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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3046 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3873 dell'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), quale erede di Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Pasquale Iannuccilli e Claudia Persona_1
Milone;
Appellante
e
(C.F. ), con sede in Napoli, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Verdi, civico 18, in persona dell'Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Controparte_2
d'Errico e Saveria Rosaria Ferraro;
Appellata/Appellante incidentale nonché
(C.F , (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
) e (C.F. C.F._3 Controparte_5
), rappresentate e difese dagli Avvocati Luca Maori e Delfo C.F._4
Berretti.
Appellate contumaci pagina 1 di 29 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5478/2019, emessa e pubblicata dal
Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, in data 27.5.2019, all'esito del giudizio avente RG. n. 95109/2007, notificata il 12.7.2019, in materia di servitù.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalle difese dell'appellante e degli appellati costituiti in data 3.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 26.2.2007, premettendo Persona_1 che: -1) con atto di donazione del 13.10.1972, rep. n. 41702, acquistava la piena proprietà gli appezzamenti di terreno, siti in Forio d'Ischia, alla contrada Zaro, rappresentati nel NCT al foglio 1, con le particelle 97, 98, 99, 100 e 152, parte dei quali erano stati oggetto di requisizione manu militari per le esigenze difensive dell'isola; 2) riguardo all'esatta identificazione dell'area distinta con la particella 152, sorgeva nel tempo una contestazione con i , proprietari di fondi limitrofi, Pt_2 contraddistinti dalle particelle 151 e 153 che unitamente alla particella 152 costituiva l'ex particella 9; 3) la detta particella 152, poi, era stata acquistata dal dante causa di esso attore con atto di compravendita per notaio Persona_2 del 26 marzo 1963 (rep. n. 13523), nel quale veniva precisato testualmente: “si accede al detto fondo dalla via Vicinale Guardia di Zaro, con servitù attiva di passaggio attraverso i beni degli eredi ”; 4) nel corso degli anni, i beni degli Pt_2 eredi erano stati trasferiti ad altri soggetti, fino all'acquisto da parte della Pt_2
convenuta in primo grado, la quale aveva apposto un Controparte_1 cancello sul passo carraio della stradina interpoderale oggetto della testé menzionata servitù di passaggio, stradina che dalla sua proprietà attorea (in particolare dalla particela 152) conduce ad un'altra strada, posta al servizio di numerosi altri fabbricati nel corso del tempo costruiti e che per tale ragione, nella tesi del deducente, aveva perso la sua originaria natura di vicinale privata per diventare vera e propria strada pubblica;
5) la oltre ad aver Controparte_1 arbitrariamente chiuso il passaggio con l'apposizione del detto cancello, aveva anche
“fatto sparire” la particella 152 attraverso un artificioso accatastamento delle proprie consistenze, così annettendosi manufatti ex militari restituiti dal Comando Difesa di pagina 2 di 29 Ischia in favore di esso attore con verbale di consegna del 5.11.1959 e regolarmente iscritti in catasto fin dal 1985; 6) a seguito di correzione catastale, la particella 152 era stata sottratta alle consistenze della ma, a causa dei Controparte_1 interventi grafici susseguitisi sulle mappe catastali, era venuta meno la certezza in ordine alla esatta delimitazione della particella in questione;
– conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, la Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare che la società
[...] convenuta ha violato la servitù attiva di passaggio attraverso il proprio fondo, sancita dall'atto per notar del 26 marzo 1963 in favore del , Persona_2 Per_1 proprietario della particella 152, con l'illegittima apposizione di un cancello;
2) per
l'effetto, ordinare alla in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., la rimozione del cancello di cui sopra;
3) accertare, che la Controparte_1
nel procedere alla risistemazione catastale dei propri beni siti in Forio d'Ischia,
[...] alla località Zaro, ha incorporato nella sua proprietà anche la particella 152 del foglio
1, di proprietà di;
4) ripristinare lo stato di fatto e di diritto anteriore Persona_1 agli abusi di parte convenuta, attraverso la ridefinizione del confine tra la proprietà di
(dal lato della particella 152 del foglio 1) e la proprietà della società Persona_1
; 5) condannare la società in persona del Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni conseguenti l'illecito comportamento, da liquidarsi in questa o in separata sede e con determinazione, nel primo caso, in corso di causa, anche a seguito dei comportamenti di controparte.
Vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, depositata in cancelleria in data 1.6.2007, con la quale impugnava e contestava il fondamento delle domande attoree, in particolare assumendo: 1) di aver rilevato la proprietà delle particelle di terreno contraddistinte dai nn. 173, 168,
166, 11, 153 e 151 del foglio 1 del Comune di Ischia dalla società Red Mall S.r.l. (già
, con atto pubblico per notar del 31.3.2004 (rep. n. 40516 Controparte_6 Per_3
e racc. n. 10500) e che dette particelle di terreno confinavano con le particelle di terreno contraddistinte dai nn. 98, 152 e 97 di proprietà di;
2) che Persona_1 nel corso del 1995 era sorta controversia tra la società dante causa di essa convenuta ( e il avendo la prima lamentato uno Controparte_6 Per_1
pagina 3 di 29 sconfinamento da parte di quest'ultimo nella realizzazione di un muro di confine tra le proprietà, occupando arbitrariamente ed illegittimamente terreno di proprietà di essa confinante;
3) che per risolvere il contenzioso il e la società Per_1 CP_6 avevano conferito incarico congiunto a due consulenti di fiducia con il precipuo compito di individuare i confini tra le due proprietà; che i detti consulenti avevano quindi espletato l'incarico consacrando i risultati della loro attività peritale in una relazione tecnica a firma geom. del 28.10.1996 giurata il 8.8.2002; 4) che CP_7 dalla detta relazione di consulenza, giurata in data 8.8.2002 presso il Tribunale di
Ischia, emergeva, da una parte, che il nel realizzare il muro di recinzione, Per_1 aveva effettivamente sconfinato ai danni della proprietà della confinante sottraendo terreno alle particelle 173, 168, 166, 11, 153 e 151 per un totale di complessivi mq
1169, dall'altra, che lo stesso aveva tagliato, con il detto muro, la particella Per_1
n. 152 di sua proprietà, lasciando al di là della recinzione un'area in pendenza di mq
132 circa, finita nella disponibilità della confinante;
5) che con lettera raccomandata del 23.2.2005, la subentrata alla nella proprietà Controparte_1 CP_6 dei cespiti, aveva invano invitato e diffidato il a rientrare nei propri confini Per_1 così come risultanti dalla perizia giurata a firma del geom. ; 6) che il CP_7 cancello apposto da essa convenuta all'ingresso delle sue proprietà non ledeva in alcun modo i diritti dell'attore in quanto quest'ultimo aveva accesso ai suoi beni immobili attraverso il cancello di ingresso collocato sula via vicinale di Zaro, in prossimità di quello realizzato da essa convenuta;
7) il aveva poi realizzato Per_1
l'apertura di un varco nel muro di recinzione da lui costruito, apponendovi un cancello con lucchetto e così creando un illegittimo accesso dalla particella 98, di esso attore, alla particella 173, di proprietà di essa convenuta, ovvero una servitù di passaggio di cui andava accertata in via riconvenzionale l'inesistenza; 8) che non esisteva alcuna servitù di passaggio attiva a favore dei beni di proprietà di esso attore ed a carico dei beni di proprietà di essa convenuta, non essendo idoneo a tal fine quanto risultante dall'atto di compravendita per notar del Persona_2
26.3.1963 rep. 13523; 9) infine, che il con il lamentato sconfinamento, si Per_1 era illegittimamente appropriato di beni di proprietà di essa convenuta ed in particolare della grande piazzola panoramica insistente sulla particella 151, di cui chiedeva il rilascio nonché, previo regolamento di confini tra le particelle 173, 168,
pagina 4 di 29 166, 11, 153 e 151 (di proprietà di essa convenuta) e le particelle 98, 152 e 97 (di proprietà di esso attore), la demolizione ed arretramento del muro di recinzione sulla reale linea di confine oltre al risarcimento dei danni.
