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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente rel.
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appelloiscritta al N.R.G. 1990/2023 promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Madonia del Foro di Roma;
- APPELLANTE -
contro
già Controparte_1 Controparte_2
( ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Petrosino del foro di Monza;
- APPELLATA - in punto a): appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1274/2023 pubblicata il
26.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia,
(già – Controparte_1 Controparte_2
premesso che aveva concesso in locazione 34 veicoli, per la Parte_2
durata di 60 mesi verso un canone mensile di euro 22.502,00, in base ad un contratto stipulato nell'aprile 2019 e risolto in data 24.02.2021 (in base alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 28.1) per inadempimento della locataria – chiedeva la pronuncia di un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 718.882,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, corrispondente alla somma delle seguenti voci: euro 88.135,18 a titolo di fatture non pagate, euro 548.585,70 a titolo di
“ricalcolo” ex art. 27, lett. a) e b) del contratto di locazione (dedotto l'anticipo di euro 54.737,98), euro 83.412,00 a titolo di penale ex art. 28.2 del medesimo contratto.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo per la somma richiesta, al quale si opponeva, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] sostenendo l'inesistenza della prova del credito di Parte_1 CP_1
e chiedendo, in subordine, l'applicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c. tra la
[...]
prestazione principale e la penale contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione equitativa della penale ritenuta manifestamente eccessiva.
Si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza Controparte_1 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo di un terzo la penale e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava al pagamento in favore di Parte_1
ella somma di euro 509.466,98, oltre interessi. Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, al cui Parte_1
accoglimento si opponeva costituitasi tempestivamente in giudizio. Controparte_1
Questa Corte, previa sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa all'udienza del 4.10.2024 (successivamente rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti all'udienza del 18.10.2024) per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per i motivi che, secondo l'ordine logico delle questioni prospettate, si vanno ad esporre.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello consente di Controparte_1
2 individuare le parti della sentenza impugnate e le ragioni delle censure contrapposte alle motivazioni della sentenza e quindi obbedisce ai criteri di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, si duole della mancata Parte_1 applicazione da parte del giudice di prime cure del divieto di cumulo sancito dall'art. 1383 c.c., sostenendo che nel caso di specie non avrebbe potuto chiedere sia la Controparte_1 prestazione principale sia la somma derivante dall'applicazione del ricalcolo ex art. 27 lett. a) e b) e dalla penale ex art. 28.2 del contratto.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente richiamare quanto ritenuto dal Tribunale e non censurato dall'appellante, in ordine alla qualificazione giuridica dei singoli importi chiesti da Controparte_1
La somma di euro 88.135,18 è chiesta a titolo di canoni insoluti riferiti al periodo in cui
[...]
ha goduto dei veicoli locati, dal luglio 2019 al febbraio 2021, ossia a Parte_1
titolo di prestazioni già maturate al momento della risoluzione del contratto. L'importo di euro
83.412,00 è qualificato espressamente dalla lettera dell'art. 28.2 quale penale contrattuale conseguente alla risoluzione del contratto. L'importo di euro 548.585,70, risultante dal ricalcolo ex art. 27 lett. a) e b), deve essere qualificato anch'esso come penale contrattuale conseguente alla risoluzione del contratto;
infatti, esso non corrisponde alla prestazione principale non ancora scaduta essendo tale importo inferiore a quello (euro 922.582,00) dovuto dalla locataria fino alla scadenza del contratto (in ragione del canone mensile moltiplicato per i 41 mesi mancanti alla scadenza del contratto).
Pertanto, a chiesto la prestazione principale riferita al periodo per il quale Controparte_1
a goduto dei veicoli locati (ossia le prestazioni già maturate) e la Parte_1
penale contrattuale consistente in una concordata e preventiva determinazione del danno patito dal creditore in conseguenza della mancata esecuzione del contratto fino alla sua naturale scadenza (ossia una penale riferita alle prestazioni non ancora maturate).
