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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 354 del 2019 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Naso ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice-
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. C.F._3 Controparte_3
, (C.F. ), C.F._4 CP_4 C.F._5
(C.F. ), Controparte_5 C.F._6 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_6 C.F._7
Giuseppe De Vita ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte convenuta- nonché
, , Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , ,
[...] Controparte_10 Controparte_11
, Controparte_12 CP_13 [...]
, , Controparte_14 Controparte_15 CP_16
1 , , , CP_17 Controparte_18 CP_19 [...]
, , , Controparte_20 CP_21 CP_22
, in atti generalizzati;
CP_23
-convenuti contumaci-
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato Parte_1
in giudizio le parti convenute e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Giudice adito … A) ritenere e dichiarare che,
ha acquistato per intervenuta prescrizione acquisitiva Parte_2
ultraventennale, la piena ed esclusiva proprietà sui seguenti beni immobili, ubicati in agro del comune di Drapia, censiti in catasto al fol. 17, p. lla 670, catastalmente intestati a fu;
nonché sui beni Parte_1 CP_8
immobili indicati al fol. 10, p. lle 85, 87 e 418, catastalmente intestati a
fu e;
nonché sul bene immobile Parte_1 CP_8 Controparte_24
indicato al fol. 10, p. lla 198, catastalmente intestato ad , CP_23
, e;
nonché sul bene immobile CP_4 CP_21 CP_22
indicato al fol. 10, p. lla 789, catastalmente intestato ad , CP_23
, , e CP_4 CP_21 Parte_3 CP_22 CP_10
nonché sui beni immobili indicati al fol. 10, p. lla 86 e 406 e fol. 19, p.
[...]
lla 131, catastalmente intestati ad , , CP_23 CP_4 Pt_3
e ; nonché sui beni immobili indicati al fol. 10, p. lle 147, 192,
[...] CP_22
199, 416, 433, 435, 939 e 955, catastalmente intestati ad Persona_1
, e nonché sui beni immobili CP_4 CP_21 Persona_2
indicati al fol. 10, p. lle 84, 413, 417, 432, 1012 e 1013, catastalmente intestati ad , , , , CP_23 Persona_1 CP_4 CP_21 [...]
, e . CP_25 Parte_3 CP_25 CP_22
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
2 1) che , da oltre venti anni, possiede, in modo pieno, Parte_1
esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto i beni immobili descritti nell'atto di citazione e che lo stesso ha “provveduto a compiere tutti i lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione necessari alla conservazione dei detti beni immobili”.
All'udienza del 9 dicembre 2021, verificata la regolarità delle notifiche, il
Tribunale ha dichiarato la contumacia di tutti i convenuti e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 12 maggio 2022, il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale nei termini dettagliati nella relativa ordinanza.
In data 22 maggio 2024 si sono costituiti in giudizio Controparte_5
Controparte_6 CP_4 CP_1 [...]
e e hanno rassegnato le seguenti Controparte_3 CP_2
conclusioni: “dichiarare fondata la domanda di parte attrice e per l'effetto accoglierne le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti difensivi, compensando le spese tra le parti in causa”.
