistente sia tanto grave da rendere il recesso dei lavoratori sorretto da giusta causa.
Il pertanto, deve essere condannata al risarcimento del danno lamentato Controparte_1 dagli attori, che, come si è già detto, va liquidato in misura pari alle retribuzioni che avrebbero percepito fino alla scadenza naturale del contratto: detti importi -in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'onerata- risultano essere pari ad euro 3.060,02 lordi in favore di e ad euro 2.963,39 lordi in favore di , cui dovranno Parte_1 Parte_2 aggiungersi gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo.
A differenti conclusioni, invece si perviene in ordine alle somme pretese a titolo di lavoro straordinario.
Invero, per ciò che concerne i SI.ri e , ritiene il Giudicante che gli stessi non Pt_1 Pt_2 abbiano fornito la piena prova dei fatti posti a fondamento della loro domanda.
Già da un punto di vista logico, poiché è pacifico che i due siano stati assunti per lavorare a tempo pieno nel locale di Cervinia, mentre in realtà questo era rimasto a lungo chiuso per intoppi burocratici, è difficilmente concepibile che i dipendenti abbiano potuto maturare un monte ore così alto con il consenso del datore di lavoro senza una effettiva necessità del medesimo: nelle altre strutture gestite dalla società, infatti, il personale era regolarmente presente, per cui i due potevano essere d'aiuto più che altro in caso di bisogno.
Anche i testi escussi, peraltro, non sono stati in grado di confermare le tesi attoree, non avendo prestato attività lavorativa con i ricorrenti se non per un periodo limitatissimo.
Per quanto concerne, invece, la SI.ra , effettivamente è stata raggiunta la prova Pt_3 dell'effettuazione di lavoro straordinario per circa un mese, ma poi è sottoscritto l'accordo depositato dalla convenuta, in cui le parti regolamentavano i loro rapporti.
Non avendo parte ricorrente esplicitato le ragioni dell'asserita nullità di detto patto e tenuto conto del fatto che la stessa successivamente è stata assente per malattia e non ha più lavorato fino allo spirare del termine apposto al contratto, non è possibile riconoscere alla SI.ra Pt_3 altre somme se non quelle indicate nella memoria della convenuta.
I ricorsi, pertanto, possono trovare accoglimento nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco superiore ai parametri minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00) e tenuto conto dell'aumento per la pluralità delle parti.
P. Q. M.
4 ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 CP_1 CP_1 al pagamento, in favore di , della somma netta di euro 4.337,71, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
B) accertata la giusta causa nelle dimissioni, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della ulteriore somma lorda di
[...] Parte_1 euro 3.060,02, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
C) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma netta di euro 4.659,90, oltre interessi Parte_2 legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
D) accertata la giusta causa nelle dimissioni, condanna Controparte_1 al pagamento della ulteriore somma lorda di euro 2.963,39, oltre interessi legali
[...] sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
E) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma netta di euro 3.994,64, oltre Parte_3 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
F) condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv.
Silvia CAVERI, dichiaratasi antistataria.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
5
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
RETRIBUZIONE
_________________ definitiva nella causa iscritta al n. 135/2024 R.G. Lav., cui sono state riunite quelle recanti RG n. 136/2024 e 146/2024 RG Lav, promosse da:
, e , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'Avv. Silvia Caveri e presso il suo studio elettivamente domiciliati in Aosta giusta delega in calce al ricorso
Ricorrenti contro
in persona del socio amministratore e legale Controparte_1 rappresentante, elettivamente domiciliata agli effetti del presente procedimento presso lo studio e la persona dell'Avv. Andrea Giunti, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alle memorie di costituzione
Resistente
In punto a: Retribuzione
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente nella causa RG 135/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa
1. Dichiarare per le causali di cui sopra la società tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 10.377,33 a titolo di retribuzione di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
2. Accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni, condannare la società CP_1 al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente pari alla retribuzione dal 23/03/2024 al
[...]
12/05/2024 nella misura di euro 3.060,02 o la somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario ll Procuratore della resistente nella causa RG 135/2024 chiede e conclude:
1 “Voglia il Giudice lll.mo, contrariis reiectis, se del caso anche ex art. 1460 c.c. e, comunque, previa compensazione impropria con il credito vantato dalla convenuta a titolo di danni liquidandi in via equitativa, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
con il favor delle spese”.
