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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 3380/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3380/2025 promossa da: (C.F. residente in [...]fraz. CP_1 C.F._1
Treggiaia via della Salita n. 14 e
(C.F. ) residente in Terricciola (PI) Controparte_2 C.F._2 fraz. Selvatelle via della Costituzione n. 3 entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera, via della Misericordia n. 68, presso lo studio dell'avv. Silvia Carloni, che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 3.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2025 ai sensi degli artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. e art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi CP_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio del matrimonio tra loro celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio concordatario in Pontedera (PI) in data 10/07/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontedera dell'anno 2005, n. 24, parte II serie A;
- che da detta unione in data 30/10/2005 è nata la figlia;
- che Persona_1
l'unione con il trascorrere del tempo si è deteriorata, dunque sono sopraggiunti gravi contrasti, fonti di frequenti litigi ed incomprensioni;
- di essere addivenuti alla separazione personale consensuale nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale di Pisa, omologata con decreto del 27.03.2013; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che tra le parti non sono pendenti altri procedimenti;
- che i coniugi sono entrambi economicamente autonomi, essendo titolari di contratto di lavoro subordinato;
- che la possiede un'auto Fiat 500, targata EL215PT, e il CP_1 ricorrente possiede un'auto Fiat Panda tg. FL977VW; - che la ricorrente CP_2 CP_1
è titolare di c/c presso la banca Intesa San Paolo, mentre il resistente è titolare di CP_2
c/c presso la Banca Popolare di Lajatico;
- che è titolare del 50 % del diritto di proprietà di un terreno classificato a vigneto e identificato al catasto dei terreni siti nel Comune di Casciana Terme -Lari al foglio 32 particella 687 mentre il ricorrente non è CP_2 titolare di beni immobili;
- di avere già definito sin dall'epoca della separazione e con soddisfazione reciproca tutti i rapporti patrimoniali pendenti, compresa la vendita dell'unico bene immobiliare in comune (casa coniugale); - di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e di aver raggiunto consensualmente un accordo sulle condizioni del divorzio. Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione delle udienze dell'udienza del 03.12.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
***** Sullo status. Il ricorso è fondato e va accolto. Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Sui provvedimenti accessori. In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri
Pag. 2 di 4 diritti e dei diritti della figlia maggiorenne , con la precisazione che nulla può Per_1 essere disposto dal Tribunale in ordine al collocamento e alla frequentazione con i genitori di , rispetto alla quale vige il principio della libera Persona_1 autodeterminazione;
diversamente, possono essere recepite le condizioni dell'accordo relative al mantenimento della figlia, iscritta al secondo anno della facoltà di Chimica Farmaceutica presso l'Università di Pisa e convivente con la madre, in quanto non ancora economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo. Spese. Va recepito l'accordo tra le parti anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, non sussistendo condizioni ostative all'obbligo assunto dalla di sostenerle per CP_1 intero. Va altresì disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e , in Pontedera (PI) in data 10/07/2005, trascritto
[...] Controparte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontedera dell'anno 2005, n.24, parte II serie A); b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pontedera (anno 2005, n.24, parte II serie A); c) dispone che e continueranno a vivere separati CP_1 Controparte_2 portandosi reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterranno opportuno;
d) dispone che versi l'importo mensile di € 200,00, oltre Controparte_2 rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1 mediante versamento sulla carta Mooney IBAN: [...], sino a che la figlia stessa non sarà divenuta indipendente economicamente;
il padre è altresì tenuto a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie quali le tasse universitarie ed i libri, oltre alle spese di trasporto all'Università, le spese sanitarie comprese quelle odontoiatriche non coperte dal SSN oltre alle spese per la frequentazione di attività sportive (es palestra e simili) vacanze, viaggi-studio ecc;
