TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4066/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Forgione e dell'Avv. IA IS Forgione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como, Via Magenta, 30
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ivano CP_1 C.F._2
Alessandro Perlino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Paullo, 12
2G (P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Ivano Alessandro Controparte_2 P.IVA_1
Perlino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Paullo, 12
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
nel merito a) accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_3
( ) - con riferimento alle obbligazioni contratte a
[...] Controparte_4 favore di;
b) accertare e dichiarare l'indebito arricchimento di Parte_1 [...] ai danni di;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_5 Parte_1 ai danni di;
d) condannare - impresa CP_5 Parte_1 CP_1 individuale ( ) - e/o in via solidale e/o Controparte_4 CP_5 alternativa e/o esclusiva a pagare al sig. la somma di EURO 9.943,87 Parte_1
o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da contenere comunque nei limiti previsti dalla lettera c) dello scaglione di cui alla legge sul Contributo Unificato –
Cognizione Ordinaria –. Oltre interessi dalla sentenza al saldo sul danno. Con vittoria di spese, diritti e onorari distratti a favore degli avv.ti IA IS Forgione e Massimo
Forgione e sentenza provvisoriamente esecutiva. Il tutto con vittoria di spese. In via istruttoria: ammissione dei testi e dei capitoli di prova di cui all'atto di citazione e alle pagina 1 di 9 memorie ex art. 183, VI comma del codice di procedura civile ritualmente depositate nonchè ammissione a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova dedotti dai convenuti. Conclusioni delle parti convenute
Nel merito in via principale
Respingersi le domande di controparte, per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, voler determinare l'importo da versare in favore del sig. nella minor somma pari ad € 5.000,00= . Pt_1
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e deducendo che: CP_4 Controparte_5
- nel mese di settembre 2021 aveva commissionato a “ ” di CP_4 CP_1
mobili per l'arredo della propria abitazione di Fino Mornasco, con
[...]
consegna prevista a dicembre 2021;
- il prezzo pattuito tra le parti per l'intero arredamento era pari ad € 24.200,00 (IVA inclusa) e aveva indicato che il pagamento dovesse essere eseguito a CP_4
favore della società che il convenuto aveva affermato fosse a lui Controparte_5
riconducibile;
- nonostante l'attore avesse provveduto al versamento di complessivi € 21.300,00, nel mese di maggio del 2022 non aveva ancora consegnato di tutti gli CP_4
arredi;
- pertanto, in data 18.05.2022, le parti avevano stipulato un accordo nel quale: a) avevano ricapitolato gli elementi di arredo mancanti e stabilito che la consegna sarebbe dovuta avvenire entro il 30.06.2022; b) avevano pattuito che, dopo quella data, l'attore sarebbe stato libero di acquistare la mobilia per completare l'arredo presso una ditta terza, scalando dal prezzo di acquisto pagato al terzo la residua somma dovuta a , pari ad € 2.900,00; c) avevano concordato che, se CP_4
fosse emerso un importo maggiore di spesa, avrebbe dovuto CP_4
rimborsare la differenza tra ciò che avesse speso e quanto ancora Parte_1
dovuto a saldo del mobilio commissionato al convenuto;
- alla data del 30.06.2024, nulla era stato consegnato e, pertanto, si era Parte_1 rivolto a terzi per l'acquisto degli arredi, sostenendo una spesa di € 12.843,87; di conseguenza, il convenuto avrebbe dovuto rimborsare all'attore l'importo di €
9.943,87 (12.843,87 – 2.900), speso per completare l'arredo;
- nulla, tuttavia, aveva corrisposto il convenuto;
pagina 2 di 9 - eseguite dall'attore ricerche presso la camera di commercio, lo stesso aveva appurato che non era iscritta alcuna impresa con denominazione di CP_4
, ma solo una ditta individuale , con medesima partita CP_1 CP_1
IVA, mentre nulla aveva a che fare con la ditta individuale Controparte_5 CP_1
; pertanto, aveva acquisito denaro senza titolo.
