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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4538/2020 R.G.
TRA
(C.F. ), in qualità di titolare della ditta “Euroscavi Parte_1 C.F._1
di Palma Nicola”, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pizzicoli, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Mauro Di Virgilio, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 30.3.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, in qualità di titolare della Parte_1 ditta “Euroscavi Di Palma Nicola”, ha proposto opposizione al d.i. n. 474 del 7.3.2020, concesso provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Foggia gli ha ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 10.817,56, oltre interessi e spese di lite, a saldo delle fatture Controparte_1
n. 1/77 del 31.10.2018 e n. 1/209 del 28.12.2018 relative a forniture di calcestruzzo.
In particolare, l'opponente ha rappresentato:
− di non aver adempiuto tempestivamente al pagamento delle fatture in oggetto, a causa di difficoltà economiche congiunturali (mancato e ritardato incasso di crediti);
− di avere, tuttavia, concordato con la in data 3.6.2019, il pagamento Controparte_1 rateale del debito residuo mediante versamento mensile della somma di € 2.000,00;
− di avere effettuato i versamenti mensili pattuiti fino al 6.12.2019, data alla quale il residuo era pari a € 10.817,64;
− di avere comunicato alla creditrice, che aveva intimato il pagamento, di non essere in grado di effettuare i successivi versamenti mensili né il pagamento del residuo in unica soluzione del debito;
− di aver ricevuto la nota pec del 6.2.2020, con cui la creditrice gli ha comunicato “la decadenza dal beneficio del termine” e chiesto “l'immediato pagamento della somma a saldo […] da maggiorare degli interessi di mora (da computarsi dal 10.12.2019 al saldo)” entro tre giorni;
− di avere continuato a versare € 500,00 al mese, fino al giugno 2020, nonostante le difficoltà dovute al fatto che era stato sottoposto a “misura cautelare del divieto temporaneo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale con ordinanza del GIP di Foggia del 17.7.2019);
− che, al 5.6.2020, il debito ammontava pertanto ad € 8.317,64, oltre interessi dal 10.12.2019.
L'opponente ha concluso, quindi, chiedendo – previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto – l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del provvedimento monitorio, ritenendo illegittima la pretesa di parte opposta di ottenere il pagamento dell'intero saldo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.1.2021, si è costituita in giudizio
[...] impugnando e contestando integralmente il contenuto dell'atto di opposizione. Controparte_1
L'opposta, in particolare, ha evidenziato che l'accettazione di pagamenti dilazionati non aveva fatto sorgere una novazione dell'obbligazione originaria, sicché il saldo integrale era immediatamente esigibile, in quanto le fatture avrebbero dovuto essere pagate all'atto della loro emissione, con conseguente applicazione dell'art. 1186 c.c.; peraltro, era stata la stessa parte opponente a dimostrare il proprio stato di insolvenza sulla scorta della ordinanza cautelare del
17/07/2019, pronunciata nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, con la quale le era
2 stato inflitto “il divieto temporaneo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale per ciò che concerne
i rapporti con la P.A., per la durata massima prevista dalla legge”. Ha, infine, precisato di aver tenuto conto, nell'atto di precetto, dei versamenti effettuati dall'opponente dopo la notifica del ricorso per d.i. per l'importo complessivo di € 2.500.
La società opposta ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
II.- Rigettata la richiesta di esecuzione provvisoria del d.i. e concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che, pur essendo stata accettata da entrambe le parti, non è stata adempiuta da parte dell'opponente.
La causa, quindi, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 29.5.2025, svoltasi in modalità cartolare e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene decisa con deposito telematico della sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
III.- In premessa, deve richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giu- dizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente – convenuto in senso sostanziale – ha l'onere di contestare il diritto fatto valere allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (Cass. civ. n. 5071/2009).
A tale regola va associata, in relazione alla fattispecie di causa, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte nego- ziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione del- la circostanza dell'inadempimento, integrale o inesatto che sia, della controparte;
di contro, il debi- tore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa, dovendo dimostrare, ad esempio, l'avvenuto ed esatto adempimento (Cass., Sez.
Un., n. 13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., sent. n. 13685/2019).
Nel caso di specie, l'esistenza del credito portato dalle fatture azionate in via monitoria non
è contestata fra le parti.
Ad essere contestata è, invece, l'esigibilità del saldo dell'intero prezzo residuo da parte della società opposta, atteso che, secondo l'opponente, non sussisterebbero i presupposti di cui all'art. 1186 c.c.
Ciò posto, deve evidenziarsi che risulta ex actis che l'opponente in data 27.5.2019 ha chiesto all'opposta una dilazione nel pagamento del debito residuo, mediante la corresponsione di rate men- sili da € 2.000 ciascuna;
che l'opposta, con pec del 29.5.2019, ha accettato il pagamento dilazionato
3 nei termini indicati dall'opponente e che, a fronte dell'inadempimento dell'opponente al pagamento delle rate pattuite (ultima rata di € 2.000 pagata il 6.12.2019), l'opposta, con pec del 6.2.2020, gli ha comunicato la decadenza del beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., pretendendo il paga- mento dell'intero credito residuo, pari ad € 10.817,64.
Occorre, allora, valutare se sussistano o meno, in concreto, i requisiti richiesti dall'art. 1186
c.c. ai fini della decadenza dal beneficio del termine del debitore.
In generale, la disposizione menzionata consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione se il debitore: a) è divenuto insolvente, b) ha diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato;
c) non ha dato le garanzie che aveva promesso. Si tratta di una norma che mira a tutela- re, da un lato, il diritto del creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore e, dall'altro, il debitore contro una ingiustificata richiesta di anticipazione dell'adempimento.
Ora, considerato che, nella vicenda per cui è causa, viene in rilievo la insolvenza del debito- re, è opportuno chiarire che tale requisito consiste, in astratto, in una situazione di dissesto econo- mico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale in- solvenza, poi, non deve necessariamente rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, come previ- sto in materia di fallimento, ma può conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore.
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che “agli effetti dell'art. 1186 cod. civ., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato vir- tualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Cass. civ., n. 24330/2011).
Tanto premesso in punto di diritto, va rilevato in punto di fatto che dagli atti di causa è emerso che, prima dell'introduzione del ricorso, a fronte di un debito complessivo di € 23.133,49, la parte debitrice, che versava in difficoltà economiche, ha chiesto e ottenuto una rateizzazione mensi- le del debito che ha solo parzialmente adempiuto con cinque rimesse di € 2.000 al mese (tot. €
10.000) corrisposte dal 3.6.2019 al 6.12.2019; che in data 7.2.2020 l'opponente ha comunicato
4 all'opposta, in riscontro alla sua pec del 6.2.2020, contenente la dichiarazione di decadenza dal be- neficio del termine, di essere nell'impossibilità di effettuare il versamento delle rate pattuite (né, a fortiori, l'intero saldo), essendo stato sottoposto al divieto temporaneo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale (effettivamente inflitto con ordinanza cautelare del Gip di Foggia in data
17.7.2019), con tutte le conseguenze negative presenti e future ad esso connesse, tra cui l'impossibilità di svolgere regolarmente la propria attività imprenditoriale e trarre, quindi, profitti economici.
Tali elementi sintomatici inducono a ritenere che la società opposta abbia legittimamente agito in via monitoria per ottenere il pagamento dell'intero residuo.
Ed, infatti, a fronte della dichiarata impossibilità della parte debitrice di far fronte ai propri impegni (cfr. pec del 7.2.2020 allegata alla citazione), non può non ritenersi che il debitore, a far da- ta dal deposito del ricorso monitorio (10.2.2020), versasse in una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.
Ciò posto, va evidenziato che dopo la notifica del d.i. e nelle more del presen- Parte_1
te giudizio di opposizione, ha effettuato versamenti in favore della società creditrice per complessivi
€ 8.500 (cfr. nota del 24.2.2025 di parte opposta).
In ragione di ciò, il decreto ingiuntivo deve necessariamente essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento, in favore della società opposta, dell'importo residuo pari ad €
2.317,56 a titolo di sorte capitale (€ 10.817,56 pari al debito residuo - € 8.500 pari agli acconti me- dio tempore versati dall'opponente), oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, da computarsi sull'intero importo ingiunto decorrenti dalla data di deposito del ricorso monitorio.
Infatti, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione non si esaurisce nella verifica del controllo della legittimità originaria dell'ingiunzione e nell'accertare se in quel momento sussistevano le condizioni richieste dalla leg- ge, ma procede, sulla base degli elementi di giudizio acquisiti agli atti, all'esame della pretesa cre- ditoria. Se dunque, tale giudizio deve essere inteso come giudizio ordinario di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento di merito della pretesa sostanziale vantata dal creditore, allora senza al- cun dubbio fatto giuridicamente rilevante - quale fatto estintivo e/o modificativo - è il pagamento, parziale o totale. della somma ingiunta (cfr., nei termini, Cass. n. 10229/2002 e, ex plurimis, Cass.
S.U. n. 7448/1993, Cass. n 5074/1999 e, conforme giurisprudenza di merito, Tr., Catania n.
1025/2018, Tr. Bologna n. 825/2017). Di conseguenza, laddove risulti provato in giudizio che il di- ritto di credito, così come azionato in via monitoria, è stato soddisfatto perché l'obbligazione è stata
5 in tutto o in parte adempiuta, il decreto ingiuntivo precedentemente emanato non potrà che essere revocato, giacché il credito non potrà più dirsi sussistente nella misura ivi indicata.
Di tali principi potrà farsi piena applicazione anche nella fattispecie per cui è causa, risul- tando provato e, in ogni caso, non contestato tra le parti, l'intervenuto pagamento di parte dell'im- porto portato dal decreto ingiuntivo opposto.
IV.- Quanto alle spese di lite, deve rammentarsi che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico proces- so, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso;
sicché il creditore opposto, che veda conclusi- vamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio (cfr.
Cass. civ., n. 18125/2017; Cass. civ. n. 26922/2022).
Conclusivamente, le spese processuali di questa fase e della fase monitoria vanno poste a ca- rico dell'opponente per il principio di soccombenza.
Esaminata la nota spese depositata dall'avv. Giovanni Mauro Di Virgilio in data 28.5.2025 per la fase di opposizione, si procede alla liquidazione secondo i richiamati parametri ritenuti con- grui.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e, preso atto del pagamento parziale del credito ingiunto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 471/2020 emesso dal Tribunale di Foggia in data 7.3.2020;
2. CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
del credito residuo pari ad € 2.317,56, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002, calcolati
[...]
come in motivazione;
3. CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di € 4.046,42, di cui €
[...]
169,42 per esborsi ed € 3.877,00 (€3.337 per la fase di opposizione + € 540 per la fase monito- ria) per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
6 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 4.6.2025
7
Il Giudice – Margherita Valeriani