Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 633 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 633 2024 r.g.
tra rappresentato e difeso dall'avv. BONANNI LEONARDO Parte_1
E
NA LE AR AN rappresentato e difeso dall'avv. FRATTA SU
Oggi 21/01/2025 ad ore 11:11 innanzi al giudice dott.ssa Stefania Caparello, sono comparsi:
Per 'avv. BONANNI LEONARDO oggi dall'avv. PRANOVI Parte_1 CP_1
FEDERICO in mandato
Per NA LE AR AN l'avv. FRATTA SU con la parte personalmente
E' poi presente per la pratica forense la dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti.
L'avv. Fratta fa presente non pende allo stato un altro giudizio dinanzi a questo Tribunale.
L'avv. ricorrente fa presente che il canone non viene corrisposto da giugno 2023.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 19:00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 14/02/2024 al n. 633 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. BONANNI LEONARDO Parte_1 C.F._1
e l'avv. FEDERICO PRANOVI ( ) C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Vicenza;
- RICORRENTE- contro
NA LE AR AN con l'avv. FRATTA C.F._4
SU ), domiciliato presso il difensore C.F._5
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna e che si ritrascrivono
Per parte ricorrente: in via principale nel merito
Respingere le domande avversarie anche riconvenzionale perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa
Sempre in via principale:
- Dichiarare la risoluzione del contratto in atti a causa dell'inadempimento del conduttore;
- Convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile destinato ad uso abitativo sito l'immobile sito in Comune di Villaga (VI), via Antonio Carlotto n. 42, catastalmente individuato al N.C.E.U del Comune di Villaga (VI), Foglio 16 – particella 402, sub. 1 piano S1,
Categoria A, classe U, vani 7, con ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva.
- Fissarsi la data di esecuzione nel termine più breve possibile;
- Condannare LA ER EN IA al pagamento dei canoni non versati che ammontano ad 19.800,00 all'ottobre 2023 oltre ai successivi maturati canoni e non corrisposti all'effettivo rilascio;
- ordinare l'immediato rilascio dell'immobile.
In ogni caso con rifusione di spese e compensi di causa.
Parte ricorrente in memoria 13/1/25: Nel merito:
-accertata l'esistenza del contratto di locazione del 03.11.2022, stipulato dalla convenuta e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro di Vicenza al n. 010287/2022 dell'immobile di via Carlotto in Villaga (VI), catastalmente individuato al N.C.E.U. del Comune di Villaga (VI),
Foglio 16 – particella 402, sub. 1 piano SI, cat. A, classe U, vani 7, con diritto di proprietà della corte comune Mapp. 1090 e del passaggio comune Mapp. 829.
- che il canone convenuto fra le parti è di € 21.600,00 annui, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 1.800,00 ognuna, entro non oltre il 5 di ogni mese con effetto dal 01.11.2022;
-accertato l'inadempimento per colpa del conduttore che non ha mai pagato regolarmente i canoni come stabilito;
dall'art. 5 della l. n. 392/1978 (c.d. legge equo canone) che infatti, risulta moroso dei canoni mensili da giugno 2023 sino ad oggi, corrispondenti in linea capitale a € 34.200,00, oltre ai maturandi alla liberazione dell'immobile e agli interessi dalle scadenze al saldo;
-tanto accertato, condannare la Signora EN ER IA LA; al rilascio immediato dell'immobile occupato senza legittimo titolo e al pagamento dei canoni insoluti nella misura su indicata.
Ulteriormente nel merito: respingersi le conclusioni di parte convenuta, così come rassegnate in atti, in via riconvenzionale, in via alternativa alla riconvenzionale, in via subordinata alla riconvenzionale in quanto evidentemente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nei depositati atti.
In via istruttoria
Si ribadiscono le eccezioni formulate in ordine all'inammissibilità e/o irrilevanza delle prove formulate ex adverso per i motivi già illustrati in atti.