[...] Controparte_5
Ha pertanto chiesto di accertare l'inadempimento di e l'indebito CP_4
arricchimento di e quindi di condannare i convenuti, in via solidale e/o Controparte_6 alternativa e/o esclusiva, a pagargli la somma di € 9.943,87 o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: CP_4
- le parti avevano sottoscritto una proposta di commissione avente ad oggetto la realizzazione di mobili di manifattura artigianale;
- la ragione del ritardo nella consegna risiedeva nel fatto che l'artigiano che avrebbe dovuto eseguire il disegno e le finiture ne aveva ritardato la realizzazione;
- il convenuto aveva cercato di addivenire a una composizione bonaria della vertenza ed era disposto ad offrire all'attore la somma omnicomprensiva di € 5.000,00, a tacitazione di ogni pretesa;
- le spese sostenute da per ultimare l'arredo non erano stato oggetto di Parte_1
verifica da parte del convenuto.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di voler determinare l'importo da versare in favore di nella minor somma pari ad € 5.000,00. Parte_1
Si è costituita in giudizio anche deducendo che: Controparte_5
- la società convenuta si avvale della collaborazione di varie figure professionali, tra cui , in veste di agente/venditore; CP_4
- a seguito della commissione fornita da per Controparte_5 CP_4
mobilio ordinato dall'attore, aveva regolarmente emesso documento fiscale per la somma percepita;
- consapevole del ritardo nella consegna dei mobili, la società era a conoscenza di trattative in corso per la definizione bonaria della vicenda, ma non dell'accordo stipulato tra e il 18.05.2022, che, pertanto, non le Parte_1 CP_4
sarebbe opponibile;
- la convenuta confidava nell'accoglimento della proposta per la definizione della vertenza formulata per tramite di . CP_4
pagina 3 di 9 Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di voler determinare l'importo da versare in favore di nella minor somma pari ad € 5.000,00. Parte_1
Alla prima udienza del 13.06.2023 è stata formulata alle parti una proposta transattiva o conciliativa.
All'udienza dell'11.07.2023, svoltasi con modalità cartolari, parte attrice e parte convenuta hanno dichiarato di aderire alla proposta transattiva formulata dall'ufficio CP_4
con ordinanza del 13.06.2023, mentre la società convenuta non aveva depositato note di trattazione scritta e, comunque, parte attrice aveva subordinato l'abbandono del giudizio al pagamento, da parte del convenuto, della somma oggetto della proposta transattiva.
Pertanto, la causa era stata rinviata al 10.10.2023 per il proseguo della trattazione.
Alla predetta udienza, il procuratore del convenuto ha dichiarato che l'accordo non era stato adempiuto e, pertanto, sono stati concessi i richiesti termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 04.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in giudizio per sentir condannare i convenuti e Parte_1 CP_4 [...] al pagamento della somma di € 9.943,87 (o quella somma maggiore o minore Controparte_5
che risulterà in corso di causa) pari alla somma spesa per l'acquisto di mobili per l'arredamento, asseritamente non consegnati dal convenuto, in esecuzione di un accordo sottoscritto tra lo stesso attore e il convenuto in data 18.05.2022.
E' circostanza incontestata e, comunque, risultante documentalmente (cfr., doc. n. 1 attore, costituito dalle proposte di commissione redatte su carta intestata a , P. IVA. CP_1
02290850136, e da quest'ultimo sottoscritte) che, nel mese di settembre 2021, Pt_1
stipulò con un contratto avente ad oggetto la vendita di elementi di
[...] CP_4 arredo per il prezzo complessivo di € 24.200,00, da consegnarsi entro il mese di dicembre
2021. E', inoltre, incontestato che, in esecuzione del contratto, pagò la Parte_1 somma di € 21.300,00, versata, su indicazione di , a CP_4 Controparte_5
Risulta poi documentalmente (cfr., doc. n. 6 attore) che, in data 18.05.2022, Parte_1
e stipularono un accordo nel quale, premesso che aveva CP_4 Parte_1 versato, degli € 24.200,00 concordati, la somma di € 21.300,00: a) elencarono dettagliatamente gli elementi di arredo non ancora consegnati all'attore; b) stabilirono che,
pagina 4 di 9 nel caso in cui, entro il 30.06.2022 non fossero state consegnate e installate a regola d'arte tutte le forniture elencate, avrebbe trattenuto l'importo ancora dovuto a Parte_1 saldo e avrebbe provveduto a completare l'arredamento con altri fornitori;
c) concordarono che: “nel caso in cui la cifra decurtata a saldo non fosse sufficiente al completamento dei punti descritti, il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere la cifra CP_1 mancante per il completamento dell'opera”.
E', inoltre, incontestato che non provvide alla consegna degli elementi di CP_4
arredo mancanti, descritti nella scrittura del 18.05.2022, entro il 30.06.2022, né successivamente rimborsò all'attore quanto speso per completare il mobilio.