Iscritto il giudizio al n. 109/2007 RG del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di
Ischia, in data 5.3.2008 il G.U. ammetteva la prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) articolata dalla convenuta, nominava consulente tecnico d'ufficio l'Arch. e rinviava all'udienza del 23.5.2008. Riassunta, poi, la causa Persona_4 ad istanza della società convenuta, dopo il decesso del avvenuto in data Per_1
9.11.2010, si costituivano in giudizio gli eredi del defunto attore.
Con ordinanza del 17.3.2014, il G.U. Dott. subentrato al Dott. Per_5 Per_6 surrogava nell'incarico il CT Arch. per aver solo parzialmente Persona_4 risposto al mandato conferitole ed aver poi rinunciato all'incarico, nominando in sostituzione l'Arch. Persona_7
Raccolta la prova orale e depositata in data 12.7.2015 la nuova CT, la causa veniva decisa dal GOT Dott.ssa Olimpia Criscuolo con la sentenza n. 5478/2019, emessa e pubblicata in data 27.5.2019, con la quale, in parziale accoglimento della domanda attorea, così provvedeva: “Condanna parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento della somma di euro 1.868,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
accoglie la domanda riconvenzionale e condanna parte attrice a rilasciare il terreno usurpato insistente sulle piazzole panoramiche e precisamente mq. 502 (ex particella n. 151) e mq. 578 (ex particelle n. 153, 11 e 153) pari ad un totale di mq. 1080 circa della attuale particella n. 9 di proprietà della ed in conseguenza condanna parte attrice al pagamento della parte CP_1 convenuta al pagamento del risarcimento del danno di euro 17.001,68 oltre interessi e rivalutazione da conteggiarsi dalla domanda al soddisfo;
condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite nella misura di 2/3, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, quantizzate in complessivi euro 2.126,00, di cui euro 300,00 per spese vive, oltre ai compensi ex DM 55/2014 che vengono così quantificati: euro
292,00 per la fase di studio della controversia;
euro 247,00 per la fase introduttiva;
euro 747,00 per la fase istruttoria;
euro 540, per la fase decisoria il tutto oltre spese generali il 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Pone in capo alla parte attrice le spese della CT nella misura di 2/3”.
pagina 5 di 29 B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 31.7.2019, ha Parte_1 proposto appello avverso la testé menzionata sentenza n. 5478/2019 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, articolando all'uopo i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui in essa è stata richiamata, come parte processuale, solo una delle eredi di
– parte attrice originaria, deceduta nel corso del primo grado di Persona_1 giudizio – ovvero l'odierna appellante e non anche le altre Parte_1 eredi, ovvero, , e , pur Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 regolarmente costituite nel primo grado di giudizio. In pratica, la sentenza nella sua intestazione riporterebbe come parte attrice la sola , quale Parte_1 erede di laddove, come noto, in una azione reale di accertamento Persona_1 della proprietà si ha litisconsorzio necessario tra i comunisti/coeredi. Non solo, ma essendo i debiti ereditari parziali e non solidali, il dispositivo contente la condanna avrebbe dovuto menzionare espressamente, secondo l'appellante, tutte le eredi, ovvero , e e non limitarsi CP_3 CP_4 Controparte_5 genericamente, come accaduto nel testo del provvedimento decisorio impugnato, a menzionare quale “parte attrice” l'odierna appellante.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza appellata per aver il primo Giudice omesso di pronunciarsi, ex art. 112 c.p.c., sull'eccezione riconvenzionale di usucapione, proposta nel primo grado di giudizio. La Per_1 avrebbe, cioè, fatto valere, con domanda depositata il 1.6.2007, il possesso ad usucapionem per oltre vent'anni, ovvero fin dal 1970/1975, delle aree asseritamente usurpate dal suo dante causa, possesso mai interrotto e anzi comprovato da opere visibili realizzate in loco dallo stesso e confermate dai testi indotti Persona_1 dall'attore ed escussi in prime cure, tra cui e Testimone_1 Testimone_2
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta come erroneamente il primo Giudice abbia qualificato come azione di regolamento di confini la domanda riconvenzionale della società la quale, al contrario, avrebbe dovuto essere Controparte_1 qualificata come azione di rivendica e dichiarata, quindi, inammissibile. Difatti, nella sua riconvenzionale, la GIS S.r.l. non avrebbe dedotto incertezza del confine o pagina 6 di 29 promiscuità del possesso, ma avrebbe individuato una area esatta che il Per_1 avrebbe sottratto al suo godimento, con ciò ponendo i presupposti per l'articolazione di un'azione di rivendica e non di regolamento di confine. In pratica, il regolamento di confini proposto dall'attore era limitato alla particella 152 e a quelle immediatamente circostanti alla proprietà della convenuta società GIS S.r.l., mentre quest'ultima avrebbe esteso la domanda di ridefinizione dei confini a tutte le particelle di terreno tra le parti in causa, il che avrebbe trasformato, sostiene il gravante, il regolamento di confini in azione di rivendica, rispetto alla quale sarebbe alfine emerso il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della stessa GIS
S.r.l., in particolare rispetto alla cd. probatio diabolica o, almeno, all'eventuale pretesa usucapione delle particelle assunte come usurpate. Ciò avrebbe dovuto portare il primo Giudice a respingere qualsiasi pretesa da parte dell'originaria convenuta, odierna appellata, sulle aree contese appunto perché inammissibile.
Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza appellata per avere il
Giudice di prime cure fondato la propria decisione sulle risultanze della CT che, a suo dire, sarebbe erronea ed andrebbe rinnovata. In essa, infatti, il perito incaricato avrebbe tralasciato di considerare situazioni fattuali – in particolare, il riferimento è alle cinque unità immobiliari la cui inesistenza, al momento della redazione dell'atto a firma del Notaio del 31.3.2004, l'odierno appellante aveva ampiamente Per_8 provato – asseritamente essenziali per la definizione della vicenda giudiziaria.