Con vittoria di spese di lite, competenze professionali sia per la fase di giudizio che di mediazione obbligatoria, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovute. Per parte resistente: in via preliminare:
1) rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ex art. 274 cpc affinchè venga disposta la trattazione del fascicolo con il rito ordinario, ai sensi dell'art. 40 c.3 cpc, o in subordine sospesa la trattazione della domanda di rilascio dell'immobile in attesa della pronuncia sulla riconvenzionale;
2) dichiarare inammissibile la memoria depositata dall'attore in data 18/06/24, e per l'effetto disporne l'espunzione dal fascicolo di causa, unitamente alla documentazione ivi allegata;
nel merito, in via principale:
3) rigettare ogni avversa domanda ed eccezione per infondatezza in fatto ed in diritto;
nel merito, in via riconvenzionale:
4) accertato e dichiarato che l'accordo fiduciario sottoscritto tra le parti in data 22/05/2007 integra un patto fiduciario con oggetto immobiliare e stante l'accertato inadempimento di Parte_1 per fatti concludenti all'obbligo di ritrasferire a LA ER EN IA la quota di contitolarità di spettanza sull'immobile di Villaga (VI) via A. Carlotto n.42 (ex via Palladio 22, censito al CF del ridetto Comune fg. 16 mapp. 402 sub 1 e mapp. 402 sub 2, salvi dati più precisi), pronunciare sentenza costitutiva di condanna ex art. 2932 cc e per l'effetto trasferire alla convenuta la quota di comproprietà al 50% pro indiviso sul ridetto immobile con ogni pertinenza ed accessorio, ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza ai registri immobiliari;
5) accertare e dichiarare che, in relazione al trasferimento che precede, la convenuta LA ha pagato il prezzo della cessione della quota immobiliare a mezzo dei periodici bonifici effettuati da novembre 2006 a maggio 2023 a beneficio dell' in relazione all'ammortamento del mutuo Parte_1
acceso con Unicredit Banca spa;
6) emettere ogni ulteriore e/o diverso provvedimento dipendente e/o connesso alle domande che precedono;
7) per l'effetto, dichiarare estinto e/o dichiarare nullo / annullabile / improduttivo di effetti tra le parti il contratto di locazione sottoscritto in data 24/10/22 tra e LA, e qui azionato, Parte_1
attesa la sua natura simulata e comunque attesa la coincidenza tra conduttore e locatore per quanto concerne la signora LA;
8) condannare a restituire a LA ER EN IA il 50% di quanto Parte_1 percepito a titolo di canone di locazione per i mesi da novembre 22 a maggio 23, pari ad € 3.600,00
(€ 900,00 x 7 mensilità);
9) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui LA ER EN IA dovesse essere condannata a pagare ad una qualche somma, accertato e ritenuto Parte_1
che LA ER ha corrisposto ad a far data dal 2006 al maggio 2022 Parte_1 quantomeno la somma di € 432.953,71 salva la maggiore che fosse accertata in corso di causa, compensare le rispettive posizioni a debito fino a concorrenza, con condanna dell'attore al pagamento alla convenuta dell'eventuale credito residuo avesse a risultare;
in ogni caso:
10) spese e competenze di causa integralmente rifuse, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del legale che si dichiara antistatario;
in istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria di costituzione ex art. 416 cpc depositata in data 31/05/24.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, il sig. – premesso che lo stesso era Parte_1
proprietario di un immobile destinato ad uso abitativo, sito a Villaga;
che detto immobile era stato concesso in locazione a LA EN ER IA, con contratto 4+4 stipulato il 3/11/2022 e ritualmente registrato;
che il canone convenuto era di €21.600,00 annui;
che la conduttrice era morosa per i mesi di giugno – settembre 2023 per complessivi €7.200,00 – ha citato in giudizio la sig.ra LA EN ER IA, al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e convalidare lo sfratto per morosità, con fissazione del termine per il rilascio.
L'intimata si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa e, in via riconvenzionale, ha chiesto che, atteso l'accordo fiduciario sottoscritto tra le parti in data 22/05/2007, venisse accertato che LA ER EN IA era comproprietaria al 50% pro indiviso dell'immobile di causa, accertando altresì la simulazione del contratto di locazione.
