Articolo 1865 del Codice civile
Articolo 1837Articolo 1866
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19 aprile 1942
Art. 1865.

(Diritto di riscatto della rendita perpetua).

La rendita perpetua e' redimibile a volonta' del debitore, nonostante qualunque convenzione contraria.

Le parti possono tuttavia convenire che il riscatto non possa eseguirsi durante la vita del beneficiario o prima di un certo termine, il quale non puo' eccedere i dieci anni nella rendita semplice e i trenta anni nella rendita fondiaria.

Puo' anche stipularsi che il debitore non esegua il riscatto senza averne dato preavviso al beneficiario. Il termine di preavviso non puo' eccedere l'anno.

Se sono convenuti termini piu' lunghi, essi si riducono nei limiti sopra stabiliti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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