Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2250 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 3.2.2025 tra
(cod. fisc. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in OM, via Giambattista Vico n. 29, presso lo studio dell'avv.
Daniele Chibbaro, che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. , elettivamente do- Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliato in OM, via Marcantonio Colonna n. 60, presso lo studio degli avv.
Alessandro Vincenzo Frittelli e Francesca OMna Frittelli, che lo rappresen- tano e difendono per procura alle liti rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellato- OGGETTO: diritti della personalità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Voglia l'On.le Corte di Appello di OM, contraris Parte_1 rejectis, così provvedere:
1) accogliere l'appello e annullare e/o riformare l'impugnata sentenza n. 3861/2019 emessa dal Tribunale di OM e, per l'effetto, dichiarare respon- sabile dell'azione calunniosa e condannarlo al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti e subendi in favore d per la Parte_1
2) condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi dei due gradi di giudizio, a favore del sottoscritto procuratore antistatario”; per : “- rigettare, per le sopraindicate ragioni, le domande Controparte_1 tutte spiegate dal rag. nei confronti dell'ing. Parte_1 CP_1
.
[...]
Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di OM Parte_1
, chiedendone “la condanna al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
– stimati in Euro 50.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria - per l'azione calunniosa del convenuto in occasione della querela presentata il 16/01/13”, con cui ha rappresentato che l'attore, quale amministratore del Condominio di via Pio Foà , si sarebbe appropriato di somme Parte_2 della cassa condominiale.
Si è costituto nel giudizio di primo grado , che ha dedotto Controparte_1 come la condotta dello stesso non sarebbe sussumibile nel reato di calunnia mancando l'elemento soggettivo della malafede.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e prova testi- moniale.
Trattenuta la causa in decisione, con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data 21.9.2018 parte attrice ha allegato, per la prima volta, che “in data 19.12.2012 veniva recapitata all'amministratore Rag
[...]
e per conoscenza ai consiglieri ed a tutti i condomini, una let- CP_2 tera su carta intestata e sottoscritta dal Sig. nella quale, Controparte_1 oltre ad altro, sottolineava i suoi meriti per avere trovato le ricevute dei ver- samenti effettuati dal Rag. relativamente alle fatture Eni- Parte_1 gas”, deducendo come questo proverebbe “che, successivamente, in data 16.01.2013, inseriva nella denuncia presentata contro il Rag. Pt_1
2 dolosamente, come importi mancanti e quindi a sostegno della Parte_1 falsa accusa di appropriazione indebita”.
Con la propria memoria di replica, depositata in data 15.10.2018, parte convenuta ha disconosciuto l'esistenza di tale lettera e, in ogni caso, ha de- dotto la tardività delle circostanze nuove allegate da parte attrice con la comparsa conclusionale.
Con sentenza n. 3861/2019 del 20.2.2019 il Tribunale di OM, in compo- sizione monocratica, ha rigettato la domanda proposta da CP
, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
[...]
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello
[...]
che ha svolto le censure riportate di seguito e ha concluso come Parte_1 riportato in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituito , che ha conte- Controparte_1 stato la fondatezza dei motivi di appello e ha concluso per il rigetto dell'im- pugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la suddetta sentenza emessa dal Tribunale di OM per avere escluso, sulla scorta delle prove testimoniali espletate, la sussistenza in capo all'odierno appellato dello stato soggettivo richiesto perché venga integrato il reato di calunnia, previsto e punito dall'art. 368 c.p. In particolare, l'appellante deduce che, “ai fini della deci- sione, risulta del tutto irrilevante che non volesse partecipare Parte_1 agli incontri alla presenza di . Si tratta di una circostanza che non CP_1 può essere affatto considerata elemento per il quale all'Ing potesse CP_1
– anche minimamente – sorgere il dubbio che potesse essere Parte_1 colpevole del reato oggetto della querela del 16/01/13”; e che, di contro, ha fornito la prova, mediante la produzione documentale e la prova testimo- niale espletata, della consapevolezza da parte del convenuto di accusarlo di una condotta appropriativa che sapeva non aveva posto in essere.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. L'odierno appellante deduce di avere provato che , “an- Controparte_1 che qualora avesse dei dubbi su un ammanco di cassa, ha avuto modo di spazzarli via, avendo personalmente trovato le ricevute di pagamento che dimostravano inequivocabilmente che non si era affatto appro- Parte_1 priato indebitamente della somma di Euro 8.194,79 come dolosamente
3 denunciato”. Al riguardo, ha fatto riferimento alla lettera in data 19.12.2012 su carta intestata e sottoscritta da , recapitata all'ammini- Controparte_1 stratore del Condominio, rag. , e per conoscenza ai consiglieri Persona_1 ed a tutti i condomini, nella quale l'odierno appellato sottolinea i suoi meriti per avere trovato le ricevute dei versamenti effettuati dal rag. Parte_1 per il pagamento delle fatture emesse dalla IG. E, in relazione a tale lettera, ha dedotto come sia possibile presentare una nuova prova in appello qualora questa sia “indispensabile ai fini del decidere”, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
In verità, la lettera del 19.12.2012 sottoscritta da , deposi- Controparte_1 tata da parte appellante, unitamente all'atto di citazione introduttivo del pre- sente grado di giudizio, come documento “3) Lettera del 19/12/12 dell'Ing.