In particolare, parte intimata ha dichiarato che l'immobile di causa era in comproprietà pro indiviso tra le parti oggi in causa, in forza dell'accordo fiduciario sottoscritto tra le stesse in data 22/05/07; i signori – LA, conviventi more uxorio dal 2006 al 2018, avevano infatti acquistato Parte_1 congiuntamente l'abitazione al 50% ciascuno, ma si erano determinati ad intestare il bene al solo per “mere ragioni fiscali e successorie”; che aveva contribuito a corrispondere il 50% Parte_1
delle rate del mutuo.
All'udienza del 14/2/24, parte intimante ha insistito per la convalida, assumendo che la morosità si era attestata nella maggior somma di €14.000,00.
Parte resistente si è riportata all'atto di costituzione, deducendo che il bene sarebbe in realtà in comproprietà e che, quindi, il contratto di locazione sarebbe simulato. In ogni caso, ha dedotto di non poter essere allontanata dal bene di causa in quanto comproprietaria. Il giudice ha rigettato la richiesta di convalida dell'ordinanza di rilascio e ha disposto il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 13/5/2024, parte ricorrente ha dichiarato di essere l'esclusivo proprietario del bene di causa come da atto notarile stipulato dal Notaio di Persona_2
Arzignano (VI), il 26.11.2006 e registrato il 7.12.2006; di aver ottenuto un finanziamento per l'acquisto del bene in questione, con garanzia prestata dalla madre;
che sebbene la resistente avesse corrisposto con assegno la caparra di €10.000,00 per l'acquisto dell'immobile di causa, tale importo le era stato poi restituito il 27.11.2015. Il ricorrente ha, inoltre, contestato il contenuto del presunto accordo del 2007 (che doveva in realtà contenere una sorta di testamento reciproco), sostenendo che comunque lo stesso doveva intendersi risolto per inadempimento della resistente in quanto quest'ultima non aveva pagato il prezzo dell'immobile o parte di esso.
Parte ricorrente ha, inoltre, dichiarato che dal 2006 a tutto il 2023, LA era stata la commercialista che seguiva la contabilità della società parrucchieri “G.B. Parrucchieri”, di e Giorgio, sita in Vicenza Corso Padova n. 200; che seguendo espressamente le Parte_1
indicazioni della commercialista/convivente, ogni settimana aveva consegnato a Parte_1 quest'ultima il fondo cassa e lei in automatico gli aveva fatto il bonifico equivalente alla somma ricevuta, per un totale di oltre 60 mila euro al 2015; che queste operazioni avevano destato il sospetto dell'Agenzia delle Entrate, che in data 22.12.2015, aveva notificato l'avviso di accertamento n T6502ZM03567/2014, con cui aveva accertato un reddito d'impresa pari ad
€118.901,00 e un volume d'affari pari ad €218.297,00; che, quindi, i bonifici di cui parlava
LA non erano volti a pagare il prezzo di acquisto dell'immobile di causa, ma erano i ricavi della società che venivano di volta in volta corrisposti in contanti a LA e Parte_1 quest'ultima li bonificava alla società.
Si è costituita LA chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa e, in via riconvenzionale, ha chiesto che venisse accertata la natura di patto fiduciario dell'accordo sottoscritto tra le parti in data
22/05/2007 e, stante l'accertato inadempimento di all'obbligo di ritrasferire a Parte_1
LA ER EN IA la quota di contitolarità di spettanza sull'immobile di Villaga (VI) via
A. Carlotto n.42, ha chiesto che il Tribunale pronunciasse sentenza costitutiva di condanna ex art. 2932 cc e per l'effetto trasferisse alla convenuta la quota di comproprietà al 50% pro indiviso sull'immobile e pertinenze. La resistente ha, altresì, chiesto che venisse accertato l'avvenuto pagamento del prezzo a mezzo dei periodici bonifici effettuati da novembre 2006 a maggio 2023 a beneficio dell' in relazione all'ammortamento del mutuo acceso con Unicredit Banca spa. Parte_1
Ha, inoltre, domandato che venisse dichiarato estinto e/o nullo/annullabile/improduttivo di effetti tra le parti il contratto di locazione sottoscritto in data 24/10/22, attesa la sua natura simulata e comunque attesa la coincidenza tra conduttore e locatore per quanto concerne la signora LA, con condanna di a restituirle il 50% di quanto percepito a titolo di canone di locazione Parte_1
per i mesi da novembre 2022 a maggio 2023, pari ad € 3.600,00 (€ 900,00 x 7 mensilità). Infine, in via subordinata, ha chiesto, nella denegata ipotesi in cui fosse stata condannata a pagare ad una qualche somma, che venisse disposta la compensazione con quanto corrisposto alla Parte_1
controparte e pari a €432.953,71 a far data dal 2006 al maggio 2022.
