TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/12/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3251/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIORNO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LA FERLA IRENE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c. nei seguenti termini:
TA : “In via principale: • Confermare la pronuncia di separazione personale dei Pt_1 coniugi e con addebito esclusivo al resistente per le ragioni meglio Parte_1 Controparte_1 esplicitate in tutti gli atti di causa;
• Riformare il decreto emesso in data 25 marzo 2025 nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorando Per_1 l'importo da euro 250,00 ad euro 500,00 mensili o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua, oltre rivalutazione ISTAT e al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
• Riformare il decreto emesso in data 25 marzo 2025 nella parte relativa al rigetto della domanda di mantenimento per il figlio , riconoscendo il diritto al mantenimento anche in favore del figlio maggiorenne Per_2 attualmente detenuto e disponendo a carico del resistente al pagamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua oltre rivalutazione ISTAT e al pagamento del 50% delle spese straordinarie”.
:“Chiede che il Tribunale voglia confermare la pronuncia della separazione tra i Email_1 coniugi e;
rigettare tutte le altre richieste poiché infondate”. Controparte_1 Parte_1
Con l'intervento del P.M. in sede (visti del 16/12/2024 e del 27/10/2025). pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data Parte_1 Controparte_1 14/09/2000, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 136, parte II, anno 2000. Da tale unione nascevano i figli in data 17/12/2000 e Per_2 in data 05/08/2005. Per_1
, con ricorso del 29/11/2024, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i Parte_1 coniugi con addebito di colpa al marito, stante l'atteggiamento aggressivo, violento e minatorio avuto dal convenuto in costanza di matrimonio a danno della moglie, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente e di porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 600,00 quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli, nella misura di € 300,00 ciascuno, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%. Con comparsa del 19/02/2025 si costituiva in giudizio , il quale, contestando la Controparte_1 richiesta di addebito della moglie, chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con il totale rigetto delle domande avanzate dalla . Pt_1
L'odierna ricorrente è stata sentita all'udienza del 13/03/2025, mentre il resistente, attualmente detenuto presso il carcere di Taranto, è stato sentito in data 25/03/2025, tramite collegamento da remoto. Il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 25/03/2025, ha posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a CP_1 Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa familiare. Rigettate le richieste istruttorie e assegnati alle parti i termini di cui all'473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 21/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento, in quanto la stessa non ha soddisfatto l'onere probatorio, non avendo dimostrato gli asseriti atteggiamenti aggressivi e violenti del marito. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Nella specie, la ricorrente ha affermato che il matrimonio è stato sin dall'inizio costellato da violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal resistente, il quale era dedito all'uso di sostanze stupefacenti che lo rendevano particolarmente aggressivo e irascibile;
inoltre, il marito è stato arrestato, una prima volta, nel 2013 per reati legati alla droga e nel 2024 per associazione a delinquere di cui all'art. 416-bis c.p. Le circostanze lamentate dalla ricorrente e descritte dalla stessa nella querela del 17/06/2022, non possono tuttavia ritenersi provate, in considerazione della sentenza di assoluzione emessa dal GUP presso il Tribunale di Ragusa il 20/11/2024 nei confronti di , assolto ai sensi dell'art. Controparte_1 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste (cfr. doc. 3 e 12 del ricorso introduttivo). pagina 2 di 5 Come osservato dal GUP nella motivazione della sentenza, le accuse formulate dalla in querela, Pt_1 vaghe e poco circostanziate, non hanno trovato riscontro nelle sommarie informazioni dei suoi parenti più stretti (madre e fratello) i quali, pur confermando l'esistenza di un rapporto conflittuale tra i coniugi, hanno fornito risposte dubitative in ordine alle percosse, laddove la aveva riferito di Pt_1 avere richiesto più volte l'intervento della madre e del fratello per sfuggire alle condotte violente del
CP_1 Vero è che la sentenza in questione non spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio, in quanto