Alla luce di quanto detto – considerato che la locazione è un contratto di durata, per cui è necessario distinguere tra prestazioni già maturate e inadempiute e prestazioni che devono ancora scadere – il caso di specie non integra un'ipotesi di cumulo vietato ai sensi dell'art. 1383 c.c., ipotesi che si sarebbe configurata, invece, se la locatrice avesse domandato sia la prestazione principale sia la penale riferite alle prestazioni già maturate e inadempiute, oppure se avesse domandato sia la prestazione principale sia la penale riferite alle prestazioni non ancora maturate.
Con il secondo motivo, i duole della riduzione equitativa Parte_1
della penale effettuata dal Tribunale in misura eccessivamente modesta.
3 Il motivo è fondato.
Se da un lato è vero che la risoluzione del contratto, intervenuta in data 24 febbraio 2021, ha impedito alla locatrice di incassare la somma di euro 922.582,00, pari alle 41 mensilità mancanti alla scadenza originariamente pattuita, tuttavia,è pur vero che i veicoli sono stati restituiti a CP_1
15 giorni dopo la risoluzione e quindi dopo neanche 2 anni di utilizzo, sicché una penale
[...]
complessiva di euro 421.331,80, così ridotta dal giudice di prime cure la complessiva penale contrattuale pari ad euro 631.997,70 (83.412 +548.585), risulta comunque eccessiva, avuto riguardo sia al danno effettivamente subito dalla locatrice sia all'interesse che quest'ultima aveva all'adempimento.
Quanto al primo profilo, contrariamente a quanto asserito da non è Controparte_1
verosimile che per il ricollocamento dei veicoli sul mercato la stessa abbia dovuto affrontare una spesa di circa 30.000,00 euro per ogni veicolo, in quanto tale somma corrisponde al prezzo di listino dei veicoli al momento del loro acquisto dal costruttore, come si evince dalle schede d'ordine.
Per quanto concerne l'interesse della creditrice all'adempimento, e quindi alla prosecuzione del contratto fino alla scadenza, la valutazione della congruità della penale non può prescindere dalla considerazione del tempo necessario al ricollocamento dei veicoli sul mercato e della diminuzione di valore degli stessi;
è ovvio pertanto che l'importo di 421.331,80 appare sproporzionato rispetto al breve tempo verosimilmente occorrente per un ricollocamento sul mercato di veicoli utilizzati per un breve periodo il cui valore non può pertanto essere diminuito in misura considerevole.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto congruo limitare la penale all'importo di euro 135.012,00,pari a “6 mensilità di canoni per ogni veicolo locato” (come previsto dall'art. 28.2 del contratto di locazione).
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di Controparte_3
limitata agli importi di euro 88.135,18 a titolo di canoni insoluti e di euro 135.012,00 a titolo
[...]
di penale contrattuale;
sulle predette somme competono gli interessi come disposti nella sentenza del
Tribunale non impugnata sul punto.
L'esito complessivo della lite giustifica, per entrambi i gradi, la compensazione della metà delle spese di lite che vanno poste a carico di er l'altra metà. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
di euro 88.135,18 a titolo di canoni insoluti Controparte_2
4 del contratto di locazione e di euro 135.01,00 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi come liquidati nella sentenza impugnata..
Condanna alla rifusione in favore di già Parte_1 Controparte_1
della metà delle spese di entrambi i Controparte_2 gradi che compensa nel resto e liquida per l'intero, quanto al primo grado, nella misura liquidata dalla sentenza impugnata e quanto al presente grado in euro 13.000,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge.
Bologna, 29.10.2024
Il Presedente rel.
èDott.ssa Maria Cristina Salvadori
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente rel.
Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appelloiscritta al N.R.G. 1990/2023 promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Madonia del Foro di Roma;
- APPELLANTE -
contro
già Controparte_1 Controparte_2
( ) P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Petrosino del foro di Monza;
- APPELLATA - in punto a): appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1274/2023 pubblicata il
26.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto innanzi al Tribunale di Reggio Emilia,
(già – Controparte_1 Controparte_2
premesso che aveva concesso in locazione 34 veicoli, per la Parte_2
durata di 60 mesi verso un canone mensile di euro 22.502,00, in base ad un contratto stipulato nell'aprile 2019 e risolto in data 24.02.2021 (in base alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 28.1) per inadempimento della locataria – chiedeva la pronuncia di un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 718.882,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, corrispondente alla somma delle seguenti voci: euro 88.135,18 a titolo di fatture non pagate, euro 548.585,70 a titolo di
“ricalcolo” ex art. 27, lett. a) e b) del contratto di locazione (dedotto l'anticipo di euro 54.737,98), euro 83.412,00 a titolo di penale ex art. 28.2 del medesimo contratto.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in accoglimento del ricorso, emetteva il decreto ingiuntivo per la somma richiesta, al quale si opponeva, con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] sostenendo l'inesistenza della prova del credito di Parte_1 CP_1
e chiedendo, in subordine, l'applicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 1383 c.c. tra la
[...]
prestazione principale e la penale contrattuale e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione equitativa della penale ritenuta manifestamente eccessiva.
Si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza Controparte_1 dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione riducendo di un terzo la penale e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava al pagamento in favore di Parte_1
ella somma di euro 509.466,98, oltre interessi. Controparte_1
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, al cui Parte_1
accoglimento si opponeva costituitasi tempestivamente in giudizio. Controparte_1
Questa Corte, previa sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, rinviava la causa all'udienza del 4.10.2024 (successivamente rinviata d'ufficio per i medesimi incombenti all'udienza del 18.10.2024) per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per i motivi che, secondo l'ordine logico delle questioni prospettate, si vanno ad esporre.
Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello consente di Controparte_1
2 individuare le parti della sentenza impugnate e le ragioni delle censure contrapposte alle motivazioni della sentenza e quindi obbedisce ai criteri di specificità prescritti dall'art. 342 c.p.c.
Con il primo motivo di appello, si duole della mancata Parte_1 applicazione da parte del giudice di prime cure del divieto di cumulo sancito dall'art. 1383 c.c., sostenendo che nel caso di specie non avrebbe potuto chiedere sia la Controparte_1 prestazione principale sia la somma derivante dall'applicazione del ricalcolo ex art. 27 lett. a) e b) e dalla penale ex art. 28.2 del contratto.
Il motivo è infondato.
Occorre preliminarmente richiamare quanto ritenuto dal Tribunale e non censurato dall'appellante, in ordine alla qualificazione giuridica dei singoli importi chiesti da Controparte_1
La somma di euro 88.135,18 è chiesta a titolo di canoni insoluti riferiti al periodo in cui
[...]
ha goduto dei veicoli locati, dal luglio 2019 al febbraio 2021, ossia a Parte_1
titolo di prestazioni già maturate al momento della risoluzione del contratto. L'importo di euro
83.412,00 è qualificato espressamente dalla lettera dell'art. 28.2 quale penale contrattuale conseguente alla risoluzione del contratto. L'importo di euro 548.585,70, risultante dal ricalcolo ex art. 27 lett. a) e b), deve essere qualificato anch'esso come penale contrattuale conseguente alla risoluzione del contratto;
infatti, esso non corrisponde alla prestazione principale non ancora scaduta essendo tale importo inferiore a quello (euro 922.582,00) dovuto dalla locataria fino alla scadenza del contratto (in ragione del canone mensile moltiplicato per i 41 mesi mancanti alla scadenza del contratto).
Pertanto, a chiesto la prestazione principale riferita al periodo per il quale Controparte_1
a goduto dei veicoli locati (ossia le prestazioni già maturate) e la Parte_1
penale contrattuale consistente in una concordata e preventiva determinazione del danno patito dal creditore in conseguenza della mancata esecuzione del contratto fino alla sua naturale scadenza (ossia una penale riferita alle prestazioni non ancora maturate).