In particolare, la resistente ha dichiarato che, in data 22/05/2007, si era determinata assieme ad a sottoscrivere una scrittura privata, nella quale era stato riconosciuto che l'immobile di Parte_1
Villaga via Carlotto era stato acquistato in comproprietà; che si trattava di un patto fiduciario con cui aveva riconosciuto alla fiduciante LA la comproprietà sostanziale Parte_1 sull'immobile; che l'accordo tra i due era di cooperare nel pagamento del mutuo contratto per l'acquisto del bene;
che infatti, a fronte del mutuo stipulato da per l'importo di € Parte_1
390.000,00, LA, per tutti i mesi dal 2006, aveva sempre provveduto a pagare la propria quota parte della rata di restituzione, se non addirittura l'intera rata e più, bonificando il controvalore della stessa sul conto corrente dell' Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 21/1/25 le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, non è ammissibile, in quanto tardiva, la domanda di “rimessione degli atti al
Presidente del Tribunale ex art. 274 cpc affinché venga disposta la trattazione del fascicolo con il rito ordinario, ai sensi dell'art. 40 c.3 cpc, o in subordine sospesa la trattazione della domanda di rilascio dell'immobile in attesa della pronuncia sulla riconvenzionale”.
Per vero, non solo non risulta esservi un procedimento pendente, rispetto al quale poter esaminare la domanda ex art. 274 cpc, ma oltretutto l'art. 40 III cpc non dispone affatto nel senso indicato dalla parte. Né può darsi la sospensione dell'odierno giudizio, in attesa della valutazione della domanda riconvenzionale, posto che non sussiste alcun nesso di pregiudizialità tra le domande
1.1. Ancora in via preliminare, occorre rilevare che l'art. 40, c.p.c. consente il cumulo nel medesimo processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, vanno trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e, quindi, esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103, c.p.c., e soggette a riti diversi (Cass. Civ., sent. 20638/2004). Nel caso di specie, la domanda di parte resistente in merito alla sussistenza di un patto fiduciario e così alla pronuncia di una sentenza costitutiva di condanna ex art. 2932 cc con trasferimento alla resistente della quota di comproprietà al 50% pro indiviso sul ridetto immobile non può essere, quindi, qui disaminata, in quanto si tratta di questione non legata da un nesso di pregiudizialità forte come sopra indicato.
Ed, infatti, viene in esame un contratto di locazione, che costituisce un diritto personale di godimento a favore della conduttrice e, pertanto, ogni altra questione in punto di titolarità del bene non risulta funzionale alla risoluzione del presente contenzioso, tenuto conto che al più la LA sarebbe comproprietaria e che, in astratto, la sussistenza di un contratto di locazione a favore del comproprietario che goda in via esclusiva del bene non è affatto incompatibile con la titolarità in capo allo stesso di un diritto reale.
In ogni caso, basta qui osservare che il pactum fiduciae obbliga il fiduciario a gestire la posizione giuridica di cui è investito secondo modalità predeterminate e a ritrasferirla al fiduciante e, in tal senso, è stato altresì assimilato al mandato senza rappresentanza, piuttosto che al contratto preliminare.