Può pertanto dirsi accertato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte nel contratto di transazione (così espressamente definito dalle parti nella scrittura – cfr., ancora doc. n. 6 attore) stipulato con l'attore, e, conseguentemente, il diritto di di Parte_1
ottenere da il pagamento la somma sborsata per l'acquisto, da altri fornitori, CP_4 degli arredi mancanti esattamente descritti nella scrittura del 18.05.2022, detratto l'importo, pari ad € 2.900,00 (24.200,00 – 21.300,00) ancora dovuta dall'attore a saldo del prezzo di acquisto dei beni oggetto dell'originario contratto.
Deve allora osservarsi che gli elementi di arredo indicati nella scrittura del 18.05.2022 sono i seguenti:
“ 1. Mobile tv + ingresso;
2. scrivania + luce specchio + cassetti (dressing);
3. 4 sedie tabacco;
4. portavetro scorrevole con disegno marocchino …;
5. 2 mobili bagno;
6. box doccia;
7. pensile bagno 1° p;
8. rivestimento letto + 2 comodini;
9. cambio lavastoviglie con 3° cassetto;
10. guide cuscini divano;
11. cestini spazzatura;
12. zoccolini da sistemare;
13. led cucina;
14. piedini letto;
15. specchi armadi (….);
pagina 5 di 9 16. cestini spazzatura (con binario)”
e che ha prodotto in giudizio documentazione (preventivi, fatture, Parte_1 documenti di trasporto) diretta a dimostrare gli esborsi sostenuti per l'acquisto dei mobili non consegnati da . CP_4
Dall'esame della documentazione attorea (cfr., docc. nn. 3, 7 e 8) si ricava che:
- quanto al “Mobile tv + ingresso”, nel preventivo di Arredissima sub doc. n. 3 attore, ultima pagina, compare una “madia 2 ante per porta tv”, per il prezzo di € 1.200,00; tuttavia, non può dirsi dimostrato che l'elemento sia stato acquistato dall'attore, non risultando la madia nell'elenco dei beni venduti, contenuto nel contratto e nella fattura emessa dal venditore Arredissima Legnano S.r.l., prodotti dall'attore sub doc. n. 7;
- quanto alla “scrivania + luce specchio + cassetti (dressing)” il prezzo per l'acquisto venne preventivato in € 1.200,00 da Arredissima Legnano S.r.l. (cfr., doc.
n. 3 attore); tuttavia, non vi è prova che lo stesso venne acquistato dall'attore, non risultando la scrivania nell'elenco dei beni venduti, contenuto nel contratto e nella fattura emessa dal venditore, prodotti dall'attore sub doc. n. 7; analogamente, non vi
è prova che l'attore acquistò da Arredissima Legnano S.r.l. i “led cucina” e gli
“specchi armadi”, elementi che compaiono nel preventivo sub doc. n. 3, ma non nel contratto e nella fattura sub doc. n. 7 attore;
- quanto alle “4 sedie tabacco” e ai “2 comodini” risulta documentalmente che gli stessi vennero acquistati dall'attore da Arredissima Legnano S.r.l.; risulta, altresì, che il prezzo preventivato per le sedie fosse pari ad € 600,00 e per i due comodini ad € 1.200,00 (cfr., docc. nn. 3 e 7 attore);
- quanto al “portavetro scorrevole con disegno marocchino …”, alle “guide cuscini divano” e ai “cestini spazzatura” non vi è prova che tali elementi furono acquistati da da chi e a che prezzo;
parimenti, non vi è prova che fu cambiata Parte_1 la “lavastoviglie con 3° cassetto” e che furono sistemati gli “zoccolini”;
- quanto ai “2 mobili bagno” vi è prova che un mobile venne acquistato da per il prezzo di € 2.842,00 (cfr., pp. 9 e 19, doc. n. 8); quanto all'altro CP_7 mobile, dall'ordine prodotto a p. 1 del doc. n. 8 dell'attore, risulta CP_7
l'acquisto di numerosi materiali ed elementi, di cui solo alcuni inequivocabilmente riferiti a un mobile bagno (ovverosia quelli contrassegnati con l'asterisco e la dicitura “* informativa mobile bagno”), per il prezzo complessivo di € 765,61;
pagina 6 di 9 pertanto, solo per dette spese può dirsi raggiunta la prova che le stesse si riferissero all'acquisto degli elementi di arredo mancanti;
- quanto al “box doccia” e al “pensile bagno”, in assenza di riferimenti univoci, nella documentazione prodotta, all'acquisto dei predetti elementi e di specifica indicazione dell'attore del documento che dimostrerebbe l'acquisto e la spesa sostenuta, non può dirsi raggiunta la prova dell'avvenuto acquisto dei suddetti beni e del relativo prezzo;
- quanto al “rivestimento letto” e ai “piedini letto” risulta documentalmente che l'attore acquistò da Arredissima Legnano S.r.l. non solo il “rivestimento” e i
“piedini” del letto, ma l'intero letto della camera (cfr., preventivo sub doc. n. 3, contratto e fattura sub doc. n. 7), sicché la relativa spesa non può dirsi sostenuta per sopperire alla mancata consegna del mero “rivestimento” e dei “piedini” del letto.