A conforto delle difese articolate, i convenuti costituiti hanno dedotto:
- che “l'attore, da sempre e comunque da oltre venti anni, ha esercitato il possesso continuo, pacifico e pubblico dei beni immobili in questione, invero,
a partire dall'estate dell'anno 1990, l'attore possiede, in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto, animo domini, la casa posta in Carìa di
Drapia alla Via Duomo nr. 30, contraddistinta in catasto al fol. 17, p. lla 670; nonché il fondo agricolo, ubicato in Carìa di Drapia alla CO DI, composto dai terreni indicati al fol. 10, p. lle: 84, 85, 86, 87, 147, 192, 198, 199,
406, 413, 416, 417, 418, 432, 433, 435, 789, 1012 e 1013; nonché la casetta colonica ubicata a Carìa in CO DI e contraddistinta in catasto al fol. 10, p. lla 939 sub 2 con l'adiacente palmento contraddistinto in catasto al fol. 10, p. lla 955, nonché il terreno contraddistinto in catasto al fol. 19, p. lla 131”;
3 - che “effettivamente l'attore ha iniziato l'effettivo, esclusivo ed ininterrotto possesso dei detti immobili, dal 1990, quando suo padre dispose Persona_1
l'assegnazione a lui solo, dei detti beni che di già il padre stesso possedeva da oltre venti anni in modo esclusivo, pubblico, pacifico ed ininterrotto”;
- che “effettivamente dall'estate del 1990, nessun'altra persona, escluso
l'attore, ha mai abitato la casa di in Via Duomo nr. 30 (fol. 17, p. lla Pt_4
670) e la casetta colonica in CO DI (fol. 10, p. lla 939 sub 2) ovvero coltivato i terreni in CO DI (fol. 10, p. lle: 84, 85, 86, 87,
147, 192, 198, 199, 406, 413, 416, 417, 418, 432, 433, 435, 789, 1012 e 1013) e
(fol. 19, p. lla 131) e mai nessuno ne ha fatto rivendica e l'attore li ha Pt_5
posseduti in modo pubblico, esclusivo, pacifico ed ininterrotto”;
- che “già a partire dall'estate dell'anno 1990 e fino ad oggi, in maniera esclusiva, continuativa pubblica e pacifica ha utilizzato queste due case, come sua abitazione e deposito di derrate agricole”;
- che “i terreni… condotti a vigneto, uliveto, frutteto, bosco ed orto, alla cui cura colturale, consistente nella concimazione, potatura e raccolta dei frutti, ha ininterrottamente provveduto l'attore, dall'estate del 1990 fino ad oggi, in modo esclusivo pubblico e pacifico, senza che mai alcuno gli facesse opposizione od ostacolo;
- che “effettivamente ad esclusione dell'attore, ininterrottamente dal 1990 ad oggi, gli altri cointestatari dei beni o loro eredi, mai si sono recati all'interno delle dette case e nei fondi recinti di e, giammai, vi tennero beni CP_26
mobili ovvero altro che fosse di loro pertinenza e, giammai, mossero turbativa od ostacolo all'attore nel godimento dei beni”.
All'udienza del 5 dicembre 2024, i procuratori delle parti costituite hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * *
Preliminarmente, occorre revocare la dichiarazione di contumacia di
[...]
CP_5 Controparte_6 CP_4 CP_4
4 e stante la CP_1 Controparte_3 CP_2
costituzione in giudizio avvenuta in data 22 maggio 2024.
Ciò premesso, prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo, occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario (della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato nel presente giudizio, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del 5 titolare di uno ius in re aliena (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 9 luglio 2021, n.
19568).
Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale, c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. n. 9671 del 2014 e Cass. n. 6989 del 1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio e deve tenere conto anche della destinazione economica e delle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente
l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. Civ. n. 6688 del 2019 nonché, ex multis, Cass.
Civ. nn. 9325 del 2011, 4863 del 2010, 17462 del 2009, 19478 del 2007).
Con l'ulteriore precisazione che “…poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la 6 res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
l'appunto, precluso ai terzi la fruizione...” (Cass. Civ., ordinanza n. 1796 del 20 gennaio 2022).
Inoltre, “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 20884 del 18 luglio
2023).
Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici di riferimento, si ritiene che, nel caso che occupa, sussistano i presupposti per accogliere la domanda atteso che parte attrice ha dimostrato il possesso pacifico, continuativo, esclusivo e ultraventennale concretizzatosi nell'utilizzazione e nella manutenzione degli immobili oggetto di causa;
condotte, queste, che costituiscono tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
A conforto di tale conclusione occorre evidenziare che le deduzioni di parte attrice hanno trovato conferma:
1) negli esiti dell'attività istruttoria espletata. Infatti, i testi escussi,
e - sulla cui intrinseca Testimone_1 Testimone_2
attendibilità e connessa veridicità del narrato non è emerso alcun elemento che consenta fondatamente di revocarne in dubbio la sussistenza - rendendo dichiarazioni omogenee, hanno affermato come, nell'arco temporale del ventennio trascorso, l'attore abbia utilizzato i beni e si sia occupato di provvedere alla coltivazione dei terreni, alla raccolta dei frutti, alla realizzazione della recinzione e del cancello (del quale possiede lui solo le chiavi) nonché della tubazione per l'approvvigionamento di acqua, ai lavori di sostituzione delle tegole, di rifacimento degli infissi e alla manutenzione degli immobili;
7 2) nelle difese rassegnate dai convenuti costituiti (cfr. atto di costituzione in giudizio nonché la comparsa conclusionale ove si legge “quanto acquisito mediante le deposizioni dei testi escussi corrisponde perfettamente al vero, l'odierno attore a partire dall'anno 1990 (quando tutti i beni oggetto della presente causa furono materialmente ceduti da colui che di già li possedeva ) è divenuto, ininterrottamente fino ad Persona_1
oggi, esclusivo, libero e pacifico proprietario dei beni dallo stesso indicati nell'atto di citazione senza che alcuno dei convenuti ovvero aventi diritto abbia mai compiuto atti di turbativa e molestie del suo pacifico possesso e senza che mai alcuno si sia più recato nei predetti beni immobili dei quali, ininterrottamente dal 1990 fino ad oggi, esclusivamente l'attore ne ha goduto i frutti e i prodotti. L'immissione nel possesso esclusivo è avvenuta nella piena e libera consapevolezza e accondiscendenza dei convenuti aventi diritto ai beni immobili e con volontà piena e consapevole nonché libera di rinunciare ai predetti beni immobili a vantaggio dell'odierno attore. Corrisponde al vero la circostanza che l'attore dall'anno 1990 ha eseguito la pubblica e pacifica recinzione completa dei fondi … – così per come comprovato dall'escussione dei due testimoni – apponendovi un cancello di cui solo lui possiede le chiavi, nonché la circostanza della sostituzione delle porte
e delle serrature, della casa posta in di Drapia alla Via Duomo nr. Pt_4
30 e della casa colonica nella contrada Cozzupodi e del palmento sempre in contrada Cozzupodi, delle quali solamente l'attore detiene le chiavi, senza che mai alcuno dall'anno 1990 gli abbia fatto turbativa, opposizione od ostacolo. Altrettanto veritiera è la circostanza per la quale l'attore sui beni immobili in questione ha compiuto tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione necessari alla loro conservazione – così per come è emerso dall'escussione dei testimoni di causa – senza chiedere permesso ad alcuno e senza mai rendicontare ad alcuno e senza mai chiedere ad alcuno la corresponsione di spese e senza 8 che mai alcuno abbia, comunque, corrisposto delle spese. Ai fini del possesso ad usucapionem risulta comprovato che il sig. Parte_1
da oltre venti anni possiede, in modo pieno ed esclusivo, pubblico,
[...]
pacifico ed ininterrotto, i beni immobili ubicati in Carìa di Drapia, contraddistinti in catasto al foglio 10, particelle 85, 87 418, foglio 17, particella 670, foglio 10, particelle 147, 192, 199, 955, 939 sub 2, 416,
433, 435, 198, 406, foglio 19, particella 131, foglio 10, particelle 84, 413,
417, 432, 1012 e 1013, foglio 10, particella 789”).
In definitiva, stante il tenore delle prove esaminate, deve affermarsi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La domanda di parte attrice va, pertanto, accolta.
In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione delle parti convenuti, può disporsi la compensazione.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 354 del 2019 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara l'attore proprietario esclusivo, per maturata usucapione, degli immobili siti nel Comune di Drapia (VV) e identificati al Catasto: foglio 17, particella n. 670; foglio 10, particelle n. 85, 87 e 418; foglio 10, particella n. 198, foglio 10, particella n. 789; foglio 10, particella n. 86 e n. 406; foglio 19, particella n. 131; foglio 10, particelle n. 147, 192, 199, 416, 433, 435, 939, subalterno 2, e 955; foglio 10, particelle n. 84, 413, 417, 432, 1012 e 1013;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia in data 4 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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