Con il quinto motivo, il gravante ha censurato la sentenza appellata per non avere il
Giudice di prime cure dichiarato la fondatezza della domanda principale avente ad oggetto confessoria servitutis, quanto alla pretesa servitù di passaggio contrattualmente stipulata con atto a forma del Notaio del 1963 in favore Per_2 della particella n. 152, di proprietà dell'attore, ed a carico della particella di terreno ex 173, di proprietà della convenuta;
servitù la cui esistenza sarebbe stata, al contrario, provata oltre che per titoli, anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Formulata, altresì, un'istanza di sospensione dell'esecutività della prima sentenza,
l'appellante ha così conclusivamente articolato le sue richieste a questa Corte: “A) in accoglimento dei motivi di appello, in via principale, dichiararsi la nullità della sentenza impugnata, perché non resa nei confronti di tutte le parti attoree, tra l'altro legate da litisconsorzio necessario;
B) per il motivo sub II), accogliersi l'eccezione
pagina 7 di 29 riconvenzionale di usucapione spiegata da e le figlie, relativamente Persona_1 alle consistenze di cui alle pretese occupazioni ed usurpazioni delle aree oggetto della riconvenzionale spiegata da GIS;
C) rigettarsi la domanda attrice perché sfornita di prova, in via principale, in relazione alla sua natura di revindica ed, in via subordinata, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, anche con riferimento alla negatoria servitutis e/o accertamento dei confini di cui alla riconvenzionale;
D) accogliersi il motivo relativo alla rinnovazione e/o integrazione della CT;
E) accogliersi per il motivo sub V) la domanda attorea dichiarandosi che la
GIS ha illegittimamente chiuso il cancello da cui l'originario attore esercitava il diritto di passaggio;
F) sospendersi, stante i gravi motivi, la provvisoria esecutorietà della sentenza, come da argomenti fatti valere nel capo VI) dei motivi;
G) vinte le spese con attribuzione del doppio grado di giudizio”.
Con un atto di comparsa depositato in data 29.11.2019, si è ritualmente costituita la chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'avverso gravame per essere stato lo stesso redatto in violazione dell'art. 342 e
348 bis c.p.c.. Nel merito, poi, ha instato per il rigetto integrale dell'avverso gravame, data la sua manifesta infondatezza in fatto e in diritto, con conferma della sentenza nelle parti ex adverso censurate e condanna alle spese di grado delle parti impugnanti. Al contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la stessa sentenza, censurandone, per le ragioni di seguito esposte, diverse statuizioni. Nel primo motivo di appello incidentale, la GIS S.r.l. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui quel Giudice l'aveva condannata al risarcimento dei danni nei confronti della parte attrice, , ovvero al pagamento Persona_1 dell'importo di euro 1.868,47 per “il mancato utilizzo e godimento dei terreni di cui al lotto 3, per il periodo che decorre dal 26.02.2007”, nocumento “stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio in euro 1.868,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Ebbene, secondo l'appellante incidentale, l'erroneità ed ingiustizia di detta decisione sarebbe da ascrivere non solo al fatto che “la parte attrice – odierna appellante – nel giudizio di primo grado non proponeva affatto domanda risarcitoria per mancato godimento della porzione di terreno di sua proprietà, come inequivocabilmente si evince dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio”, ma anche e soprattutto al fatto che, accertata l'insussistenza della servitù contrattuale pagina 8 di 29 di passaggio attiva a favore della particella di terreno n. 152 di proprietà del Per_1 ed a carico dei terreni di proprietà della convenuta e, quindi, la infondatezza della confessoria servitutis spiegata nel libello introduttivo del primo grado, alcun comportamento antigiuridico poteva ascriversi alla detta società tale da giustificarne la detta condanna al risarcimento, anche perché la pretesa riduzione dell'originaria estensione della particella 152 era stata la diretta conseguenza della costruzione del muro voluto nel 1992/1993 dal stesso, che aveva deliberatamente lasciato Per_1 fuori della sua proprietà la porzione della particella a ridosso della scarpata.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la GIS S.r.l. ha invece lamentato il fatto che pur avendo il primo Giudice accertato tanto lo sconfinamento posto in essere dall'attore con la realizzazione del muro di recinzione, quanto il reale confine tra le proprietà delle parti in causa con la condanna dell'attore a rilasciare il terreno usurpato, non si sarebbe poi pronunciato né sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attore alla riduzione in pristino, con la chiusura del varco illecitamente realizzato sul detto muro di recinzione e la rimozione del cancello appostovi, né tantomeno sulla richiesta di condanna alla demolizione ed arretramento del detto muro di recinzione sulla linea reale di confine.
Con l'ultimo motivo di appello incidentale, infine, la GIS S.r.l. ha impugnato il governo delle spese di lite deciso in sentenza, giacché, la condanna della parte attrice, in essa disposta, al pagamento delle stesse nella sola misura dei 2/3 non troverebbe “alcuna valida giustificazione in ragione della concreta insussistenza di una ipotesi soccombenza parziale tra le parti in causa”, e ciò fronte “del rigetto delle domande attoree (salvo l'accoglimento parziale di una domanda non proposta, come sopra meglio precisato) e, soprattutto, dell'accoglimento delle domanda riconvenzionali proposte dalla società convenuta”. A ciò, poi, l'appellante incidentale ha aggiunto la censura relativa agli importi delle dette spese per come quantificati, per essere gli stessi risultati “di gran lunga inferiori finanche ai minimi tabellari e quantificat[i] in palese violazione delle disposizioni di cui al DM 55/2014, pur espressamente richiamate nella sentenza appellata”.