Alla luce di tutto quanto sopra, può quindi dirsi provato che sostenne, per Parte_1
l'acquisto di parte degli elementi di arredo indicati nella scrittura del 18.05.2022 (sedie, comodini e mobili bagno) e non consegnati da , la spesa di complessivi € CP_4
5.407,61. Difatti, per un verso, non vi è prova dell'acquisto degli ulteriori elementi indicati nella scrittura del 18.05.2022, per altro verso, la documentazione prodotta dall'attore dimostra l'acquisto di ulteriori elementi e materiali che, tuttavia, non è possibile ricondurre inequivocabilmente a quelli indicati nella scrittura.
Pertanto, deve essere condannato a pagare ad la somma di € CP_4 Parte_1
2.507,61, pari alla differenza tra l'esborso sostenuto e documentato dell'attore per l'acquisto del mobilio mancante (€ 5.407,61) e la somma ancora da quest'ultimo dovuta a saldo del prezzo pattuito con il convenuto per la vendita di tutti i mobili (€ 2.900,00), come da accordi tra le parti. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo, come da domanda attorea.
Devono, invece, essere rigettate tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1
Controparte_5
Difatti, chiarito come sopra che il contratto di vendita degli arredi venne stipulato tra e (imprenditore individuale) e incontestato che quest'ultimo Parte_1 CP_4 indicò all'attore di eseguire il pagamento del prezzo della vendita in favore di CP_5
nessun “indebito arricchimento” può essere riconosciuto in capo a quest'ultima.
[...]
Infatti, a norma dell'art. 1188 c.c., il pagamento del debito deve essere fatto al creditore ovvero “alla persona indicata dal creditore” e, nel caso di specie, ha Parte_1
pagina 7 di 9 adempiuto l'obbligazione eseguendo il pagamento a e, cioè, al soggetto, Controparte_5
indicato dal creditore , deputato a ricevere il pagamento. Giova quindi solo CP_4
accennare che, accertato che la causa del pagamento a è da rinvenirsi nel Controparte_5
contratto di vendita stipulato da con , che nulla ha eccepito Parte_1 CP_4 quanto all'avvenuta esecuzione della prestazione di pagamento del prezzo, risultano irrilevanti, ai fini dell'odierno giudizio, i rapporti tra e CP_4 Controparte_5
Da ultimo, l'avvenuta stipula del contratto di vendita e della successiva transazione solo tra e rendono infondata anche la domanda attorea di condanna Parte_1 CP_4
di al pagamento di una somma pari a quella sborsata dall'attore per il Controparte_5
completamento degli arredi, non avendo la società convenuta, non parte dei succitati contratti, assunto alcuna obbligazione nei confronti dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto:
- deve essere condannato a rifondere a le spese CP_4 Parte_1
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi – nella misura di € 1.278,00, per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- deve essere condannato a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_5
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi – nella misura di € 1.278,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertato l'inadempimento di al contratto di transazione stipulato CP_4
con in data 18.05.2022, condanna a pagare ad Parte_1 CP_4 la somma di € 2.507,61, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
sentenza al saldo;
2) rigetta tutte le domande svolte da contro Parte_1 Controparte_5
pagina 8 di 9 3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il CP_4 Parte_1
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 1.278,00, per compensi, €
264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_5 presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 1.278,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
2 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4066/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Forgione e dell'Avv. IA IS Forgione, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Como, Via Magenta, 30
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ivano CP_1 C.F._2
Alessandro Perlino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Paullo, 12
2G (P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Ivano Alessandro Controparte_2 P.IVA_1
Perlino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Paullo, 12
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
nel merito a) accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_3
( ) - con riferimento alle obbligazioni contratte a
[...] Controparte_4 favore di;