Il Procuratore del ricorrente nella causa RG 136/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa
1. Dichiarare per le causali di cui sopra la società tenuta e conseguentemente Controparte_1 condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 10.187,69 a titolo di retribuzione di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
2. Accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni, condannare la società CP_1 al risarcimento del danno subìto dalla ricorrente pari alla retribuzione dal 23/03/2024 al
[...]
12/05/2024 nella misura di euro 2.963,39 o la somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario” ll Procuratore della resistente nella causa RG 136/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Giudice lll.mo, contrariis reiectis, se del caso anche ex art. 1460 c.c. e, comunque, previa compensazione impropria con il credito vantato dalla convenuta a titolo di danni liquidandi in via equitativa, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
con il favor delle spese”.
Il Procuratore della ricorrente nella causa RG 146/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa, accertata e dichiarata la nullità dell'accordo di cui al doc. 4, dichiarare per le causali di cui sopra la società tenuta e Controparte_1 conseguentemente condannarla al pagamento della complessiva somma di Euro 11.223,56 a titolo di retribuzione di quell'altra somma superiore o inferiore che dovesse risultare in corso di causa, con gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Col favore delle spese di lite di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario ll Procuratore della resistente nella causa RG 146/2024 chiede e conclude:
“Voglia il Giudice lll.mo, contrariis reiectis, se del caso anche ex art. 1460 c.c. e, comunque, previa compensazione impropria con il credito vantato dalla convenuta a titolo di danni liquidandi in via equitativa, dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
con il favor delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Si premette che, con separati ricorsi depositato telematicamente in Cancelleria tra il 27.5.2024 ed il 6.6.2024 e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. cpc, , Parte_1
e , tra gli altri ex dipendenti a tempo determinato della Parte_2 Parte_3 resistente, evocavano in giudizio la società , chiedendo che la stessa Controparte_1 venisse condannata al pagamento delle somme indicate nei rispettivi atti introduttivi, oltre accessori;
in particolare sostenevano tutti di non aver ricevuto il saldo degli stipendi dovuti, sia a titolo di retribuzione ordinaria, sia straordinaria, mentre e chiedevano, altresì, Pt_1 Pt_2 il risarcimento del danno subito per esser stati costretti a dimettersi per giusta causa, stante il mancato adempimento della resistente delle proprie obbligazioni.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria si costituiva la società, ammettendo in relazione a tutti i lavoratori di non aver integralmente versato le rispettive retribuzioni, ma contestando ogni ulteriore pretesa attorea.
Veniva reiteratamente esperito tentativo di conciliazione, ma lo stesso non dava esito positivo,
a differenza di quanto avvenuto per altri colleghi degli attori, il cui giudizio veniva separato e dichiarato estinto.
Si procedeva, allora, all'escussione di alcuni testi, dopodichè il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti alla discussione e, all'esito, decideva la causa come da dispositivo di cui era data lettura in udienza.
Ciò detto, il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di cui infra.
Nulla quaestio in ordine alle somme per retribuzione ordinaria in ordine alle quali la società si
è dichiarata debitrice nelle rispettive memorie di costituzione, vale a dire la somma netta di euro
4.337,71 in favore di , la somma netta di euro 4.659,90, in favore di Parte_1
e la somma netta di euro 3.994,64 in favore di;
su tali Parte_2 Pt_3 Parte_3 importi, poi, dovranno essere aggiunti gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo.
Quanto alle ulteriori somme pretese dai ricorrenti, deve in primis verificarsi se possa essere riconosciuta la giusta causa nelle dimissioni dei SI.ri e : in tal caso, infatti, il Pt_1 Pt_2 risarcimento del danno dovuto, per costante giurisprudenza di questo Tribunale e della
Suprema Corte (vds. ex multis, Cass. Civ. n°10043 del 15.11.2006) sarebbe pari all'ammontare delle retribuzioni che i lavoratori avrebbero percepito dalla data del proprio recesso fino alla scadenza naturale del rapporto.