Da tutto quanto fin qui riportato, sono quindi seguite le conclusioni da parte dell'appellante incidentale, così espressamente formulate: “1) in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata in
pagina 9 di 29 mancanza dei gravi e fondati motivi richiesti dall'art. 283 c.p.c. e, comunque, per
l'insussistenza del paventato pregiudizio irreparabile non dedotto, né allegato né, tantomeno, documentato da parte dell'appellante; 2) sempre in via preliminare, a norma delle vigenti disposizioni del codice di rito, correggere l'evidente errore materiale contenuto nella sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di indicare le sigg.re
, e , quali soggetti Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 costituiti in giudizio in qualità di eredi della parte attrice sig. , assistite Persona_1
e rappresentate dagli avvocati Luca Maiori e Delfo Berretti del Foro di Perugia;
3) nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di rito e, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto;
4) sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale: a) riformare la sentenza appellata nella parte in cui, pur in mancanza di espressa domanda attorea, ha condannato la società convenuta al risarcimento danni e ciò in violazione delle disposizioni di cui all'art. 112 c.p.c. e, comunque, ingiustamente in violazione dell'art. 2043 c.c., per i motivi meglio dedotti nel presente atto e, per
l'effetto, annullare il relativo capo di sentenza con conseguente condanna della parte attrice – odierna appellante – al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari;
b) riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di pronunciare in ordine alle domande di condanna dell'attore alla riduzione in pristino stato ovvero alla chiusura del varco e alla rimozione del cancello illegittimamente realizzati nel muro di recinzione nonché alla demolizione ed arretramento del muro di recinzione sulla linea reale di confine così come giudizialmente accertata sulla scorta delle CT acquisite agli atti di causa, domande formulate nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 depositata in data 18.07.2007, nelle memorie conclusionali e che si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte siccome non esaminate e espressamente riproposte anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; c) riformare la sentenza appellata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in misura inferiore
a quelle dovute in applicazione della vigente tariffa forense in violazione delle disposizioni di cui al DM 55/2014, per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la parte attrice – odierna appellante – al pagamento dell'importo di euro € 13.430,00, oltre spese generali nella misura del 15%
pagina 10 di 29 nonché IVA e CPA come per legge, ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari;
5) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 29.9.2020, il Collegio, dichiarata la contumacia di , e sospendeva CP_3 CP_4 Controparte_5
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava all'udienza del 10.5.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Rassegnate le conclusioni all'udienza del 12.7.2023, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.; successivamente la causa veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 21.11.2023, con la quale venivano chiesti chiarimenti al ctu, in ordine alla relazione già depositata in primo grado a cura dell'Arch. Ritenuta poi la necessità di disporre la sostituzione Persona_7 del nominato CT, avendo il predetto Arch. dichiarato di non poter espletare il Per_7 mandato a causa di concomitanti incarichi professionali, con ordinanza del
11.1.2024 il Collegio assegnava il relativo incarico prima all'Ing. Per_9
poi data l'impossibilità di questi all'espletamento dell'incarico per motivi
[...] di carattere personale all'Ing. . Persona_10
Depositata, quindi, la CT redatta a cura dell'Ing. in data Persona_10
18/19.2.2025 e precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 3.3.2025, la causa
è stata riservata in decisione con ordinanza dell'11.3.2025 (comunicata alle parti costituite in pari data a cura della cancelleria), con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante incidentale ex art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro pagina 11 di 29 esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ancora in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita dall'appellante incidentale anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
(concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di pagina 12 di 29 procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma
1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
1.a. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui veniva richiamata come parte processuale solo una delle eredi di , ovvero l'odierna appellante e non Persona_1 Parte_1 anche le altre eredi, le AN , e CP_3 CP_4 Controparte_5 pur regolarmente costituite nel primo grado di giudizio. Ebbene, come noto, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata come mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., “quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti, e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'articolo 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce” (cfr., da ultimo, Cass. n. 24010/2021). Ciò detto, nella vicenda in esame, a seguito del decesso dell'attore avvenuto il Persona_1
9.11.2010 e alla conseguente interruzione del giudizio, il processo riprendeva, su istanza di riassunzione presentata dalla GIS S.r.l., nei confronti delle eredi del defunto. Si costituivano, quindi, ritualmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, tanto l'odierna appellante a Parte_1
pagina 13 di 29 ministero dell'Avv. Pasquale Iannuccilli, quanto le di lei AN, , CP_3 CP_4
e a ministero degli avvocati Luca Maiori e Delfo
[...] Controparte_5
Berretti. Il giudizio di primo grado, dunque, proseguiva nel pieno rispetto del principio di contraddittorio, con la partecipazione al processo di tutte le eredi di
, come peraltro provato dal deposito delle comparse conclusionali Persona_1 anche da parte delle stesse odierne appellate contumaci. L'omessa indicazione delle AN , e nell'intestazione della CP_3 CP_4 Controparte_5 impugnata sentenza è, quindi, da ascriversi a mero errore materiale del primo giudicante, atteso che dalla lettura della motivazione appare di tutta evidenza come lo stesso non abbia mai indicato apertis verbis come unica attrice Parte_1
, riferendosi sempre e genericamente, nel testo dell'impugnata decisione,
[...] alla “parte attrice”. Peraltro, anche nel presente grado di giudizio, questa Corte, con ordinanza resa fuori udienza in data 29.9.2020, dichiarava espressamente la contumacia delle AN , e CP_3 CP_4 Controparte_5
Dunque, la sentenza appellata non può ritenersi affetta da nullità come preteso dall'odierna appellante principale, ma è piuttosto emendabile e da emendarsi, a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c., con la correzione dell'errore materiale emerso, consistito appunto nell'aver omesso di indicare , Controparte_3 CP_4
e , soggetti ritualmente convenuti e costituiti nel
[...] Controparte_5 giudizio di prime cure, nella loro qualità di eredi dell'originario attore Per_1
, quali parti del processo di primo grado, al pari di
[...] Parte_1
. Diversamente, è possibile dichiarare la nullità di una sentenza soltanto
[...]
"quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo", quando si è cioè configurata "una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce", e non certamente quando l'atto ha invece pienamente raggiunto, come nel caso qui in esame, lo scopo a cui è destinato (cfr., ex multis, Cass. n. 7343/2010).
Ragioni per le quali, dovrà considerarsi priva di pregio la relativa doglianza.
1.b. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale ha lamentato l'omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., da parte del primo Giudice, in ordine all'eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dall'attore in prime cure pagina 14 di 29 riguardo alle porzioni di particelle di proprietà della GIS S.r.l. che la stessa assumeva illegittimamente occupate, o, comunque, oggetto di illecito sconfinamento.
Ebbene, l'art. 183 c.p.c., nella versione vigente ratione temporis, prevedeva, al comma 5, che nella prima udienza l'attore (nel nostro caso, l'odierno appellante) potesse proporre le domande e le eccezioni che fossero conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, e che “le parti”, entrambe, potessero precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Dunque, il fatto che la legge presuma, ex art. 1142 c.c., la continuità nel possesso, comporta, sotto il profilo dell'onere probatorio processuale, la possibilità, per colui che invoca l'avvenuta usucapione, di poterla eccepire anche successivamente alla prima udienza e non necessariamente nell'ambito di quest'ultima. Ciò in quanto nella prima udienza è obbligatorio sollevare, a pena di decadenza, solo quelle eccezioni finalizzate a dimostrare la titolarità di un diritto che non trova alcuna “copertura preventiva” nella legge, e non anche quelle relative alla titolarità di un diritto il cui riconoscimento è già previsto dalla legge sotto forma di
“presunzione”, anche se poi quest'ultima è sempre superabile dalla controparte con l'evidenza di una prova contraria. In altre parole, imporre al convenuto di eccepire l'acquisto per usucapione già nella prima udienza di trattazione significa sminuire la portata della presunzione legale di cui all'art. 1142 c.c., soprattutto se si pensa che, ai sensi dell'art. 2728 comma 1 c.c., “le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite”. Attesa, quindi, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di usucapione, formulata all'esito della simmetrica ed opposta riconvenzionale formulata nella comparsa della GIS S.r.l. – con la quale la stessa chiedeva l'accertamento dell'esatta linea di confine tra le particelle – si tratta ora di verificarne la fondatezza.
Come noto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare il momento iniziale del possesso ad usucapionem, la decorrenza del ventennio, nonché il possesso pacifico, pubblico ed incontestato della cosa, possesso esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, e ponendo in essere attività
pagina 15 di 29 corrispondenti al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo. L'attore deve, anche, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti inequivocabilmente rivelino l'intenzione del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne segue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà. Così la Suprema Corte sul punto: “Per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n.
1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass.
27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). A tal proposito, ha precisato ancora di recente la Suprema Corte, "l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente, appunto, la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza di ciò è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del
pagina 16 di 29 quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene
"da tempo immemorabile” ovvero “da oltre venti anni et similia”, giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò per scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si incardinino azioni prive di un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., 26.4.2011,
n. 9325).
Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi come l'invocato acquisto per usucapione della proprietà delle porzioni di particelle (nn.
173, 168, 166, 11, 153 e 151) inglobate, all'atto della costruzione del muro di confine, nel perimetro della proprietà secondo l'eccezione formulata in Per_1 riconvenzionale dall'attore in primo grado, è risultato del tutto privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati. È ben vero, infatti, che i testi di parte attrice, escussi in prime cure, avevano confermato l'assunto dell'attore rivendicante, ma lo avevano fatto con riferimento a dei cespiti ben diversi da quelli costituenti oggetto delle richieste di definizione dei confini formulate in riconvenzionale della GIS S.r.l..
Infatti, la domanda riconvenzionale della GIS s.r.l. aveva avuto ad oggetto l'accertamento dell'usurpazione di porzioni delle dette particelle di terreno, contraddistinte ai nn 173, 168, 166, 11, 153 e 151 del Foglio 1, risultate essere di proprietà esclusiva della GIS S.r.l., rispetto alle particelle adiacenti contraddistinte dai nn. 97, 98 e 152 di proprietà del Invece, i testi escussi su richiesta Per_1 dell'attore in prime cure, hanno riferito sempre e soltanto di un possesso pacifico, incondizionato, pubblico, ventennale e finanche dimostrabile (vedasi la realizzazione di una palizzata a delimitazione dei relativi spazi), solo con riferimento alla contesa piazzuola panoramica insistente sulla particella 151, di proprietà esclusiva della GIS
S.r.l., e non anche con riferimento alle porzioni assunte come usurpate delle altre particelle (ovvero delle particelle nn. 173, 168, 166, 11, 153), di proprietà della GIS
S.r.l.
pagina 17 di 29 Così, sul punto, il teste sul capo 1) del capitolato predisposto Testimone_1 dall'originario attore: “Sì “è vero” su quella piazzola proprio perché era bella ci recavamo spesso sia di giorno che di sera a intrattenerci o anche a predisporre feste braci o simili. Tutto ciò avveniva di certo intorno al 1975 o 1976, cioè prima che mi sposassi. Ciò è continuato in tutti gli anni a venire fino all'attualità. Ricordo che l'avv.
intorno al 1986/87 recintò questa piazzola con paletti ed una rete per evitare Per_1 pericoli per i bambini che ivi giocavano”. E, del pari, sempre sulla stessa questione, il teste : “Assolutamente sì. Posso dire che ho constatato il possesso Testimone_2 ininterrotto della piazzola perché dalla terza media in poi trascorrevo tutte le estati presso la famiglia , dal momento che mi ospitava nella loro casa di Per_1 villeggiatura. Preciso il periodo indicato si riferisce come inizio degli anni 1969/70 ed è durato, ininterrottamente, per i primi vent'anni e, poi, alternativamente, uno sì ed un anno no fino a tutt'oggi. Su quella piazzola i componenti della famiglia , come Per_1 gli ospiti, si recavano su quella piazzola sia per le feste, sia per momenti di relax, e quindi scattavamo foto insieme per il panorama. La piazzola era recintata inizialmente in modo artigianale anche perché era pericolosa e in ogni caso per evitare che estranei entrassero, laddove successivamente è stata fatta dall'avv. una scala Persona_1 con ringhiera, così da proteggere i bambini, che con gli anni la famiglia ed io, Per_1 considerata la quinta figlia, avevamo procreato. Tale possesso era ininterrotto e non contestato da nessuno, risultando a tutti che la piazzola era di proprietà esclusiva dell'avv. ”. Persona_1
Nulla, di assimilabile a ciò è stato invece possibile rinvenire nelle deposizioni dei detti testi con riferimento alle restanti particelle di proprietà della GIS S.r.l., ovvero le nn. 173, 168, 166, 11 e 153, rispetto alle quali la società convenuta aveva denunziato in riconvenzionale una usurpazione da parte del Per questa Per_1 ragione, dunque, dovrà considerarsi assolutamente non provato l'acquisto a titolo originario, da parte del delle porzioni di particelle illegittimamente inglobate Per_1 nel perimetro della sua proprietà all'esito della costruzione del contestato metro di confine negli anni 1992/1993. Peraltro, il testé menzionato muro di recinzione fatto erigere dal a delimitazione di un suo preteso uso esclusivo ed escludente Per_1 delle porzioni di particelle rivendicate, risalirebbe solo al 1993, a fronte di una controversia sui confini che si originava già a partire dal 1995, con la decisione di pagina 18 di 29 affidare l'incarico di una perizia tecnica di accertamento dei confini ai geometri e – poi esitata nella relazione giurata nel 2002, a firma del solo CP_8 CP_7
– e di un'azione legale introdotta nel 2007, cioè, a soli 14 anni di distanza CP_7 dalla detta, contestata delimitazione delle aree poi rivendicate dalla GIS S.r.l. e oggetto della pretesa acquisizione a titolo originario da parte dei Per_1
Appare quindi evidente come tali carenze probatorie non possono non aver inciso sul mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione dell'odierna parte appellante- attrice in primo grado con la sentenza gravata di cui dunque ne viene integrata la motivazione in questa sede, considerato che l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sia sul termine iniziale di decorrenza del possesso, sia riguardo all'oggetto, ovvero all'identificazione esatta delle aree asseritamente possedute in maniera esclusiva, sia, infine, circa le modalità concrete di esercizio del possesso, che debbono risultare tali da rivelare un'intenzionalità inequivocabilmente diretta a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa. Da qui il necessario rigetto anche di questo motivo di gravame perché infondato in fatto e in diritto.
1.c. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver qualificato come azione di regolamento di confini la domanda riconvenzionale della società che, invece, a dire Controparte_1 dell'appellante, avrebbe dovuto essere qualificata come azione di rivendica per aver la detta società esteso la questione del regolamento di confini dalla sola particella
152 a tutte quelle con essa immediatamente confinanti. Invero, la GIS S.r.l. nel costituirsi in giudizio si limitava a far rilevate come , nel costruire il Persona_1 muro di recinzione in cemento armato lungo tutto il confine tra le particelle di terreno di sua proprietà (di cui ai nn. 98, 152 e 97) e quelle di sua proprietà della
GIS S.r.l. (di cui ai nn. 173, 168, 166, 11, 153 e 151), avesse deliberatamente sconfinato ai suoi danni, ragione per la quale chiedeva, in via riconvenzionale, la riconfinazione delle dette particelle di terreno di proprietà, con conseguente condanna dell'attore usurpante alla demolizione, oltre che all'arretramento, del detto muro sulla linea di confine risultata dall'accertamento tecnico-giudiziale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità specifica come l'attribuzione ad una delle parti della zona occupata abusivamente dall'altra – quale conseguenza naturale della pagina 19 di 29 determinazione del confine – non vale a trasformare l'azione di regolamento di confini in azione di rivendicazione, la quale piuttosto presuppone la contestazione tra le parti dei rispettivi titoli di acquisto della proprietà (Cass. civ. sez. II,
22.12.2011, n. 28349). Dunque, mentre l'azione di revindica presuppone un conflitto di titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell'attore contrapponendo al titolo da lui vantato il suo possesso della cosa (possideo quia possideo), o anche un proprio diverso e incompatibile titolo d'acquisto, nell'azione di regolamento di confini i titoli di proprietà non sono controversi e la contestazione attiene alla delimitazione dei rispettivi fondi (conflitto tra fondi) per la incertezza dei confini, oggettiva (derivante dalla promiscuità del possesso della zona confinaria) o soggettiva (provocata dall'assunto attoreo di non corrispondenza del confine apparente a quello reale) (Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1999, n. 1204; Cass. civ., sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28349; Cass. civ., sez. II, ord. 24 aprile 2018 n. 1006).
