Articolo 113 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 112Articolo 114
Versione
15 gennaio 1977
Art. 113.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, e' autorizzato a provvedere:
alle variazioni compensative fra i capitoli 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 8704 e 8705 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall' articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall' articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , modificato dall' articolo 17 dei decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, nonche' dall'articolo 13 della legge 14 ottobre 1974, n. 504 e dalla legge 6 giugno 1975, n. 208 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 9017, 9018, 9024 e 9044 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 19 della legge 26 maggio 1975, n. 183 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 7916 e 8001 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare, al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 9016, 9023 e 9160 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 2 aprile 1976, n. 105 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 9019 e 9162 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall' articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1976, n. 176 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178 ;
alle variazioni compensative fra i capitoli 7709, 7717 e 7718 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 28 aprile 1976, n. 237 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977