Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 2
Ai fini dell'esercizio dell'azione di reintegrazione ex art. 1168 cod. civ., il presupposto dell' "animus spoliandi" è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento o clandestino, ciò implicando la consapevolezza da parte dell'autore dello spoglio di agire contro la volontà espressa o presunta del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Ricorre spoglio violento anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà anche soltanto presunta del possessore; presunzione sussistente sempre che manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice silenzio, fatto di per sè equivoco che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza.
Commentario • 1
- 1. Tutela IP degli influencer virtualiSveva Ruggiero · https://www.filodiritto.com/ · 1 marzo 2024
Quello degli influencer virtuali rappresenta un fenomeno di recente apparizione che, complici le innovazioni tecnologiche dell'ultimo periodo, ha avuto una crescita rilevante, sollevando al contempo una serie di interrogativi giuridici. Gli influencer virtuali sono creazioni digitali dalle fattezze generalmente umane, realizzate mediante l'ausilio della tecnologia da agenzie specializzate, designer, creatori di contenuti. Si tratta di personaggi che esercitano nel mondo virtuale le attività a cui ormai tutti siamo abituati ad assistere dallo schermo dei nostri device, partecipando indirettamente alla vita quotidiana di individui dediti alla produzione di contenuti aventi finalità …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Michele, ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Giuseppe BOSELLI Cons. Relatore
Dott. Roberto TRIOLA Consigliere
Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET IN, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, 24 presso l'avv. Aurelio Gentili, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO SS, elettivamente domiciliata in Roma, p.zza di Villa Carpegna, 43 presso l'avv. Elio De Propris, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 11878/95 del 12.07.95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/98 del Relatore Cons. Giuseppe Boselli;
uditi l'avv. Aurelio Gentili che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'avv. Elio De Propris che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il pretore di Subiaco, con sentenza 28.11.1990, rigettava la domanda, proposta da ON SS
contro
TT IN, di reintegra nel possesso di una striscia di terreno, posta a confine dei fondi di rispettiva proprietà, che l'attrice assumeva occupata dalla convenuta con la erezione di un muro di cinta.
L'appello, interposto dalla ON, veniva accolto dal tribunale di Roma con sentenza 12.07.1985. Il tribunale, rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda, riteneva provato il possesso vantato dall'attrice, considerando irrilevante -attesa la natura possessoria della controversia- l'accertamento del consulente tecnico sul "confine esatto" tra le proprietà; riteneva parimenti provato lo spoglio denunciato.
Contro la sentenza IN TT ricorre per cassazione con tre motivi illustrati con memoria.
SS ON resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1168 c.c., omessa motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)- la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere disposto la reintegrazione di SS ON nel possesso di "porzione di terreno", pur essendo provata "la mancanza di un possesso tutelabile", essendo stato escluso dalla stessa ON e dai "sommari informatori" che la predetta traesse utilità alcuna dal terreno medesimo. Lamenta inoltre che la tutela possessoria sia stata concessa senza che sia stata provata la sussistenza dell' 'animus spoliandi', non essendo a tal fine rilevante la esclusione del consenso dello 'spoliatus', ravvisata nel silenzio mantenuto al momento dell'esecuzione dell'opera.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.), la ricorrente lamenta che il tribunale abbia ravvisato lo spoglio del possesso attoreo nello "sconfinamento, con la costruzione di un muro, di 70 cm. circa rispetto al confine precedente", circostanza contraddetta dalle "risultanze della CTU e dalle dichiarazioni dei sommari informatori e delle parti".
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 132 c.p.c., omessa motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5), la ricorrente, nel ribadire le censure di cui ai motivi precedenti, lamenta l'omesso esame della "eccezione di inammissibilità della domanda".
I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Quanto alla censura -alle altre pregiudiziale formulata con il terzo motivo, il tribunale, contrariamente a quanto adduce la ricorrente, ha esaminato la dedotta eccezione, rilevando che con essa, la parte non contestava propriamente le condizioni di ammissibilità dell'azione, bensì il merito della domanda e l'ha conseguentemente ritenuta infondata all'esito dell'esame del merito stesso.
Quanto agli altri motivi di censura, possesso, utilità, per la ON, della striscia di terreno a confine dei due fondi e spoglio del possesso sono stati ritenuti dal tribunale sulla base delle prove assunte (avuto riguardo al transito -riferito dai testimoni escussi- con un "trattorino" sulla striscia medesima, transito inibito dalla parziale occupazione di detta striscia con il muro eretto dalla TT).
Così accertati, in fatto, possesso e spoglio, il tribunale ha correttamente -ritenuto irrilevante, proprio in considerazione della natura possessoria della causa, l'accertamento sulle proprietà, con riferimento all'esatto confine dei fondi, da parte del consulente tecnico. Il giudice del merito ha poi ritenuto che il silenzio mantenuto dallo 'spoliatus' nel momento in cui si è verificato lo spoglio non valesse ad escludere l'ulteriore elemento della violenza (richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione di reintegrazione) e la contraria volontà dello 'spoliatus' stesso, così facendo corretta applicazione del principio per cui ricorre 'spoglio violento' anche nella privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trova il possessore eseguita contro la volontà, anche soltanto presunta del possessore, presunzione sussistente sempre che manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e che non è superata dal semplice silenzio, fatto di per sè equivoco che non può essere interpretato senz'altro come manifestazione di consenso o di acquiescenza (v., in termini, sentenze nn. 1890/63, 1699/69, 6104/85). Quanto, infine, al presupposto dell' 'animus spoliandi' -ai fini dell'esercizio dell'azione di reintegrazione- esso è da ritenersi insito nel fatto stesso del privare altri del possesso in modo violento (o clandestino), ciò implicando la consapevolezza, da parte dell'autore dello spoglio, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto (v. sentenze nn. 6589/86, 7994/97, 13101/97); pure a tali principi non contravviene l'impugnata sentenza che, essendo altresì sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria si sottrae alle censure della ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, quanto alle spese vive in lire 177.900 oltre lire 2.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 20.10.1998
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999