Si ricorre, insomma, all'azione di regolamento di confini quando si chiede in giudizio la “rettificazione” dell'attuale confine di fatto tra il proprio fondo e quello del vicino, esattamente come nel caso de quo, deducendosi che esso non corrisponde alle relative estensioni delle singole proprietà interessate, come risultanti nella realtà giuridica dai rispettivi, non contestati, titoli. Di contro, l'azione di revindica viene esercitata allorché, deducendosi l'insussistenza, a favore del vicino, di alcun titolo di proprietà su una zona di terreno, esattamente indicata, di fatto arbitrariamente ricompresa nel fondo di lui, si chieda – mediante la determinazione di confini a sé più favorevoli – in realtà l'affermazione del proprio diritto di proprietà su tale zona e la consegna di essa nel proprio possesso. Poiché la determinazione del confine può comportare l'attribuzione ad una delle parti di una zona occupata dall'altra, la richiesta di tale attribuzione non incide sulla essenza dell'azione, trasformandola in revindica, ma integra soltanto una naturale conseguenza della domanda di individuazione del confine. Infine, la Suprema Corte ha concluso ricordando che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, l'eccezione del convenuto con azione di regolamento di confini di avere usucapito il terreno in contestazione, come accaduto nel primo grado con la reconventio reconventionis del non snatura l'azione proposta trasformandola in rivendicazione, giacché il Per_1 convenuto, con quell'eccezione, non contesta l'originario titolo del diritto di proprietà
pagina 20 di 29 della controparte, ma si limita ad opporre una situazione sopravvenuta, idonea, se riconosciuta fondata, ad eliminare la dedotta incertezza del confine.
Ebbene, nel caso di specie, non è chi non veda come , agendo in Persona_1 confessoria servitutis e, contestualmente, per la riconfigurazione della linea esatta del confine in ordine alla particella 152, ingenerasse nella convenuta GIS S.r.l.
l'articolazione, speculare e simmetrica, della riconvenzionale, la quale in merito alla pretesa incertezza del confine limitatamente alla sola particella segnalata dall'attore, estendeva la sua doglianza, identica nel merito, ad altre particelle contigue a quella oggetto della domanda attorea, lamentando la situazione di incertezza scaturita dal muro in cemento armato fatte erigere dal nel lontano 1993 anche per le Per_1 altre particelle di sua proprietà. Ebbene, da tale situazione di incertezza venuta a crearsi a causa del menzionato manufatto, scaturiva, quindi, la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, atteggiandosi la stessa fin dall'inizio come azione di regolamento di confini e non già, come erroneamente sostenta dalla gravante, come azione di rivendicazione, presupponendo la spiegata domanda o, meglio, scaturendo essa da un mero conflitto tra i fondi e non già tra i titoli, mai venuti in contestazione. Né, peraltro, risultano mai emersi dubbi circa l'effettiva titolarità dei cespiti di cui alle particelle scaturite dal frazionamento dell'ex mappale 9, comprensivo dei subalterni da 1 a 14, acquistato dalla GIS S.r.l. con atto a firma del Notaio (rep. n. 40516 del 31.3.2004). Per_8
Alla luce di tutto ciò, il relativo motivo di gravame infondato in fatto e in diritto dovrà considerarsi privo di pregio.
1.d. Con l'ultimo motivo di appello, il gravante si è doluto per non aver il primo il Giudice dichiarato la fondatezza della originaria domanda, avente ad oggetto una confessoria servitutis relativa alla pretesa servitù di passaggio contrattualmente istituita con atto a firma del Notaio del 1963, a favore della particella n. 152, Per_2 di proprietà di esso appellante, ed a carico della particella di terreno ex 173, di proprietà dell'appellata società , ricostruendo la successione dei Controparte_9 titoli, si può osservare come con atto di donazione per Notaio del Controparte_2
13.10.1972 (rep. n. 41702, trascritto il 9.11.1972 al n. 52334), Persona_1 riceveva dal padre i fondi siti in Forio di Ischia, alla contrada Persona_11
Zaro, riportati in catasto al foglio 1, p.lle 97, 98, 99, 100 e, per quello che qui rileva,
pagina 21 di 29 152. In tale atto si legge, con riferimento alla sopraindicata p.lla 152, la seguente descrizione: “[...] fondicino boscoso alla contrada Zaro, esteso are 3 e centiare 72 (are
3.72) confinante con i beni di da tre lati ed altri beni del donante dal quarto CP_10 lato, riportato in catasto alla partita 9365, foglio 1, n. 152, are 3.72, redditi £ 1.40 £
0.18; si accede a detto fondo dalla via Vicinale Guardia di Zaro, con servitù attiva di passaggio attraverso i beni degli eredi ”. Non solo, ma già nel precedente titolo, Pt_2
l'atto di compravendita a firma del Notaio del 26.3.1963 (rep. n. Persona_2
13523, trascritto il 9.4.1963 al n. 16320), per mezzo del quale Persona_11 acquistava da la detta p.lla 152, veniva riportata la medesima Persona_12 descrizione riportata nel citato atto successivo, potendosi accedere “a detto fondo dalla via Vicinale Guardia di Zaro, con servitù attiva di passaggio attraverso i beni degli eredi ”. Dunque, dall'analisi dei titoli di trasferimento della p.lla 152 Pt_2 risulta effettivamente l'esistenza di una servitù attiva di passaggio attraverso i beni degli eredi , ma non risultano tuttavia indicati con precisione i dati Pt_2 identificativi, e quindi anche catastali, dei beni concretamente gravati dal peso della servitù. Di contro, con l'atto di compravendita per Notaio del Persona_13
21.12.1982 (rep. n. 228816), la società Edilzaro S.r.l. acquistava da i CP_10 fondi siti in Forio di Ischia, alla contrada Zaro, riportati in catasto al foglio 1, partita
2265, p.lle 149, 151, 153, 9, 10, 164, 11; partita 10199, p.lle 8, 162, 150, 156, 158,
161, 167, 170; partita 8058, p.lle 155, 159, 160, 166, 172, 173; partita 8961, p.lle
148, 157, 163; poi trasferiti con successivo atto di compravendita, per Notaio
del 1.3.2002 (rep. n. 39084), prima alla società Red Mall S.r.l. e poi alla Per_8 società odierna appellata/appellante incidentale. Ebbene, Controparte_1 la particella 173, sulla quale l'odierna appellante ritiene graverebbe il peso della servitù di passaggio a favore della particella 152 di sua proprietà, perveniva a CP_10 per mezzo di un atto di compravendita stipulato con , alla quale il
[...] CP_11 cespite era pervenuto con atto di donazione/divisione per notaio del Per_2
15.3.1969 (rep. n. 20669, trascritto il 14.4.1969 al n. 17893). In quest'ultimo atto, venivano attribuiti a la p.lla 173 ed a le p.lle 155, 159, 160, CP_11 CP_10
166, 172. In esso, così si disponeva: “la zona di terreno attribuita a (p.lla CP_11
173) resta gravata da servitù di passaggio a favore dei beni attribuiti a CP_10
(p.lle 155, 159, 160, 166, 172)”. Dunque, dal confronto con i titoli presenti in atti e in pagina 22 di 29 accordo con quanto linearmente chiarito sul punto dal tecnico incaricato in prime cure, l'Arch. si può agevolmente concludere nel senso dell'esistenza di una Per_7 servitù passiva di passaggio nell'atto di donazione/divisione per notaio del Per_2
15.3.1969 (rep. n. 20669, trascritto il 14.04.1969 al n. 17893), sulla p.lla 173, attribuita a , ma solo a favore delle p.lle 155, 159, 160, 166, 172, CP_11 attribuite a Dunque, la p.lla 152 non risulta menzionata tra i fondi a CP_10 beneficio dei quali è imposta la servitù attiva di passaggio sulla 173, in quanto, a ben vedere, la particella 152 non è mai rientrata tra i beni oggetto dell'atto di divisione rogato a firma del Notaio nel 1969. Ragione per la quale, il relativo Per_2 motivo di appello dovrà considerarsi privo di pregio in questa sede perché infondato.