b) accertare e dichiarare l'indebito arricchimento di Parte_1 [...] ai danni di;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_5 Parte_1 ai danni di;
d) condannare - impresa CP_5 Parte_1 CP_1 individuale ( ) - e/o in via solidale e/o Controparte_4 CP_5 alternativa e/o esclusiva a pagare al sig. la somma di EURO 9.943,87 Parte_1
o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa da contenere comunque nei limiti previsti dalla lettera c) dello scaglione di cui alla legge sul Contributo Unificato –
Cognizione Ordinaria –. Oltre interessi dalla sentenza al saldo sul danno. Con vittoria di spese, diritti e onorari distratti a favore degli avv.ti IA IS Forgione e Massimo
Forgione e sentenza provvisoriamente esecutiva. Il tutto con vittoria di spese. In via istruttoria: ammissione dei testi e dei capitoli di prova di cui all'atto di citazione e alle pagina 1 di 9 memorie ex art. 183, VI comma del codice di procedura civile ritualmente depositate nonchè ammissione a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova dedotti dai convenuti. Conclusioni delle parti convenute
Nel merito in via principale
Respingersi le domande di controparte, per le ragioni esposte in narrativa.
In via subordinata Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, voler determinare l'importo da versare in favore del sig. nella minor somma pari ad € 5.000,00= . Pt_1
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e deducendo che: CP_4 Controparte_5
- nel mese di settembre 2021 aveva commissionato a “ ” di CP_4 CP_1
mobili per l'arredo della propria abitazione di Fino Mornasco, con
[...]
consegna prevista a dicembre 2021;
- il prezzo pattuito tra le parti per l'intero arredamento era pari ad € 24.200,00 (IVA inclusa) e aveva indicato che il pagamento dovesse essere eseguito a CP_4
favore della società che il convenuto aveva affermato fosse a lui Controparte_5
riconducibile;
- nonostante l'attore avesse provveduto al versamento di complessivi € 21.300,00, nel mese di maggio del 2022 non aveva ancora consegnato di tutti gli CP_4
arredi;
- pertanto, in data 18.05.2022, le parti avevano stipulato un accordo nel quale: a) avevano ricapitolato gli elementi di arredo mancanti e stabilito che la consegna sarebbe dovuta avvenire entro il 30.06.2022; b) avevano pattuito che, dopo quella data, l'attore sarebbe stato libero di acquistare la mobilia per completare l'arredo presso una ditta terza, scalando dal prezzo di acquisto pagato al terzo la residua somma dovuta a , pari ad € 2.900,00; c) avevano concordato che, se CP_4
fosse emerso un importo maggiore di spesa, avrebbe dovuto CP_4
rimborsare la differenza tra ciò che avesse speso e quanto ancora Parte_1
dovuto a saldo del mobilio commissionato al convenuto;
- alla data del 30.06.2024, nulla era stato consegnato e, pertanto, si era Parte_1 rivolto a terzi per l'acquisto degli arredi, sostenendo una spesa di € 12.843,87; di conseguenza, il convenuto avrebbe dovuto rimborsare all'attore l'importo di €
9.943,87 (12.843,87 – 2.900), speso per completare l'arredo;
- nulla, tuttavia, aveva corrisposto il convenuto;
pagina 2 di 9 - eseguite dall'attore ricerche presso la camera di commercio, lo stesso aveva appurato che non era iscritta alcuna impresa con denominazione di CP_4
, ma solo una ditta individuale , con medesima partita CP_1 CP_1
IVA, mentre nulla aveva a che fare con la ditta individuale Controparte_5 CP_1
; pertanto, aveva acquisito denaro senza titolo.
[...] Controparte_5
Ha pertanto chiesto di accertare l'inadempimento di e l'indebito CP_4
arricchimento di e quindi di condannare i convenuti, in via solidale e/o Controparte_6 alternativa e/o esclusiva, a pagargli la somma di € 9.943,87 o quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa.
Si è costituito in giudizio , deducendo che: CP_4
- le parti avevano sottoscritto una proposta di commissione avente ad oggetto la realizzazione di mobili di manifattura artigianale;
- la ragione del ritardo nella consegna risiedeva nel fatto che l'artigiano che avrebbe dovuto eseguire il disegno e le finiture ne aveva ritardato la realizzazione;
- il convenuto aveva cercato di addivenire a una composizione bonaria della vertenza ed era disposto ad offrire all'attore la somma omnicomprensiva di € 5.000,00, a tacitazione di ogni pretesa;
- le spese sostenute da per ultimare l'arredo non erano stato oggetto di Parte_1
verifica da parte del convenuto.
Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di voler determinare l'importo da versare in favore di nella minor somma pari ad € 5.000,00. Parte_1
Si è costituita in giudizio anche deducendo che: Controparte_5
- la società convenuta si avvale della collaborazione di varie figure professionali, tra cui , in veste di agente/venditore; CP_4
- a seguito della commissione fornita da per Controparte_5 CP_4
mobilio ordinato dall'attore, aveva regolarmente emesso documento fiscale per la somma percepita;
- consapevole del ritardo nella consegna dei mobili, la società era a conoscenza di trattative in corso per la definizione bonaria della vicenda, ma non dell'accordo stipulato tra e il 18.05.2022, che, pertanto, non le Parte_1 CP_4
sarebbe opponibile;
- la convenuta confidava nell'accoglimento della proposta per la definizione della vertenza formulata per tramite di . CP_4
pagina 3 di 9 Ha quindi chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di voler determinare l'importo da versare in favore di nella minor somma pari ad € 5.000,00. Parte_1
Alla prima udienza del 13.06.2023 è stata formulata alle parti una proposta transattiva o conciliativa.
All'udienza dell'11.07.2023, svoltasi con modalità cartolari, parte attrice e parte convenuta hanno dichiarato di aderire alla proposta transattiva formulata dall'ufficio CP_4
con ordinanza del 13.06.2023, mentre la società convenuta non aveva depositato note di trattazione scritta e, comunque, parte attrice aveva subordinato l'abbandono del giudizio al pagamento, da parte del convenuto, della somma oggetto della proposta transattiva.
Pertanto, la causa era stata rinviata al 10.10.2023 per il proseguo della trattazione.
Alla predetta udienza, il procuratore del convenuto ha dichiarato che l'accordo non era stato adempiuto e, pertanto, sono stati concessi i richiesti termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 04.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in giudizio per sentir condannare i convenuti e Parte_1 CP_4 [...] al pagamento della somma di € 9.943,87 (o quella somma maggiore o minore Controparte_5
che risulterà in corso di causa) pari alla somma spesa per l'acquisto di mobili per l'arredamento, asseritamente non consegnati dal convenuto, in esecuzione di un accordo sottoscritto tra lo stesso attore e il convenuto in data 18.05.2022.
E' circostanza incontestata e, comunque, risultante documentalmente (cfr., doc. n. 1 attore, costituito dalle proposte di commissione redatte su carta intestata a , P. IVA. CP_1
02290850136, e da quest'ultimo sottoscritte) che, nel mese di settembre 2021, Pt_1
stipulò con un contratto avente ad oggetto la vendita di elementi di
[...] CP_4 arredo per il prezzo complessivo di € 24.200,00, da consegnarsi entro il mese di dicembre
2021. E', inoltre, incontestato che, in esecuzione del contratto, pagò la Parte_1 somma di € 21.300,00, versata, su indicazione di , a CP_4 Controparte_5
Risulta poi documentalmente (cfr., doc. n. 6 attore) che, in data 18.05.2022, Parte_1
e stipularono un accordo nel quale, premesso che aveva CP_4 Parte_1 versato, degli € 24.200,00 concordati, la somma di € 21.300,00: a) elencarono dettagliatamente gli elementi di arredo non ancora consegnati all'attore; b) stabilirono che,
pagina 4 di 9 nel caso in cui, entro il 30.06.2022 non fossero state consegnate e installate a regola d'arte tutte le forniture elencate, avrebbe trattenuto l'importo ancora dovuto a Parte_1 saldo e avrebbe provveduto a completare l'arredamento con altri fornitori;
c) concordarono che: “nel caso in cui la cifra decurtata a saldo non fosse sufficiente al completamento dei punti descritti, il sig. si impegna e si obbliga a corrispondere la cifra CP_1 mancante per il completamento dell'opera”.
E', inoltre, incontestato che non provvide alla consegna degli elementi di CP_4
arredo mancanti, descritti nella scrittura del 18.05.2022, entro il 30.06.2022, né successivamente rimborsò all'attore quanto speso per completare il mobilio.