”, non costituisce un documento “nuovo” ai sensi dell'art. 345, co. CP_1
3, c.p.c. Come indicato dalla stessa parte appellante con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello, infatti, “Questa lettera (...) è stata citata per la prima volta dall'attore nella comparsa conclusionale in primo grado perché in precedenza non era dallo stesso conosciuta».
In buona sostanza, è lo stesso appellante a rilevare di avere avuto cono- scenza di tale lettera nel corso del giudizio di primo grado. Ciò nondimeno non ha mai chiesto al giudice di prime cure di essere Parte_1 rimesso in termini, ai sensi dell'art. 153, co. 2, c.p.c., per il deposito in quel
(grado di) giudizio della lettera in questione.
In verità, stante il mancato deposito della predetta lettera durante il giudizio di primo grado (unitamente alla comparsa conclusionale depositata da parte attrice, in cui pure a tale lettera viene fatto riferimento, come si è detto so- pra), il Tribunale di OM neanche è stato investito di un'istanza, sia pur implicita, di remissione in termini (cfr., peraltro proprio in tema di risarci- mento danni, Cass. civ., Sez. VI-3, 15.10.2018, n. 25631; Cass. civ., Sez. III, ord. 26.1.2024, n. 2533).
E ciò in via del tutto assorbente sul rilievo, in diritto, per cui parte appellante richiama quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10790 del 4.5. 2017, laddove tale decisione si riferisce alla previgente formulazione dell'art. 345 c.p.c., diversa da quella applicabile al presente giudizio;
e sull'ulteriore rilievo, in fatto, per cui l'odierno appellato
4 ha dichiarato, con la propria memoria di replica, di non essere a conoscenza della lettera in questione proprio perché non è stata prodotta e non ne ha potuto prendere visione.
2.2. Per mera completezza di motivazione – ma anche per fondare l'integrale soccombenza dell'odierno appellante e la statuizione sulle spese di lite da parte di questo giudicante, d cui si dirà di seguito – si deve rilevare come la lettera in data 19.12.2012, prodotta da soltanto nell'in- Parte_1 trodurre il presente grado di giudizio, non afferisce agli importi in relazione a cui è stata depositata denuncia-querela per appropriazione indebita da
. Controparte_1
Da tale lettera, e da quanto documentato nel giudizio di primo grado, si evince che, con comunicazione del 20.6.2012, l'IG richiese al
[...]
di pagare l'importo di € 15.734,79, laddove Parte_3 già durante l'amministrazione dell'odierno appellante ai condomini era stato chiesto di corrispondere quanto necessario per provvedere al saldo del de- bito del e, a tal fine, era stata raccolta la somma di Parte_4
€ 14.171,40 (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). A seguito di comunicazione del consigliere che riferì di CP_4 non avere rinvenuto documentazione che provasse il pagamento a fronte della precedente richiesta, il rag. , nuovo amministratore suc- Persona_1 ceduto all'odierno appellante, provvide a richiedere ai condomini l'intera somma di € 15.734,79 (v. doc. 7 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio). L'odierno appellato, ricordando di avere già pagato tale somma, chiese di accedere ai documenti dell'amministrazione e verificò che l'odierno appellante, a fronte del suddetto debito del Parte_5
aveva eseguito un pagamento parziale di circa € 10.000,00 e che, per-
[...] tanto, alla data del 20.6.2012 il debito del Condominio verso IG non poteva più essere di € 15.734,79, come richiesto dal fornitore, ma il suo ammontare era di circa € 6.000,00 (come emerge dalla lettera in data
19.12.2012).
