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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente e Relatore
Dott. Giovanna Gianì Giudice
Dott. Elena Gelato Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 51906/2024 posta in deliberazione il giorno 09/05/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. PARENTI LUIGI;
E
) CP_1 P.IVA_2
Avv. GUALANDI ANTONELLA
E
) CP_2 P.IVA_3
Avv. GUALANDI ANTONELLA
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 700/2024 emessa dal Tribunale di Roma.
1
ha proposto reclamo avverso la sentenza in Parte_1
oggetto, che ne aveva dichiarato l'assoggettamento a liquidazione giudiziale.
Si sono costituiti in giudizio soltanto i creditori istanti e CP_1 CP_2
instando per il rigetto del reclamo.
[...]
All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo è infondato.
In ordine all'insussistenza dei presupposti dello stato di insolvenza è sufficiente rilevare come parte reclamante ometta di indicare con quali risorse intenda estinguere i non ingenti debiti vantati dai creditori istanti - non contestati neppure: ciò è di per sèe indice di una incapacità strutturale non transeunte di adempiere le proprie obbligazioni.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 24660/2020 “ Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.”
Al riguardo difetta qualsiasi allegazione significativa sul punto.
In ordine ai requisiti dimensionali, non solo è condivisibile quanto osservato dal
Tribunale al riguardo, ma rilievo autonomo e assorbente ha il fatto che la società reclamante sia in liquidazione.
2 2. Sulla carenza dei requisiti di cui all'art. 2, co. I, lett. d) del D.L. 14/2019 parte reclamante ha dedotto: “ Pur ritenendo dirimenti le superiori considerazioni in merito alla nullità della sentenza reclamata, appare opportuno precisare che la consiste in quella che il D.L. 14/2019 definisce Parte_1
“impresa minore” e, dunque, ai sensi dell'art. 121 della₋citata₋normativa,₋non₋è₋soggetta₋alla₋liquidazione₋giudiziale.
Ed invero all'interno del suddetto procedimento per la liquidazione giudiziale non
è
stato effettuato alcun accertamento in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. I, lett. d) del D.L. 14/2019.
Orbene, la procedura di liquidazione giudiziale è applicabile agli imprenditori commerciali, vale a dire a coloro che esercitano, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello
Stato
e degli enti pubblici, così come si evince da quanto disposto dall'art. 1 del Codice della Crisi di Impresa.
Sono invece escluse dalla liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori”, notoriamente caratterizzate dal mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, co. I, lett. d) del Codice, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino,
3 per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad €₋500.000,00.
Nello specifico.
La compagnia societaria, nei tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione della liquidazione giudiziale aveva: 1) un attivo patrimoniale inferiore ad
€ 300.000,00, se non si tiene in conto della percezione dei contributi delle sovvenzioni COVID;
2) ricavi lordi inferiore ad € 200.000,00; 3) debiti per circa €
200.000,00.
Ciò è quanto sintetizzato dalla relazione sulla situazione patrimoniale, già depositata in primo grado (v. doc. 8), e confermato dai bilanci della stessa società anni 2019-
20-21 (docc. 10, 11 e 12).
La doglianza è manifestamente infondata.
A prescindere dal fatto che non risulta se e quando i suddetti bilanci siano stati approvati si osserva che è radicalmente infondato l'assunto che per determinare i ricavi lordi non si debba tenere conto della percezione dei contributi delle sovvenzioni COVID.
Nessun dubbio sussiste inoltre rispetto la limite di € 30.000,00 in quanto per la determinazione del credito deve aversi riguardo anche agli oneri accessori per l'esazione del credito.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 (ex art. 4, comma 10 sexies) che tiene conto della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta e dell'ammontare dei credito vantato..
PQM
4 Rigetta il reclamo e condanna alla rifusione Parte_1
delle spese del grado in favore che liquida in € 3.500,00 per CP_1
compensi , oltre rimborso spese gen. ed in € 1.000,00 in favore di CP_2
oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002.
Roma, 9.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
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