“In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato” (Cass. n. 17708/2023). Osserva tuttavia il Collegio che le circostanze dedotte dalla ricorrente circa la condotta violenta e minacciosa del non sono state dimostrate neppure nel presente giudizio, avendo la ricorrente CP_1 formulato al riguardo articolati di prova testimoniale generici e valutativi nella memoria ex art. 473- bis.17 c.p.c. del 21/02/2025. La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento dei figli e richiesto dalla Per_2 Per_1 ricorrente, si evidenzia che relativamente al figlio , di venticinque anni, detenuto presso una Per_2 comunità di recupero per tossicodipendenti a Marsala, la ricorrente non è legittimata a richiedere il contributo per il mantenimento, in difetto di coabitazione con lo stesso. Sul punto, occorre rilevare che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussiste fintanto il figlio conviva con il genitore. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (v. Cass., sentt. 13184 del 2011, n. 21437 del 2007)” (cfr. Cass. n. 18869/2014). Nel caso di specie, rilevata la cessazione della convivenza tra la ricorrente e il figlio , e, Per_2 quindi, venuta meno la legittimazione iure proprio e concorrente della a richiedere un contributo Pt_1 per il mantenimento del figlio da parte del resistente, la domanda in oggetto deve essere rigettata. Relativamente alla figlia di anni venti e studentessa all'università di Palermo, come Per_1 dichiarato da entrambe le parti, sussiste invece la legittimazione della ricorrente, coabitando la stessa con la madre nella casa condotta in locazione a Vittoria, quando non è assente per motivi di studio. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass. n. 16134/2019). In particolare, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di pagina 3 di 5 merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020). Occorre dunque prendere in considerazione le condizioni economico-reddituali delle parti. La ricorrente ha dichiarato di essere titolare di una società in accomandita che gestisce una casa di riposo e di aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di circa € 9.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022 (cfr. doc. 10 del ricorso introduttivo); la risulta, poi, onerata del pagamento CP_1 mensile di € 500,00 quale canone di locazione dell'immobile in cui abita (cfr. doc. 9 del ricorso introduttivo). Di contro, il resistente, attualmente detenuto, ha lavorato in passato come operaio, ma non ha prodotto alcuna dichiarazione dei redditi. Tanto premesso, rilevato che la figlia ha intrapreso il percorso universitario, in ragione del Per_1 quale ha dovuto locare un immobile a Palermo per cui è previsto un canone di locazione di € 300,00 mensili (cfr. doc. 8 del ricorso introduttivo), che il percorso di studi giustifica il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, considerata la situazione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi, ritenuto che la detenzione del resistente non può essere ritenuto valido motivo di sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia (cfr. Cass. n. 12478/2024), appare opportuno confermare quanto statuito in seno all'ordinanza del 25/03/2025, disponendo a carico dell'odierno resistente l'obbligo di versare la complessiva somma di € 250,00, in favore di
[...] a titolo di contributo al mantenimento della figlia con rivalutazione Istat come per Pt_1 Per_1 legge, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, va rigettata la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita in Vittoria C.da Pozzo Ribaudo, dato che non rappresenta la stabile dimora della figlia , avendo la stessa Per_1 ricorrente dichiarato di aver lasciato più volte la casa coniugale unitamente ai figli, trasferendosi altrove, e da ultimo, presso un'abitazione condotta in locazione a Vittoria in via La Marmora. In considerazione del carattere costitutivo necessario del giudizio, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3251/24 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data 14/09/2000, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 136, parte II, anno 2000; rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a Controparte_1 Per_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge;
rigetta le ulteriori richieste della ricorrente;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3251/2024 R.G. avente ad oggetto separazione giudiziale, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. BONGIORNO GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato il [...] a [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. LA FERLA IRENE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti ex art. 473-bis.28 lett. a) c.p.c. nei seguenti termini:
TA : “In via principale: • Confermare la pronuncia di separazione personale dei Pt_1 coniugi e con addebito esclusivo al resistente per le ragioni meglio Parte_1 Controparte_1 esplicitate in tutti gli atti di causa;
• Riformare il decreto emesso in data 25 marzo 2025 nella parte relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia , maggiorando Per_1 l'importo da euro 250,00 ad euro 500,00 mensili o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua, oltre rivalutazione ISTAT e al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
• Riformare il decreto emesso in data 25 marzo 2025 nella parte relativa al rigetto della domanda di mantenimento per il figlio , riconoscendo il diritto al mantenimento anche in favore del figlio maggiorenne Per_2 attualmente detenuto e disponendo a carico del resistente al pagamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00, o nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta congrua oltre rivalutazione ISTAT e al pagamento del 50% delle spese straordinarie”.