Alla luce di quanto detto – considerato che la locazione è un contratto di durata, per cui è necessario distinguere tra prestazioni già maturate e inadempiute e prestazioni che devono ancora scadere – il caso di specie non integra un'ipotesi di cumulo vietato ai sensi dell'art. 1383 c.c., ipotesi che si sarebbe configurata, invece, se la locatrice avesse domandato sia la prestazione principale sia la penale riferite alle prestazioni già maturate e inadempiute, oppure se avesse domandato sia la prestazione principale sia la penale riferite alle prestazioni non ancora maturate.
Con il secondo motivo, i duole della riduzione equitativa Parte_1
della penale effettuata dal Tribunale in misura eccessivamente modesta.
3 Il motivo è fondato.
Se da un lato è vero che la risoluzione del contratto, intervenuta in data 24 febbraio 2021, ha impedito alla locatrice di incassare la somma di euro 922.582,00, pari alle 41 mensilità mancanti alla scadenza originariamente pattuita, tuttavia,è pur vero che i veicoli sono stati restituiti a CP_1
15 giorni dopo la risoluzione e quindi dopo neanche 2 anni di utilizzo, sicché una penale
[...]
complessiva di euro 421.331,80, così ridotta dal giudice di prime cure la complessiva penale contrattuale pari ad euro 631.997,70 (83.412 +548.585), risulta comunque eccessiva, avuto riguardo sia al danno effettivamente subito dalla locatrice sia all'interesse che quest'ultima aveva all'adempimento.
Quanto al primo profilo, contrariamente a quanto asserito da non è Controparte_1
verosimile che per il ricollocamento dei veicoli sul mercato la stessa abbia dovuto affrontare una spesa di circa 30.000,00 euro per ogni veicolo, in quanto tale somma corrisponde al prezzo di listino dei veicoli al momento del loro acquisto dal costruttore, come si evince dalle schede d'ordine.
Per quanto concerne l'interesse della creditrice all'adempimento, e quindi alla prosecuzione del contratto fino alla scadenza, la valutazione della congruità della penale non può prescindere dalla considerazione del tempo necessario al ricollocamento dei veicoli sul mercato e della diminuzione di valore degli stessi;
è ovvio pertanto che l'importo di 421.331,80 appare sproporzionato rispetto al breve tempo verosimilmente occorrente per un ricollocamento sul mercato di veicoli utilizzati per un breve periodo il cui valore non può pertanto essere diminuito in misura considerevole.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare pertanto congruo limitare la penale all'importo di euro 135.012,00,pari a “6 mensilità di canoni per ogni veicolo locato” (come previsto dall'art. 28.2 del contratto di locazione).
Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di Controparte_3
limitata agli importi di euro 88.135,18 a titolo di canoni insoluti e di euro 135.012,00 a titolo
[...]
di penale contrattuale;
sulle predette somme competono gli interessi come disposti nella sentenza del
Tribunale non impugnata sul punto.
L'esito complessivo della lite giustifica, per entrambi i gradi, la compensazione della metà delle spese di lite che vanno poste a carico di er l'altra metà. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore di (già Parte_1 Controparte_1 [...]
di euro 88.135,18 a titolo di canoni insoluti Controparte_2
4 del contratto di locazione e di euro 135.01,00 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi come liquidati nella sentenza impugnata..
Condanna alla rifusione in favore di già Parte_1 Controparte_1
della metà delle spese di entrambi i Controparte_2 gradi che compensa nel resto e liquida per l'intero, quanto al primo grado, nella misura liquidata dalla sentenza impugnata e quanto al presente grado in euro 13.000,00 per compensi oltre esborsi ed accessori di legge.
Bologna, 29.10.2024
Il Presedente rel.
èDott.ssa Maria Cristina Salvadori
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