In altri termini, sulla base del documento “nuovo” prodotto da CP_5
nell'introdurre il presente giudizio di appello non è possibile affer-
[...] mare che la “Lettera del 19/12/12 dell'Ing ” fornisca la prova della CP_1
“malafede dell'Ing che querelav pur sapendo che non CP_1 Parte_1
5 era colpevole di appropriazione indebita”. Da tale lettera – che, si ripete, in ogni caso è inutilizzabile ai fini della presente decisione – emerge, piuttosto, che ancora il 19.12.2012 l'odierno appellato nutriva forti dubbi sulla corret- tezza dell'operato del rag. . Parte_1
3. Come deduce parte appellata, poi, con l'atto introduttivo del presente giudizio di appello vengono allegati due fatti nuovi, che non erano mai stati esposti dall'originario attore nell'introdurre il giudizio di prime cure, nono- stante essi fossero avvenuti ben prima del suo avvio, vale a dire che:
(i) la condotta dell'odierno appellato sarebbe stata “dettata da un incredibile ed inspiegabile accanimento nei confronti dell'attore, constatato, oltre che dalla condotta avuta nei suoi confronti durante il periodo della sua ammini- strazione, anche da altre denunce presentate nei confronti dell'ex ammini- stratore”;
(ii) l'odierno appellato “davvero non sopportava (…) che non Parte_1 sempre dava seguito ai suoi “consigli” su come gestire il Condominio (per esempio nella scelta delle ditte che dovevano eseguire dei lavori)”.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze espletate nel giudizio di primo grado le due circostanze suddette, in ogni caso nuove e non allegate in precedenza, non risultano provate. Non è allora possibile ritenere che l'odierno appellante abbia provato, nel giudizio di primo grado, la consapevolezza in capo a di accusarlo di un reato che Controparte_1 questi era ben consapevole non aveva commesso.
4. Ciò rilevato, non merita censura la decisione di primo grado per avere escluso il diritto di a conseguire il risarcimento dei danni Parte_1
a fronte della denuncia-querela per appropriazione indebita da parte dello stesso presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OM dall'odierno appellato.
L'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno mo- rale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p., il quale, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose (cfr. Cass. civ., SS.UU.,
21.2.2002, n. 2515). Nel caso in esame, tuttavia, il reato di calunnia da parte di nei confronti di non è configurabile, Controparte_1 Parte_1 come ha correttamente ritenuto il giudice di primo grado.
6 Vero è che non è necessario che il reato sia accertato in senso tecnico, es- sendo sufficiente fare riferimento al fatto-reato nella sua materialità, vale a dire che nella fattispecie siano astrattamente ravvisabili gli estremi del reato (cfr. Cass. civ., SS.UU., 6.12.1982, n. 6651; Cass. civ., Sez. III, 18.6.1985, n. 3664; Cass. civ., Sez. III, 20.11.1990, n. 11198; Cass. civ., Sez. III, 12.8.1995, n. 8845) e potendo il giudice civile accertare incidentalmente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Nel caso in esame, però, man- cando la prova che l'odierno appellato avesse certezza dell'innocenza dell'in- colpato, il fatto stesso non può ritenersi offensivo dell'interesse tutelato dalla norma penale.
La lesione dell'interesse tutelato dall'art. 368 c.p., consiste nel pericolo di deviazioni nell'amministrazione della giustizia, è correlato dalla norma non già a qualsiasi denuncia che risulti in prosieguo infondata, ma a un'incolpa- zione orientata a procurare siffatta deviazione in forza della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Proprio perché è richiesta tale consapevolezza, ai fini della prova del delitto di calunnia è necessario che sia accertata non già la mera non verosimiglianza delle dichiarazioni con le quali altri sia in- colpato di un reato, ma la sicura falsità delle stesse (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 28.5.2009, n. 32841).
In buona sostanza, la certezza dell'innocenza dell'incolpato costituisce l'es- senza del dolo del reato di calunnia e deve essere piena e assoluta nel mo- mento in cui l'incolpazione ha luogo. Per tale ragione, nel delitto in questione il dolo non è integrato dalla mera coscienza e volontà della denuncia, ma richiede, da parte dell'agente, l'immanente consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, non ravvisabile nei casi di dubbio o di errore ragionevole. In altri termini, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico, non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale, in quanto la formula normativa “ta- luno che egli sa innocente” risulta particolarmente pregnante e indicativa della consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (cfr. Cass. civ., Sez.
VI,14.9.2007, n. 34881; Cass. civ., Sez. VI, 17.4.2009, n. 16645; Cass. civ., Sez. VI, 21.1.2009, n. 2750; Cass. civ., Sez. VI, 14.12.2016, n. 4112).
5. In conclusione, l'appello proposto da avverso la sen- Parte_1 tenza n. 3861/2019 emessa dal Tribunale di OM, in composizione mono- cratica, il 20.2.2019.
7 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di OM, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3861/2019 emessa dal Tribunale di OM, in composizione monocratica, il
20.2.2019; condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
OM, 3.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro EN Thellung de Courtelary
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