in merito alle tasse universitarie, si precisa che se a seguito di un incremento del patrimonio immobiliare, mobiliare o comunque di un aumento reddituale di qualsiasi natura di uno dei due ricorrenti, e quindi di un corrispondente aumento dell'ISEE, venisse meno la riduzione delle tasse universitarie o comunque detta riduzione subisse un decremento, il coniuge che non ha usufruito dell'incremento patrimoniale/reddituale continuerà a corrispondere il 50% dell'importo delle tasse universitarie calcolate in base
Pag. 3 di 4 alle riduzioni attualmente in atto. In tale caso quindi, la parte eccedente delle tasse universitarie rimarrebbe a totale carico del coniuge che ha usufruito dell'incremento reddituale/patrimoniale; tale ultima pattuizione non troverà applicazione qualora le tasse universitarie dovessero subire un incremento esclusivamente a seguito della eventuale iscrizione universitaria di oltre la durata normale del corso;
Persona_1 fatte salve le spese urgenti di natura medico-sanitaria, finché non sarà Per_1 indipendente economicamente il genitore che riterrà necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarla all'altro a mezzo posta elettronica, solo se superiore ad € 50,00 (cinquanta/euro), indicando l'entità della spesa necessaria e l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso, una proposta alternativa o il proprio dissenso: in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha sostenuta per intero nel termine di un mese;
e) dispone che riscuoterà l'assegno unico universale al 100% e CP_1 usufruirà delle detrazioni fiscali al 100% per la figlia a carico;
f) prende atto che nessun assegno divorzile viene previsto per i coniugi, i quali hanno dichiarato di essere autosufficienti ed indipendenti economicamente;
g) pone integralmente le spese del presente procedimento a carico di CP_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970. Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice rel. dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.v.g. 3380/2025 promossa da: (C.F. residente in [...]fraz. CP_1 C.F._1
Treggiaia via della Salita n. 14 e
(C.F. ) residente in Terricciola (PI) Controparte_2 C.F._2 fraz. Selvatelle via della Costituzione n. 3 entrambi elettivamente domiciliati in Pontedera, via della Misericordia n. 68, presso lo studio dell'avv. Silvia Carloni, che li rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art 83, comma 3, c.p.c.;
- ricorrenti con intervento del PM sede;
OGGETTO: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 3.12.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso congiunto depositato in data 23.10.2025 ai sensi degli artt. 473 - bis.47 ss., 473 - bis.51 c.p.c. e art. 3, n. 2, lett. b) della L. 898/70, i coniugi CP_1
hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli Controparte_2 effetti civili del matrimonio del matrimonio tra loro celebrato. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto, in particolare: - di avere contratto matrimonio concordatario in Pontedera (PI) in data 10/07/2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontedera dell'anno 2005, n. 24, parte II serie A;
- che da detta unione in data 30/10/2005 è nata la figlia;
- che Persona_1
l'unione con il trascorrere del tempo si è deteriorata, dunque sono sopraggiunti gravi contrasti, fonti di frequenti litigi ed incomprensioni;
- di essere addivenuti alla separazione personale consensuale nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale di Pisa, omologata con decreto del 27.03.2013; - che la separazione si è protratta ininterrottamente sino all'udienza presidenziale di comparizione e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che tra le parti non sono pendenti altri procedimenti;
- che i coniugi sono entrambi economicamente autonomi, essendo titolari di contratto di lavoro subordinato;
- che la possiede un'auto Fiat 500, targata EL215PT, e il CP_1 ricorrente possiede un'auto Fiat Panda tg. FL977VW; - che la ricorrente CP_2 CP_1
è titolare di c/c presso la banca Intesa San Paolo, mentre il resistente è titolare di CP_2
c/c presso la Banca Popolare di Lajatico;
- che è titolare del 50 % del diritto di proprietà di un terreno classificato a vigneto e identificato al catasto dei terreni siti nel Comune di Casciana Terme -Lari al foglio 32 particella 687 mentre il ricorrente non è CP_2 titolare di beni immobili;
- di avere già definito sin dall'epoca della separazione e con soddisfazione reciproca tutti i rapporti patrimoniali pendenti, compresa la vendita dell'unico bene immobiliare in comune (casa coniugale); - di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e di aver raggiunto consensualmente un accordo sulle condizioni del divorzio. Con le note a trattazione scritta depositate telematicamente in sostituzione delle udienze dell'udienza del 03.12.2025, i coniugi, previa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà manifestata in ricorso;