2. Appello incidentale
2.a. Nel primo motivo di appello incidentale, la GIS S.r.l. ha censurato la prima sentenza nella parte in cui quel Giudice l'aveva condannata al risarcimento dei danni nei confronti della parte attrice, , ovvero al pagamento Persona_1 dell'importo di euro 1.868,47, per “il mancato utilizzo e godimento dei terreni di cui al lotto 3, per il periodo che decorre dal 26.02.2007”, appunto “stimato dalla consulenza dalla consulenza tecnica d'ufficio in euro 1.868,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
In effetti, una volta accertata l'insussistenza della servitù contrattuale di passaggio attiva a favore della particella n. 152 di proprietà ed a carico della n. 173 di Per_1 proprietà della GIS S.r.l. e, quindi, nella specie, la infondatezza della confessoria servitutis spiegata nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, alcun comportamento antigiuridico potrebbe ascriversi alla detta società tale da giustificarne una sua condanna al risarcimento. Peraltro, dalla stessa istruttoria di causa è emerso che fu proprio a costruire realizzato nel 1992/1993 Persona_1 il muro di recinzione su quella che riteneva essere la linea di confine tra le proprietà, realizzando così, come è stato accertato dalla CT in prime cure, uno sconfinamento, ovvero, lasciano al di là del detto muro, una porzione, in pendenza, della particella 152 di sua proprietà e facendola così confluire all'interno del perimetro delle particelle di proprietà della GIS S.r.l.. Cosa, peraltro, testualmente confermata dalla CT a firma dell'Ing. , promossa nel presente grado di Per_10 giudizio: “Lotto n. 3 mq 138 della attuale particella 152 (sconfinamento della proprietà
pagina 23 di 29 G.I.S. Srl nella proprietà ). A proposito di quest'ultimo lotto n. 3 va precisato Per_1 che (contrariamente a quanto accade per gli altri due lotti) esso riguarda lo sconfinamento della proprietà all'interno della proprietà . In Controparte_1 Per_1 effetti, si è già precisato precedentemente (ved. par. 4.2) che la proprietà è Per_1 costituita per la maggior parte dai mappali nn. 97, 98, 99, 100 (tutti censiti nel foglio 1 del Comune di Forio – vedi planimetria catastale all. 4) oltre a varie particelle minori accatastate come enti urbani e corrispondenti per lo più ad altrettante postazioni militari, quali piattaforme circolari di tiro, depositi di munizioni, ricoveri per i militari ecc.. Dal momento che tali particelle sono tutte limitrofe l'insieme dei suddetti mappali costituisce un unico appezzamento unitario e compatto, cui però si aggiunge sul lato settentrionale la particella n. 152, che si “insinua” – per così dire – tra i fondi di proprietà costituendo una sorta di promontorio all'interno di tale Controparte_1 proprietà (vedi planimetrie catastali all. 4,5). Allorquando, l'avv. provvide negli Per_1 anni 1992 – 93 a realizzare il muro in c.a. con recinzione metallica che avrebbe dovuto segnare il limite tra la sua proprietà e quella dei confinanti sul lato settentrionale, per motivi a tutt'oggi non ben evidenti il tracciato di tale struttura non seguì pedissequamente il perimetro settentrionale della particella n. 152, ma “tagliò” in due parti la medesima, lasciandone l'aliquota più a nord oltre il muro stesso. L'aliquota settentrionale della particella n. 152 rimaneva quindi in un certo senso materialmente
“inglobata” nella attuale proprietà della G.I.S. Srl” (vedi rilievo della CT arch. Per_7 all. 6). Tale è pertanto il motivo per i quale la precedente CT arch. ha specificato Per_7 che (oltre allo sconfinamento totale di mq 1080 operato da parte nella
Per_1 proprietà della attuale G.I.S. Srl a seguito della realizzazione del muro in c.a., e riguardante le nn. 4 parti-celle 151, 153, 11 e 173 menzionate dal mandato) va considerato anche uno sconfinamento di mq 138 in senso opposto, ossia operato nella proprietà (particella 152) da parte della società G.I.S. Srl, sia pure non per
Per_1 iniziativa diretta di quest'ultima, ma come implicita conseguenza della realizzazione del muro in c.a. da parte dell'avv. ” (ivi, pp. 20 e 21). Dunque, mentre si
Per_1 giustifica la condanna dell'appellante principale al risarcimento danni per lo sconfinamento e l'usurpazione di terreno ai danni della convenuta (sconfinamento posto in essere dal con la costruzione del muro di recinzione non sulla linea
Per_1 di confine, in danno dei mappali 11, 151, 153 e 173 di proprietà della GIS S.r.l.),
pagina 24 di 29 non parimenti può dirsi in ordine alla condanna dell'appellata per lo stesso titolo e ciò in quanto la GIS S.r.l. non ha posto in essere alcuna attività illecita e, comunque, ha subito (e non già provocato) lo sconfinamento dovuto alla costruzione del muro di recinzione. Quanto al danno da mancato godimento di un bene, poi, fondante la condanna disposta dal primo Giudice e qui impugnata, le Sezioni Unite
Civili, decidendo sulla questione della configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, hanno affermato che: 1) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
2) se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (come accaduto nel caso de quo); 3) il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato. Ebbene, non è chi non veda come il pregiudizio al cui ristoro veniva condannata l'odierna appellata era stato generato da un fatto imputabile all'odierna appellante principale, all'esito della costruzione del muro voluto da e concretamente realizzato negli anni 1992/1993, Persona_1 con il quale la porzione nord della particella 152 veniva tagliata fuori dal perimetro della sua proprietà. Dunque, sarebbe contraddittorio riconoscere un diritto al risarcimento in favore di chi si assume danneggiato quando il preteso danno per il quale si invoca il ristoro è invero una diretta conseguenza del suo stesso agire. Da qui, in accoglimento di tale motivo, va annullata la sentenza impugnata nella parte in cui condannato della GIS S.R.L. al pagamento a titolo di risarcimento in favore di
, , e Parte_1 Controparte_3 Per_1 CP_4 CP_5
della somma pari ad euro 1.868,47, per il mancato godimento dei terreni
[...] di cui al Lotto 3 della CT a firma dell'Arch. Per_7
pagina 25 di 29
2.b. Con il secondo motivo di appello incidentale, la GIS S.r.l. si è doluta della mancata pronuncia in ordine all'abusivo varco realizzato dal sul muro di Per_1 recinzione da lui costruito, varco volto a collegare la particella 98 di proprietà alla particella 173 di proprietà della società Per_1 Controparte_1
(segnatamente, alla ex particella 173). In merito a ciò, la GIS chiedeva in prime cure la condanna dell'attore alla riduzione in pristino con la chiusura del varco e la rimozione del cancello posto a delimitazione dello stesso varco.