A tal proposito, la resistente -come si è già visto- non ha negato di non aver integralmente adempiuto alla propria principale obbligazione, ma ha sostenuto che i due dipendenti avrebbero acconsentito ad una dilazione del pagamento delle proprie spettanze.
La tesi difensiva, tuttavia, non ha trovato pieno riscontro nell'istruttoria dibattimentale.
A detta della teste (figlia del legale rappresentante della convenuta e dalla Testimone_1 medesima intimata), infatti, nel febbraio 2024 vi era stata effettivamente una riunione tra i
3 lavoratori ed il legale rappresentante della società ed i primi avevano concesso un termine di 2 settimane alla stessa per versare il dovuto.
Tuttavia, le dimissioni sono intervenute a fine marzo 2024, vale a dire circa un mese dopo la scadenza del termine concesso, senza che ai creditori fosse stato versato alcunchè dei 3 stipendi dovuti: non sembra, allora, revocabile in dubbio che l'inadempimento della resistente sia tanto grave da rendere il recesso dei lavoratori sorretto da giusta causa.
Il pertanto, deve essere condannata al risarcimento del danno lamentato Controparte_1 dagli attori, che, come si è già detto, va liquidato in misura pari alle retribuzioni che avrebbero percepito fino alla scadenza naturale del contratto: detti importi -in assenza di specifiche contestazioni da parte dell'onerata- risultano essere pari ad euro 3.060,02 lordi in favore di e ad euro 2.963,39 lordi in favore di , cui dovranno Parte_1 Parte_2 aggiungersi gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo.
A differenti conclusioni, invece si perviene in ordine alle somme pretese a titolo di lavoro straordinario.
Invero, per ciò che concerne i SI.ri e , ritiene il Giudicante che gli stessi non Pt_1 Pt_2 abbiano fornito la piena prova dei fatti posti a fondamento della loro domanda.
Già da un punto di vista logico, poiché è pacifico che i due siano stati assunti per lavorare a tempo pieno nel locale di Cervinia, mentre in realtà questo era rimasto a lungo chiuso per intoppi burocratici, è difficilmente concepibile che i dipendenti abbiano potuto maturare un monte ore così alto con il consenso del datore di lavoro senza una effettiva necessità del medesimo: nelle altre strutture gestite dalla società, infatti, il personale era regolarmente presente, per cui i due potevano essere d'aiuto più che altro in caso di bisogno.
Anche i testi escussi, peraltro, non sono stati in grado di confermare le tesi attoree, non avendo prestato attività lavorativa con i ricorrenti se non per un periodo limitatissimo.
Per quanto concerne, invece, la SI.ra , effettivamente è stata raggiunta la prova Pt_3 dell'effettuazione di lavoro straordinario per circa un mese, ma poi è sottoscritto l'accordo depositato dalla convenuta, in cui le parti regolamentavano i loro rapporti.
Non avendo parte ricorrente esplicitato le ragioni dell'asserita nullità di detto patto e tenuto conto del fatto che la stessa successivamente è stata assente per malattia e non ha più lavorato fino allo spirare del termine apposto al contratto, non è possibile riconoscere alla SI.ra Pt_3 altre somme se non quelle indicate nella memoria della convenuta.
I ricorsi, pertanto, possono trovare accoglimento nei limiti di cui supra.
Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in misura di poco superiore ai parametri minimi ministeriali per lo scaglione di riferimento (da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00) e tenuto conto dell'aumento per la pluralità delle parti.
P. Q. M.
4 ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 CP_1 CP_1 al pagamento, in favore di , della somma netta di euro 4.337,71, oltre Parte_1 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
B) accertata la giusta causa nelle dimissioni, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della ulteriore somma lorda di
[...] Parte_1 euro 3.060,02, oltre interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
C) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma netta di euro 4.659,90, oltre interessi Parte_2 legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
D) accertata la giusta causa nelle dimissioni, condanna Controparte_1 al pagamento della ulteriore somma lorda di euro 2.963,39, oltre interessi legali
[...] sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
E) in parziale accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma netta di euro 3.994,64, oltre Parte_3 interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data di maturazione delle singole spettanze fino all'effettivo saldo;
F) condanna alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute dai ricorrenti, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle medesime in favore dell'avv.
Silvia CAVERI, dichiaratasi antistataria.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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