Può pertanto dirsi accertato l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni assunte nel contratto di transazione (così espressamente definito dalle parti nella scrittura – cfr., ancora doc. n. 6 attore) stipulato con l'attore, e, conseguentemente, il diritto di di Parte_1
ottenere da il pagamento la somma sborsata per l'acquisto, da altri fornitori, CP_4 degli arredi mancanti esattamente descritti nella scrittura del 18.05.2022, detratto l'importo, pari ad € 2.900,00 (24.200,00 – 21.300,00) ancora dovuta dall'attore a saldo del prezzo di acquisto dei beni oggetto dell'originario contratto.
Deve allora osservarsi che gli elementi di arredo indicati nella scrittura del 18.05.2022 sono i seguenti:
“ 1. Mobile tv + ingresso;
2. scrivania + luce specchio + cassetti (dressing);
3. 4 sedie tabacco;
4. portavetro scorrevole con disegno marocchino …;
5. 2 mobili bagno;
6. box doccia;
7. pensile bagno 1° p;
8. rivestimento letto + 2 comodini;
9. cambio lavastoviglie con 3° cassetto;
10. guide cuscini divano;
11. cestini spazzatura;
12. zoccolini da sistemare;
13. led cucina;
14. piedini letto;
15. specchi armadi (….);
pagina 5 di 9 16. cestini spazzatura (con binario)”
e che ha prodotto in giudizio documentazione (preventivi, fatture, Parte_1 documenti di trasporto) diretta a dimostrare gli esborsi sostenuti per l'acquisto dei mobili non consegnati da . CP_4
Dall'esame della documentazione attorea (cfr., docc. nn. 3, 7 e 8) si ricava che:
- quanto al “Mobile tv + ingresso”, nel preventivo di Arredissima sub doc. n. 3 attore, ultima pagina, compare una “madia 2 ante per porta tv”, per il prezzo di € 1.200,00; tuttavia, non può dirsi dimostrato che l'elemento sia stato acquistato dall'attore, non risultando la madia nell'elenco dei beni venduti, contenuto nel contratto e nella fattura emessa dal venditore Arredissima Legnano S.r.l., prodotti dall'attore sub doc. n. 7;
- quanto alla “scrivania + luce specchio + cassetti (dressing)” il prezzo per l'acquisto venne preventivato in € 1.200,00 da Arredissima Legnano S.r.l. (cfr., doc.
n. 3 attore); tuttavia, non vi è prova che lo stesso venne acquistato dall'attore, non risultando la scrivania nell'elenco dei beni venduti, contenuto nel contratto e nella fattura emessa dal venditore, prodotti dall'attore sub doc. n. 7; analogamente, non vi
è prova che l'attore acquistò da Arredissima Legnano S.r.l. i “led cucina” e gli
“specchi armadi”, elementi che compaiono nel preventivo sub doc. n. 3, ma non nel contratto e nella fattura sub doc. n. 7 attore;
- quanto alle “4 sedie tabacco” e ai “2 comodini” risulta documentalmente che gli stessi vennero acquistati dall'attore da Arredissima Legnano S.r.l.; risulta, altresì, che il prezzo preventivato per le sedie fosse pari ad € 600,00 e per i due comodini ad € 1.200,00 (cfr., docc. nn. 3 e 7 attore);
- quanto al “portavetro scorrevole con disegno marocchino …”, alle “guide cuscini divano” e ai “cestini spazzatura” non vi è prova che tali elementi furono acquistati da da chi e a che prezzo;
parimenti, non vi è prova che fu cambiata Parte_1 la “lavastoviglie con 3° cassetto” e che furono sistemati gli “zoccolini”;
- quanto ai “2 mobili bagno” vi è prova che un mobile venne acquistato da per il prezzo di € 2.842,00 (cfr., pp. 9 e 19, doc. n. 8); quanto all'altro CP_7 mobile, dall'ordine prodotto a p. 1 del doc. n. 8 dell'attore, risulta CP_7
l'acquisto di numerosi materiali ed elementi, di cui solo alcuni inequivocabilmente riferiti a un mobile bagno (ovverosia quelli contrassegnati con l'asterisco e la dicitura “* informativa mobile bagno”), per il prezzo complessivo di € 765,61;
pagina 6 di 9 pertanto, solo per dette spese può dirsi raggiunta la prova che le stesse si riferissero all'acquisto degli elementi di arredo mancanti;
- quanto al “box doccia” e al “pensile bagno”, in assenza di riferimenti univoci, nella documentazione prodotta, all'acquisto dei predetti elementi e di specifica indicazione dell'attore del documento che dimostrerebbe l'acquisto e la spesa sostenuta, non può dirsi raggiunta la prova dell'avvenuto acquisto dei suddetti beni e del relativo prezzo;
- quanto al “rivestimento letto” e ai “piedini letto” risulta documentalmente che l'attore acquistò da Arredissima Legnano S.r.l. non solo il “rivestimento” e i
“piedini” del letto, ma l'intero letto della camera (cfr., preventivo sub doc. n. 3, contratto e fattura sub doc. n. 7), sicché la relativa spesa non può dirsi sostenuta per sopperire alla mancata consegna del mero “rivestimento” e dei “piedini” del letto.