Ebbene, l'art. 880 c.c. secondo comma statuisce che il muro che serve di divisione tra fondi si presume comune. Tale presunzione relativa di comunione del muro, postula la funzione divisoria di fondi omogenei, alla quale si ricollega l'utilità comune. È ben vero che tale presunzione è vinta dall'accertamento che il muro sia stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree confinanti, con conseguente acquisto per accessione, ai sensi dell'art. 934 c.c., tuttavia, quello che qui rileva è che l'apertura di un varco da parte del per raggiungere la Per_1 proprietà della GIS S.r.l. integra pur sempre un uso indebito della cosa comune, determinando la costituzione di una servitù a carico di uno dei due fondi, nel caso quello della GIS (Cassazione 25775/2016, 4501/2015, 3035/2009 e 15814/2008), avvenuta in assenza di un suo consenso espresso. Ragione per la quale, in accoglimento dell'appello incidentale, si deve in questa sede disporre la chiusura del detto varco, con la rimozione del relativo cancello, essendo peraltro risultata inesistente, oltre la già menzionato consenso della proprietaria del fondo servente, anche la reclamata e non provata servitù di passaggio in favore della particella 152.
2.c. Con lo stesso motivo di appello incidentale, la GIS S.r.l. ha invece lamentato il fatto che pur avendo il primo Giudice accertato tanto lo sconfinamento posto in essere dall'attore con la realizzazione del muro di recinzione, quanto il reale confine tra le proprietà delle parti in causa con la condanna dell'attore a rilasciare il terreno usurpato, non si sarebbe poi pronunciato né sulla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'attore alla riduzione in pristino, con la chiusura del varco illecitamente realizzato sul detto muro di recinzione e la rimozione del cancello appostovi, né tantomeno sulla richiesta di condanna alla demolizione ed arretramento del detto muro di recinzione sulla linea reale di confine.
pagina 26 di 29 Ebbene, accertato in primo grado, sulla base dei rilievi del CT Arch. e Per_7 confermato in questo grado l'illegittimo sconfinamento operato dal in danno Per_1 della proprietà GIS S.r.l. [per un'estensione complessivamente pari a mq. 502 (ex particella n. 151) e mq. 578 (ex particelle n. 153, 11 e 173) pari ad un totale di mq.
1080 circa della attuale particella n. 9], dovrà in questa sede ordinarsi, in accoglimento dell'appello incidentale, la demolizione del detto muro e il suo arretramento, realizzandolo ex novo, come chiarito nel presente grado dal CT
, seguendo “l'andamento del confine desumibile dalla planimetria catastale Per_10 secondo le conclusioni del precedente CT arch. . Il muro realizzato dall'avv. Per_7 negli anni 1992 1993, cioè, “dovrebbe essere arretrato lungo il limite Persona_1 catastale che segna il confine tra le particele nn. 151, 11, 153 e 173 (lato proprietà GIS
S.r.l. a nord) ed i mappali nn. 97 e 98 (lato proprietà , a sud), circondando Per_1 peraltro in confini ovest, nord ed est della particella 152 che – come precedentemente menzionato – costituisce una sorta di “prolungamento£ della proprietà Per_1 all'interno dei fondi di proprietà GIS S.r.l.”. L'andamento della nuova fabbrica a delimitazione e confinazione delle due proprietà dovrà, dunque, seguire il confine indicato nella CT a firma dell'Arch. con un tratteggio rosso nella planimetria Per_7 allegata al n. 10.
2.d. L'ultimo motivo di appello incidentale, relativo al governo delle spese in prime cure, deve considerarsi in questa sede assorbito.
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da , comporta la Parte_1 condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, in favore della parte appellata costituita, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellato vittorioso vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà
e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra i minimi e medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez.
6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
pagina 27 di 29 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse degli appellati vittoriosi stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione indeterminabile di complessità media in base al valore della controversia.
Le spese di ctu seguono la soccombenza e sono liquidate definitivamente nella misura determinata in corso di causa ponendone il pagamento a carico di parte appellante.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 5478/2019, emessa e pubblicata dal Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia, in data 27.5.2019, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dispone la correzione dell'errore materiale nella sentenza gravata, nel senso che nell'intestazione deve leggersi quale parte attrice Parte_1
, , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, quale eredi dell'Avv , e non solo quale parte
[...] Persona_1 attrice quale erede dell'Avv ; Parte_1 Persona_1
2) nel merito, rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma, per quanto di ragione, la sentenza impugnata;
pagina 28 di 29 3) accoglie l'appello incidentale e per l'effetto: - annulla la sentenza impugnata nella parte in cui condannato della GIS S.R.L. al pagamento a titolo di risarcimento in favore di , Parte_1 CP_3
, e della somma pari
[...] Controparte_4 Controparte_5 ad euro 1.868,47, per il mancato godimento dei terreni di cui al Lotto 3 della CT a firma dell'Arch. - condanna l'appellante Per_7 [...]
alla chiusura del varco abusivo di accesso alla Parte_1 particella 173 (di proprietà della GIS S.r.l.), realizzato sulla particella 98, e alla contestuale rimozione del cancello ivi apposto;
- condanna l'appellante alla demolizione del muro di cinta ed al Parte_1 suo arretramento, secondo il limite catastale che segna il confine tra le particele nn. 151, 11, 153 e 173 (lato proprietà GIS S.r.l. a nord) ed i mappali nn. 97 e 98 (lato proprietà a sud); Per_1
4) condanna l'appellante al pagamento delle Parte_1 spese processuali del doppio grado in favore dell'appellata GIS S.r.l., che si liquidano in complessivi € 8.000,00. per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari;
5) le spese di ctu sono liquidate definitivamente nella misura determinata in corso di causa ponendone il pagamento a carico di parte appellante;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 12.6.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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