:“Chiede che il Tribunale voglia confermare la pronuncia della separazione tra i Email_1 coniugi e;
rigettare tutte le altre richieste poiché infondate”. Controparte_1 Parte_1
Con l'intervento del P.M. in sede (visti del 16/12/2024 e del 27/10/2025). pagina 1 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data Parte_1 Controparte_1 14/09/2000, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 136, parte II, anno 2000. Da tale unione nascevano i figli in data 17/12/2000 e Per_2 in data 05/08/2005. Per_1
, con ricorso del 29/11/2024, chiedeva di pronunciare la separazione personale tra i Parte_1 coniugi con addebito di colpa al marito, stante l'atteggiamento aggressivo, violento e minatorio avuto dal convenuto in costanza di matrimonio a danno della moglie, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente e di porre a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 600,00 quale CP_1 contributo al mantenimento dei figli, nella misura di € 300,00 ciascuno, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%. Con comparsa del 19/02/2025 si costituiva in giudizio , il quale, contestando la Controparte_1 richiesta di addebito della moglie, chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi con il totale rigetto delle domande avanzate dalla . Pt_1
L'odierna ricorrente è stata sentita all'udienza del 13/03/2025, mentre il resistente, attualmente detenuto presso il carcere di Taranto, è stato sentito in data 25/03/2025, tramite collegamento da remoto. Il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 25/03/2025, ha posto a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando a CP_1 Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa familiare. Rigettate le richieste istruttorie e assegnati alle parti i termini di cui all'473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 21/10/2025 la causa è stata rimessa in decisione davanti al Collegio. La domanda di separazione deve essere accolta. La separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto coniugale. La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento, in quanto la stessa non ha soddisfatto l'onere probatorio, non avendo dimostrato gli asseriti atteggiamenti aggressivi e violenti del marito. In tema di onere della prova, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. sez. I n. 16691/2020); ancora: “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).” (Cass. Sez. VI n. 14591/19). Nella specie, la ricorrente ha affermato che il matrimonio è stato sin dall'inizio costellato da violenze fisiche e psicologiche perpetrate dal resistente, il quale era dedito all'uso di sostanze stupefacenti che lo rendevano particolarmente aggressivo e irascibile;
inoltre, il marito è stato arrestato, una prima volta, nel 2013 per reati legati alla droga e nel 2024 per associazione a delinquere di cui all'art. 416-bis c.p. Le circostanze lamentate dalla ricorrente e descritte dalla stessa nella querela del 17/06/2022, non possono tuttavia ritenersi provate, in considerazione della sentenza di assoluzione emessa dal GUP presso il Tribunale di Ragusa il 20/11/2024 nei confronti di , assolto ai sensi dell'art. Controparte_1 530 comma 2 c.p.p. perché il fatto non sussiste (cfr. doc. 3 e 12 del ricorso introduttivo). pagina 2 di 5 Come osservato dal GUP nella motivazione della sentenza, le accuse formulate dalla in querela, Pt_1 vaghe e poco circostanziate, non hanno trovato riscontro nelle sommarie informazioni dei suoi parenti più stretti (madre e fratello) i quali, pur confermando l'esistenza di un rapporto conflittuale tra i coniugi, hanno fornito risposte dubitative in ordine alle percosse, laddove la aveva riferito di Pt_1 avere richiesto più volte l'intervento della madre e del fratello per sfuggire alle condotte violente del
CP_1 Vero è che la sentenza in questione non spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio, in quanto