Nel caso di specie, il documento prodotto da parte resistente – rispetto al quale il locatore ha comunque svolto una contestazione in ordine al contenuto laddove ha dedotto che “…ricorda di aver firmato fiduciariamente dei documenti (senza averli letti) alla ex convivente che dovevano contenere una sorta di testamento, peraltro reciproco, volto a sopperire in caso di decesso ad una convivenza non meglio regolamentata” – prevede in realtà che “…per la corresponsione periodica delle rate di mutuo l'acquirente signor si è avvalso … dell'apporto finanziario da Parte_1 parte della signora ER LA,…che contribuisce per il cinquanta per cento al pagamento di dette rate, sin dalle loro prime scadenze” e che “…la proprietà dell'immobile di Villaga…. deve intendersi attribuita …al sig. e alla signora ragione della Parte_1 Parte_2 metà per ciascuno. Tanto diversamente da quanto dichiarato in atto notarile…. ”. Pertanto, si trova scritto che “… in virtù di detto riconoscimento la signora ER LA deve ritenersi a tutti gli effetti comproprietaria pro indiviso del bene immobile de quo, e pertanto titolare di tutti i diritti e di tutti gli obblighi di legge, nessuno escluso, spettanti al condominio”.
Non vi sono, quindi, gli elementi del patto fiduciario, ma al più di una controdichiarazione rispetto all'atto di acquisto notarile che è stato siglato a favore del solo pochi mesi prima. Parte_1
1.2. In tal senso, va dichiarata inammissibile anche la correlata domanda di parte resistente in merito all'accertamento di aver pagato il prezzo della cessione della quota immobiliare a mezzo dei periodici bonifici effettuati da novembre 2006 a maggio 2023, a beneficio di in quanto Parte_1 domanda relativa all'adempimento del documento del 22/5/2007 (erroneamente qualificato dalla resistente alla stregua di “patto fiduciario”).
1.3 Del pari, va rigettata la domanda di inammissibilità della memoria depositata dal ricorrente in data 18/06/24, tenuto conto che la stessa è stata ritualmente depositata all'esito dello svolgimento della domanda riconvenzionale, di cui alla memoria integrativa della stessa resistente. Per tale motivo non se ne può disporre l'espunzione dal fascicolo di causa, unitamente alla documentazione ivi allegata.
1.4. Infine, mette conto evidenziare che parte ricorrente in maniera del tutto irrituale ha modificato le proprie domande con l'ultima nota autorizzata e, pertanto, si terrà conto delle domande introdotte nel termine delle preclusioni di rito, dovendosi ritenere quelle da ultimo formulate inammissibili, nei limiti in cui siano diverse da quelle inizialmente depositate.
2. Venendo al merito del ricorso, lo stesso è fondato e va accolto.
Viene, infatti, in esame un regolare contratto di locazione, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
2.1. Ora, parte resistente sostiene che lo stesso sia nullo, annullabile o simulato anche in considerazione della coincidenza tra conduttore e locatore per quanto concerne la signora LA.
Quanto a quest'ultimo aspetto, si è già osservato che un comproprietario del bene può decidere di disporre dello stesso a favore dell'altro comproprietario che detto bene utilizzi in via esclusiva, mediante un contratto di locazione. Pertanto, non si ravvisa alcuna nullità/annullabilità per tale aspetto.
2.2. Quanto al discorso che il contratto di locazione sarebbe simulato in considerazione del documento del 22/5/22, basta qui osservare che quest'ultimo può al più essere ricollegato ad una controdichiarazione rispetto all'atto di acquisto del 27/11/2006, ma non certo rispetto alla locazione che è avvenuta il 3/11/22.
Ora, come noto, la simulazione presuppone la partecipazione di tutti i soggetti che hanno partecipato all'accordo simulatorio e la prova della simulazione va fornita con la controdichiarazione, vietando l'art. 1417 c.c., la prova per testi o per presunzioni.
La controdichiarazione, che nei rapporti fra le parti costituisce il mezzo usualmente adoperato per documentare una simulazione, costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto non avente carattere negoziale e che non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio (Cass. 4 maggio 1998 n. 4410), di tal che la controdichiarazione non solo non deve essere coeva all'atto simulato ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione. In particolare, per potersi attribuire alla controdichiarazione unilaterale il significato e gli effetti di riconoscimento della simulazione è necessario che questa provenga dalla parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa
è redatta (Cassazione civile, sez. II, 30/01/2013, n. 2203; Cassazione civile, sez. II, 09/06/1992, n.
7084).
Ciò premesso, può dubitarsi della simulazione del contratto di compravendita, rispetto al quale tuttavia non è stata svolta alcuna domanda da parte della resistente e, pertanto, è preclusa ogni cognizione al riguardo.