la causa è stata quindi posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
***** Sullo status. Il ricorso è fondato e va accolto. Ricorrono infatti gli estremi di cui agli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della L. 898/70 come modificati – da ultimo - dalla L. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale senza che gli stessi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione, nonché del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti. Sui provvedimenti accessori. In punto di provvedimenti accessori, possono recepirsi gli accordi dei coniugi essendo gli stessi finalizzati alla regolamentazione della crisi familiare nel rispetto dei propri
Pag. 2 di 4 diritti e dei diritti della figlia maggiorenne , con la precisazione che nulla può Per_1 essere disposto dal Tribunale in ordine al collocamento e alla frequentazione con i genitori di , rispetto alla quale vige il principio della libera Persona_1 autodeterminazione;
diversamente, possono essere recepite le condizioni dell'accordo relative al mantenimento della figlia, iscritta al secondo anno della facoltà di Chimica Farmaceutica presso l'Università di Pisa e convivente con la madre, in quanto non ancora economicamente autosufficiente. Il tutto come da dispositivo. Spese. Va recepito l'accordo tra le parti anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, non sussistendo condizioni ostative all'obbligo assunto dalla di sostenerle per CP_1 intero. Va altresì disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra CP_1
e , in Pontedera (PI) in data 10/07/2005, trascritto
[...] Controparte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pontedera dell'anno 2005, n.24, parte II serie A); b) dispone l'annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pontedera (anno 2005, n.24, parte II serie A); c) dispone che e continueranno a vivere separati CP_1 Controparte_2 portandosi reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio dove riterranno opportuno;
d) dispone che versi l'importo mensile di € 200,00, oltre Controparte_2 rivalutazione Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1 mediante versamento sulla carta Mooney IBAN: [...], sino a che la figlia stessa non sarà divenuta indipendente economicamente;
il padre è altresì tenuto a contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie quali le tasse universitarie ed i libri, oltre alle spese di trasporto all'Università, le spese sanitarie comprese quelle odontoiatriche non coperte dal SSN oltre alle spese per la frequentazione di attività sportive (es palestra e simili) vacanze, viaggi-studio ecc;
in merito alle tasse universitarie, si precisa che se a seguito di un incremento del patrimonio immobiliare, mobiliare o comunque di un aumento reddituale di qualsiasi natura di uno dei due ricorrenti, e quindi di un corrispondente aumento dell'ISEE, venisse meno la riduzione delle tasse universitarie o comunque detta riduzione subisse un decremento, il coniuge che non ha usufruito dell'incremento patrimoniale/reddituale continuerà a corrispondere il 50% dell'importo delle tasse universitarie calcolate in base
Pag. 3 di 4 alle riduzioni attualmente in atto. In tale caso quindi, la parte eccedente delle tasse universitarie rimarrebbe a totale carico del coniuge che ha usufruito dell'incremento reddituale/patrimoniale; tale ultima pattuizione non troverà applicazione qualora le tasse universitarie dovessero subire un incremento esclusivamente a seguito della eventuale iscrizione universitaria di oltre la durata normale del corso;
Persona_1 fatte salve le spese urgenti di natura medico-sanitaria, finché non sarà Per_1 indipendente economicamente il genitore che riterrà necessaria una spesa straordinaria dovrà comunicarla all'altro a mezzo posta elettronica, solo se superiore ad € 50,00 (cinquanta/euro), indicando l'entità della spesa necessaria e l'altro genitore dovrà rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso, una proposta alternativa o il proprio dissenso: in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha sostenuta per intero nel termine di un mese;
e) dispone che riscuoterà l'assegno unico universale al 100% e CP_1 usufruirà delle detrazioni fiscali al 100% per la figlia a carico;
f) prende atto che nessun assegno divorzile viene previsto per i coniugi, i quali hanno dichiarato di essere autosufficienti ed indipendenti economicamente;
g) pone integralmente le spese del presente procedimento a carico di CP_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Pontedera per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della L. 878/1970. Così deciso in Pisa, camera di consiglio del 3.12.2025
La Presidente
dott.ssa Santa Spina
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