“In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato” (Cass. n. 17708/2023). Osserva tuttavia il Collegio che le circostanze dedotte dalla ricorrente circa la condotta violenta e minacciosa del non sono state dimostrate neppure nel presente giudizio, avendo la ricorrente CP_1 formulato al riguardo articolati di prova testimoniale generici e valutativi nella memoria ex art. 473- bis.17 c.p.c. del 21/02/2025. La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento dei figli e richiesto dalla Per_2 Per_1 ricorrente, si evidenzia che relativamente al figlio , di venticinque anni, detenuto presso una Per_2 comunità di recupero per tossicodipendenti a Marsala, la ricorrente non è legittimata a richiedere il contributo per il mantenimento, in difetto di coabitazione con lo stesso. Sul punto, occorre rilevare che la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a richiedere l'assegno (ovvero a resistere alla domanda di revoca) sussiste fintanto il figlio conviva con il genitore. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio. Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone (v. Cass., sentt. 13184 del 2011, n. 21437 del 2007)” (cfr. Cass. n. 18869/2014). Nel caso di specie, rilevata la cessazione della convivenza tra la ricorrente e il figlio , e, Per_2 quindi, venuta meno la legittimazione iure proprio e concorrente della a richiedere un contributo Pt_1 per il mantenimento del figlio da parte del resistente, la domanda in oggetto deve essere rigettata. Relativamente alla figlia di anni venti e studentessa all'università di Palermo, come Per_1 dichiarato da entrambe le parti, sussiste invece la legittimazione della ricorrente, coabitando la stessa con la madre nella casa condotta in locazione a Vittoria, quando non è assente per motivi di studio. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (Cass. n. 16134/2019). In particolare, “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di pagina 3 di 5 merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. sez. I n. 17183/2020). Occorre dunque prendere in considerazione le condizioni economico-reddituali delle parti. La ricorrente ha dichiarato di essere titolare di una società in accomandita che gestisce una casa di riposo e di aver percepito un reddito annuo lordo complessivo di circa € 9.000,00 per gli anni 2020, 2021 e 2022 (cfr. doc. 10 del ricorso introduttivo); la risulta, poi, onerata del pagamento CP_1 mensile di € 500,00 quale canone di locazione dell'immobile in cui abita (cfr. doc. 9 del ricorso introduttivo). Di contro, il resistente, attualmente detenuto, ha lavorato in passato come operaio, ma non ha prodotto alcuna dichiarazione dei redditi. Tanto premesso, rilevato che la figlia ha intrapreso il percorso universitario, in ragione del Per_1 quale ha dovuto locare un immobile a Palermo per cui è previsto un canone di locazione di € 300,00 mensili (cfr. doc. 8 del ricorso introduttivo), che il percorso di studi giustifica il permanere dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori, considerata la situazione economico-patrimoniale di entrambi i coniugi, ritenuto che la detenzione del resistente non può essere ritenuto valido motivo di sospensione del pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia (cfr. Cass. n. 12478/2024), appare opportuno confermare quanto statuito in seno all'ordinanza del 25/03/2025, disponendo a carico dell'odierno resistente l'obbligo di versare la complessiva somma di € 250,00, in favore di
[...] a titolo di contributo al mantenimento della figlia con rivalutazione Istat come per Pt_1 Per_1 legge, oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, va rigettata la richiesta della ricorrente di assegnazione della casa coniugale sita in Vittoria C.da Pozzo Ribaudo, dato che non rappresenta la stabile dimora della figlia , avendo la stessa Per_1 ricorrente dichiarato di aver lasciato più volte la casa coniugale unitamente ai figli, trasferendosi altrove, e da ultimo, presso un'abitazione condotta in locazione a Vittoria in via La Marmora. In considerazione del carattere costitutivo necessario del giudizio, le spese tra le parti vanno compensate integralmente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3251/24 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Ragusa in data 14/09/2000, trascritto nel registro dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa al numero 136, parte II, anno 2000; rigetta la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente;
dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a Controparte_1 Per_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno di € 250,00, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie, con rivalutazione Istat come per legge;
rigetta le ulteriori richieste della ricorrente;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa le spese tra le parti.
pagina 4 di 5 Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 04/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5