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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2559/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2559 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA A. Parte_1
MARSELLA N.1 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv. D'ORAZIO DANIELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
VIA ROMA N.62 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv. IAFRATE DANILO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.3.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.06.2018 in SORA (FR) e di aver avuto durante la convivenza la figlia
(il 15.10.2019) hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi. Per_1
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia di euro mensili
150,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre.). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2559 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SORA (FR) il 23/06/2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SORA (FR) dell'anno 2018, al n.13, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2559 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA A. Parte_1
MARSELLA N.1 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv. D'ORAZIO DANIELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_2
VIA ROMA N.62 ISOLA DEL LIRI (FR), presso lo studio dell'Avv. IAFRATE DANILO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.3.2025
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.11.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 23.06.2018 in SORA (FR) e di aver avuto durante la convivenza la figlia
(il 15.10.2019) hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi. Per_1
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia di euro mensili
150,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre.). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2559 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate per l'udienza del 26.03.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in SORA (FR) il 23/06/2018, atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di SORA (FR) dell'anno 2018, al n.13, parte II, serie A);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)