Alla luce di tutto quanto sopra, può quindi dirsi provato che sostenne, per Parte_1
l'acquisto di parte degli elementi di arredo indicati nella scrittura del 18.05.2022 (sedie, comodini e mobili bagno) e non consegnati da , la spesa di complessivi € CP_4
5.407,61. Difatti, per un verso, non vi è prova dell'acquisto degli ulteriori elementi indicati nella scrittura del 18.05.2022, per altro verso, la documentazione prodotta dall'attore dimostra l'acquisto di ulteriori elementi e materiali che, tuttavia, non è possibile ricondurre inequivocabilmente a quelli indicati nella scrittura.
Pertanto, deve essere condannato a pagare ad la somma di € CP_4 Parte_1
2.507,61, pari alla differenza tra l'esborso sostenuto e documentato dell'attore per l'acquisto del mobilio mancante (€ 5.407,61) e la somma ancora da quest'ultimo dovuta a saldo del prezzo pattuito con il convenuto per la vendita di tutti i mobili (€ 2.900,00), come da accordi tra le parti. Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla sentenza al saldo, come da domanda attorea.
Devono, invece, essere rigettate tutte le domande svolte da nei confronti di Parte_1
Controparte_5
Difatti, chiarito come sopra che il contratto di vendita degli arredi venne stipulato tra e (imprenditore individuale) e incontestato che quest'ultimo Parte_1 CP_4 indicò all'attore di eseguire il pagamento del prezzo della vendita in favore di CP_5
nessun “indebito arricchimento” può essere riconosciuto in capo a quest'ultima.
[...]
Infatti, a norma dell'art. 1188 c.c., il pagamento del debito deve essere fatto al creditore ovvero “alla persona indicata dal creditore” e, nel caso di specie, ha Parte_1
pagina 7 di 9 adempiuto l'obbligazione eseguendo il pagamento a e, cioè, al soggetto, Controparte_5
indicato dal creditore , deputato a ricevere il pagamento. Giova quindi solo CP_4
accennare che, accertato che la causa del pagamento a è da rinvenirsi nel Controparte_5
contratto di vendita stipulato da con , che nulla ha eccepito Parte_1 CP_4 quanto all'avvenuta esecuzione della prestazione di pagamento del prezzo, risultano irrilevanti, ai fini dell'odierno giudizio, i rapporti tra e CP_4 Controparte_5
Da ultimo, l'avvenuta stipula del contratto di vendita e della successiva transazione solo tra e rendono infondata anche la domanda attorea di condanna Parte_1 CP_4
di al pagamento di una somma pari a quella sborsata dall'attore per il Controparte_5
completamento degli arredi, non avendo la società convenuta, non parte dei succitati contratti, assunto alcuna obbligazione nei confronti dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto:
- deve essere condannato a rifondere a le spese CP_4 Parte_1
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano - a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi – nella misura di € 1.278,00, per compensi, € 264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
- deve essere condannato a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_5
sostenute per il presente giudizio, che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, sulla base del decisum, e dell'attività effettivamente svolta e, quindi, tenuti in considerazione i parametri minimi per tutte le fasi – nella misura di € 1.278,00, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertato l'inadempimento di al contratto di transazione stipulato CP_4
con in data 18.05.2022, condanna a pagare ad Parte_1 CP_4 la somma di € 2.507,61, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
sentenza al saldo;
2) rigetta tutte le domande svolte da contro Parte_1 Controparte_5
pagina 8 di 9 3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il CP_4 Parte_1
presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 1.278,00, per compensi, €
264,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_5 presente giudizio, che si liquidano nella misura di € 1.278,00, per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
2 gennaio 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9