2.3. Va, invece, definitivamente accertata la validità del contratto di locazione per cui è causa, con il conseguente obbligo in capo a LA di versare i canoni.
Ciò premesso, è pacifico che LA non abbia corrisposto i canoni richiesti dal ricorrente e che, pertanto, sia in ciò inadempiente.
A nulla rileva il fatto che la stessa possa ritenersi comproprietaria del bene, posto che godendo in via esclusiva dell'immobile, è tenuta a corrispondere una indennità all'altro comproprietario.
Né è possibile accogliere la domanda di restituzione della metà dei canoni di locazione, posto che il contratto in questione è stato siglato in un tempo assai successivo rispetto alla allegata controdichiarazione e, quindi, si deve ritenere che la LA abbia accettato l'entità del canone pattuito, pur nella convinzione di essere (o non essere) comproprietaria del bene.
Ciò premesso, il contratto di locazione va dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice e quest'ultima va condannata a corrispondere €36.000,00 (tenuto conto del mese di gennaio 2025 compreso), oltre ai successivi maturati canoni e non corrisposti all'effettivo rilascio, nella misura indicata nel contratto di locazione.
Dalla risoluzione del contratto di locazione consegue la condanna della resistente al rilascio del bene immobile, stante il fatto che ogni questione in merito alla contitolarità del bene di causa non può essere oggetto del presente giudizio, non solo per il fatto che manca al riguardo una specifica domanda di parte resistente, ma anche perché nel caso la stessa sarebbe stata inammissibile, stante il richiamato tenore dell'art. 40 III cpc.
Il rilascio deve essere disposto in un termine congruo che non può essere inferiore a 3 mesi, stante il rapporto intercorso tra le parti.
2.4 Con riguardo alla domanda subordinata di parte resistente, in merito alla compensazione delle reciproche poste debitorie/creditorie, basta qui osservare che parte ricorrente ha contestato la ricostruzione data dall'avversaria e ha evidenziato come si trattasse di somme che lo stesso aveva dato a LA, nell'adempimento del rapporto professionale intercorso tra i due. Parte_1 In ogni caso, si tratta di poste che non possono essere compensate, laddove quelle che LA ha asseritamente corrisposto per l'acquisto del bene immobile sono dovute ai fini dell'acquisto dell'immobile in capo alla stessa, mentre i canoni di locazione vanno ad indennizzare l'altro presunto comproprietario del mancato godimento del bene immobile. Si tratta quindi di poste che non costituiscono rispettivamente un credito e un debito tra le parti, ma eventualmente due posizioni passive a carico di LA.
2.5 Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della resistente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (scaglione da €26.001,00 a €52.000,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA inammissibili le domande di parte resistente in merito all'accertamento che l'accordo fiduciario sottoscritto tra le parti in data 22/05/2007 integra un patto fiduciario con oggetto immobiliare, all'accertamento dell'inadempimento di all'obbligo di ritrasferire a Parte_1
LA ER EN IA la quota di contitolarità di spettanza sull'immobile di causa e relativamente alla pronuncia della sentenza costitutiva di condanna ex art. 2932 cc con connesso trasferimento alla convenuta della quota di comproprietà al 50% pro indiviso sull'immobile con ogni pertinenza ed accessorio;
DICHIARA altresì inammissibile la domanda di parte resistente in merito all'accertamento che la stessa ha pagato il prezzo della cessione della quota immobiliare a mezzo dei periodici bonifici effettuati da novembre 2006 a maggio 2023 a beneficio dell' in relazione Parte_1 all'ammortamento del mutuo acceso con Unicredit Banca spa;
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto DICHIARA risolto il contratto di locazione per cui è causa per inadempimento di parte resistente;
ORDINA a parte resistente di rilasciare l'immobile di causa libero da persone o cose entro 3 mesi dal deposito della presente sentenza;
CONDANNA LA ER EN IA al pagamento dei canoni non versati che ammontano ad 36.000,00 fino a gennaio 2025 compreso, oltre al pagamento dei successivi canoni maturandi fino all'effettivo rilascio nella misura indicata dal contratto di locazione;
CONDANNA parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.906,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 21/01/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello